CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2012
613.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

Gianfranco CONTE, presidente, desidera innanzitutto esprimere la vicinanza, sia a titolo personale, sia a nome di tutti i componenti della Commissione, nei confronti del deputato Berardi, il quale è stato colpito da un grave lutto: la perdita del fratello.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e X Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.
Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1 dell'articolo 4, il quale stabilisce che, al fine di evitare duplicazioni negli accertamenti

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sanitari previsti, nei verbali delle commissioni mediche integrate ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per:
ottenere il rilascio del contrassegno invalidi, che agevola la circolazione e la sosta dei veicoli;
fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli, consistenti nell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento, nell'applicazione delle detrazioni dall'IRPEF e dall'esenzione dal bollo auto e dall'imposta provinciale per la trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il comma 6 dell'articolo 12 esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dall'articolo medesimo alcuni settori di competenza della Commissione, che rimangono disciplinati dalle relative norme.
Al riguardo rileva come il comma 1 del predetto articolo 12 preveda la possibilità di attivare, attraverso apposite convenzioni, misure per semplificare i procedimenti. Tali convenzioni sono proposte dai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, ed i soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate.
In tale contesto il comma 2 prevede l'adozione, da parte del Governo, di uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa. Tali regolamenti devono essere emanati nel rispetto del principio costituzionale di libertà d'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti. Viene precisato, inoltre, che tale principio ammette limitazioni e controlli solo al fine di evitare danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; inoltre, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, si specifica che tali limiti e controlli sono ammessi per non contrastare con l'ordine pubblico, con il sistema tributario, nonché con gli obblighi comunitari ed internazionali.
I settori esclusi dal sopra richiamato comma 6 sono, in particolare:
quello dei servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nel cui ambito sono compresi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;
quello dei procedimenti tributari;
quello dei procedimenti in materia di giochi pubblici.

Nell'ambito delle misure recate dall'articolo 16, volte, in particolare, a semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, segnala, in quanto attinenti agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, i commi da 5 a 7.
Il comma 5 dispone alcune modifiche all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale è intervenuto in merito ai controlli riguardanti le prestazioni sociali agevolate erogate ai cittadini richiedenti, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per valutare la situazione economica del richiedente.

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In particolare la lettera a) del comma 5 rimette a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le previste sanzioni pecuniarie in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute.
La lettera b) dispone la soppressione della norma con cui si prevedeva che, ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunicasse l'esito degli accertamenti agli enti risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi.
La lettera c) prevede che, nelle discordanze tra reddito dichiarato ai fini fiscali e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, si tenga conto anche delle altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria.
La lettera d) stabilisce che, in caso di discordanza rilevata, l'INPS comunichi gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tale comunicazione, l'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione.
Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
I comma 6, specifica che lo scambio di informazioni tra le agenzie fiscali o gli enti di previdenza e le amministrazioni pubbliche, disciplinato da apposite convenzioni, deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 per il trattamento dei dati sensibili.
Il comma 7 dispone inoltre, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, che, a partire dal 1o maggio 2012, i pagamenti effettuati presso le sedi INPS debbano avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali.
Nella suddetta categoria sono comprese le carte di pagamento prepagate, nonché le carte elettroniche istituzionali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010.
I commi 1 e 2 dell'articolo 35 intervengono sulla disciplina degli organi di controllo delle società di capitali, novellando gli articoli 2397 e 2477 del codice civile.
In particolare, il comma 1 interviene sul terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile, inserito in tale ultima disposizione dall'articolo 14, comma 14, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).
Mentre la previgente disposizione stabiliva l'obbligo, per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro, di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, la novella prevede che le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono avvalersi del sindaco unico, salvo che lo statuto non disponga diversamente.
Inoltre si prevede che, qualora la società approvi un bilancio dal quale risulta che sono venuti meno i presupposti per la redazione del bilancio in forma semplificata, l'assemblea deve, entro 30 giorni, procedere alla nomina del collegio dei revisori, tornando dunque alla disciplina generale. Se la società non provvede nei termini, spetta al Tribunale procedere alla nomina, su richiesta di qualsiasi interessato.
Il comma 2 novella in più punti l'articolo 2477 del codice civile, in tema di

