CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.05.

5-05878 Iannuzzi: Gravi disagi per l'utenza conseguenti al mancato obbligo di apposizione dei timbri di partenza e di recapito della corrispondenza ordinaria.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare il sottosegretario, prende atto della risposta e dell'impegno finale del Governo in essa contenuto, che appare ispirato a buon senso. A questo riguardo, ritiene che l'obiettivo della velocizzazione della corrispondenza sia un obiettivo da perseguire con determinazione, senza creare però nocumento al principio della certezza della data di invio e di quella di recapito, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta posta massiva, rappresentata principalmente dalle bollette inviate dai gestori di servizi pubblici. Infatti, come segnalato da numerose associazioni di consumatori, spesso il recapito di tali bollette avviene oltre i termini indicati per il pagamento, con conseguente addebito a carico degli utenti di ingiuste sanzioni per ritardato

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pagamento. Quindi, se da un lato è necessario velocizzare la corrispondenza, dall'altro bisogna fornire agli utenti adeguate garanzie riguardo alla certezza dei tempi di recapito, per ragioni di giustizia e di trasparenza. In conclusione, auspica pertanto che il Governo riesca a porre rimedio a tale situazione nel più breve tempo possibile.

5-06196 Mancuso: Obbligo del pagamento del canone speciale di abbonamento alla Rai per le strutture veterinarie che posseggono computer.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gianni MANCUSO (PdL), nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto per la risposta del Governo, ricorda che su 6.500 strutture veterinarie circa il 2-3 per cento dispone di televisori a circuito chiuso, funzionali allo svolgimento dell'attività professionale, per i quali è assolutamente ingiustificata la richiesta del canone Rai. Inoltre, in merito al 97 per cento delle strutture veterinarie che dispone soltanto di computer, la risposta del Governo non ha chiarito fino in fondo se queste ultime siano tenute o meno al pagamento del canone Rai. Pertanto, alla luce della risposta del Governo, dichiara che suggerirà ai veterinari interessati di adire le vie legali nei confronti della Rai.

Mario VALDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.
C. 4891 Gentiloni Silveri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge in oggetto reca disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.
In particolare, l'articolo 1 fissa i principi generali della presente proposta di legge, stabilendo che lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, favorisce l'alfabetizzazione informatica nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Inoltre, l'articolo in esame individua un nuovo strumento legislativo al quale viene affidato il perseguimento dei suddetti obiettivi: la legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali. Riguardo a tale nuovo strumento, l'iniziativa legislativa è riservata al Governo che adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, il relativo disegno di legge su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato disegno di legge deve contenere:
disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;
una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge annuale;

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l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;
disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla citata legge annuale;
norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità della presente legge e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

Viene disciplinato anche l'apparato di informazioni che correda il predetto disegno di legge annuale. Si prevede, in particolare, che il Governo debba presentare anche una relazione di accompagnamento che evidenzia:
lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione nonché di alfabetizzazione tecnologica;
lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;
l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

L'articolo 2 interviene sul tema del processo di informatizzazione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione. In particolare, al comma 1, si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ai fini della fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo, sono tenute a dotarsi, entro il 30 settembre 2012, delle regole di protezione e sicurezza previste dalla vigente disciplina, di cui al decreto ministeriale del 9 dicembre 2004. Tale disciplina si riferisce alla diffusione della carta nazionale dei servizi, il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. In attesa della carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. La carta contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi. In sede di prima applicazione la carta nazionale dei servizi ha una validità temporale che viene determinata dall'amministrazione emittente ma che, ad ogni modo, non può superare i sei anni. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio. Il comma 2, obbliga le pubbliche amministrazioni a rendere disponibile, entro il 31 gennaio 2014, l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale che, nei casi in cui sia tecnicamente possibile, sarà integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Si prevede, inoltre, che, a partire dal 2013, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, predispone un piano di switch off dei servizi digitali, per singole aree territoriali. Ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 2, le pubbliche amministrazioni sono tenute a realizzare, entro il 31 gennaio 2014, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, un numero di postazioni gratuite e assistite di accesso alla rete internet per la richiesta e per la fornitura di servizi digitali con facoltà di

