CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
C. 3744 Rosato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente e relatore, osserva che la proposta di legge n. 3744 in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. La relazione introduttiva alla proposta di legge inquadra il provvedimento nell'ampia gamma di relazioni che l'Italia naturalmente intrattiene con il vicino paese balcanico. La relazione accenna anche, in particolare, ai qualificati rapporti culturali tra Italia e Croazia, che si intrecciano alle questioni della tutela delle rispettive minoranze nazionali, sancita da accordi tra i due Stati e da normative interne dei medesimi. A tale proposito, ricorda come l'Italia abbia sottoscritto già nel 1960 un Accordo culturale con la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, ratificato ai sensi della legge n. 1865 del 1962. Quest'ultimo Accordo è tuttora in vigore, sebbene sia stato firmato un Protocollo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione con la Croazia nel 2003.
Ricorda, quindi, che l'Accordo in esame contiene agli articoli da 1 a 4 l'enunciazione degli scopi e dei principali settori di

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cooperazione previsti. Le Parti si mostrano consapevoli del sempre più elevato livello di integrazione europea e regionale, tanto è vero che si impegnano a individuare possibili forme di collaborazione culturale anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea. Tra le Parti si coopererà in particolare nel settore bibliotecario, librario ed archivistico, come anche dell'archeologia e del restauro. Verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi, docenti e studenti universitari, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e culturali dei due Paesi. Anche il settore editoriale vedrà l'impulso delle Parti alla traduzione di opere letterarie croate in italiano e viceversa, mentre i rispettivi enti radiotelevisivi accresceranno i loro contatti. Nel particolare ambito dell'istruzione si mirerà anzitutto a preservare l'identità linguistica delle rispettive minoranze, nel quadro di un'accresciuta reciproca comprensione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali: ciò verrà perseguito in primo luogo mediante l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente, soprattutto nei luoghi di insediamento storico delle minoranze. Verranno inoltre incentivati gli scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere scientifico concernenti l'insegnamento delle rispettive lingue, nonché le metodologie della didattica. Costituirà oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti di lingua italiana e croata. È prevista, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario. È infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore: in quest'ultimo caso si prevede la realizzazione di progetti e accordi interuniversitari diretti anche alla partecipazione a programmi europei. Nel settore artistico le Parti cureranno l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi nelle differenti discipline, oltre alla traduzione di opere letterarie e scientifiche, soprattutto nelle scienze umane e sociali.
Osserva, poi, che gli articoli 5 e 6 riguardano la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. Per quanto concerne la lotta ai traffici illeciti di elementi del patrimonio culturale, le Parti richiamano espressamente la Convenzione UNESCO del 1970 in materia e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati. Vengono inoltre richiamati i principi della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Rammenta che tutte queste Convenzioni sono in vigore sia per l'Italia che per la Croazia. Per quanto concerne il profilo della tutela del patrimonio culturale, le Parti coopereranno nei settori del restauro dei beni culturali mobili e immobili, e oltre a ciò si impegnano a favorire la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, consentendo lo scambio di materiali e informazioni e la ricerca, da parte di studiosi dell'altra Parte contraente, negli istituti culturali, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei. Anche le missioni archeologiche verranno incoraggiate, mentre particolarmente rilevante appare l'ultimo comma dell'articolo 6, nel quale si prevede che ciascuna delle Parti consentirà libero accesso nel proprio territorio ai materiali concernenti la storia dell'altro Paese, permettendo altresì la riproduzione dei relativi documenti - sembra qui di poter scorgere il peso che la conoscenza della storia, soprattutto recente, riveste della conservazione dell'identità delle rispettive minoranze.
In relazione, quindi, alla tutela dei diritti d'autore, osserva che l'articolo 7 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza mediante la cooperazione tra le amministrazioni governative competenti in Italia e in Croazia. Ai sensi dell'articolo 8 le Parti assumono l'obbligo, nei limiti delle proprie disponibilità, di sostenere l'attività degli istituti culturali italiani in Croazia e degli omologhi enti croati in Italia, nonché delle associazioni culturali - vengono espressamente citati i Comitati della Società Dante Alighieri, la cui attività appare importante per il mantenimento