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sindaci della società a responsabilità limitata, anch'esso già modificato dall'articolo 14, comma 13, della legge di stabilità 2012, che aveva sostituito anche nelle società a responsabilità limitata il collegio sindacale con un sindaco unico.
Al primo comma dell'articolo 2477 si dispone che, quando la società vuole (o deve, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo) dotarsi di un organo di controllo, questo non debba essere necessariamente un sindaco unico o un revisore unico, come invece era disposto dalla legge di stabilità, ma che tale opzione è possibile, salvo che lo statuto non disponga diversamente. Inoltre si specifica che tra le competenze dei poteri dell'organo di controllo è compresa anche la revisione legale dei conti.
Il nuovo quinto comma estende la norma, precedentemente applicabile solo nel caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, in base alla quale, se la società a responsabilità limitata si dota di un organo di controllo, allo stesso si applicano le disposizioni sul controllo delle società per azioni, anche qualora si tratti di organo monocratico. Viene invece eliminata la previsione secondo cui, salva diversa previsione dell'atto costitutivo, la revisione dei conti è esercitata dal sindaco, in quanto tale precisazione è contenuta nella nuova formulazione del comma primo.
Inoltre, dal momento che la novella dei commi primo e quinto indica che la revisione dei conti potrà essere affidata anche ad un organo di controllo o a un revisori, e non necessariamente a sindaci, l'espressione «del sindaco» viene sostituita con l'espressione «dell'organo di controllo o del revisore», ovunque ricorrano negli altri commi dell'articolo.
I commi 3 e 4 dell'articolo 35 chiariscono invece l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che subordinano il trasferimento ad altra sede, o l'assegnazione ad altre funzioni, del magistrato, ad un periodo di permanenza triennale nella sede precedente.
Nel contesto dell'articolo 53, il quale prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» e, nelle more, di un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca, segnala, per quanto di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, nel quale si contemplano, tra gli interventi strumentali alla realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, da destinare agli interventi previsti dall'articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

Nell'ambito dell'articolo 56, il quale prevede, al comma 1, la promozione del turismo accessibile per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, stabilendo che il «Fondo buoni vacanze» non sia più alimentato anche da parte dei proventi dell'8 per mille devoluto allo Stato, segnala, per quanto riguarda gli aspetti di

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competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, possano essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, che li utilizzino per scopi turistici.
La disposizione prevede che le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande, sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno. Si stabilisce inoltre che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport possa promuovere accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici di tali immobili, al fine di ottenere la concessione di finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 eleva la quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle opere essenziali e delle attività di organizzazione e gestione dell'Expo 2015.
Nel quadro delle misure per la semplificazione delle procedure relative realizzazione o modifica di infrastrutture e insediamenti strategici nel settore dell'energia, segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 5, 6 e 10, nonché i commi da 12 a 14 dell'articolo 57.
I commi 5, 6 e 10 intendono armonizzare la durata minima decennale le nuove concessioni demaniali concernenti l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti cosiddetti «costieri» dichiarati strategici ai sensi della legge n. 239 del 2004, le opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi (banchine, pontili, tubazioni), nonché le attività di bunkeraggio a mezzo di bettoline. La durata minima decennale è stabilita solo per le nuove concessioni.
Il comma 12 riguarda gli interventi per la metanizzazione del Mezzogiorno e tende a superare alcune problematiche amministrative connesse ai ritardi nella loro realizzazione, legate alla decorrenza/durata delle concessioni e degli affidamenti previsti per la realizzazione delle reti e per la gestione della distribuzione del gas naturale, la quale è attualmente fissata in 12 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, ovvero dalla data successiva di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'approvazione delle risultanze finali di ciascun singolo intervento di metanizzazione.
In particolare, la disposizione, tenuto conto che alcuni interventi di metanizzazione del Mezzogiorno sono ancora in corso di esecuzione e non collaudati e potrebbero rimanere tali ancora per oltre un anno, ridefinisce il dies a quo per la durata delle concessioni e affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione, individuando il nuovo inizio del termine dodecennale nella data futura di entrata in esercizio dell'impianto.
Il comma 13 fa salve le disposizione tributarie in materia di accisa, al fine di consentire di continuare ad applicare la normativa sulle accise, in particolare l'istituto del deposito fiscale, ai siti (quali stabilimenti, depositi) indicati quali «infrastrutture e insediamenti strategici» dal comma 1 dell'articolo 57.
Il comma 14 rinvia ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, con cui definire:
a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) la possibilità di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle 24

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ore con controllo su base documentale da effettuare successivamente.

