CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2012
613.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni I e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione XIV è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di semplificazioni.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 20 prevede, tra le altre cose, una nuova disciplina del contratto di sponsorizzazione per interventi relativi ai beni culturali volta anche a rispondere ai rilievi della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con l'atto di segnalazione AS907 del 2011 (relativo alla sponsorizzazione dei lavori di restauro dell'Anfiteatro Flavio di Roma). In quella occasione, infatti, l'Autorità aveva rilevato alcuni aspetti anticoncorrenziali

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derivanti sia dalla modalità che dalla tempistica nella selezione del contraente, anche con riferimento al rispetto dei principi comunitari generali di trasparenza, par condicio e tutela della concorrenza richiamati dall'articolo 26 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006). In risposta a tali rilievi la disposizione prevede ora l'obbligo di pubblicazione del bando sul sito dell'amministrazione e di un avviso sulla Gazzetta ufficiale e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale; un termine non inferiore a sessanta giorni per la pubblicazione delle offerte; la valutazione delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice oppure da una commissione giudicatrice per interventi superiori a un milione di euro o in casi di particolare complessità; la pubblicazione delle graduatorie delle offerte; la disciplina dei casi in cui non venga presentata alcuna offerta ovvero nessuna offerta ritenuta soddisfacente con conseguente possibilità per la stazione appaltante di ricercare di propria iniziativa lo sponsor.
Al comma 2 l'articolo 20 prevede che resti invece ferma la procedura ad hoc prevista dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 34/2011 per la sponsorizzazione del piano di interventi straordinario nell'area archeologica di Pompei: tale procedura prevede unicamente la pubblicazione di un avviso pubblico e, in caso di presentazione di più offerte, l'attribuzione a ciascun offerente di quota parte dei lavori.
Al riguardo, segnala che andrebbe valutata la compatibilità di tale procedura semplificata con i principi di tutela della concorrenza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiamati anche dall'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici. Infatti, qualora la procedura non risulti già in fase di attuazione, potrebbe apparire maggiormente coerente prevedere l'applicazione anche agli interventi straordinari nell'area di Pompei della procedura generale, maggiormente garantista sotto il profilo della tutela della concorrenza, introdotta dall'articolo 20.
Il comma 2 dell'articolo 22 fa salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale, attualmente in corso, nonostante l'entrata in vigore del Titolo III, Capo II (articoli da 71 a 82) del decreto-legge n. 1 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato (A.S. 3110). Il provvedimento, recependo la direttiva 2009/12/CE, modifica la normativa in materia di diritti aeroportuali; le procedure dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012. La norma fa inoltre salva la durata dei suddetti contratti, determinata in relazione ai modelli tariffari adottati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Al riguardo, rileva che andrebbe valutata la compatibilità della tutela delle procedure in corso e della durata dei contratti con le esigenze di una completa attuazione della direttiva 2009/12/CE. Sul punto ricorda che la direttiva 2009/12/CE, recepita con il citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri. Il provvedimento stabilisce criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei.
Ricorda peraltro che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2011/608) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali il cui termine di recepimento era il 15 marzo 2011. Se entro due mesi l'Italia non notificherà le misure adottate per garantire la conformità al diritto dell'UE, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia.
L'articolo 24 contiene, tra le altre cose, una disposizione transitoria volta a consentire l'autorizzazione, da parte delle autorità competenti, nel rispetto della normativa comunitaria, delle operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'Allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 392/1996, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro

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PCB/PCT. In proposito, ricorda che il richiamo al rispetto della normativa comunitaria può intendersi come principalmente riferito all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE che prevede, tra le altre cose, che se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.
L'articolo 59, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 (c.d. «decreto sviluppo»), proroga di un anno il credito d'imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, «svantaggiato» o «molto svantaggiato», assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico. L'attuazione dell'istituto - demandata ad un decreto ministeriale - era subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea; con nota n. JP/hc ARES(2011) del 4 ottobre 2011 la Commissione europea ha espresso il proprio assenso circa l'utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE a copertura del credito d'imposta in oggetto. La copertura dell'onere viene posta a carico dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo, acquisito il consenso della Commissione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare nuovamente la proposta di legge in materia di interporti sulla quale è stato già espresso un parere favorevole nella seduta del 25 ottobre 2011 in quanto, nella seduta del 14 febbraio 2012, la IX Commissione ha approvato un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296.
Ricorda che l'articolo 1 del testo in esame, che stabilisce princìpi generali in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, indica al comma 2 le finalità del provvedimento, volto a migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto contribuendo alla diminuzione dell'impatto ambientale. Il nuovo comma 2-bis fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il comma 3 reca le definizioni di: piattaforma logistica territoriale; interporto, quale «complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati. La modifica approvata precisa che il gestore dell'interporto deve operare per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto, incrementando l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici; infrastruttura intermodale; Comitato nazionale (invece di interregionale) per l'intermodalità e la logistica, organismo istituito presso i l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le funzioni definite al successivo articolo 4.
La materia degli interporti è attualmente disciplinata dalla legge n. 240/1990, il cui articolo 1 definisce l'interporto quale un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. Per quanto riguarda le piattaforme logistiche, un primo riferimento concreto risale al Piano della logistica 2005 ed al successivo Allegato Infrastrutture per il 2006, che individuava sette aree territoriali

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caratterizzate da omogeneità connettive: piattaforma del nord-ovest; piattaforma del nord-est, piattaforma tirreno adriatica nord, piattaforma tirreno adriatica centrale, piattaforma tirrenico sud, piattaforma adriatica sud, piattaforma Mediterraneo sud. Tale quadro delle Piattaforme strategiche è stato confermato dall'Allegato Infrastrutture per il 2009-2013 e dal Nuovo Piano della logistica, recentemente annunciato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'iter in Commissione, riguarda la programmazione delle strutture. In particolare si precisa che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità, provvedere alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali esistenti (comma 1), mentre il Piano generale per l'intermodalità, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, cui viene invece affidato un ruolo di carattere consultivo (comma 2). Il piano sarà approvato con apposito decreto ministeriale, previa valutazione ambientale strategica, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo decreto, o con un decreto di successiva emanazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a determinare l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del 7 luglio 2010 (comma 5). Con appositi provvedimenti ministeriali si provvederà all'individuazione sia dei nuovi interporti e delle nuove infrastrutture intermodali (comma 6), sia dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle strutture (comma 7). Con il nuovo comma 8 viene precisato che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, materiali e umane assegnate ai sensi della legislazione vigente.
L'articolo 3 disciplina i requisiti delle strutture: le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare sono di carattere formale.
L'articolo 4 indica i compiti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica: nel corso dell'iter in Commissione è stato precisato che i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle iniziative riguardanti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriali dovranno essere finalizzati anche alla semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci. Il Comitato avrà anche il compito di promuovere lo sviluppo economico e il miglioramento qualitativo delle aree che fanno parte della piattaforma logistica. La composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato saranno definite da un apposito regolamento, nel rispetto delle condizioni che sono state così approvate dalla Commissione Trasporti: il Comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti; membri di diritto del Comitato sono i dai Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali; la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati; al fine di assicurare l'invarianza della spesa, ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti.
Il comma 3, con una modifica all'articolo 46 del decreto-legge 201 del 2011, prevede che, al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possano costituire sistemi logistici attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, i gestori delle infrastrutture ferroviarie, e il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica. Il comma 4

