CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.20.

Esame delle cariche di presidente di provincia, ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche di presidente di provincia, ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
Invita il vicepresidente onorevole Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sull'istruttoria svolta.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ricorda che, alla luce della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, nella seduta del 26 ottobre 2011 la Giunta ha deliberato di riaprire l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, ricoperte da deputati: il procedimento di esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti si è concluso nella seduta del 14 dicembre 2011, con l'accertamento da parte della Giunta dell'incompatibilità, cui sono seguite le varie opzioni da parte dei deputati interessati; quanto alle cariche di presidente di provincia, nella riunione del 7 dicembre 2011 il Comitato ha deliberato invece di avviare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, l'istruttoria in contraddittorio con i deputati interessati. La scelta di avviare la fase istruttoria in contraddittorio è stata dovuta al fatto che il Comitato ha ritenuto sussistenti taluni margini di dubbio meritevoli di approfondimento in quanto tale tipologia di carica non è direttamente contemplata nel dispositivo della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale.
Le controdeduzioni sono state richieste agli onorevoli Maria Teresa Armosino (presidente della provincia di Asti), Luigi Cesaro (presidente della provincia di Napoli), Edmondo Cirielli (presidente della provincia di Salerno), Antonello Iannarilli (presidente della provincia di Frosinone), Daniele Molgora (presidente della provincia di Brescia), Antonio Pepe (presidente della provincia di Foggia), Roberto Simonetti

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(presidente della provincia di Biella) e Domenico Zinzi (presidente della provincia di Caserta). Nelle more del procedimento in Giunta l'onorevole Pirovano, che ricopre la carica di presidente della provincia di Bergamo, ha invece rassegnato le sue dimissioni da deputato, le quali sono state accolte dalla Camera nella seduta del 21 dicembre 2011.
Entro il termine regolamentare di quindici giorni, fissato per il 22 dicembre 2011, hanno fatto pervenire controdeduzioni gli onorevoli Armosino, Cesaro, Cirielli, Iannarilli, Molgora, Antonio Pepe e Simonetti, mentre non si è avvalso della facoltà di trasmettere controdeduzioni l'onorevole Zinzi. Gli onorevoli Iannarilli e Simonetti hanno, inoltre, richiesto di essere ascoltati dal Comitato e sono stati pertanto auditi nella riunione del Comitato dell'11 gennaio 2011. Nel corso dell'audizione, l'onorevole Simonetti si è dichiarato sorpreso della scelta di riaprire l'istruttoria sulle cariche di presidente di provincia, dopo che nella seduta del 27 gennaio 2010 la Giunta le aveva già dichiarate compatibili, ivi compresa quella da lui ricoperta, e tenuto conto che la sentenza della Corte non riguarda tali cariche. L'onorevole Simonetti, in particolare, ha sottolineato di non ritenere coerente il parallelismo con i deputati regionali siciliani, cui si riferisce la sentenza n. 294/2011 della Corte costituzionale ed ha auspicato che almeno sui presidenti di provincia non si verifichi quella difformità di indirizzi interpretativi che si è registrata tra la Giunta della Camera e quella del Senato relativamente alle cariche di sindaco di comune superiore. L'onorevole Iannarilli, dal canto suo, nel corso della sua audizione, ha richiamato l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, per sostenere che l'incompatibilità per i presidenti di provincia è già stata prevista dal legislatore, ma a decorrere dalla prossima legislatura, aggiungendo inoltre che la Corte costituzionale non ha esteso la sua declaratoria di incostituzionalità alle cariche di presidente di provincia, come pure avrebbe potuto fare.
Più in generale, nelle controdeduzioni trasmesse dai deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia sono indicati vari argomenti a sostegno della tesi della compatibilità, tra i quali figurano, in particolare, i seguenti:
definitività delle deliberazioni di accertamento della compatibilità già assunte dalla Giunta nella seduta 27 gennaio 2010; tali delibere presenterebbero effetti analoghi a quelli delle sentenze passate in giudicato, con conseguente inapplicabilità a quelle fattispecie della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale; si tratta del medesimo argomento utilizzato quale motivazione della deliberazione con cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha approvato, a maggioranza, la proposta del senatore Balboni «di non estendere anche alle fattispecie su cui la Giunta si è già pronunciata - vale a dire la situazione dei senatori Azzollini e Nespoli - gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011 in materia di incompatibilità». L'onorevole Armosino ha contraddetto, inoltre, che sul suo caso, con sentenza n. 687/08 dell'11 settembre 2008, il tribunale di Asti aveva già ritenuto insussistente l'incompatibilità tra le sue cariche di deputato e presidente della provincia di Asti e che, poiché contro tale pronuncia giurisdizionale nessuna impugnazione era stata proposta, il provvedimento è passato in giudicato ed è dunque caratterizzato da assoluta intangibilità, anche da parte delle sentenze della Corte costituzionale;
limitazione della sentenza della Corte costituzionale alle sole cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti; a tale proposito, diversi deputati hanno sottolineato come il criterio di stretta interpretazione dei limiti ai diritti elettorali ed il principio della riserva di legge impedirebbero che dalla sentenza n. 277/2011 si possa far discendere la previsione dell'incompatibilità anche per i presidenti di provincia, non essendo tale carica oggetto del dispositivo della sentenza. Ove la Corte costituzionale - segnalano