L'articolo 59, comma 1, attraverso una novella dell'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, modifica la disciplina del credito d'imposta in favore del nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.
In particolare, al comma 1 del predetto articolo 2 viene prorogato dal 14 maggio 2011 al 14 maggio 2013 il termine per effettuare le assunzioni assistite dal credito d'imposta; analogamente, al comma 2 viene allungato da 12 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 il termine per beneficiare dell'agevolazione fiscale.
Al comma 3 del predetto articolo 2 si prevede, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, che la differenza dovrà essere riferita al numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto a quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti alla data di assunzione del lavoratore, invece che alla data del 13 luglio 2011, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70.
Al comma 6 si dispone la riduzione da tre a due anni - rispetto alla data di assunzione - del periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.
Al comma 7, lettera a), per quanto riguarda il meccanismo di decadenza dalla fruizione del credito di imposta nel caso in cui il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato sia inferiore o pari a quelli esistenti in precedenza si stabilisce che tale circostanza va riferita al numero di dipendenti rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione, invece che alla data del 13 luglio 2011, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70.
Nel corpo del predetto articolo 2 viene introdotto un nuovo comma 8-bis, il quale specifica che all'attuazione dell'articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9 e rinvia ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno la definizione di termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.
Inoltre vengono soppressi tre periodi del comma 9, relativi al monitoraggio degli oneri, alla clausola di salvaguardia a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e alla relativa comunicazione al Parlamento, ponendo la copertura dell'onere a carico dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo.
Il comma 2 dispone l'efficacia retroattiva al 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011) delle modifiche apportate dal comma 1.
Il comma 3 specifica che all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nella Tabella A, recante l'elenco delle disposizioni abrogate in forza della previsione di cui all'articolo 62, segnala, in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto n. 126 del 1926, n. 126, concernente il trasferimento dei militari del Corpo della Guardia di finanza, in quanto la materia rientra ora tra le attribuzioni del comandante generale del Corpo, e l'abrogazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge n. 833 del 1961, in materia di stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, il quale è ora disciplinato dalla legge n. 53 del 1989.
Per quanto riguarda le disposizioni non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo con riguardo alle garanzie in merito all'effettività della tutela in caso di violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di provvedere nei termini prescritti.
L'articolo 2 modifica l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, stabilendo che la segnalazione certificata di inizio attività

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(SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui ciò previsto dalle norme di settore.
L'articolo 3, comma 1, stabilisce un procedimento a cadenza annuale per la riduzione di oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, previsti da atti normativi, prevedendo a tal fine: una relazione da parte di ciascuna amministrazione statale entro il 31 gennaio; una relazione generale a cura della Presidenza del Consiglio entro il 31 marzo; l'adozione di conseguenti misure normative di riduzione degli oneri.
Il comma 2 elimina invece l'obbligo di periodicità biennale della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).
L'articolo 5 disciplina le modalità per ottenere il cambio di residenza in tempo reale attraverso una comunicazione all'ufficiale dell'anagrafe del comune di destinazione che, nei due giorni successivi, inoltra la pratica per via telematica al comune di provenienza. La nuova residenza è valida dal giorno della richiesta.
L'articolo 6 è volto a migliorare la velocità delle comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica.
L'articolo 7 prevede che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, i documenti d'identità e riconoscimento siano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
L'articolo 8 prevede semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l'eliminazione del cartaceo e l'obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali a decorrere dal 30 giugno 2012, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l'Amministrazione ricevente. Inoltre il comma 3 demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la regolamentazione dell'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Il comma 4 interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte.
L'articolo 9 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto ad approvare il modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti.
L'articolo 10 novella l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 (cosiddetta «legge Tognoli») al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
L'articolo 11, ai commi da 1 a 4, apporta alcune modifiche agli articoli 115, 119, 122 e 126 del Codice della Strada, in materia di abilitazioni alla guida, prevedendo che i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovino la validità dei titoli abilitativi ogni due anni senza passare per le commissioni mediche locali. Inoltre l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida, per tutti i soggetti per i quali è previsto, sarà effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali, ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno altresì alla nomina dei rispettivi presidenti.
Il comma 5 rende più flessibili i divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni diversi da quelli festivi, mentre il comma 6 semplifica le disposizioni relative all'accesso alla professione di autotrasportatore, eliminando l'obbligo di seguire un corso di formazione qualora si sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o si dimostri di essere in attività e di aver diretto un'impresa di trasporto da almeno dieci anni.