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del legame linguistico della minoranza italiana in Croazia con il Paese di origine. Nell'ambito dello sport e politiche giovanili, l'articolo 9 prevede la collaborazione fra le competenti organizzazioni, particolarmente nel settore degli scambi giovanili, che vedrà la cooperazione tra istituzioni governative, enti locali e organizzazioni non governative. La collaborazione tra le Parti viene estesa dall'articolo 10 all'incoraggiamento di ogni attività nel settore della tutela dei diritti umani, mentre l'articolo 11 prevede che nei settori di cooperazione di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 dell'Accordo in esame le Parti sosterranno la cooperazione tra Regioni ed enti territoriali rispettivi. L'articolo 12 prevede la costituzione di una Commissione mista italo-croata per l'applicazione dell'Accordo, la quale approverà programmi esecutivi pluriennali, e si incaricherà anche di comporre eventuali divergenze sull'interpretazione o sull'applicazione dello stesso Accordo. La Commissione terrà le proprie riunioni in date da concordare per via diplomatica, alternativamente in Croazia e in Italia.
Ricorda, infine, che gli articoli 13, 14 e 15 riportano le consuete clausole finali, in base alle quali l'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato per iscritto, con effetto dopo sei mesi dalla ricezione di detta notifica - senza peraltro pregiudicare l'esecuzione dei programmi in corso, a meno che le Parti non decidano diversamente. L'Accordo potrà essere anche modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti: alla data dell'entrata in vigore di esso, infine, cesserà la validità dell'Accordo culturale italo-jugoslavo del 1960, che la Croazia aveva fatto proprio come Stato successore. Con riguardo al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Croazia in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Rammenta, quindi, che la proposta di legge in esame non prevede oneri per il bilancio dello Stato a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), relatore, rileva innanzitutto, considerato che il provvedimento in esame reca, in un'ottica di liberalizzazione del mercato, disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, la necessità di procedere all'attesa liberalizzazione nel settore delle comunicazioni e del mercato radiotelevisivo, che è la vera liberalizzazione che non c'è.
Osserva, quindi, che il disegno di legge n. 5025 in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2012, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». Per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, segnala che l'articolo 35, ai commi da 8 a 13, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica cosiddetto «misto», introdotto per regioni, enti locali, enti del comparto sanità e università - secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate «proprie» - e il ripristino dell'originario regime di tesoreria unica. Il sistema di tesoreria unica è, inoltre, reintrodotto,

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fino all'adozione del bilancio unico di Ateneo, anche per i Dipartimenti universitari che non ne erano più soggetti a decorrere dal 1999. Conseguentemente, si dispone il versamento delle liquidità di tutti i citati enti, depositate presso il sistema bancario, sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere della tesoreria statale. Nel dettaglio, osserva che il comma 8 dispone la sospensione dello speciale regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2014. Tale regime - definito comunemente come «misto» - distingue le diverse entrate di regioni, enti locali, enti del settore sanitario e universitario, prevedendo che soltanto i fondi provenienti dal bilancio dello Stato (comprese le entrate provenienti da indebitamento assistito dallo Stato, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano) debbano affluire nelle contabilità speciali di tesoreria, mentre le entrate proprie (acquisite dagli enti territoriali in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario e utilizzate prioritariamente per i pagamenti di tali enti. Ai sensi del comma in esame, fino al 31 dicembre 2014 agli enti e organismi pubblici suddetti torna ad applicarsi l'ordinario sistema di tesoreria unica disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , secondo il quale tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (precisamente, le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera). Restano escluse dall'applicazione della norma soltanto le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni, che restano, pertanto, depositate presso i tesorieri. Ai sensi del comma 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati alla disposizione di cui al comma 8 sono pertanto tenuti a versare: alla data del 29 febbraio 2012 (anziché entro il 29 febbraio 2012 come prevedeva il testo del provvedimento prima delle modifiche del Senato) il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale; alla data del 16 aprile 2012 - anziché entro il 16 aprile 2012 - il rimanente 50 per cento.
Ricorda che è altresì prevista, entro il 30 giugno 2012, la smobilizzazione degli investimenti finanziari, quali appositamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro il 30 aprile 2012, e il versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Fanno eccezione al riguardo gli investimenti in titoli di Stato italiani. Inoltre, entro il 15 marzo 2012 gli enti sono tenuti al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione che fa salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 10, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i tesorieri o cassieri degli enti devono adeguare la propria operatività alla disciplina della tesoreria unica (contenuta, come detto, nell'articolo 1 legge n. 720 del 1984) il giorno successivo al 16 aprile 2012, data prevista per il versamento della residua quota delle disponibilità. Nelle more di tale adeguamento, potranno continuare ad adottare i criteri operativi previsti dalla normativa in materia di tesoreria mista (articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997). Ai sensi del comma 11, anch'esso modificato