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diverse controdeduzioni - avesse voluto estendere la sanzione dell'incompatibilità anche alla carica di presidente di provincia lo avrebbe potuto fare applicando l'istituto della illegittimità costituzionale consequenziale, previsto dall'articolo 27 della legge n. 87 del 1953. Poiché ciò non è avvenuto, se ne dovrebbe desumere che, almeno da un punto di vista formale, «non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per ritenere automaticamente estendibile ai presidenti di provincia l'incompatibilità in questione. Assenza di presupposti, questa, che dovrebbe pertanto suggerire anche alla Giunta delle elezioni di non ritenere ammissibile, almeno fino a diversa ed ulteriore pronuncia del giudice costituzionale, un siffatto automatismo interpretativo» (così, testualmente, l'onorevole Antonio Pepe nelle sue controdeduzioni);
depotenziamento dell'ente provincia a seguito della disciplina dettata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011; la trasformazione delle province in enti di mero coordinamento non più elettivi configura il presidente della provincia - che non sarà più eletto dal corpo elettorale bensì dal consiglio provinciale tra i suoi componenti, anch'essi a loro volta eletti con procedimento di secondo grado - «come organo privo di poteri di governo diretto del territorio e, pertanto, strutturalmente inidoneo ad esercitare quelle indebite interferenze sull'elettorato che la figura dell'ineleggibilità (ancora prevista dall'articolo 7 del testo unico n. 361/1957, ma di fatto mai applicata) intende appunto evitare. Scomparendo il rischio di captatio benevolentiae sugli elettori, verrà inevitabilmente meno la ragione giustificatrice dell'ineleggibilità; ma in tal modo salterà anche il principio del necessario parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità, posto dalla Corte a fondamento della recente sentenza, per ristabilire il quale sarà soluzione obbligata quella di concludere che la carica di presidente di provincia è anche compatibile con il mandato parlamentare» (così, testualmente, l'onorevole Molgora nelle sue controdeduzioni); dal canto suo, l'onorevole Cirielli ha osservato che «la manovra finanziaria del Governo Monti ha già previsto una serie di misure di superamento dell'Ente Provincia, sicché in tale periodo transitorio una eventuale opzione tra la carica di parlamentare e quella di presidente di provincia rischierebbe di generare soltanto un pericoloso vuoto amministrativo a danno dei cittadini».

Fa notare come si tratti di controdeduzioni significative sulle quali il Comitato ha a lungo riflettuto, non nascondendosi la problematicità del fatto rappresentato dalla esclusiva menzione dei sindaci nel dispositivo della sentenza della Corte costituzionale e della conseguente assenza di una immediata precettività della stessa anche per la carica di presidente della provincia. Tuttavia è sua personale opinione che anche per le cariche di presidente di provincia, così come avvenuto per quelle di sindaco di comune superiore, il Comitato avrebbe dovuto ritenere sussistenti gli elementi per una valutazione di incompatibilità, e ciò nell'esercizio di quei poteri interpretativi che appaiono non di rado necessari per ricondurre ad unità e razionalità un disordinato e talvolta incoerente quadro normativo quale quello che ormai caratterizza la disciplina delle incompatibilità nell'ordinamento italiano.
Ricorda, peraltro, che significativi elementi nel senso di ritenere applicabili i principi sanciti dalla sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale anche alle cariche di presidente di provincia si ricavano dalla motivazione della successiva sentenza n. 294 del 2011 della stessa Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una legge regionale siciliana nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una provincia regionale. Nel paragrafo 4.1 del «Considerato in diritto» si afferma, infatti, che le ragioni che valgono a fondare la incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un comune (ragioni enunciate nella sentenza