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Il comma 7 autorizza il CCISS ad affidare in concessione i servizi di informazione sul traffico e sulla viabilità qualora ne derivi un minor onere per il bilancio dello Stato, mentre il comma 8 dispone, con decorrenza dal 2012, che il controllo dei gas di scarico (cosiddetto bollino blu) degli autoveicoli sia effettuato in coincidenza con la revisione obbligatoria periodica del mezzo. I commi 9 e 10 stabiliscono che il controllo periodico dei tachigrafi digitali, montati sui veicoli adibiti al trasporto su strada, sia effettuato ogni due anni, anziché ogni anno.
L'articolo 13 reca alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, concernenti, tra l'altro, la durata della autorizzazioni di polizia, la specificazione della durata della licenza per il porto d'armi, le licenze per la vendita di esplodenti, l'obbligo di iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi, le condizioni per l'apertura o conduzione di agenzie di affari, nonché una serie di abrogazioni.
L'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.
L'articolo 15 attribuisce, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
L'articolo 17, in tema di assunzione dei lavoratori extra UE, prevede l'estensione dell'efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno, la procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali e la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.
L'articolo 18 dispone alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, tra cui, in particolare, l'estensione ai pubblici esercizi della deroga agli obblighi di comunicazione previsti a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la soppressione dell'obbligo, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, di comunicare l'avvenuta assunzione al centro per l'impiego entro 5 giorni nel caso di assunzioni dirette di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni.
L'articolo 19 precisa le nozioni di omessa ed infedele registrazione di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative.
L'articolo 20 reca una serie di disposizioni volte a introdurre semplificazioni in materia di appalti pubblici, tra le quali: l'introduzione della disciplina della Banca dati nazionale dei contratti pubblici; le procedure per la selezione di sponsor e i criteri di accertamento e di valutazione per i lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane.
L'articolo 21 introduce la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, disponendo che: le retribuzioni dei lavoratori siano comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto; che debbano essere corrisposti i premi assicurativi e che si escluda qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
L'articolo 22, al comma 1 interviene sulla procedura di adozione delle delibere del CIPE, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la procedura recentemente introdotta dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'approvazione delle delibere CIPE relative alle opere pubbliche.
Il comma 2 in relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE ad opera del decreto-legge n. 1 del 2012, fa salvo il completamento delle procedure per la stipula

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dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012.
Il comma 3 conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l'applicazione della normativa introdotta dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 a partire dalla scadenza di detti contratti.
L'articolo 23, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI), prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI. Tale autorizzazione sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale
L'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente. In particolare viene previsto l'assoggettamento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassificazione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore e la modifica dell'articolo 109, relativo alle procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. In materia di oli usati una disposizione transitoria consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, fermi restando quelli stabiliti per il parametro PCB/PCT, mentre una novella all'articolo 228 ridisciplina la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU).
L'articolo 25 reca misure di semplificazione per il mondo agricolo prevedendo che i diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati - segnatamente AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio - possano entrare in connessione.
L'articolo 26 corregge la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici (pascoli, prati, pascoli arborati, formazioni forestali di origine artificiale, terrazzamenti, paesaggi agrari e pastorali di interesse storico) dal regime vincolistico che si applica i territori coperti da foreste e da boschi.
L'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, prevedendo che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.
L'articolo 28 specifica i casi in cui talune operazioni di movimentazione dei rifiuti verso il deposito temporaneo da parte delle imprese agricole non devono essere considerate trasporto ai fini della gestione dei rifiuti medesimi e reca conseguenti disposizioni in ordine alla definizione di deposito temporaneo.
L'articolo 29 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero rivestano «carattere di interesse nazionale» - anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio - e che tali progetti possa essere nominato un commissario ad acta per garantirne l'esecutività.
L'articolo 30 reca norme in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di facilitare i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca; estendere i finanziamenti alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale; semplificare gli adempimenti in ordine alla valutazione dei progetti da parte dei soggetti preposti e all'accesso alle agevolazioni previste dalla legge.
L'articolo 31 dispone che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca di base sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. La disposizione conferma, inoltre, che il 10 per cento del FIRST è