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collocarle, oltreché in luoghi privati, in spazi pubblici e aperti al pubblico. Il comma 4 prescrive che, entro i novanta giorni precedenti il termine di cui al comma 1 (vale a dire il 2 luglio 2012), ciascuna pubblica amministrazione renda noto sul proprio sito web, in formato standard, l'elenco e le modalità di fruizione dei servizi digitali disponibili, con l'indicazione di quelli gratuiti e di quelli per i quali è previsto l'accesso mediante pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; eventuali limitazioni e ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei medesimi servizi. Il comma 5 del medesimo articolo afferma, infine, che le predette disposizioni costituiscono princìpi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome esercitano le proprie competenze al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni ivi contenute da parte delle pubbliche amministrazioni locali.
L'articolo 3 interviene invece nel settore della sanità digitale. In particolare, il comma 1, prevede che a partire dal 1o gennaio 2013, la compilazione delle ricette mediche da parte dei medici di base e dei pediatri del Servizio sanitario nazionale è effettuata solo con modalità telematica, fatto salvo il diritto dei pazienti di ottenere, a richiesta, copia cartacea della prescrizione e, comunque, il rilascio di una ricevuta che riporta il contenuto della prescrizione. Le ricette mediche così compilate debbono essere trasmesse telematicamente al portale web del Ministero della salute. Il successivo comma 2 stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2013, le farmacie rilascino i farmaci prescritti anche dietro presentazione della tessera sanitaria, previa acquisizione della prescrizione digitale dal portale web del Ministero della salute. Il comma 3 stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2014, è fatto obbligo alle strutture sanitarie di rilasciare la cartella clinica elettronica ai cittadini che la richiedano. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno precisare che con l'espressione «cartella clinica elettronica» debba intendersi la descrizione degli eventi sanitari relativi all'interazione di un dato paziente con un determinato soggetto o struttura sanitaria oppure la cartella clinica costruita dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Tale precisazione, a suo avviso, sarebbe inoltre importante per raccordare tale disposizione con quanto recentemente definito in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Infine, il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisca, entro il 30 giugno 2012, le regole di funzionamento del servizio telematico in ambito sanitario di cui al presente articolo adottando, in quanto compatibili, le regole tecniche di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010. Al riguardo segnala come il riferimento normativo all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 appaia superato dall'allegato 1 del decreto 2 novembre 2011 che reca il Disciplinare Tecnico per la trasmissione telematica delle ricette mediche. Pertanto, ritiene necessario che le previsioni in esame siano aggiornate alla luce del quadro normativo di riferimento.
L'articolo 4, a decorrere dal 1o gennaio 2013, concede un contributo una tantum di 50 euro per la stipula di un contratto di accesso a una connessione base alla rete internet a banda larga. Possono ottenere il contributo le persone fisiche titolari di utenza telefonica fissa alla quale non sia mai stata associata una connessione internet, il cui reddito familiare sia inferiore a 20 mila euro e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
L'articolo 5, introduce alcune misure di agevolazione fiscale relative all'imposta sul valore aggiunto. Il comma 1 dispone l'applicazione dell'IVA in misura agevolata sulle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet, assoggettandole a imposta con aliquota del 10 per cento, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione proposta intende applicare un'aliquota uniforme, agevolata, alle predette transazioni, in virtù del fatto che esse sono perfezionate