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n. 143 del 2010 e sintetizzabili nell'esigenza di salvaguardare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione) «valgono, a fortiori, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene a un livello territoriale più ampio di quello comunale, qual è appunto l'ufficio di presidente o assessore provinciale».
In ogni caso, anche prescindendo dalla sentenza della Corte da ultimo richiamata, non può negarsi che le valutazioni in tema di incompatibilità parlamentare relative alle cariche di sindaco di comune superiore e di presidente di provincia dovrebbero ispirarsi ad una sostanziale identità di ratio, come del resto dimostra lo stesso articolo 7 del testo unico n. 361/1957 che riserva ad entrambe le cariche il medesimo trattamento ai fini dell'ineleggibilità.
Il suo personale convincimento rimane pertanto nel senso di ritenere sussistente l'incompatibilità parlamentare anche per i presidenti di provincia, tanto più considerato che la scelta - già operata dal legislatore con il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 138/2011 - di prevedere l'incompatibilità per le cariche elettive monocratiche negli enti locali con più di 5 mila abitanti fornisce, a suo avviso, una sufficiente base normativa per ritenere ormai introdotta nell'ordinamento l'incompatibilità anche per le cariche di presidente di provincia, e ciò in base ad un principio di interpretazione non già analogica - di per sé inapplicabile nella materia in esame - bensì adeguatrice, per mezzo del quale si dovrebbe ragionevolmente anticipare ad oggi una valutazione di incompatibilità che la legge già contempla per la prossima legislatura.
Nel corso dell'istruttoria in Comitato è tuttavia risultato prevalente l'opposto orientamento, volto ad escludere l'utilizzabilità dei principi sanciti dalla sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale anche per i presidenti di provincia. Nella riunione del 25 gennaio 2012 il Comitato, concludendo l'istruttoria, si è dunque espresso a maggioranza a favore della formulazione di una proposta di accertamento della compatibilità delle cariche in esame in conseguenza della inapplicabilità ad esse della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, il cui dispositivo è riferito appunto alle sole cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.
In conclusione, il Comitato - con la sua personale posizione contraria - propone alla Giunta di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di presidente di provincia ricoperte dai deputati Maria Teresa Armosino (presidente della provincia di Asti), Luigi Cesaro (presidente della provincia di Napoli), Edmondo Cirielli (presidente della provincia di Salerno), Antonello Iannarilli (presidente della provincia di Frosinone), Daniele Molgora (presidente della provincia di Brescia), Antonio Pepe (presidente della provincia di Foggia), Roberto Simonetti (presidente della provincia di Biella) e Domenico Zinzi (presidente della provincia di Caserta).

Mario CAVALLARO (PD) si sofferma anzitutto sulla questione relativa alla pretesa immodificabilità delle deliberazioni di compatibilità già assunte dalla Giunta nella corrente legislatura, osservando come non possa essere invocato al riguardo l'istituto del passaggio in giudicato, di per sé inapplicabile alle delibere parlamentari. Quanto, in particolare, al caso relativo alla deputata Armosino, evidenzia poi come, sebbene sia intervenuta la sentenza di un tribunale, la Giunta abbia già stabilito che la pronuncia del tribunale di Asti non è opponibile alle decisioni della Camera, cui soltanto spetta la valutazione delle incompatibilità. Con riferimento, poi, alla questione relativa al divieto di applicazione analogica o estensiva delle norme in materia di incompatibilità, nutre dei dubbi che la sentenza della Corte non sia applicabile anche ai presidenti di provincia in ragione del predetto divieto, dal momento che, nel caso di specie, si tratta di procedere ad una interpretazione di stretto diritto, per le motivazioni illustrate dal vicepresidente Pisicchio, e non già estensiva: la stessa dottrina che di recente