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dal Senato, le disposizioni recate dai commi 8 e 9 in materia di tesoreria unica si applicano, fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo, anche ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università, che erano fuoriusciti dal sistema di tesoreria ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998. Il comma 11 dispone, dunque, l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 29 della legge n. 448 del 1998 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Viene dunque meno la possibilità per i dipartimenti di utilizzare le proprie entrate per i pagamenti, senza versarle nella tesoreria statale. Le ulteriori disposizioni del comma 11 e quelle del comma 12 devono essere lette in maniera integrata, poiché recano una disciplina riferita, rispettivamente, alla fase precedente l'adozione del bilancio unico da parte delle università e alla fase successiva a tale adozione. Le disposizioni in esame prevedono che fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo (dunque, al massimo fino al 31 dicembre 2013), ai dipartimenti e agli altri centri universitari dotati di autonomia gestionale e amministrativa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9: pertanto, ad essi si applica l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 720 del 1984, secondo cui tutte le entrate devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (comma 8). Gli stessi dipartimenti sono chiamati a versare, alla data del 29 febbraio 2012, il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale e, alla data del 16 aprile 2012, il restante 50 per cento (comma 9). Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali, i tesorieri o cassieri di tali dipartimenti e centri utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi. Inoltre, è previsto che gli eventuali vincoli di destinazione sono trasferiti sulle somme depositate presso la tesoreria statale (comma 11). A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'ateneo (dunque, al massimo dal 1o gennaio 2014) le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata (comma 12). Si tratta, cioè, dell'introduzione del sistema cosiddetto cash pooling. Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire in che modo si coordini la previsione di gestione accentrata delle risorse dei dipartimenti universitari, recata dal comma in esame, con la previsione di autonomia gestionale degli stessi dipartimenti, recata dallo schema di decreto legislativo n. 395.
Ricorda che il comma 13, infine, consente che i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, possano essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. In mancanza di un accordo tra le parti, si attribuisce peraltro agli stessi enti ed organismi il diritto di recedere dal contratto. Osserva, quindi, che nell'articolo 39, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni - che costituiscono norme imperative di legge - relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo, tra l'altro, una recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I commi 2 e 3 liberalizzano l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese. Le disposizioni sono tutte riferibili al libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali. Nel dettaglio, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, dirette, in particolare, alla categoria degli «edicolanti». Come si evince dal disposto della lettera d-quinquies), si tratta di norme imperative di legge. In aggiunta alle prescrizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001 sopra riepilogate, il comma 1 in esame dispone che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la

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vigente normativa (lettera d-bis)). In tal modo si attenua la differenziazione fra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi. Gli edicolanti possono praticare sconti sulla «merce venduta» e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (lettera d-ter)). Al riguardo, rileva che occorrerebbe specificare se per «merce venduta» si intendano solo i prodotti diversi dalla stampa quotidiana e periodica che l'edicolante, ai sensi della lettera e), può vendere, ovvero anche la stampa quotidiana e periodica. In tale seconda ipotesi, infatti, occorre coordinare la disposizione con l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 170 del 2001, in base al quale, come ante evidenziato, il prezzo stabilito dal produttore non può subire variazioni. Sono qualificati casi di pratica commerciale sleale l'ingiustificata mancata fornitura da parte del distributore ovvero l'ingiustificata fornitura per eccesso o difetto, rispetto alla domanda. Restano fermi gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo (lettera d-quater)). Le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti in contrasto con le disposizioni recate dallo stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono (lettera d-quinquies)). Al riguardo, rileva che occorrerebbe chiarire se con l'utilizzo della locuzione «edicolanti» si sia inteso fare riferimento solo ai punti vendita esclusivi.
Osserva, poi, che il comma 2 disciplina l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge n. 633 del 1941, prevedendo che essa è libera, in qualunque forma attuata. Lo scopo è quello di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione, nonché l'effettiva partecipazione e il controllo da parte dei titolari dei diritti. Il comma 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - l'individuazione dei requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari, nell'interesse dei titolari aventi diritto. Il 16 dicembre 2011 il Governo, accogliendo alla Camera l'ordine del giorno 9/4829-A/170, si era impegnato a procedere entro 3 mesi «a modificare la normativa in materia di diritti connessi al diritto d'autore al fine di abrogare tutte le disposizioni contraddittorie che oggi ostacolano di fatto il libero esercizio dell'attività di impresa in questo mercato, così come avviene in tutti i paesi europei ed extraeuropei». Al riguardo, rileva l'opportunità di coordinare le nuove disposizioni con l'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito dalla legge n. 100 del 2010, che ha istituito il nuovo IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori), associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori. Al riguardo, ricorda che il comma 4, originariamente presente nel decreto, disponeva, fra l'altro, l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove. Il comma è stato soppresso durante l'esame parlamentare.
Segnala quindi l'articolo 40-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 che consente al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, vale a dire poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati, anche con riferimento ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. Ricorda, poi, che l'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali

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decrescenti al crescere dell'importo dei lavori secondo la suddivisione in scaglioni progressivi, in luogo della percentuale fissa del 2 per cento. Il comma 1, lettera a), con la sostituzione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 717, prevede, quindi, che le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedono all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, destinino al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota percentuale della spesa totale prevista nel progetto, determinata in misura decrescente rispetto all'importo dei lavori stessi: due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiori a cinque milioni di euro; un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro. Il comma 1, lettera b), attraverso la sostituzione del secondo comma, sancisce la totale esenzione di tale destinazione di somme per tutti gli edifici che comportino un investimento inferiore a un milione di euro, nonché per gli edifici destinati a uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, qualunque sia l'importo della relativa spesa. Al riguardo, segnala che, ove fosse confermato l'intendimento di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 del testo previgente, la novella in esame andrebbe opportunamente riferita anche al quarto comma, al fine di evitare la coesistenza di due disposizioni di analogo contenuto. Ricorda, quindi, che il comma 2 riguarda, infine, l'applicabilità della nuova norma, limitandola agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non sia stato ancora pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo in merito alle disposizioni recate dall'articolo 39 del provvedimento in esame in materia di diritti connessi al diritto d'autore, rileva innanzitutto come già da tempo si era posta l'esigenza di procedere ad una riforma complessiva dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). Ricorda, al riguardo, che l'articolo 4 della legge n. 93 del 1992 ha previsto la costituzione di tale Istituto da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali, prevedendo come finalità statutaria dello stesso proprio la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. L'articolo 5 ha, a sua volta, previsto che i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1, 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge n. 633 del 1941, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto. Lo stesso articolo ha previsto che l'IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista interprete esecutore in base ai criteri definiti da accordo concluso fra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Successivamente, l'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito dalla legge n. 100 del 2010, ha, poi, istituito il nuovo IMAIE, associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e ha disposto che, a decorrere dal 14 luglio 2009, data della messa in liquidazione del vecchio IMAIE, sono trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni del vecchio istituto e, in particolare, il compito

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di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori. Per inciso, ricorda che i cosiddetti diritti connessi all'esercizio del diritto di autore sono i diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini; i diritti connessi più importanti sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.
Al riguardo, ritiene opportuno che la regolamentazione della materia sia affidata alla normativa europea di prossima emanazione, considerata la specificità e la stessa dimensione europea dell'oggetto di tale regolamentazione, non potendosi invece far luogo a processi di liberalizzazioni come pure avviene in altri settori. Rammenta, poi, che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo aveva, n un primo tempo, espresso parere favorevole allo stralcio delle relative disposizioni dal provvedimento in esame. Chiede, inoltre, che nel parere della Commissione sia inserita una condizione volta a ripristinare il Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE), poiché la sua eliminazione ha posto numerosi problemi, come appreso anche durante le audizioni in materia.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur condividendo le osservazioni svolte dal relatore e dall'onorevole De Biasi, ricorda che, qualora il Governo, come risulta probabile, ponesse la questione di fiducia sul provvedimento in esame, eventuali condizioni o osservazioni poste dalla Commissione cultura verrebbero totalmente disattese. Sottolinea, pertanto, di valutare attentamente l'opportunità di approvare un parere favorevole con condizioni, stante l'impotenza della Commissione di vedere accettate modifiche dalle Commissioni di merito, per incidere, pur in maniera minima, sul provvedimento in esame.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), intervenendo con riferimento all'IMAIE, ricorda che, nelle more dell'attuazione della direttiva europea sui diritti connessi, prima di procedere alla liberalizzazione del settore, per la quale si proclama favorevole, è necessario procedere ad una puntuale e dettagliata attività di regolazione della materia. Ricorda, quindi, l'encomiabile ruolo svolto in un solo anno dalla nuova gestione dell'IMAIE, con riferimento ai contratti stipulati con gli utilizzatori, nonché al pagamento del minutaggio.

Manuela GHIZZONI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Barbieri, rileva che l'impossibilità di vedere recepite le proposte modificative recate nei pareri approvati dalla Commissione, è scaturita da ultimo più che dalle scelte del Governo di porre la questione di fiducia, dall'incoerenza di comportamento di alcuni colleghi nelle votazioni in Assemblea e nelle Commissioni di merito, rispetto agli impegni politici responsabilmente assunti in sede di approvazione dei pareri.

Ricardo Franco LEVI (PD) non concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Barbieri, ritenendo che, da un punto di vista politico-istituzionale, al Parlamento non convenga ridurre il costo politico determinato dal ricorso alla posizione della questione di fiducia - che comunque non rappresenta una prassi sana -, quanto piuttosto mantenere e preservare una precisa distinzione tra i rispettivi ruoli.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.