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con specifiche modalità telematiche; l'imposizione indiretta viene dunque svincolata dalla natura e dalle caratteristiche dei beni e dei servizi che formano l'oggetto della transazione. Sono escluse da tale applicazione le transazioni concernenti prodotti pornografici, le transazioni concernenti prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di diciotto anni e le transazioni concernenti bevande contenenti alcool. Il comma 2 mantiene ferma l'aliquota del 4 per cento sulle cessioni aventi ad oggetto i prodotti editoriali richiamati dalla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ancorché effettuate attraverso la rete internet e anche ove tali beni siano ceduti in formato elettronico (ad esempio gli e-book), indicati nel medesimo numero 18). Tale ultima norma sembrerebbe volta ad eliminare la disparità di trattamento oggi vigente tra i prodotti editoriali venduti presso la rete fisica - che godono dell'IVA agevolata al 4 per cento - e i medesimi prodotti venduti attraverso la rete internet che, ove ceduti in formato elettronico, sono soggetti ad aliquote più elevate. Il comma 3 estende il trattamento fiscale agevolato riservato al settore editoriale dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle cessioni effettuate attraverso la rete internet dei prodotti editoriali come definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche in formato elettronico: si tratta di prodotti realizzati su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Naturalmente un intervento agevolativo così incisivo sul regime IVA pone un significativo problema di verifica della compatibilità della nuova disciplina con la normativa comunitaria in materia, la quale definisce analiticamente le fattispecie per le quali è consentita un'aliquota ridotta. Proprio per tale motivo, il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni introdotte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Il successivo articolo 6 reca misure di agevolazione in favore dei giovani imprenditori. Il comma 1 riguarda la promozione dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie. Tale azione si inscrive coerentemente nel quadro dell'agenda digitale europea, che mette in luce come in Europa gli investimenti in questa direzione continuino a essere insufficienti e frammentati. Il comma 2 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, la definizione delle modalità della promozione di tali progetti tramite un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati. Il comma 3 riguarda i seguenti requisiti per l'accesso al credito d'imposta (anche se, probabilmente a causa di un refuso, il testo dello stampato riporta invece le parole «reddito d'imposta»):
gli aspiranti giovani imprenditori devono avere età inferiore a trentacinque anni (in caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria, tutti i soci dell'impresa devono avere un'età inferiore a trentacinque anni);
la registrazione dell'attività d'impresa presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere avvenuta nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo di garanzia per la fornitura di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla realizzazione di tali progetti. Il comma 5 vincola le pubbliche amministrazioni a riservare una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali a beneficio

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di tali progetti. In pratica - come chiarisce la relazione illustrativa - le pubbliche amministrazioni devono riservare alle imprese di giovani imprenditori una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali (acquisto o noleggio, in qualsiasi forma, di forniture software e hardware; spese di assistenza tecnica e di manutenzione di dotazioni tecnologiche; spese per la formazione professionale del personale, di svolgimento di servizi di hosting, di consulenze nel campo delle nuove tecnologie, eccetera).
L'articolo 7 è volto a incentivare la diffusione di dispositivi di POS per i pagamenti con modalità informatiche mediante l'attribuzione di agevolazioni fiscali. In primo luogo, il comma 1 consente ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di dispositivi di punti vendita (POS) abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche (senza contatto) di detrarre dall'imposta dovuta i costi degli investimenti sostenuti a tale fine. Al riguardo osserva che il testo della proposta non specifica da quale imposta o quali imposte è possibile effettuare la detrazione; anche se presumibilmente la detrazione deve essere applicata all'imposta sui redditi. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno definire le indicazioni in ordine alle modalità applicative della detrazione, eventualmente demandandole a provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria. Il comma 2 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni assicurano l'effettuazione dei pagamenti ad esse dovuti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche. Il comma 3 affida le modalità di attuazione delle norme in materia di POS a un decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA. Il comma 4 prevede che le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alla disposizione in materia di pagamenti con POS di cui al comma 2.
L'articolo 8 interviene sul tema dell'aggiornamento ed il rinnovo delle dotazioni informatiche familiari. A tale scopo, prevede per l'anno 2013 un contributo una tantum di 100 euro per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di ultima generazione, a condizione che si proceda contestualmente alla rottamazione di un vecchio apparato. In proposito, ritiene che, stando alla formulazione della norma, sembrerebbero esclusi dall'agevolazione i computer portatili. Possono ottenere il contributo le persone fisiche titolari di utenza telefonica fissa alla quale non sia mai stata associata una connessione internet, il cui reddito familiare sia inferiore a 20.000 euro e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età. Le modalità per l'attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il 30 settembre 2012.
L'articolo 9 riguarda invece lo sviluppo delle infrastrutture informatiche. Il comma 1 intende esentare dall'applicazione di alcune imposte e canoni comunali e provinciali l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, per effetto di tali disposizioni non troverebbero applicazione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo II), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie. In proposito, ricorda che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale ha previsto dal 2014 l'introduzione, con