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si è occupata della sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale ha fatto del resto riferimento alla natura esortativa della dichiarazione di incostituzionalità in essa contenuta quale argomento per consentirne una applicazione anche ai presidenti di provincia. Se è vero che per i presidenti di provincia l'incompatibilità è formalmente stabilita a partire dalla prossima legislatura all'interno della più ampia incompatibilità prevista per i titolari di organi elettivi monocratici locali di enti con popolazione superiore a 5 mila abitanti, è altrettanto vero che il legislatore, nel fissare tale nuova incompatibilità, non ha introdotto una disciplina transitoria che valesse a sanare le situazioni pregresse.
Nel caso oggi all'esame della Giunta, alla luce del vigente sistema elettorale, ed a differenza di quanto poteva accadere sotto il vigore di un sistema elettorale fondato prevalentemente su collegi uninominali, i subentri che avrebbero luogo in caso di dimissioni di deputati per incompatibilità non muterebbero in alcun modo il complessivo quadro politico.
In conclusione, anche per una ragione di opportunità istituzionale nei rapporti tra organi costituzionali, occorrerebbe a suo giudizio pervenire ad una pronuncia di incompatibilità anche per i presidenti di provincia. Annuncia pertanto, a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta del Comitato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) osserva che se la Corte avesse voluto dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di presidente di provincia lo avrebbe dovuto fare espressamente. Coerentemente con la sentenza della Corte la Giunta ha provveduto a dichiarare l'incompatibilità delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e, con altrettanta coerenza, la Giunta non può oggi far altro che escludere l'incompatibilità per i presidenti di provincia. Il canone dell'interpretazione adeguatrice richiamato dall'onorevole Pisicchio nella sua relazione colliderebbe con la disposizione legislativa così come modificata dalla sentenza della Corte e si tradurrebbe, pertanto, in un arbitrio. Per tali ragioni annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), dopo aver ringraziato l'onorevole Pisicchio per l'ampia e documentata relazione svolta, sottolinea come la questione dell'incompatibilità - indiscutibile per le cariche di sindaco di comune superiore - appare molto più complessa e problematica per quanto riguarda i presidenti di provincia, in ordine ai quali non reputa possibile giungere a conclusioni assolute ed inopinabili. Va tenuto presente, infatti, che esistono argomenti che militano sia a favore della incompatibilità che nel senso della compatibilità. Da un lato, la sentenza della Corte costituzionale inserisce principi di cui non può non tenersi conto, così come degni di attenzione sono il richiamo fatto dall'onorevole Pisicchio al canone della interpretazione adeguatrice ed il complesso di argomenti testé esposti dal collega Cavallaro. Ritiene, d'altro canto, che non possa neppure ignorarsi il diverso orientamento assunto dalla Giunta del Senato sul complesso della materia in esame. Inoltre, una dichiarazione di incompatibilità per i presidenti di provincia anticiperebbe una previsione normativa la cui entrata in vigore è prevista soltanto per la prossima legislatura. A tale ultimo proposito, personalmente è dell'avviso che, essendo l'attuale legislatura quasi al suo termine naturale, appare più opportuna una interpretazione restrittiva, sulla base della quale la nuova incompatibilità per i presidenti di provincia dovrà operare soltanto a legislatura terminata. Per tali ragioni, annuncia il suo voto favorevole sulla proposta del Comitato.

Maria Piera PASTORE (LNP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato, sottolineando che tale scelta è dettata esclusivamente da una motivazione tecnica, tenuto conto che la sentenza della Corte non menziona i presidenti di provincia. Ritiene, al riguardo,

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che non compete alla Giunta delle elezioni estendere in via analogica gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della Corte, riferita ai sindaci, ed anticipare l'entrata in vigore di una incompatibilità prevista dalla legge solo a partire dalla prossima legislatura