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specifica che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
La gestione di un interporto, ai sensi dell'articolo 5, costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato.
L'articolo 6 riguarda la programmazione della rete infrastrutturale: con le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione, si stabilisce che - entro il 31 maggio di ogni anno - il Ministro delle infrastrutture debba indicare i progetti di sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche infrastrutturali, previo parere del Comitato nazionale, al fine di garantire l'ottimizzazione e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2012-2014.
L'articolo 7 concerne le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose: le modifiche approvate nel corso dell'iter riguarda la definizione di procedure semplificate al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti.
L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame parlamentare, prevede che costituiscano a tutti gli effetti variante urbanistica, rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità.
L'articolo 9 precisa che il finanziamento degli investimenti da realizzare su ciascuna piattaforma logistica territoriale viene individuato in un apposito stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014, da reperire nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente.
Con riferimento agli aspetti di interesse della XIV Commissione, rileva che le modifiche apportate al testo non appaiono presentare profili di criticità; mi limito pertanto a richiamare quanto già segnalato nelle premesse del parere dello scorso 25 ottobre e cioè che, per quanto concerne l'articolo 5, i soggetti gestori degli interporti, qualificati da tale norma come soggetti di diritto privato, potrebbero, per le caratteristiche della loro attività, piuttosto essere qualificati, alla luce della disciplina della direttiva 2004/18/CE, come «organismi di diritto pubblico» e quindi essere sempre, e non solo in caso di utilizzo di risorse pubbliche, sottoposti alla disciplina in materia di appalti pubblici come recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006). Rilevava però anche in quella occasione che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione ex lege delle caratteristiche del soggetto gestore non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività in concreto.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati.
COM(2011)815 def.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia che l'analisi annuale della crescita per il 2012, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre 2011, segna l'avvio, per la seconda volta, del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche. Sulla base del documento il Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 individuerà le priorità per ciascuno degli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'UE nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno. In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo di marzo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità o di convergenza.
Il documento presenta, pertanto, un'estrema importanza, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello metodologico e procedurale.
Sotto il primo profilo, l'analisi e il semestre europeo nel suo complesso sono il banco di prova per impostare ed attuare una reale strategia europea per la crescita che completi il sistema di governance economica europeo, sinora imperniato quasi esclusivamente sul rafforzamento dei meccanismi preventivi e correttivi relativi alla stabilità macroeconomica e delle finanze pubbliche. Occorre, in altri termini, creare un nuovo pilastro della nuova governance diretto al rilancio di crescita ed occupazione, superando i limiti sinora denunciati dalla Strategia 2020.
In questa direzione sembra del resto muoversi, pur con comprensibile cautela, la dichiarazione «Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro» approvata, ai margini della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, dai Capi di stato e di governo dei Paesi membri dell'UE, che conferma in gran parte le indicazioni contenute nell'analisi annuale per la crescita e sembra, pertanto, prefigurare il contenuto delle priorità che saranno definite dal Consiglio europeo dell'1-2 marzo.
Proprio lunedì scorso, 20 febbraio 2012, i Governi di Italia, Gran Bretagna, Olanda, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia hanno inviato, su iniziativa del Presidente Monti, una lettera al presidente del Consiglio europeo e a quello della Commissione per promuovere un «piano per la crescita in Europa». Il piano ribadisce e precisa alcuni degli obiettivi della dichiarazione del 30 novembre:
sviluppare e completare il mercato interno, in particolare nel settore dei servizi, creare un vero mercato unico digitale entro il 2015 e un mercato unico dell'energia, effettivo ed efficace, entro il 2014;
creare l'area europea della ricerca;
allargare al livello mondiale l'apertura del mercato, attraverso accordi commerciali internazionali;
ridurre gli oneri regolamentari che pesano sulle imprese;
promuovere un mercato del lavoro ben funzionante», che crei opportunità di impiego e livelli più alti di partecipazione per giovani, donne e lavoratori anziani;
costruire di un settore finanziario robusto, dinamico e competitivo, che crei posti di lavoro e fornisca sostegno vitale ai cittadini e alle imprese, riducendo le garanzie implicite destinate alle banche, che distorcono il mercato unico.

Rileva come gli obiettivi enunciati dalla dichiarazione e dalla lettera siano sicuramente condivisibili, ma è ora di passare concretamente alla loro attuazione a livello nazionale ed europeo. Ed il semestre europeo per il 2012 dovrebbe svolgere in via prioritaria questa funzione. Che sia necessario e non rinviabile un salto di qualità nelle azioni volte a rilanciare la crescita, è dimostrato del resto proprio nella relazione sull'attuazione della strategia «Europa 2020», allegata alla analisi annuale per la crescita, dà conto, per un verso, dello stato di realizzazione dei grandi obiettivi della medesima strategia e,