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deliberazione del consiglio comunale, dell'imposta municipale secondaria volta a sostituire alcune forme di prelievo, tra cui la TOSAP e il COSAP. Sono esonerate altresì dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica. In ogni caso, viene fatto salvo l'obbligo di realizzare gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 2 prevede che i comuni istituiscano il catasto delle infrastrutture civili esistenti. A tal fine, i titolari o i concessionari di dette infrastrutture devono comunicare ai comuni l'ubicazione e il dimensionamento delle infrastrutture esistenti. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe chiarire se la norma si applichi solo alle reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, alle quali si riferisce il comma 1, o a tutte le reti di comunicazione elettronica, comprese quindi le reti in rame.
L'articolo 10 reca norme volte a promuovere l'uso, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soluzioni basate su software libero e su protocolli e formati aperti. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e favorire interoperabilità dei componenti, utilizzino soluzioni basate su software libero e adottino soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione. Al riguardo, segnala che, con riferimento alla razionalizzazione dei costi, l'utilizzo di software libero, sebbene sia, nella maggior parte dei casi, distribuito gratuitamente, non è di per sé privo costi, dal momento che occorre considerare anche altri oneri quali i costi di manutenzione del programma, solitamente maggiori del prezzo di acquisto. Ai sensi del comma 2, le istituzioni pubbliche e il Governo sono tenute a fornire qualsiasi informazione contenuta nelle proprie banche dati in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini. In virtù del comma 3, lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni attraverso l'individuazione, da parte del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione, di soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi. Il comma 4 impone, poi, alle pubbliche amministrazioni di indicare i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero. Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni, oltre a promuovere l'utilizzo di software libero e di formati aperti nelle procedure ad evidenza pubblica, possano assegnare punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano tali strumenti nei bandi di gara aventi ad oggetto l'acquisto di dotazioni tecnologiche.
L'articolo 11 introduce disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma pubblico di alfabetizzazione informatica. A questo riguardo, ricorda che il tema dell'alfabetizzazione informatica è al centro dell'Agenda digitale europea. L'Europa infatti soffre di analfabetismo digitale e di una crescente carenza di competenze professionali nel settore delle ITC (Information and Communication Technology), che determinano l'esclusione di molti cittadini dalla società e dall'economia digitale e una limitazione del forte effetto moltiplicatore che l'azione dell'ITC esercita sull'aumento della produttività. Il comma 1 detta la disposizione di principio in base alla quale lo Stato, al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi. Tali percorsi sono destinati, in particolare, alle categorie a rischio di esclusione, nonché ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche. Il comma 2 dispone

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che, in attuazione del comma 1, con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla realizzazione dei predetti percorsi formativi. Il comma 3 prevede che i percorsi formativi di cui al comma precedente devono svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. Il comma 4 prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinare la propria attività con il MIUR ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei predetti percorsi formativi. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, inoltre, ai sensi del comma 5, è chiamato a garantire, secondo quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, lettera b), del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, la predisposizione di un'offerta di contenuti organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi. Per l'attuazione dei predetti obiettivi, il comma 6 rinvia ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con il compito di stabilire l'ambito soggettivo ed i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo. n. 177 del 2005, e successive modificazioni.
L'articolo 12, reca infine, la copertura finanziaria. Il comma 1 si riferisce agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, il quale prevede la concessione di un contributo una tantum per la stipula di un contratto di accesso a una connessione internet, pari a 50 euro, a favore delle famiglie in possesso di specifici requisiti. A tal fine, il comma 1 dispone che alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale viene a tale fine incrementato di 15 milioni di euro. Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, fatta eccezione per l'articolo 4, si provvede a valere sulle risorse assegnate al progetto «PC alle famiglie», ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 3 del 2001, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge in esame. Al riguardo ritiene che l'articolo sulla copertura finanziaria dovrebbe essere integrato con un'adeguata quantificazione degli oneri da coprire in quanto, solo alla luce di una corretta quantificazione, appare possibile valutare l'adeguatezza e l'idoneità della copertura finanziaria.