Angelo CERA (UdCpTP) sottolinea come in un Parlamento di soli «nominati» l'esser stati legittimati da un voto popolare in una elezione amministrativa rappresenti per i parlamentari in questione un plusvalore utile ad alleggerire il peso oppressivo delle polemiche che grava indistintamente su tutti gli eletti. Nel sottolineare che quella da lui testé enunciata è una posizione strettamente personale, annuncia, a titolo personale, il suo voto favorevole sulla proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di presidente di provincia.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche:
presidente della provincia di Asti, ricoperta dall'on. Maria Teresa Armosino;
presidente della provincia di Napoli, ricoperta dall'on. Luigi Cesaro;
presidente della provincia di Salerno, ricoperta dall'on. Edmondo Cirielli;
presidente della provincia di Frosinone, ricoperta dall'on. Antonello Iannarilli;
presidente della provincia di Brescia, ricoperta dall'on. Daniele Molgora;
presidente della provincia di Foggia, ricoperta dall'on. Antonio Pepe;
presidente della provincia di Biella, ricoperta dall'on. Roberto Simonetti;
presidente della provincia di Caserta, ricoperta dall'on. Domenico Zinzi.

Avverte che, a fini di economia procedurale, in applicazione dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, del Regolamento della Camera, ed a fini di coerenza delle deliberazioni della Giunta, si procederà ad un'unica votazione riassuntiva sulla proposta di accertamento della compatibilità per tutte le cariche in oggetto. Trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta, qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della incompatibilità.
(Il deputato Zinzi si allontana dall'Aula).

La Giunta, con 16 voti a favore ed 11 contrari, approva la proposta del Comitato.

Angelo CERA (UdCpTP) desidera rimarcare come alla votazione testé svolta non abbia partecipato il collega Zinzi.

Esame di un ricorso in materia di ineleggibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, invita l'onorevole Orsini, vicepresidente della Giunta e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato sul ricorso in materia di ineleggibilità in titolo.

Andrea ORSINI (PT), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, avverte che con lettera in data 16 gennaio 2012 il Presidente della Camera ha deferito alla Giunta, per il seguito di competenza, un ricorso avverso la proclamazione dell'onorevole Giacomo Terranova, pervenuto in data 2 gennaio 2012 e presentato, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta delle elezioni, dall'onorevole Francesco Paolo Lucchese, già deputato nelle legislature dalla XII alla XV e che ora, a seguito di recenti subentri, riveste la qualità di candidato primo dei non eletti della

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lista Il Popolo della Libertà nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1.
Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha proceduto all'istruttoria sul ricorso in esame nelle riunioni del 25 gennaio e del 1o febbraio 2012.
Con il ricorso in esame l'onorevole Lucchese segnala anzitutto, in punto di legittimazione, che a suo avviso il ricorso, pur presentato oltre il termine di venti giorni dalla proclamazione dell'onorevole Terranova (la quale ha avuto luogo nella seduta della Camera del 29 aprile 2009, in subentro al deceduto onorevole Gaspare Giudice), sarebbe da ritenere egualmente procedibile in quanto la legittimazione a ricorrere avverso la proclamazione dell'onorevole Terranova - che all'epoca si radicava in capo al candidato primo dei non eletti pro tempore Pietro Cannella - con la successiva proclamazione di quest'ultimo a deputato (avvenuta in data 16 dicembre 2011 in subentro al dimissionario onorevole Cristaldi) si sarebbe trasferita, in base al principio della perpetuatio actionis, in capo a lui medesimo «con la consequenziale decorrenza dei termini dal momento in cui il fatto si manifesta e fa nascere il diritto».
Quanto al merito della questione, il ricorrente osserva che «al momento della proclamazione» - per quanto in punto di ineleggibilità rilevi il distinto e anteriore momento della candidatura - l'onorevole Terranova ricopriva le cariche di amministratore delegato di GESAP s.p.a. e di presidente del consiglio di amministrazione di G.H. Palermo s.p.a. Il ricorrente evidenzia come la GESAP s.p.a. gestisca in concessione dallo Stato l'aeroporto «Falcone e Borsellino» di Palermo mentre la società G.H. Palermo s.p.a. ha come oggetto sociale i servizi di assistenza di scalo ed è partecipata al 51 per cento dalla stessa GESAP s.p.a. Dalla titolarità delle predette cariche discenderebbe, ad avviso del ricorrente, l'ineleggibilità dell'onorevole Terranova ai sensi dell'articolo 10, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, dal momento che, a norma dell'articolo 22 dello statuto, la rappresentanza legale della società spetta «al presidente, al vicepresidente nonché ai soggetti delegati», e dunque anche, a suo giudizio, all'amministratore delegato. A riprova di ciò, il ricorrente allega, tra l'altro, copie di contratti e bandi di gara (sprovvisti peraltro di firma autentica e di dichiarazione di conformità agli originali) che sarebbero stati sottoscritti, per conto della GESAP s.p.a., dall'amministratore delegato Terranova.
Secondo il ricorrente, pertanto, la Giunta delle elezioni, nel dichiarare eleggibile il deputato Terranova nella seduta del 17 giugno 2009 e nel proporne conseguentemente la convalida all'Assemblea, «partendo da presupposti corretti è pervenuta ad un giudizio errato nella forma e nella sostanza, ritenendo l'amministratore delegato carente di rappresentanza legale della società GESAP s.p.a.». Il ricorrente chiede pertanto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento della Giunta, venga riaperto il procedimento di verifica della causa di ineleggibilità a suo giudizio ascrivibile all'onorevole Terranova.
Ricorda che nella seduta del 17 giugno 2009 la Giunta, su proposta del Comitato, prendeva atto che avverso la proclamazione dell'onorevole Terranova non erano stati presentati ricorsi attinenti al profilo della ineleggibilità. Oggetto dell'istruttoria del Comitato ai fini del giudizio sulla eleggibilità era stata la carica, ricoperta dall'onorevole Terranova già al momento della candidatura e da lui dichiarata alla Giunta, di amministratore delegato della GESAP s.p.a., che è una società concessionaria di servizi aeroportuali. Ricorda, in proposito, che, a norma dell'articolo 10, n. 1, del testo unico n. 361/1957, non sono eleggibili «coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di

