CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo, volto a modificare la legge n. 898 del 1970 e il codice civile con riguardo alla durata della separazione, quale requisito per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

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Quanto alla durata della separazione, il testo vigente dell'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), secondo capoverso, della legge n. 898 del 1970, stabilisce che, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza, l'attuale termine triennale costituisce un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito.
Fa quindi presente che il testo unificato in esame incide sulla durata del periodo di separazione ininterrotta, che viene ridotto da tre anni ad un anno.
Viene inoltre introdotta una specifica disposizione, relativa all'ipotesi di presenza di figli minori: in questo caso il termine è di due anni.
Quanto alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi, l'articolo 2 del testo unificato aggiunge in fine un nuovo comma all'articolo 191 del codice civile.
In base al testo vigente di tale disposizione, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
L'articolo 2 del testo unificato anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.
Rileva, infine, che il contenuto delle proposte di legge è riconducibile alla materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Ritiene, inoltre, opportuno valutare la possibilità di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di disciplinare il regime transitorio, con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 e alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso.
Quindi,nessuno altro chiedendo di intervenire ed evidenziata l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
Emendamenti C. 4999-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, preannuncia che, nella relazione introduttiva, si soffermerà preliminarmente sugli articoli che investono maggiormente le competenze della I Commissione per passare poi all'esame dell'intero

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provvedimento sotto il profilo del rispetto delle norme costituzionali.
Ricorda che l'articolo 1 è volto a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali e locali e delle prassi amministrative. Si prevede l'abrogazione delle norme che pongono limiti all'esercizio delle attività economiche e si introduce la regola dell'interpretazione in senso stretto delle norme limitative dell'attività economica (commi 1-3).
Il comma 4 prevede l'obbligo per comuni, province, città metropolitane e regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sanciti ai commi precedenti. Tale adeguamento costituisce elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno.
I commi 4-bis-4-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prorogano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale lo Stato e gli enti locali devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, e realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei princìpi generali dell'ordinamento, sia dell'Unione europea che nazionale, in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il comma 5 elenca le attività che sono escluse dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 1.
L'articolo 4, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di raccogliere le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati, al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative.
Ricorda, quindi, che l'articolo 8 integra la disciplina relativa al contenuto delle carte di servizio, precisando che nelle stesse devono essere specificati i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti e le imprese possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. L'obiettivo della disposizione è quello di rafforzare la funzione garantista delle carte, quali strumenti di tutela dei consumatori.
L'articolo 25, comma 1, modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali, di cui al decreto-legge n. 138 del 2001, rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi, fermo restando l'impianto complessivo della riforma.
Fa presente che le novità principali riguardano, in particolare: l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; la previsione di meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; il parere preventivo obbligatorio dell'Autorità garante del mercato; la realizzazione di economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; la riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house; la proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in house non conformi; l'estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.
Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione.
In proposito, evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con quella, di analogo tenore, prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25, mediante novella del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.
Il comma 5 dell'articolo 25 stabilisce quindi che le società in house sono soggette

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al Patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112. La norma affida la vigilanza sul rispetto del patto all'ente locale (o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino).
Ritiene, peraltro, che sarebbe opportuno prevedere un coordinamento tra tale previsione e quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, dal quale la disposizione in esame si differenzia per il requisito, che in questo caso non è previsto, del concerto del Ministro per le riforme per il federalismo per l'adozione del decreto di attuazione.
Il comma 6 dell'articolo 25, a sua volta, sottopone le società in house alle regole del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi.
Per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, le società in house devono adottare provvedimenti nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del suddetto codice, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.
Anche in questo caso, ricorda che l'articolo 4, comma 15, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 presenta identico contenuto alla prima parte del comma 6 in esame. Inoltre, il rispetto dei principi pubblicistici in materia di rapporto di lavoro è già sancito dall'articolo 4, comma 17, del citato decreto-legge. Alla luce di questa parziale sovrapposizione di disposizioni, ritiene opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di un coordinamento normativo.
Rispetto a quanto già stabilito dal comma 17 dell'articolo 4, peraltro, sottolinea che la disposizione in esame appare rafforzare l'estensione della disciplina pubblicistica, dovendosi applicare in via automatica alle società in house anche le disposizioni che prevedono per gli enti locali blocchi o limitazioni del turn over, ovvero misure di natura retributiva o indennitaria, anche in relazione alle consulenze. In proposito, rileva che occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare la decorrenza degli effetti di tale disposizione.
L'articolo 25, comma 1, inoltre, ferme restando le scadenze del regime transitorio, introduce il principio di continuità nell'erogazione dei servizi.
A tal fine, ricorda che è stato introdotto un nuovo comma 32-ter all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale i gestori assicurano la prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze, ed assicurano in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi alle condizioni dei contratti e degli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. In relazione a ciò, non può essere preteso ad alcun titolo nessun indennizzo o compenso aggiuntivo.
Tale nuova disposizione sembra rappresentare una deroga alla clausola, prevista dal comma 32, che prevede che alla scadenza le cessazioni delle gestioni siano improrogabili ed automatiche, non necessitando di delibere da parte dell'ente.
In relazione alla formulazione del testo dell'ultimo periodo del comma 32-ter, sembrerebbe comunque opportuno, per chiarezza normativa, sostituire la parola «articolo» con la seguente «comma».
L'articolo 25, comma 2, assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale. Il comma 3 dell'articolo 25 riguarda le gare per l'attività di distribuzione del gas, ed integra la normativa vigente sull'ammissibilità dei soggetti alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Il comma 4 dell'articolo 25 reca disposizioni volte a disciplinare l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione

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degli impianti ed erogazione del servizio. Si disciplina, inoltre, il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento. Il comma 5, a sua volta, novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio sia svolto, non in regime di privativa, ma mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva. I commi 6 e 7 dell'articolo 25 prevedono l'obbligo, assistito da sanzione, da parte dei concessionari e degli affidatari di servizio pubblico locale di fornire alcune informazioni economiche e finanziarie nei confronti degli enti locali che decidono di bandire una gara per l'affidamento del relativo servizio.
L'articolo 35, al comma 6, dispone una deroga per le agenzie fiscali e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al regime generale di blocco del trattamento economico fino al 2013 disposto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 78 del 2010, «al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa». Il secondo periodo del medesimo comma 6 consente l'attribuzione di funzioni vicarie con decreto dell'organo di vertice politico per vacanza, assenza o impedimento dell'organo di vertice amministrativo.
Il comma 6, terzo periodo, prevede che resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale demanda - com'è noto - a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul cui schema si sono espresse le competenti Commissioni parlamentari, la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.
In proposito, ricorda che, come emerso nella discussione parlamentare relativa al suddetto schema di decreto, va tuttora chiarito se le agenzie fiscali e i monopoli di Stato rientrino effettivamente nella platea dei destinatari del regime da esso previsto e, qualora il presupposto della disposizione in esame sia quello di ritenere senz'altro applicabile l'articolo 23-ter, andrebbe più puntualmente chiarito - anche considerata la collocazione della disposizione all'interno del comma in esame - se il richiamo al suddetto articolo sia posto al fine di impedire che aumenti retributivi portino ad un superamento del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
L'articolo 40, infine, è volto ad implementare l'informatizzazione dell'azione amministrativa attraverso disposizioni in materia di carta di identità elettronica, anagrafe degli italiani residenti all'estero nonché attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti alla medesima.
Il comma 1, in particolare, prevede, nell'ambito dei servizi ai cittadini, la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire dai comuni che dovranno essere identificati con decreto interministeriale. Il comma 2, a sua volta, stabilisce che le carte d'identità elettroniche debbano essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionali, ricorda come il provvedimento in esame investa numerose materie, quali le professioni, il commercio, le grandi reti di trasporto, l'energia, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni.
Al contempo, il provvedimento appare riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Ritiene opportuno infine fare presente che gli articoli 1 e 39, comma 1, incidendo sulla materia «commercio», potrebbero prima facie essere ricondotte alla competenza residuale delle Regioni. Tuttavia la stessa Corte costituzionale (sentenza

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n. 288 del 2010) ha rilevato che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.
Per quanto concerne l'articolo 4, che delinea un potere sostitutivo statale in caso di «restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati», la Corte costituzionale ha più volte (in particolare con la sentenza n. 303 del 2003) invitato a distinguere tra funzioni amministrative che lo Stato, per ragioni di sussidiarietà e adeguatezza, abbia assunto ed organizzato con legge e funzioni regionali per le quali presupposto dell'azione sostitutiva statale deve essere un'espressa inerzia regionale.
Con riguardo all'articolo 9 in materia di professioni, ricorda che la Corte costituzionale ha ripetutamente stabilito che la «potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale» (da ultimo sentenza n. 300 del 2010).
Con riferimento alle disposizioni in materia di farmacie di cui all'articolo 11, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha inteso attribuire allo Stato nell'ambito della materia di competenza concorrente «tutela della salute», la distribuzione territoriale delle farmacie e la programmazione e la revisione delle relative piante organiche (sentenze n. 27 e 275 del 2003; n. 87 del 2006; n. 76 del 2008; n. 295 del 2009).
Nel settore dell'energia (di cui, ad esempio, agli articoli 22 e 23) la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio, applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003, in base al quale, tra le altre cose, appare necessaria una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà».
Per quanto concerne l'articolo 24 (impianti nucleari dismessi), la Corte costituzionale ha affermato (da ultimo con le sentenze n. 278 e 331 del 2010) la competenza statale esclusiva in materia di energia nucleare e rifiuti radioattivi, riconducendola alla materia tutela dell'ambiente.
In merito all'articolo 25, ricorda che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 325 del 2010, ha precisato che la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va ricondotta all'ambito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, «tutela della concorrenza».
Fa quindi presente che alcuni articoli (2, 3, 6, 34-ter, 54, 62 ed altri) sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali» o alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Altre disposizioni (5, 5-bis, 30, 66, 67) si collocano nell'ambito della competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ex articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) della Costituzione.
Rileva che l'articolo 8, a sua volta, che integra il contenuto minimo obbligatorio delle carte di servizio pubblico, sembra potersi ricondurre alla competenza statale in materia dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).
Ricorda che gli articoli 10 e 41, 63, 64, 90, 95, 96 afferiscono alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari»,

