CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.
Seguito dell'audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE).
(Seguito dello svolgimento e conclusione).

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Paola FRASSINETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società, il seguito dell'audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE).
Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono Gian Luigi RONDI, Commissario straordinario della SIAE, Gaetano BLANDINI, direttore generale della SIAE, e Domenico Luca SCORDINO, sub-commissario della SIAE.

Dopo un intervento della deputata Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervengono per fornire ulteriori elementi di risposta, Gaetano BLANDINI, Domenico Luca SCORDINO e Mario STELLA RICHTER, sub-commissario della SIAE.

Intervengono, quindi, per formulare domande e osservazioni, gli onorevoli Emerenzio BARBIERI (PdL), Emilia Grazia DE BIASI (PD), Giuseppe SCALERA (PdL) e Pierfelice ZAZZERA (IdV).

Risponde ai quesiti posti Gaetano BLANDINI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Paola FRASSINETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.
C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi della presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra (vedi allegato 1).

Emerenzio BARBIERI (PdL) con riguardo specifico alla condizione n. 11 contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, esprime preoccupazione

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sulla richiesta di derogare al patto di stabilità a favore degli enti locali che intendano mettere in sicurezza gli edifici statali o decidano di edificare nuove istituzioni scolastiche. Osserva, infatti, che nell'attuale momento di grave crisi finanziaria la deroga al patto di stabilità potrebbe essere richiesta per molti altri motivi, ad esempio per l'effettuazione di pagamenti dovuti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni. Invita pertanto a riflettere sulla richiesta di deroga, avanzata nella proposta di parere dal relatore.

Manuela GHIZZONI (PD), con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Barbieri, rileva come siano gli stessi comuni a chiedere, per alcune tipologie di spese, una revisione dei vincoli contenuti nel patto di stabilità. Con specifico riguardo poi alla condizione n. 11, considerato che la richiesta di una vera e propria deroga appare inadeguata, propone di chiedere piuttosto un allentamento dei vincoli del patto di stabilità nella materia in esame.

Rosa DE PASQUALE (PD) comprende le preoccupazioni dell'onorevole Barbieri in relazione al rispetto dei vincoli del patto di stabilità, chiedendo, inoltre, che sia richiamato l'impegno per l'edilizia scolastica assunto dal diversi Governi a seguito dell'accoglimento di numerosi ordini del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda anch'essa i numerosi ordini del giorno approvati sulla necessità di allentare i vincoli del patto di stabilità per le spese relative all'edilizia scolastica.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, concorda con le preoccupazioni dei colleghi intervenuti, ribadendo tuttavia che solo mediante un allentamento dei vincoli al patto di stabilità si può consentire agli enti locali di effettuare quelle spese necessarie per la messa in sicurezza per gli edifici scolastici. Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta di parere riformulato, eliminando fra l'altro le osservazioni di cui alle lettere a) e h).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) ricorda che il parere oggi all'esame della Commissione è il risultato del lavoro di tutti i gruppi che, sulla base delle indicazioni formulate dal Governo, hanno fornito positivi contributi. Sottolinea, tuttavia, che l'articolo 50, recante norme per l'attuazione dell'autonomia, non risponda alle aspettative che i diversi gruppi avevano sull'argomento, contenendo generiche enunciazioni di principio. Rileva che il lavoro svolto dai gruppi, nella formulazione delle condizioni riferite all'articolo 50 del provvedimento, è andato nella direzione di un miglioramento complessivo del testo dell'articolo medesimo, al fine di attribuire un preciso significato ed un puntuale indirizzo agli strumenti previsti per l'attuazione dell'autonomia.
Con riferimento, in particolare, alla condizione di cui al punto 7), tiene a precisare che la previsione di un fondo di finanziamento unico, anziché comportare un aggravio di spese, con conseguente maggiore stanziamento di fondi, determina, invece, la semplice unificazione di tutti i fondi stanziati, destinati agli interventi individuati: sottolinea, al riguardo, che ciascuna istituzione scolastica, in virtù della propria autonomia, potrà attingere a tale fondo al fine di migliorare quanto più possibile il funzionamento del piano di offerta formativa.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) premette di condividere lo spirito di semplificazione del provvedimento in esame, che si muove nella giusta direzione. Rileva, tuttavia, come la stessa proposta di parere formulata dal relatore, contenente numerose osservazioni e condizioni tradisca l'esigenza di modifiche al provvedimento. Nel dettaglio, propone quindi di inserire, con riguardo all'articolo 44, le relative tutele contenute nel codice dei beni culturali. Propone, inoltre, che le risorse di cui all'articolo 48 vengano reperita all'infuori dell'attuale fondo di finanziamento ordinario.