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norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta». Alla luce dell'articolo 10, n. 1, del testo unico n. 361/1957, la Giunta concordava con la proposta del Comitato di ritenere che, sebbene apparisse sussistente nel caso in esame il requisito della «notevole entità economica» della concessione, non sussistesse ineleggibilità in quanto difettava in capo all'onorevole Terranova la qualità di rappresentante legale della società, e ciò alla luce di quanto previsto dall'articolo 22 dello statuto sociale in base al quale la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte a terzi e la firma sociale spettano solo al presidente, al vicepresidente, ai soggetti delegati o al direttore generale, senza che venga espressamente menzionata la figura dell'amministratore delegato. La Giunta, in altri termini, allo stato degli elementi documentali e informativi in quel momento disponibili (cui non sembra che se ne siano aggiunti di ulteriori e significativi con il ricorso in esame) ed in assenza di formali ricorsi volti a contestare l'ineleggibilità dell'onorevole Terranova, faceva propria, in base al principio di stretta interpretazione delle cause di ineleggibilità, una interpretazione tale per cui la mancata esplicita previsione della figura dell'amministratore delegato tra i soggetti cui è conferita la rappresentanza legale fosse sufficiente a far ritenere esclusa la sussistenza della fattispecie di ineleggibilità. Sulla base di tale motivazione, pertanto, la Giunta nella seduta del 17 giugno 2009 accertava l'eleggibilità dell'onorevole Terranova e, in conformità agli esiti della verifica dei risultati elettorali, proponeva all'Assemblea la convalida della sua elezione (convalida poi disposta nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 2009).
Successivamente, peraltro, come comunicato nella seduta della Giunta del 22 aprile 2010, il Comitato per le incompatibilità e le ineleggibilità esaminava la carica dell'onorevole Terranova sotto il distinto profilo della compatibilità con il mandato parlamentare, pervenendo ad una valutazione di incompatibilità della stessa ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, trattandosi di carica ricoperta in una società concessionaria dello Stato. Nelle more del procedimento l'onorevole Terranova rassegnava, peraltro, le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato di GESAP s.p.a. e, nella seduta del 7 luglio 2010, la Giunta prendeva infine atto della cessazione dell'onorevole Terranova dalla carica in oggetto.
Prescindendo in ogni caso dal merito delle questioni sollevate nel ricorso dell'onorevole Lucchese, il Comitato ha convenuto che lo stesso, in via preliminare, debba considerarsi improcedibile per i seguenti motivi:
a) il ricorso è stato presentato ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta (oltre che dallo stesso articolo 87, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957) e pertanto, in quanto integralmente intempestivo, dovrà essere restituito al mittente; a tale riguardo, appaiono del tutto infondate in punto di diritto le argomentazioni del ricorrente secondo il quale la legittimazione a ricorrere si sarebbe trasferita in capo a lui medesimo a seguito della proclamazione a deputato del candidato che lo precedeva nella lista PDL nella Circoscrizione Sicilia 1, e ciò in quanto, ove si accogliesse siffatta interpretazione, si vanificherebbe di fatto l'istituto stesso del termine di decadenza per la presentazione di ricorsi alla Giunta, istituto, questo, posto invece a presidio della più generale esigenza di garantire certezza delle situazioni giuridiche oltre che una tempestiva conclusione delle procedure di verifica dei poteri da parte della Giunta delle elezioni, che infatti, per espressa previsione dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento della Camera, debbono concludersi non oltre diciotto mesi dalle elezioni;
b) il ricorso è altresì inammissibile in quanto volto a richiedere che la Giunta riapra il procedimento per la valutazione della asserita ineleggibilità dell'onorevole Terranova, la cui elezione è stata tuttavia

