CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI (PD), relatore, illustra il decreto-legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate dal Senato, che si compone di 12 articoli.
L'articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I commi da 1 a 3 recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti (co. 1); l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali (co. 2) e il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali (co. 3). Il comma 3-bis dell'articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma. Il comma 3-ter dell'articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni di interesse della X Commissione in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare gli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a semplificare

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gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 , di interesse per la X Commissione,consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia, o per il riutilizzo a fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.
L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).
L'articolo 1-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania.
L'articolo 2, recante disposizioni di interesse della X Commissione, prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme, che riguardano in prevalenza la materia di rifiuti. In particolare, i commi da 13 a 16 modificano la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l'altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi e presentano profili di interesse per la X Commissione.
L'articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell'ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.
L'articolo 3-ter, recante disposizioni di interesse per la X Commissione, novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti «acquisti verdi», e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero. Le finalità che l'articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e, per l'altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l'impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni.
L'articolo 3-quater, che pure investe la competenza della X Commissione, è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.
L'articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione

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di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario e, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.
L'articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all'andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.