CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, presidente, avverte che sono stati trasmessi i rilievi della I Commissionedella Camera.
Comunica quindi che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in risposta alla propria lettera del 29 febbraio scorso, ha confermato, con lettera del 5 marzo, la disponibilità del Governo a non procedere all'approvazione definitiva del decreto legislativo in esame prima che la Commissione si sia pronunciata sul parere di propria competenza.
Fa altresì presente che il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Ceriani, ha dato la propria disponibilità ad approfondire i profili economico-finanziari delle integrazioni allo schema di decreto legislativo contenute nella proposta di parere, anche attraverso un incontro informale con i relatori e altri membri della Commissione.
Per quanto concerne il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di parere dei relatori e di eventuali proposte di parere alternative, propone di fissarlo per venerdì 16 marzo alle ore 12.
Comunica infine che, a seguito della richiesta avanzata nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza dal senatore Vitali, è stato acquisito l'atto della Conferenza unificata con cui, in data 19 gennaio 2012, sono stati designati i membri della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI. Osserva che, una volta effettuate tali designazioni, spetta al Presidente del Consiglio

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dei ministri o al Ministro da lui delegato presiedere la Conferenza e, in conformità con quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 68 del 2011, convocare la riunione di insediamento della Conferenza stessa.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce il disagio del proprio gruppo in considerazione dell'illegittimità dell'espressione di un parere da parte della Commissione oltre i termini previsti dalla legge delega. Sotto questo profilo, a suo avviso, il Governo non ha alcun titolo per consentire alla Commissione di procedere ad esprimere il parere. Più in generale osserva che la dilatazione dei tempi nei lavori della Commissione è conseguenza della predisposizione da parte dei relatori di una proposta di parere che amplia notevolmente i contenuti dello schema di decreto, introducendo previsioni che devono ritenersi in contrasto con la legge delega, con i vincoli finanziari e con lo stesso assetto costituzionale. A differenza di quanto accaduto in passato, la proroga dei termini per l'espressione del parere non deriva dall'esigenza di precisarne la formulazione, ma di acquisire le valutazioni del Governo su misure, proposte nel parere stesso, che sono del tutto nuove rispetto allo schema di decreto legislativo sottoposto alla Commissione.
Con riferimento all'atto della Conferenza unificata di designazione dei membri della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rileva che tra tali membri non sono compresi né il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, né il presidente dell'ANCI. Osserva che tali assenze destano stupore in considerazione della rilevanza che il tema del federalismo fiscale dovrebbe assumere per gli enti territoriali e del ruolo che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica dovrebbe rivestire.
Infine, in relazione all'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene che la Commissione stessa possa procedere ad assumere le proprie deliberazioni anche a prescindere dalle valutazioni del Governo. Per questo invita il Presidente a fissare il termine per gli emendamenti già per venerdì 9 marzo.

Il senatore Walter VITALI (PD), nel concordare con la proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, evidenzia come sia opportuno attivare tutti gli strumenti utili per sollecitare il Governo a convocare la riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in modo da dare avvio all'attività della Conferenza stessa che, nell'ambito dell'assetto definito dalla legge n. 42 del 2009, è chiamata ad esercitare un ruolo essenziale di raccordo tra il Governo e le autonomie territoriali.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), dopo aver espresso il proprio assenso alla proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, nel passare al merito del provvedimento e alla proposta di parere presentata dai relatori, ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, pur riconoscendo ai relatori stessi il merito di aver svolto un importante lavoro di approfondimento.
La prima obiezione di fondo riguarda, a suo giudizio, la coerenza del provvedimento in esame, in relazione al sistema delle fonti disegnato dalla Costituzione, che attribuisce alla legge dello Stato il compito di definire l'ordinamento di Roma capitale. In relazione all'esercizio delle funzioni amministrative, il Titolo quinto della Costituzione prevede un sistema di fonti, in cui le competenze legislative sono separate da quelle amministrative, per cui gli enti locali sono titolari di funzioni proprie, senza la necessità che vi sia un legge regionale che le abbia conferite. In tale assetto si inserisce la legge delega, che demanda ai decreti legislativi il compito di conferire le funzioni amministrative a Roma capitale, indipendentemente dagli ambiti di competenza legislativa degli enti interessati. Pertanto, a suo avviso, la distinzione operata dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, tra legge statale e legge regionale presenta profili di criticità