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destinato ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando, però, la procedura.
L'articolo 32 stabilisce ulteriore misure di semplificazione in materia di ricerca, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, si dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l'introduzione di alcune novità relative al FIRST, tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione.
L'articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di finanziamenticomunitari o internazionali.
L'articolo 34 estende l'abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d'uso.
L'articolo 36 modifica la norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili, al fine di coordinarla con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore.
L'articolo 37 impone alle imprese costituite in forma societaria che ancora non vi abbiano provveduto, a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, entro il termine del 30 giugno 2012.
L'articolo 38 consente anche ai laureati in discipline diverse da quelle previste a regime di svolgere le funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.
L'articolo 39 elimina il requisito dell'idoneità fisica all'esercizio dell'attività per i responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione.
L'articolo 40 sopprime l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.
L'articolo 41 semplifica l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo che possa essere iniziata con la semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e senza che sia necessario il possesso di specifici requisiti previsti dalla legge.
L'articolo 42 prevede che l'ammissione dell'intervento conservativo volontario su beni culturali ai contributi statali stabiliti agli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.
L'articolo 43 è volto a semplificare le procedure di verifica dell'interesse culturale, di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
L'articolo 44 prevede, al comma 1, l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 (recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità e operare ulteriori semplificazioni procedimentali. Il comma 2 è volto a escludere l'applicabilità delle pene previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, taluni casi in cui venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.
L'articolo 45 interviene sul Codice della privacy, allo scopo di estendere la platea dei soggetti autorizzati al trattamento di dati giudiziari per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e di sopprimere l'obbligo a carico di coloro che svolgono il trattamento dati con strumenti informatici di redigere ed aggiornare annualmente il documento programmatico sulla sicurezza.

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L'articolo 46, comma 1, attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato di enti non economici vigilati dal medesimo dicastero. Il comma 2 esclude il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti.
L'articolo 47 contiene indicazioni di principio relative alle azioni che il Governo assumerà per il perseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea. Si prevede in particolare l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana.
L'articolo 48 dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e, dal biennio 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche.
L'articolo 49 introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (legge n. 240 del 2010), in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).
L'articolo 50 dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica concernenti l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti di risorse, la definizione di un «organico dell'autonomia» e di un «organico di rete» - entrambi sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio - e la costituzione di reti territoriali. Resta fermo che dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche non devono superare la consistenza determinata nell'anno scolastico 2011/2012.
L'articolo 51 affida all'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione, disponendo, inoltre, che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.
L'articolo 52 prevede l'adozione di linee guida volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e, a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (istruzione terziaria non universitaria).
L'articolo 54 prevede la possibilità per le università di assumere tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.
L'articolo 55 stabilisce che le disposizioni in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi.
L'articolo 58 integra il sistema delle sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas ed introduce la possibilità di adottare misure cautelari.
L'articolo 60 prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Viene rimessa ad un successivo decreto ministeriale la definizione precisa delle caratteristiche della sperimentazione.
L'articolo 61 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali disciplini, con proprio decreto, le linee guida applicative delle procedure per la selezione di sponsor oltre a recare un norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione.
L'articolo 62 prevede l'abrogazione, parziale o integrale, di 15 atti normativi