Il sottosegretario Massimo VARI si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 4989, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

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Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, ricorda che il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 causò trentadue morti e quattro feriti gravi. Il Parlamento, a un anno di distanza dal disastro, approvò la legge 7 luglio 2010, n. 106, che assegnava al commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010, per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro avessero riportato lesioni gravi e gravissime. Per ciascuna vittima doveva essere attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che avessero riportato lesioni gravi e gravissime la legge stabiliva fosse attribuita una somma, determinata nell'ambito dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. Le elargizioni spettanti ai familiari delle vittime, come risulta dalla relazione illustrativa all'atto Senato n. 2750, sono state assegnate e corrisposte secondo l'ordine previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 106 del 2010, che individua, in successione, diverse categorie di beneficiari (dal coniuge fino al convivente more uxorio). In sostanza, la presenza di ciascuna categoria esclude dall'attribuzione dei benefici le categorie successive, come risulta dall'allegato A dell'ordinanza sindacale n. 62 del 25 novembre 2010, recante i criteri generali e le modalità applicative della citata legge n. 106. Ad esempio la presenza del coniuge e dei figli a carico esclude dall'attribuzione dei benefici i figli non a carico, i genitori, i fratelli e sorelle conviventi a carico, i conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e il convivente more uxorio.
Rileva che, tuttavia, tale declaratoria degli aventi diritto, pur prevedendo che le elargizioni possano essere attribuite anche al convivente more uxorio, non ha previsto il caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso, l'elargizione andrebbe esclusivamente al coniuge anche se non più convivente. Nel contempo non sono stati contemplati i parenti entro il terzo grado in caso di assenza dei familiari di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 106 del 2010.
Il presente disegno di legge apporta pertanto alcune modifiche alla legge 7 luglio 2010, n. 106.
In primo luogo, si prevede che la somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, attribuita ai familiari per ciascuna vittima, sia destinata al convivente more uxorio anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso, entrambi hanno diritto alle elargizioni previste dalla legge. In particolare, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 attribuita ai familiari per ciascuna vittima, viene aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al predetto coniuge, al fine di devolvere tale quota al convivente more uxorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In secondo luogo, si stabilisce che, in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 106 del 2010, la predetta somma sia attribuita ai parenti entro il terzo grado.
Infine, si prevede che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime del disastro di Viareggio sia ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga, tuttavia, non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.
In merito alla posizione del convivente more uxorio quale definita dalla proposta di legge in esame, evidenzia alcuni profili problematici che dovrebbero essere chiariti dal Governo. Infatti, la proposta di legge prevede una sostanziale equiparazione

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del convivente more uxorio al coniuge non convivente nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In altri termini, in tal caso, pur non modificandosi la posizione del convivente more uxorio nell'ordine indicato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 106, si dispone una sorta di sostanziale attrazione della categoria del convivente more uxorio di cui alla lettera f) del predetto comma 1 all'interno della categoria del coniuge di cui alla precedente lettera a), nel senso che al convivente more uxorio devono essere attribuiti i medesimi benefici spettanti al coniuge, pur in presenza degli altri potenziali beneficiari previsti dalla legge (figli non a carico, genitori, eccetera). Tale «attrazione», invece, non si verifica nel caso, apparentemente più favorevole per il convivente more uxorio, della presenza di un coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso, infatti, al convivente more uxorio, dovrebbero spettare i benefici di legge solo in mancanza degli altri beneficiari previsti dalle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 106 (figli a carico, figli non a carico, genitori eccetera), posto che la posizione del convivente more uxorio nell'ordine indicato dal predetto comma 1, come detto, non viene modificata dalla proposta di legge in esame.
Osserva, infine, che la precisazione contenuta alla nuova lettera f-bis) secondo cui i benefici sono attribuiti ai parenti entro il terzo grado «in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) ad f)» appare ultronea dal momento che, come detto, in mancanza di un'espressa disposizione contraria, la presenza di ciascuna categoria di beneficiari automaticamente esclude dall'attribuzione dei benefici le categorie successive.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.