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sia sotto il piano costituzionale, sia in termini di compatibilità con i criteri della legge delega. Il risultato di una tale previsione sarebbe quello di riservare a Roma capitale un trattamento meno favorevole rispetto agli altri enti locali. Preannuncia al riguardo la presentazione di una proposta emendativa con la quale si stabilisce che le funzioni amministrative siano conferite con legge statale previa intesa con la regione Lazio, prevenendo altresì che qualora l'intesa non si raggiunga, siano attivati gli strumenti previsti dalla legge n. 131 del 2003.
Un secondo profilo da approfondire è, a suo giudizio, la questione delle risorse da assegnare a Roma capitale, rispetto alla quale le misure contenute nella proposta di parere appaiono per alcuni aspetti eccessivamente favorevoli e per altri indubbiamente insufficienti. Evidenzia, in primo luogo, che a fronte della disposizione con la quale si definisce un percorso diretto alla determinazione dei costi delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, non è previsto alcun meccanismo di finanziamento dei citati costi. Al riguardo, prospetta l'inserimento, nella proposta di parere dei relatori, di un principio, in base al quale una quota dell'IVA riscossa dallo Stato e dalla regione Lazio sia utilizzata per garantire il finanziamento dei maggiori oneri connessi al ruolo di capitale. Precisa inoltre che l'operatività di questo principio, mediante una precisa quantificazione della quota di gettito IVA da utilizzare, potrebbe essere demandata alla legge di stabilità annuale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
Sempre in relazione ai profili di carattere finanziario della proposta di parere, ritiene per altro verso eccessiva la previsione di esonerare Roma dall'obbligo di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno. Ritiene al contrario che Roma dovrebbe assicurare ancora per lungo tempo una gestione particolarmente rigorosa, anche in considerazione della vigenza del piano di rientro dal debito.
Non ritiene altresì opportuna l'assegnazione di ulteriori risorse, a carico del bilancio dello Stato, per il finanziamento dei servizi di trasporto e mobilità, fino a quando la gestione di tali servizi non sia assegnata in conformità con la normativa comunitaria e secondo le regole prescritte dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire mediante procedure competitive. L'attribuzione di risorse aggiuntive è destinata infatti a finanziare, gravando sui contribuenti, l'inefficienza della gestione.
Con riferimento al Teatro dell'Opera di Roma, reputa inappropriato il conferimento a Roma capitale delle funzioni di vigilanza sull'ente, finora esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali. In questo modo infatti il Teatro dell'Opera di Roma, anziché essere valorizzato, assumerebbe, a suo giudizio, una configurazione analoga a quella di un teatro di provincia, con l'ulteriore conseguenza di rendere più difficile la gestione delle dinamiche sindacali e di provocare possibili riflessi negativi sul piano dell'equilibrio economico.
Esprime inoltre forti perplessità in ordine alla disposizione che prevede il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale nel capitale sociale dell'EUR SpA, dal momento che questa società costituisce un asset del patrimonio dello Stato. Ritiene, pertanto, che sull'attività della società EUR SpA si possa immaginare l'esercizio di una funzione di indirizzo del comune di Roma in termini di programmazione urbanistica e riqualificazione dei territori, funzione che peraltro il comune già, almeno in parte, può esercitare attraverso la presenza negli organi sociali connessa alla partecipazione azionaria detenuta. Ricorda, a tale proposito, gli esiti non positivi di analoghe operazioni effettuate in passato, tra cui in particolare cita la più recente, vale a dire la cessione a titolo gratuito della partecipazione statale nella società di gestione dell'acquedotto pugliese.
Con riguardo al tema dei beni culturali ritiene soddisfacenti gli approfondimenti svolti dai relatori, anche con riferimento alle criticità emerse nel corso dell'attività conoscitiva, segnalando peraltro come, in

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relazione ai beni paesaggistici, la tutela del patrimonio sia riservata, dalla Costituzione, alla competenza esclusiva statale.
Reputa infine equilibrata la soluzione proposta in tema di beni storici, artistici e architettonici in base alla quale si assiste ad una riaffermazione del ruolo dello Stato, per quanto riguarda la tutela, mentre si è adottato un modello di cogestione tra Stato e Roma capitale in relazione alla funzione di valorizzazione.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) dichiara di non condividere per molti aspetti le valutazioni espresse dalla collega Lanzillotta. In particolare considera corretta la disposizione di cui all'articolo 1 dello schema in esame, che attribuisce ad una legge della regione Lazio il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, in quanto espressamente prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera g), della legge delega. Ritiene, al contrario, in contrasto con il dettato costituzionale il testo proposto dai relatori. A suo avviso devono inoltre ritenersi non riconducibili ai criteri di delega le disposizioni di cui all'articolo 11-bis della proposta di parere dei relatori, che, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, prevedono che Roma capitale concordi ogni anno le modalità e l'entità del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, contestualmente escludono dalla determinazione del saldo finanziario non soltanto le spese connesse al ruolo di capitale della Repubblica, ma anche tutte le altre spese attinenti alla gestione ordinaria dell'ente.
Analogamente ritiene non conformi ai contenuti della delega le disposizioni relative al finanziamento degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, in quanto l'articolo 24 fa riferimento solo allo sviluppo urbano e alla pianificazione territoriale, ma non alla realizzazione delle infrastrutture. Osserva quindi che, per quanto concerne la determinazione dei costi specificamente riferiti al ruolo di capitale, di cui all'articolo 1-bis della proposta di parere, dovrebbe essere eliminato il riferimento alla spesa storica quale parametro rilevante per la determinazione dei suddetti costi. Considera che tale riferimento sia in contrasto con l'impostazione complessiva della legge delega, che è finalizzata proprio a sostituire il parametro della spesa storica con quello dei fabbisogni standard.
Più in generale, osserva che, se l'esercizio del ruolo di capitale deve ritenersi un onere piuttosto che un vantaggio, potrebbe essere adottata la soluzione della capitale «reticolare», attraverso la ripartizione tra le principali città italiane dei vari compiti, come la Lega Nord aveva già proposto con una diversa distribuzione territoriale dei ministeri. Qualora, invece, dal ruolo di capitale derivino per la città effetti positivi in termini economici e finanziari, ritiene giusto che il saldo positivo tra le risorse acquisite e gli oneri sostenuti confluisca nel fondo perequativo. Per altro verso osserva che i servizi erogati nell'esercizio delle funzioni specifiche di capitale dovrebbero essere posti a carico di coloro che ne usufruiscono, piuttosto che gravare sul bilancio comunale.
Per quanto riguarda la proposta di trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione dello Stato nella società EUR SpA, ritiene necessario che il Governo fornisca alla Commissione, oltre alla propria valutazione su tale proposta, anche una quantificazione puntuale del valore patrimoniale che verrebbe trasferito a Roma capitale.
Ritiene, inoltre, non condivisibile la previsione, contenuta all'articolo 9 dello schema in esame, per cui nelle linee guida del piano strategico nazionale per il turismo dovrebbe essere riservata una specifica sezione alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Tale previsione infatti determinerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ad altre città italiane a forte vocazione turistica.
Puntualizza, infine, che, relativamente alle disposizioni concernenti la materia dei beni culturali, deve essere mantenuta la dizione «beni storici e artistici» contenuta nella legge delega, in luogo della dizione

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«beni culturali», che ha una portata più ampia. In conclusione, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti, che permettono di superare le ragioni di perplessità da lui evidenziate.

Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, ribadisce la sollecitazione al Governo a fornire gli elementi di approfondimento richiesti, in particolare per quanto attiene ai profili economici e finanziari. Osserva infatti che sulla base di tali elementi, i relatori potranno anche riformulare la propria proposta di parere. Rileva infine che anche nella seduta odierna dal dibattito sono emerse proposte interessanti, di cui come relatore terrà sicuramente conto.

Enrico LA LOGGIA, presidente, nel demandare all'Ufficio di presidenza le decisioni in ordine all'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione, rileva peraltro che, anche in relazione a quanto da ultimo osservato dal relatore Causi, appare opportuno mantenere un termine più ampio per la presentazione di emendamenti alla proposta di parere del relatore e di proposte di parere alternative. Ribadisce quindi, con riferimento alle altre osservazioni del senatore Franco, la correttezza delle decisioni assunte in merito ai tempi e alle modalità di lavoro della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.