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di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Diverse norme del provvedimento - tra cui gli articoli 56, 57, 59, 60, 60-bis, 61, 67, 88, 91-bis, 92, 93, 94, 95 - recanti disposizioni in materia di imposizione fiscale o misure di erogazione di risorse, afferiscono alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione risorse finanziarie».
Fa infine presente che, in ordine agli articoli 47, 48, 49, 58, assumono rilievo la materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, assegnata dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia governo del territorio, che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
L'articolo 39, per la parte concernente il diritto d'autore, appare quindi riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di opere dell'ingegno.
La materia di cui all'articolo 40 attiene a cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrante nella competenza legislativa riservata in via esclusiva allo Stato.
Sulla tematica dei lavori pubblici, cui afferiscono l'articolo 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, evidenzia che la Corte costituzionale, da ultimo con sentenza 401 del 2007, ha affermato due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione: l'esclusione di una materia e di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003)»; l'irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto «fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'articolo 117 della Costituzione».
Precisa che l'articolo 67-bis disciplina questioni riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale «previdenza sociale».
Fa quindi presente che una serie di norme e, in particolare, quelle finalizzate ad evitare o concludere procedure di infrazione comunitaria (tra cui gli articoli. 71-82, 83, 85, 87, 89, 91, 93) assumono rilevanza anche sotto il profilo della competenza esclusiva dello Stato in materia di «rapporti con l'Unione Europea».

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e considerata la complessità del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 Delfino ed altri.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
Rileva che il testo in esame interviene sulla disciplina dell'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122 del 1992, che è prevalentemente finalizzata alla sicurezza della circolazione stradale.
Ricorda che la sicurezza della circolazione stradale è riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Considerato quindi che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

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Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
(Deliberazione).

Donato BRUNO, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 244 Maurizio Turco e abbinate, in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che consisterà nell'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.55.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4955 Gozi e C. 4956 Casini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4955).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4955 Gozi, recante «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.
C. 4998 approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2012.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, premesso che da parte di alcuni gli è stata fatta presente l'urgenza della disciplina in esame, che, se entrasse in vigore in tempo utile, potrebbe essere applicata già nelle prossime elezioni amministrative, dichiara di non essere personalmente contrario a un'accelerazione dell'iter, anche mediante il passaggio alla sede legislativa, a condizione però di risolvere i problemi tutt'altro

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che secondari da lui segnalati nelle precedenti sedute. Chiede tuttavia al Governo se sussistano i margini di tempo necessari per modificare il provvedimento alla Camera, trasmetterlo al Senato per la terza lettura e approvarlo definitivamente in tempo perché possa essere applicato alle prossime elezioni.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO ricorda che i comizi elettorali devono essere convocati almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni. Poiché queste sono programmate per il 6 e 7 maggio prossimi, i manifesti di indizione dei comizi devono essere affissi entro giovedì 22 marzo e i relativi decreti devono essere definiti, quindi, già uno o due giorni prima. Per poter applicare la nuova disciplina già nelle prossime elezioni amministrative sarebbe quindi necessario che la legge fosse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale al più tardi lunedì prossimo, 19 marzo.

Donato BRUNO, presidente, esprime l'avviso che, anche ove maturassero le condizioni per chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, i margini di tempo disponibili non siano sufficienti perché si possano apportare al provvedimento le modifiche necessarie e rinviarlo al Senato per una terza lettura.

Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso di condividere la valutazione del presidente, chiede al Governo se non ritenga indispensabile conferire ufficialità ai nuovi dati relativi alla popolazione residente cui fa riferimento la proposta di legge e - in questo caso - se ritenga che abbia senso fare riferimento, per le elezioni comunali, a una fonte sui dati relativi alla popolazione residente diversa da quella prevista per gli altri tipi di elezione. A suo avviso, non è plausibile che esistano due fonti di dati diversi cui fare riferimento.
In conclusione, ritiene che il problema cui la proposta di legge intende dare soluzione sia fondato, ma che, d'altra parte, occorra individuare una soluzione diversa, che tenga conto dei problemi segnalati nel dibattito.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di condividere le valutazioni del presidente, rileva che si tratta di conferire ufficialità - come previsto dalla stessa proposta in esame - ai dati dell'ISTAT sulla popolazione residente.

Donato BRUNO, presidente, considerato che è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI