CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PEPE (PD), presidente, comunica che il Presidente della Camera, in data 9 febbraio 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Teresa Bellanova, in sostituzione del deputato Anna Margherita Miotto, dimissionaria.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle Commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
Testo unificato C. 3466 e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, volto ad introdurre misure tese a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali. Rileva che l'articolo 1 modifica l'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali, prevedendo che sia garantito il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli

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comunali e provinciali. Segnala che l'articolo 2 reca norme in materia di parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali apportando puntuali modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in particolare, si dispone che le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. Evidenzia che nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Precisa che nei predetti comuni ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Fa notare che sono previste apposite verifiche che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, sia rispettata la suddetta previsione. Rileva che l'articolo 2-bis, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali, prevede norme volte alla promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti. Osserva che l'articolo 2-ter reca disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale, stabilendo che i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Sottolinea che l'articolo 3 reca modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità, stabilendo che l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato al consigliere di parità nazionale ovvero regionale che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni sulle pari opportunità, diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni e in caso di inottemperanza alla diffida propone ricorso.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011.
S. 3129, approvato dalla Camera.

(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola PELINO (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, che reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. In ordine ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; il comma 6 prevede che, per i decreti legislativi emanati al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, che dispone

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un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni; il comma 8 prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Evidenzia che l'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, mentre l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame: gli schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o altre materie di interesse delle regioni. Sottolinea che l'articolo 6 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie animali e vegetali autoctone. Osserva che l'articolo 7 reca la delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Si sofferma sull'articolo 11, che reca modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, nonché sull'articolo 12, che dispone l'attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Riferisce sull'articolo 18, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Segnala l'articolo 19, recante la delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari; sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Rileva che l'articolo 21 modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore. Segnala che il provvedimento preannunciato dal Governo in materia di semplificazioni incide su diversi profili di competenza regionale; a tal proposito ravvisa l'opportunità che la Commissione svolga una serie di audizioni di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.