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elencati nella Tabella A allegata al disegno di legge.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Antonio PEPE (PdL), nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge in esame, evidenzia come le misure di semplificazione in esso contenute rappresentino la prosecuzione e lo sviluppo delle analoghe misure adottate dal precedente Governo, in particolare con i provvedimenti proposti dal Ministro Brunetta e dal Ministro Calderoli.
Passando ad alcuni aspetti specifici, valuta positivamente la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, che semplifica le procedure per gli accertamenti sanitari necessari ad ottenere il rilascio del contrassegno invalidi e per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli.
Esprime invece taluni perplessità sul comma 7 dell'articolo 16, il quale dispone che, a partire dal 1o maggio 2012, i pagamenti effettuati presso le sedi INPS debbano avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, rilevando come tale previsione potrà determinare difficoltà per gli anziani, nonché un aumento dei costi per i cittadini, in relazione agli oneri per l'utilizzo di tali strumenti di pagamento elettronici.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 35, il quale modifica in più punti l'articolo 2477 del codice civile, in materia di disciplina degli organi di controllo della società a responsabilità limitata, conviene circa il fatto che le piccole società potrebbero necessitare di una forma di controllo diversificata, rilevando tuttavia come le società con ingenti volumi di affari e con molti dipendenti non possano essere vigilate da un organo di controllo monocratico che abbia le stesse funzioni dell'organo di controllo collegiale. Ritiene inoltre che non si possa discriminare il tipo di controlli effettuati sulla società in base alla tipologia giuridica (società per azioni o società a responsabilità limitata) della società stessa.
Valuta quindi con favore il comma 2 dell'articolo 56, il quale prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, possano essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, che li utilizzino per scopi turistici.
Condivide quindi le previsioni dell'articolo 2, il quale stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo qualora ciò sia previsto dalle norme di settore, dell'articolo 5, il quale prevede che il cambio di residenza sia ottenuto in tempo reale attraverso una comunicazione all'ufficiale dell'anagrafe del comune di destinazione che, nei due giorni successivi, inoltra la pratica per via telematica al comune di provenienza, dell'articolo 6, il quale stabilisce che le comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica, e dell'articolo 7, ai sensi del quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, i documenti d'identità e riconoscimento dovranno essere rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Giudica parimenti in modo favorevole l'articolo 25, che snellisce le procedure burocratiche per il comparto agricolo, prevedendo che i diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati, possano entrare in connessione.
Sottolinea quindi la rilevanza delle misure in materia di snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica contenute negli articoli 30, 31 e 32.
Con riferimento all'articolo 43, il quale semplifica le procedure di verifica dell'interesse culturale, al fine di accelerare la

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dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed all'articolo 44, che prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione volto semplificare ulteriormente il procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, sottolinea di aver presentato al provvedimento un emendamento che modifica il codice dei beni culturali in modo da prevedere che, per quanto riguarda gli immobili, la verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall'articolo 12 del codice, nonché la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 13 del medesimo codice, devono essere comunicate dalla Soprintendenza competente all'ufficio del catasto, ai fini della loro indicazione nei registri catastali. L'emendamento prevede inoltre che, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della predetta modifica del codice, il proprietario dell'immobile sia tenuto a segnalare al catasto l'esistenza del vincolo culturale sul bene, per poter fruire delle agevolazioni tributarie previste per i beni immobili culturali.
Rileva quindi l'esigenza di obbligare le banche, in quanto incaricate di pubblico servizio, ad accettare, ai fini dell'attestazione relativa agli eredi aventi diritto alle somme di proprietà di soggetti defunti depositate presso le banche stesse, le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, invece di chiedere ai predetti eredi la presentazione di atti notori, che risultano evidentemente più costosi per il cittadino, evidenziando di aver presentato alcune proposte emendative in materia.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che le Commissioni competenti in sede referente concluderanno l'esame del provvedimento nella seduta di giovedì e che, pertanto, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sul provvedimento nella seduta di domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 4946 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, Berardi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4946, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.
Preliminarmente ricorda che la Convenzione tra il Governo della repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali è stata stipulato a Port-Louis il 9 marzo 1990 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 712 del 1994.
Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo di cui è proposta la ratifica, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione si applica.
Per quanto riguarda Mauritius si tratta dell'imposta sul reddito, mentre per quanto concerne l'Italia i tributi considerati sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, nonché, in aggiunta rispetto alla precedente formulazione, l'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora riscosse mediante ritenuta alla fonte.
L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria,