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Ricorda, con riguardo alla materia del finanziamento delle università, la presentazione da parte del suo gruppo di un emendamento volto a sospendere, fra l'altro, la ripartizione dei fondi fra le università secondo il criterio di premialità, in modo da evitare disparità territoriali. Chiede, quindi, chiarimenti sul potenziamento dell'INVALSI, non risultando chiaro il concetto di coordinamento funzionale. Con riguardo agli ITS osserva come sia sbagliato prevederne uno per ogni regione in quanto tale previsione non consente alcuna elasticità nella rispettiva dislocazione territoriali in rapporto alle esigenze dei singoli territori. Osserva, quindi, come la possibilità di derogare al patto di stabilità per le spese in materia di edilizia scolastica non debba considerarsi un'eresia, finalizzata com'è alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per tutelare gli studenti. Chiede, poi, al Governo se con la previsione della figura del tecnologo di cui all'articolo 54, non si vada ad individuare, in realtà, un'ennesima figura precaria nel mondo della ricerca. Conclude, infine, subordinando il voto positivo del suo gruppo al recepimento delle osservazioni testé esposte.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, al fine di recepire le osservazioni formulate dai colleghi intervenuti, presenta una riformulazione della sua proposta di parere (vedi allegato 2).

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza della presidente Valentina APREA - Interviene il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
C. 4805 Esposito.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 1o febbraio 2012.

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti: la I Commissione affari costituzionali, la Commissione VIII Ambiente e la X Commissione Attività produttive hanno espresso parere favorevole, la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione.
Avverte altresì che sono stati presentati dal relatore l'emendamento 1.1 e l'articolo aggiuntivo 1.01 al testo in esame (vedi allegato 3), ai fini del recepimento, rispettivamente, della condizione e dell'osservazione previste dal parere della V Commissione. A questo proposito, ricorda, in riferimento all'emendamento 1.1 del relatore, che in caso di condizioni «testuali», che indicano specificamente le modifiche da apportare al testo del progetto di legge, il loro accoglimento consiste nell'approvazione di un apposito emendamento, di

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norma predisposto dal relatore, che riproduce espressamente il contenuto delle condizioni stesse. Alla luce di ciò, la Commissione potrà pertanto approvare in via definitiva l'emendamento 1.1 del relatore, senza inviarlo nuovamente alla V Commissione in sede consultiva.
Ricorda, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore accoglie l'osservazione della V Commissione, che la VII Commissione non è tenuta ad attuare. Avverte, quindi, che - pur non essendo l'articolo aggiuntivo 1.01 un recepimento testuale dell'osservazione - esso potrà essere approvato in via definitiva dalla Commissione, non essendo subordinato ad una valutazione di conformità della Commissione di merito.
Dà quindi la parola al relatore.

Davide CAVALLOTTO (LNP), relatore, illustra il suo emendamento 1.1 e l'articolo aggiuntivo 1.01, volti ad attuare il parere della Commissione bilancio, raccomandandone l'approvazione.

Il ministro Piero GNUDI esprime parere favorevole sulle proposte emendative del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) chiede chiarimenti sui rilievi di ordine finanziario del provvedimento in esame.