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per altro verso, delle misure adottate a livello europeo nel corso del 2011 (con particolare riguardo alle 7 iniziative faro previste dalla strategia).
La relazione denuncia un livello insufficiente di realizzazione degli obiettivi della strategia, ritenendo non adeguati gli impegni assunti dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma presentati nella primavera 2011, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica. La Commissione ammette che nessun obiettivo sarebbe raggiunto entro il 2020 seguendo il ritmo indicato dai vari Stati membri nei rispettivi programmi.
Sotto il profilo metodologico, l'esame del documento rappresenta, l'occasione per il Parlamento di concorrere, definendo indirizzi per il Governo, alla formazione delle decisioni del Consiglio europeo che vincoleranno poi, negli obiettivi e forse anche nelle azioni specifiche, la definizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e quindi le linee della politica economica e di bilancio dell'Italia. In particolare, l'analisi per la crescita per il 2012 deve costituire l'occasione per affinare gli strumenti e le procedure per il raccordo tra Parlamento e Governo nell'ambito del semestre europeo, stabilite dalle modifiche alla legge di contabilità, n. 196 del 2009, approvate lo scorso anno, sviluppando un dibattito nazionale sul rilancio della crescita che trovi effettiva traduzione nel PNR e nei provvedimenti legislativi in corso di esame o predisposizione.
Il documento si compone di cinque parti: una parte generale recante l'indicazione delle azioni ritenute prioritarie per l'economia europea; una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020 (allegato I); una relazione macroeconomica, che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più atte a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita (allegato II); il progetto di relazione comune sull'occupazione, che esamina la situazione occupazionale e le politiche connesse al mercato del lavoro (allegato III); una comunicazione sulle politiche fiscali più favorevoli alla crescita negli Stati membri e un miglior coordinamento fiscale nell'UE (allegato IV);
La parte generale enuncia cinque grandi obiettivi da declinare a livello europeo e nazionale, che sono poi illustrati in dettaglio negli allegati, tra cui assume un particolare rilievo - per l'articolazione e il livello degli obiettivi proposti - la comunicazione sulle politiche fiscali: 1) portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita; 2) ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia; 3) promuovere la crescita e la competitività nell'immediato e per il futuro; 4) lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; 5) modernizzare la pubblica amministrazione.
Con riferimento al primo obiettivo, la Commissione parte dalla premessa corretta che occorre attuare strategie differenziate nell'ambito del quadro comune, tenendo conto dei rischi di bilancio e macrofinanziari propri di ciascun paese. In particolare:
gli Stati che beneficiano di programmi di assistenza finanziaria e quelli oggetto di un'attenta vigilanza del mercato devono continuare a rispettare gli obiettivi di bilancio concordati, anche a fronte di eventuali mutamenti delle condizioni economiche;
gli Stati oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi o che hanno un disavanzo elevato devono intensificare il processo di risanamento. Le eventuali e limitate revisioni al ribasso dello scenario macroeconomico principale non devono ritardare la correzione dei disavanzi eccessivi;
negli Stati che non hanno un disavanzo eccessivo e che seguono un percorso di aggiustamento appropriato verso i loro obiettivi a medio termine, la politica di bilancio può svolgere il proprio ruolo anticiclico e stabilizzatore, a condizione che non venga messa a repentaglio la sostenibilità di bilancio a medio termine.

Sul fronte della spesa, ad avviso della Commissione gli Stati membri devono contenere

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l'aumento della spesa pubblica al di sotto del tasso di crescita del PIL a medio termine ed adoperarsi con particolare impegno per: una spesa efficace in ambiti quali l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'energia, la copertura e dell'efficacia dei servizi per l'occupazione e delle politiche attive del mercato del lavoro quali i programmi di formazione per i disoccupati; riformare e modernizzare i sistemi pensionistici per garantire la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle pensioni nonché i sistemi sanitari per promuoverne l'efficienza in termini di costi e la sostenibilità.
Come complemento del controllo della spesa, la Commissione dedica una forte attenzione alla rimodulazione delle politiche fiscali, prospettando anche in questo caso un approccio differenziato tra gli Stati membri che tenga conto sia del grado di sostenibilità dei rispettivi bilanci sia del potenziale di crescita del gettito tributario rispetto al PIL. In particolare, la comunicazione allegata all'indagine propone che:
per i Paesi in cui la situazione finanziaria non è sostenibile ma nei quali, al tempo stesso, c'è margine per un eventuale aumento del gettito fiscale (in particolare quando il rapporto gettito fiscale/PIL è basso) andrebbe considerato prioritario il miglioramento della riscossione piuttosto che l'introduzione di nuove imposte;
nei Paesi in cui la riscossione fiscale è già elevata e/o le necessità di aumentare le imposte non possono essere soddisfatte soltanto migliorando la riscossione fiscale, occorre prendere in considerazione misure di ampliamento della base imponibile quali il riesame di agevolazioni fiscali e aliquote IVA ridotte (vedi infra);
quale ultima opzione, va considerato, ove necessario, l'aumento delle aliquote fiscali o l'introduzione di nuove tasse o imposte;
dovrebbero inoltre essere eliminate le agevolazioni fiscali dannose per l'ambiente.

Con riguardo al secondo obiettivo, quello di ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia, la Commissione prospetta diverse misure, tra le quali:
1) rafforzare, ove necessario, le condizioni patrimoniali delle banche di rilevanza sistemica per riflettere i maggiori rischi sui mercati del debito sovrano, al tempo stesso non limitando indebitamente l'erogazione di prestiti all'economia reale. La Commissione sembra riferirsi alle proposte legislative che recepiscono l'accordo di Basilea 3, attualmente all'esame della nostra Commissione, nonché alla raccomandazione adottata lo scorso 8 dicembre dall'EBA, che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche;
2) agevolare l'accesso delle banche ai finanziamenti a termine attraverso misure temporanee (come le garanzie statali) per evitare il rischio di contrazione del flusso creditizio all'economia reale e di un ulteriore inasprimento delle condizioni di credito;
3) creare un regime specifico per le PMI, rendendole più visibili per gli investitori e assoggettandole a requisiti proporzionati per la quotazione, e rivedere le norme prudenziali per evitare che penalizzino indebitamente l'erogazione di prestiti alle PMI;
4) collaborare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per mantenere e intensificare la sua attività di erogazione di prestiti alle PMI;
5) completare la realizzazione di un nuovo quadro normativo per i mercati finanziari dell'UE in conformità degli impegni del G20 e rafforzare le nuove disposizioni sulla vigilanza finanziaria applicabili a livello dell'UE.

Con riguardo al terzo obiettivo, «promuovere la crescita e la competitività nell'immediato e per il futuro», l'analisi prospetta interventi in diversi settori sia a livello europeo sia a livello nazionale. A livello europeo l'analisi sottolinea anzitutto

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la necessità di mobilitare il bilancio europeo a sostegno della crescita, peraltro senza prospettare un incremento delle risorse disponibili ma un miglior utilizzo di quelle già stanziate, in particolare nell'ambito della politica di coesione, e il ricorso ai project bond nel settore delle infrastrutture. Si prospetta inoltre il completamento del mercato interno dei servizi, lo sviluppo del mercato unico del digitale dell'UE e della dimensione esterna della crescita.
A livello nazionale, assumono particolare rilievo gli interventi di politica fiscali raccomandati nella apposita comunicazione allegata all'analisi:
la riduzione dell'onere fiscale sul fattore lavoro (imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi di previdenza sociale) onde stimolare la domanda di manodopera e la creazione di posti di lavoro;
l'aumento della tassazione sul consumo (negli Stati membri in cui l'imposizione al riguardo è relativamente bassa), opzione cui molti Paesi hanno già fatto ricorso;
una riconfigurazione dell'imposizione fiscale sull'occupazione in relazione a tutti i livelli di reddito. In particolare, per incoraggiare la mobilità lavorativa ed aumentare l'efficacia della distribuzione dell'offerta degli alloggi potrebbe essere giustificato riequilibrare l'imposizione sugli alloggi basandola su imposte periodiche anziché su imposte relative alle transazioni;
una riduzione della distorsione a favore del debito (debt bias) nel finanziamento degli investimenti determinata in molti Stati membri (tra cui l'Italia) dai sistemi di imposta sul reddito delle imprese e dalla tassazione degli investimenti immobiliari;
l'eliminazione delle agevolazioni fiscali dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e/o delle imprese, in modo da ampliare la base imponibile, aumentando le entrate supplementari ad aliquote fiscali costanti (o persino inferiori), e migliorare il contesto imprenditoriale riducendo la complessità del sistema fiscale e i costi di riscossione e semplificando le procedure di pagamento;
un aumento delle tasse ambientali, che possono contribuire al risanamento fiscale producendo effetti a medio termine sulla crescita, il reddito, la produttività e il gettito fiscale;
il coordinamento fiscale, per eliminare gli ostacoli al mercato interno e creare condizioni di parità per imprese e singoli cittadini, superando il problema della doppia imposizione e degli altri ostacoli transfrontalieri agli investimenti nell'UE, e la lotta alla concorrenza dannosa, in modo da evitare la concentrazione del carico fiscale su basi imponibili meno mobili, come la manodopera, soprattutto quella poco specializzata.

Con riguardo all'obiettivo di promuovere l'occupazione, la Commissione ritiene che gli Stati membri debbano provvedere in via prioritaria a:
mettere in pratica le raccomandazioni concordate sulla revisione dei meccanismi di fissazione dei salari, onde riflettere meglio l'andamento della produttività e adattare ulteriormente i sussidi di disoccupazione, parallelamente a un'attivazione più efficace e a opportuni programmi di formazione e di supporto, per agevolare il ritorno alla vita attiva;
aumentare la mobilità dei lavoratori rimuovendo gli ostacoli giuridici che ancora sussistono, agevolando il riconoscimento delle qualifiche e dell'esperienza professionale, intensificando la cooperazione tra i servizi di collocamento pubblici e riesaminando il funzionamento dei mercati abitativi e la fornitura di infrastrutture di trasporto;
limitare l'accesso ai regimi di prepensionamento e le altre possibilità di cessazione precoce dell'attività e favorire al tempo stesso l'allungamento della vita lavorativa agevolando l'accesso alla formazione

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permanente, adattando i posti di lavoro in funzione della maggiore eterogeneità dei lavoratori e sviluppando le opportunità occupazionali per i lavoratori più anziani, anche per mezzo di incentivi;
promuovere la creazione di imprese e il lavoro autonomo, compresa l'imprenditoria sociale, migliorando la qualità dei sistemi di supporto e favorire lo sviluppo delle competenze imprenditoriali;
incentivare le iniziative atte a facilitare lo sviluppo dei settori con il potenziale di occupazione più elevato, anche nell'ambito dell'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse («posti di lavoro verdi»), dei settori sanitario e sociale («posti di lavoro bianchi») e dell'economia digitale.

A ciò dovrebbero accompagnarsi interventi nel settore dell'istruzione e della formazione, invitando gli Stati membri a:
promuovere le competenze imprenditoriali tra i giovani - disoccupati e non;
promuovere contratti di apprendistato e tirocinio di qualità propedeutici all'ingresso nel mercato del lavoro;
riformare la normativa sulla tutela dell'occupazione, in consultazione con le parti sociali, riducendo le eccessive rigidità dei contratti permanenti e assicurando protezione e un accesso più agevole al mercato del lavoro, in particolare i giovani;
adeguare ulteriormente la qualità dei sistemi di istruzione e formazione in funzione delle condizioni del mercato del lavoro e della domanda di competenze;
riesaminare la qualità e le modalità di finanziamento delle università, prevedendo programmi di prestiti agli studenti e borse di studio, o il ricorso a fonti di finanziamento alternative che mobilitino anche investimenti privati.

Va considerato positivamente il rilievo attribuito dall'analisi annuale, alla dimensione sociale della crescita e agli effetti sociali della crisi, in relazione ai quali la Commissione ritiene che gli Stati membri debbano provvedere in via prioritaria a: migliorare ulteriormente l'efficacia dei regimi di protezione sociale e garantire il buon funzionamento degli stabilizzatori sociali automatici, evitando di affrettare il ritiro delle passate estensioni della copertura e dell'ammissibilità fintanto che la crescita dell'occupazione non sarà veramente ripartita; attuare strategie di inclusione attiva comprendenti misure di attivazione del mercato del lavoro ed erogare servizi sociali adeguati e economicamente accessibili per evitare l'emarginazione delle categorie vulnerabili; garantire l'accesso a servizi che favoriscano l'inserimento nel mercato del lavoro e nella società, tra cui un conto di pagamento di base, la fornitura di elettricità agli utenti vulnerabili e la possibilità di ottenere un alloggio a un prezzo accessibile.
Con riguardo infine all'obiettivo della modernizzazione della Pubblica amministrazione, l'analisi raccomanda agli Stati membri le seguenti priorità:
migliorare il clima imprenditoriale riducendo al minimo gli oneri amministrativi, evitando, tra le altre cose, una regolamentazione eccessiva in sede di recepimento della normativa UE, riducendo autorizzazioni superflue, e introducendo procedure più semplici e più rapide, in particolare nei rispettivi sistemi giudiziari;
garantire la possibilità di effettuare elettronicamente gli scambi delle amministrazioni con le imprese e i cittadini;
agevolare la creazione di nuove imprese rispettando l'impegno assunto nello Small Business Act di ridurre a 3 giorni i tempi di costituzione di un'impresa entro la fine del 2012;
sviluppare la capacità amministrativa per aumentate il tasso di assorbimento dei fondi strutturali dell'UE.

Passando ad una prima valutazione dell'analisi, vanno anzitutto considerati sicuramente in senso positivo tre importanti elementi di novità rispetto all'analisi 2011.

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Il primo, per importanza, è costituito dall'accento posto sul coordinamento delle politiche fiscali che costituisce oggetto di raccomandazioni precise ed equilibrate, che sembrano volte a superare la resistenza di alcuni Stati membri ad ogni forma di coordinamento in materia. Il secondo attiene all'approccio differenziato suggerito ai fini del consolidamento delle finanze pubbliche, che sembra prospettare un superamento della pretesa di alcuni Stati membri di imporre vincoli e percorsi di risanamento identici per qualsiasi Paese, senza margini di flessibilità e senza tenere in considerazione i vari fattori rilevanti peculiari per ciascun Paese. Il terzo elemento concerne il maggiore rilievo attribuito alla dimensione sociale della crescita, anch'esso oggetto di indicazioni precise.
Non si può tuttavia nascondere che gli obiettivi e le misure proposte dall'analisi, così come quelli prospettati nella dichiarazione sulla crescita del 30 novembre e nella lettera dei dodici Governi del 20 febbraio, rimarranno un «libro dei sogni» se non saranno seguite, già in occasione del Consiglio europeo di marzo, da misure concrete di attuazione. A questo scopo, occorre anzitutto che il Consiglio europeo impegni, nei limiti e secondo le procedure previste dai trattati, le Istituzioni competenti ad elaborare ed approvare in tempi brevi proposte legislative in grado di tradurre gli obiettivi definiti dall'analisi. Ma occorre soprattutto che gli Stati membri diano effettivamente seguito alle indicazioni dell'analisi nei rispettivi PNR e che Consiglio e Commissioni sorveglino in modo puntuale le azioni intraprese al riguardo. In questo contesto, il Parlamento può svolgere, sia nei rapporti con il Governo, che nelle sedi di cooperazione interparlamentare, un ruolo importante ai fini della identificazioni delle priorità comuni e della loro declinazione a livello nazionale, sviluppando un dibattito sulle strategie per la crescita.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III).
COM(2011)452 def.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.
COM(2011)453 def.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2012.

Massimo POMPILI (PD), relatore, illustra una nuova proposta di parere con condizioni (vedi allegato), che ha predisposto tenendo conto delle osservazioni trasmesse dai colleghi, con particolare riferimento alle proposte integrative avanzate dai gruppi del PdL, della Lega e dallo stesso PD, che ringrazia per la collaborazione.

Mario PESCANTE, presidente, esprime apprezzamento per l'importante e dettagliato lavoro compiuto dal relatore, come anche per gli approfondimenti svolti dai colleghi.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per aver accolto i rilievi formulati dal suo gruppo; preannuncia pertanto il voto favorevole sulla nuova proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il lavoro impegnativo compiuto dal relatore, anche tenuto conto della tecnicità degli

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atti in esame. Preannuncia quindi il voto favorevole del PD sulla nuova proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) ringrazia il relatore, a nome del suo gruppo, per la disponibilità dimostrata nell'accogliere i suggerimenti proposti; preannuncia quindi l'astensione della Lega sulla proposta di parere da ultimo formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.