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al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani dell'Italia sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione delle autorità competenti dei due paesi per l'applicazione della Convenzione, che divengono ora, nel caso di Mauritius, il Ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato, e per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo III aggiunge un nuovo paragrafo 2 all'articolo 9 della Convenzione originaria, che è dedicato alle fattispecie impositive nel caso di associazione di imprese, al fine di adeguarlo alla disciplina italiana in materia di transfer pricing.
In particolare, il nuovo paragrafo contempla il caso di imprese associate, una delle quali sia assoggettata a tassazione nel proprio Stato di origine per utili sui quali un'impresa associata dell'altro Stato contraente è stata pure ivi sottoposta a tassazione e tali utili si sarebbero realizzati anche se le condizioni convenute tra le due imprese sono uguali a quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti. In tal caso l'altro Stato contraente procede ad apposita rettifica dell'imposta applicata su quegli utili nel proprio territorio, solo attraverso la procedura amichevole disciplinata dall'articolo 25 della Convenzione.
L'articolo IV sostituisce i paragrafi 2 e 3 e sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per l'eliminazione delle doppie imposizioni.
La nuova formulazione aggiorna tale metodologia, fissando anche i limiti alla deducibilità dell'imposta nei due paesi in riferimento a elementi di reddito imponibili nell'altro Stato.
In particolare, nel caso dell'Italia si prevede, al nuovo paragrafo 2, che, qualora un soggetto ivi residente possegga elementi di reddito imponibili a Mauritius, nel calcolare le imposte sul reddito, l'Italia possa includere nella base imponibile tali elementi, salva diversa previsione della Convenzione. In tal caso si detrae dall'imposta l'ammontare di imposta pagata a Mauritius quale reddito estero concorrente al reddito complessivo, ma la detrazione non può superare la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi nella proporzione in cui questi concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma specifica che non si accorderà alcuna detrazione nel caso in cui l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, anche su richiesta del beneficiario.
Per quanto riguarda invece il calcolo dell'imposta sul reddito mauriziana, ai sensi del nuovo paragrafo 3, gli elementi di reddito imponibili in Italia dei soggetti residenti di Mauritius potranno essere inclusi nella base imponibile, ma il contribuente avrà diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta italiana riscossa, il quale non potrà comunque eccedere la quota d'imposta mauriziana attribuibile ai predetti elementi.
Il paragrafo 4, di cui si dispone la soppressione, stabiliva che, ai fini della detrazione delle imposte pagate presso l'altro Stato contraente, qualora l'imposta sui dividendi provenienti da ciascuno Stato contraente non fosse prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato, in conformità della legislazione di detto Stato, l'imposta non prelevata si considerasse pagata per un ammontare non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
L'articolo V sostituisce integralmente dell'articolo 26 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima.
Le novità introdotte nel predetto articolo 26 mirano a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo, al paragrafo 4, che lo Stato contraente oggetto di una richiesta di informazione utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni.

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Inoltre la nuova formulazione della disposizione riduce, al paragrafo 5, la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
L'articolo VI disciplina le procedure per l'entrata in vigore del Protocollo, che costituirà parte integrante della Convenzione e che resterà in vigore per tutto il periodo di vigenza della medesima.
Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Nino DI PAOLO, Comandante generale della Guardia di finanza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonio PEPE (PdL), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Cosimo VENTUCCI (PdL), Angelo CERA (UdCpTP), Ivano STRIZZOLO (PD), Gianluca FORCOLIN (LNP), Maurizio LEO (PdL), Elvira SAVINO (PdL), Walter VERINI (PD), Alessandro PAGANO (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Luigi CASERO (PdL), ai quali risponde Nino DI PAOLO, Comandante generale della Guardia di finanza.

Gianfranco CONTE, presidente, dopo avere svolto alcune considerazioni finali, ringrazia il Generale Di Paolo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.