Davide CAVALLOTTO (LNP), relatore, fornisce all'onorevole Zazzera i chiarimenti richiesti, ricordando che sono stati già forniti, fra l'altro, dal commissario straordinario dell'Agenzia nel corso di un'audizione informale presso la Commissione bilancio; tutte le future destinazioni sono infatti al netto di eventuali oneri.

Valentina APREA, presidente, dà conto delle sostituzioni e delle missioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva l'emendamento 1.1.
Approva quindi l'articolo 1, come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno 0/4805/VII/1 a firma della collega Di Centa (vedi allegato 3). Dà quindi la parola alla deputata Di Centa per illustrarlo.

Manuela DI CENTA (PdL), premessa l'esigenza di utilizzare in modo adeguato i fondi residui dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», illustra il suo ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad utilizzare le suddette relative risorse finanziarie residue, predisponendo un adeguato piano industriale per il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nei siti olimpici di proprietà dei comuni montani.

Davide CAVALLOTTO (LNP), relatore, condivide l'ordine del giorno proposto dalla collega Di Centa, pur rilevando come la stessa proposta di legge disponesse in tal senso.

Stefano ESPOSITO (PD) si associa alle considerazione del relatore.

Il ministro Piero GNUDI, accogliendo l'ordine del giorno, ritiene importante che i finanziamenti siano assegnati sulla base di una verifica di sostenibilità nel tempo e dell'esigenza di consentirne la fruizione agli abitanti dei territori, non solo in occasioni di sporadiche manifestazioni agonistiche.

Manuela DI CENTA (PdL) non insiste, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

Claudio BARBARO (FLpTP), intervenendo per dichiarazione di voto finale,

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concorda con l'esigenza di un pieno utilizzo, a favore delle collettività locali, degli impianti sportivi costruiti in occasioni di eventi agonistici quali le Olimpiadi. Preannuncia quindi il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, presidente, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione acconsente.

Pone quindi in votazione il testo della proposta di legge.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il progetto di legge C. 4805 Esposito, come modificato nel corso dell'esame in sede legislativa.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 18.15.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 746 Grassi e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (PdL), relatore, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa, quale risultante dagli emendamenti approvati, reca disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Nel dettaglio, osserva che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che il testo in esame disciplini la donazione del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge. Il comma 2 specifica che la donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. Ricorda che l'articolo 2, riguardante la promozione dell'informazione, prevede al comma 1 che il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Il comma 2, lettera a), prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge. Per quanto concerne specificamente gli aspetti che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, il comma 2, lettera b), prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Segnala, quindi, che l'articolo 3 prevede, al comma 1, che la donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante testamento olografo

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in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La volontà scritta del donatore non può essere disattesa. Il comma 2 fa obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale. Ricorda, quindi, che l'articolo 4 prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.
Segnala, poi, che l'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che i centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna. Il comma 2 specifica che gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.
L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro. Per quanto concerne gli aspetti che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, il comma 2 stabilisce che eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.
Ricorda, quindi, che l'articolo 7, al comma 1, affida al Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di adottare il regolamento di attuazione al fine di: stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla «sepoltura» delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna; indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge; individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8. Segnala, infine, che l'articolo 8 regola la copertura degli oneri finanziari stabilendo, al comma 1, che per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il comma 2 prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,

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nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), ritenendo che la Commissione cultura, oltre a valutare profili di competenza, debba svolgere anche osservazioni di carattere lessicale, propone all'articolo 5, comma 1, di sostituire la parola «consegna» con la parola «affidamento»; al medesimo articolo, nel titolo e nel comma 2, propone altresì di sostituire la parola «riconsegna» con la parola «restituzione»; all'articolo 7, comma 1, lettera a), infine, propone di sostituire la parola «riconsegna» con la parola «restituzione».

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene necessario specificare, all'articolo 6, comma 2, di aggiungere, dopo la parola «donazioni», le parole «di risorse finanziarie».

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide le considerazioni delle colleghe De Biasi e Ghizzoni che chiede al relatore di inserire come condizioni nella proposta di parere favorevole.

Antonio PALMIERI (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni espresse, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 18.35.