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già convalidata dalla Camera nella seduta del 17 giugno 2009; il Comitato ha preso atto, al riguardo, che il regolamento della Giunta, all'articolo 4, comma 2, prevede espressamente la sola possibilità di riapertura della verifica dei risultati elettorali (laddove sopravvengano fatti che dimostrino la mancanza dei presupposti necessari per la convalida) ma nulla dispone in merito alla riapertura della verifica delle condizioni di eleggibilità, che pertanto - anche qui in ragione di un principio di stretta interpretazione, applicabile non solo alle norme sostanziali in materia di ineleggibilità ma anche a quelle procedurali che disciplinano le funzioni della Giunta - deve considerarsi, allo stato delle vigenti disposizioni regolamentari, del tutto esclusa, con conseguente irrevocabilità della convalida dell'elezione dell'onorevole Terranova.

Nel corso dei suoi lavori il Comitato si è particolarmente soffermato ad esaminare la questione, evidenziata nel ricorso dell'onorevole Lucchese, concernente la necessità che, in particolare nei sistemi elettorali di tipo proporzionale, il fenomeno delle successive proclamazioni in corso di legislatura non finisca per privare di effettivi margini di tutela dinanzi alla Giunta quei candidati i quali, proprio in seguito ai predetti subentri, si trovino poi a rivestire la qualità di primi dei non eletti. Ciò vale, in particolare, per la situazione di quei candidati che, come nel caso di specie, ritengano di dover contestare una presunta situazione di ineleggibilità riguardante non già il deputato che risultava candidato in una posizione immediatamente precedente alla loro bensì un deputato all'origine della catena di proclamazioni successive, come appunto nel caso in esame. Il Comitato, in linea di principio, ha riconosciuto che va valutata, sotto tale profilo, l'opportunità di un rafforzamento delle garanzie procedurali a disposizione dei candidati non eletti non immediatamente collocati al primo posto dell'ordine della rispettiva lista di appartenenza dopo l'ultimo dei deputati proclamati: questione tanto più delicata laddove il candidato che di volta in volta figura come primo dei non eletti rinunci a proporre ricorso alla Giunta in situazioni laddove altri candidati che lo seguono in lista potrebbero invece ritenere di dover agire diversamente. Ciò vale tanto più per le contestazioni in materia di ineleggibilità dal momento che la mancata presentazione di un ricorso da parte del primo dei non eletti entro il termine perentorio di 20 giorni dalla proclamazione del deputato interessato può, in talune circostanze, determinare, di fatto, una compressione della medesima facoltà in capo ai candidati collocati in posizioni inferiori della lista in questione che pure, teoricamente, potrebbero coltivare un legittimo interesse a sottoporre alla Giunta reclami in materia di ineleggibilità. D'altra parte, il Comitato non ha potuto non prendere atto che, allo stato delle vigenti disposizioni regolamentari, la scelta di dichiarare l'improcedibilità del ricorso in esame è una scelta tecnicamente obbligata, potendo semmai la Giunta - come suggerito dalla onorevole Lenzi - impegnarsi ad affrontare il tema in sede di elaborazione di una proposta di riforma del proprio regolamento.
In conclusione, pur non disconoscendo l'esigenza de jure condendo che il ristretto termine di decadenza per la proponibilità dei ricorsi in Giunta non finisca per vanificare, di fatto, le pretese che possono essere avanzate da candidati non eletti solo in corso di legislatura, il Comitato, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, all'unanimità propone alla Giunta di dichiarare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, improcedibile in quanto intempestivo il ricorso presentato dall'onorevole Lucchese avverso la proclamazione dell'onorevole Terranova e conseguentemente di disporne la restituzione al mittente.

