CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.

Introduzione dell'articolo 217-bis del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica.
C. 4706 Callegari.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame della proposta di legge in oggetto.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore per la VIII Commissione, ricorda che la proposta di legge, di cui oggi le Commissioni riunite avviano l'esame, prevede l'introduzione dell'articolo 217-bis nel titolo V (disposizioni generali e transitorie) del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Tale disposizione è volta ad assoggettare tutte le concessioni di derivazione di acqua pubblica, sia superficiale che sotterranea, richieste per qualsiasi uso, a obbligo ittiogenico per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono. L'obbligo ittiogenico, come si desume dalla normativa nazionale e dalle discipline regionali emanate, si configura di fatto come l'onere, a carico del concessionario di derivazione di acqua, erogato alla pubblica amministrazione per la compensazione annuale del complesso degli impatti determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sull'ecosistema acquatico. Ricordo, in proposito, che il testo unico precedentemente citato rappresenta il primo corpus normativo in materia di acque, che regolamenta in maniera specifica la disciplina delle concessioni delle acque pubbliche. La disposizione introdotta dalla presente proposta di legge riguarda tutte le concessioni di derivazione d'acqua richieste per qualsiasi uso. Al riguardo, segnalo che l'articolo 6 del testo unico distingue le concessioni d'acqua pubblica a seconda che si tratti di piccole e grandi derivazioni sulla base di alcuni limiti ivi elencati e degli usi cui

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possono essere destinate. Faccio presente, inoltre, che l'articolo 12-bis del regio decreto n. 1775 del 1933, da ultimo modificato dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua pubblica è rilasciato solo a determinate condizioni tra cui quella di non pregiudicare «il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato» e di garantire «il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico».
Per quanto attiene i profili di specifico interesse per l'VIII Commissione, rilevo che la proposta di legge è volta a far sì che l'obbligo ittiogenico a cui sono assoggettate tutte le concessioni può essere assolto, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente come dirà con più precisione il relatore per la XIII Commissione, anche tramite interventi di compensazione di carattere ambientale al fine di prevenire o di ridurre l'impatto conseguente alle derivazioni idriche. La relazione illustrativa evidenzia l'opportunità di prevedere tale tipologia di interventi e di prevederli per tutte le concessioni, anche per quelle di acqua sotterranea, in considerazione degli effetti che possono determinare sull'assetto ecologico e conseguentemente sulla tutela e la salvaguardia del patrimonio ittico.
Il comma 2 del nuovo articolo 217-bis demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le modalità di applicazione dell'obbligo di cui sopra, atteso che ad esse compete la disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico, e che già alcune di esse hanno contemplato il rispetto di precisi obblighi ittiogenici in attuazione della normativa nazionale.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), relatore per la XIII Commissione, ricorda che il provvedimento interessa indirettamente anche il comparto della pesca laddove tale attività si svolge nei corsi di acqua interessati dalle derivazioni idriche.
Infatti, con tale provvedimento si intende introdurre una norma che prescriva ai soggetti titolari delle concessioni di derivazione idrica di svolgere interventi di compensazione ambientale su tali acque, garantendo ed in tal modo maggiormente tutelando l'attività di pesca che si svolge in quei luoghi.
Come già accennato dal collega Pizzolante, la proposta di legge in esame prevede l'inserimento di un nuovo articolo 217-bis nel testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, volto ad assoggettare tutte le concessioni di derivazione di acqua pubblica, sia superficiale che sotterranea, richieste per qualsiasi uso, a obbligo ittiogenico per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono (comma 1).
Al riguardo, ricorda che l'articolo 10 del regio decreto n. 1604 del 1931 (testo unico delle leggi sulla pesca) dispone che «nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste» e che «con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese».
Tale norma, insieme alle discipline regionali emanate per la tutela della fauna ittica nell'ambito delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, integra la nozione di «obbligo ittiogenico».
Tale nozione si rinviene più esplicitamente nelle discipline regionali attualmente applicabili, che fanno riferimento alle concessioni di derivazione d'acqua superficiale, mentre la proposta di legge in esame si riferisce specificamente anche alle concessioni di derivazione d'acqua sotterranea. I titolari di concessione di derivazione idrica possono assolvere l'obbligo ittiogenico mediante il conferimento

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di materiale ittico calcolato in funzione dell'acqua derivata, oppure con la corresponsione di un importo equivalente determinato annualmente, il che accade nella prevalenza dei casi.
Osserva, poi, che il comma 2 del nuovo articolo 217-bis demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la determinazione delle modalità di applicazione dell'obbligo di cui al comma 1. Lo stesso comma precisa che l'obbligo ittiogenico può prevedere, oltre a quanto prescritto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla pesca, prima richiamato, anche interventi di compensazione di carattere ambientale al fine di prevenire o di ridurre l'impatto conseguente alle derivazioni idriche.
In proposito, sottolinea che la relazione illustrativa precisa che le modalità di assolvimento dell'obbligo ittiogenico non sono attualmente sufficienti a garantire la tutela della fauna ittica che necessita anche di interventi di carattere ambientale volti a migliorare le condizioni ecologiche dei corsi d'acqua, sempre più compromessi dalle opere di derivazione idrica. Per tale ragione, la finalità della presente proposta di legge è quella di ricomprendere, tra le modalità di assolvimento degli obblighi ittiogenici, la possibilità di interventi volti a migliorare le condizioni ecologiche dei corsi d'acqua superficiali per la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono assoggettando specificamente a tale obbligo tutte le concessioni di derivazione d'acqua.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che la proposta di legge in esame affronti senz'altro questioni importanti e meritevoli di essere adeguatamente approfondite. In particolare, segnala l'utilità che il Governo fornisca al più presto alle Commissioni dati ed elementi di conoscenza importanti ai fini del prosieguo dei propri lavori. In particolare, ritiene indispensabile che il Governo chiarisca se per tutte le concessioni in essere sia rispettato l'obbligo posto in capo al concessionario, richiamato dal collega Pizzolante, di garantire il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico. A suo avviso, infatti, è evidente che il nuovo obbligo ittiogenico (per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono) che la proposta di legge in esame si propone di introdurre a carico dei concessionari di derivazione di acqua pubblica, ha un senso solo se tutti i concessionari rispettano il sopra indicato obbligo (che ne costituisce il presupposto necessario) di garantire il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico. Aggiunge, infine che, anche in ragione della vetustà della disciplina normativa che oggi ci si propone di modificare, sarebbe opportuno verificare se le modifiche normative proposte siano da ritenersi automaticamente applicabili, come da lui auspicato, anche ai bacini montani di raccolta dell'acqua che sono posti a servizio degli impianti di innevamento artificiale.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.