Maria Piera PASTORE (LNP) fa presente che il suo gruppo concorda con la proposta del Comitato di dichiarare improcedibile il ricorso presentato dall'onorevole Lucchese in quanto non compete alla Giunta, in questa sede, effettuare

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valutazioni di merito disattendendo la disciplina dettata dal proprio regolamento in materia di proponibilità dei ricorsi.

Pietro LAFFRANCO (PdL), pur giudicando ineccepibile dal punto di vista strettamente giuridico la proposta del Comitato testé avanzata dal vicepresidente Orsini, ritiene che la questione richiederebbe un approfondimento alla luce di recentissimi orientamenti assunti dalla Giunta. Ricorda infatti in proposito che personalmente non era dell'avviso che fosse possibile, con riferimento ai sindaci, la revoca di precedenti delibere di compatibilità già assunte dalla Giunta nella attuale legislatura: ciò nonostante tale evenienza si è verificata con la deliberazione adottata nella seduta del 14 dicembre 2011, per pervenire alla quale si è seguita una interpretazione sostanziale e non formale delle norme. Ma proprio quanto avvenuto per i sindaci lo induce a chiedersi per quale motivo non si dovrebbe - coerentemente - seguire una interpretazione sostanziale anche per il ricorso oggi in esame, e ciò indipendentemente da ogni valutazione sul merito e sulla fondatezza del ricorso medesimo.

Donata LENZI (PD), nel ricordare come la Giunta sia spesso chiamata, per ragioni di coerenza delle proprie deliberazioni, a deliberare con un'unica votazione su posizioni tra loro assimilabili, fa notare che un eventuale accoglimento del ricorso in esame comporterebbe un problema proprio sotto il profilo da lei testé indicato dal momento che la Giunta ha sempre considerato la titolarità di cariche in società concessionarie di pubblici servizi come causa di incompatibilità e non di ineleggibilità. Sicché, ove la Giunta, per ipotesi, accogliesse il ricorso presentato da Lucchese, ne risulterebbe compromessa l'omogeneità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel concordare in pieno con la relazione svolta dall'onorevole Orsini, ritiene che sarebbe da approfondire meglio il tema dell'interesse a ricorrere nella disciplina regolamentare della Giunta, pur confermando la sua adesione alla proposta di dichiarare improcedibile, in quanto intempestivo, il ricorso in esame.

Andrea ORSINI (PT) precisa che le argomentazioni esposte da diversi colleghi nella seduta odierna erano state prese in considerazione ed analizzate nel corso dell'istruttoria in Comitato, tanto da consigliare un supplemento di approfondimento all'esito del quale, però, si è giunti comunque alla conclusione obbligata di formulare una proposta di improcedibilità del ricorso.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, dopo aver rimarcato anch'egli come le questioni affrontate nella seduta odierna siano state oggetto di approfondita riflessione in seno al Comitato ed aver assicurato che in merito ai profili procedurali relativi al tema della legittimazione a ricorrere potrà essere svolta una ulteriore riflessione in occasione della auspicata elaborazione di una proposta di modifica al regolamento della Giunta, prende atto dell'orientamento largamente maggioritario della Giunta a favore dell'improcedibilità del ricorso in esame. Avverte, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta, il ricorso presentato da Francesco Paolo Lucchese avverso la proclamazione dell'onorevole Giacomo Terranova deve intendersi improcedibile, in quanto intempestivo, e sarà pertanto restituito al mittente.

La seduta termina alle 16.05.