CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 febbraio 2012
604.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede di siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
C. 4805.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, riferisce sul provvedimento in esame, composto da un unico articolo che prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge n. 285 del 2000 vengano destinate, sino al termine dell'attività del commissario liquidatore, ovvero non oltre il 31 dicembre 2014, all'esecuzione di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti indicati nell'allegato 1 della menzionata legge, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Osserva che la relazione illustrativa del provvedimento quantifica le risorse finanziarie residue in oltre quaranta milioni di euro ed evidenzia che tali fondi potrebbero essere utilmente investiti, oltre che per la manutenzione degli impianti stessi, anche per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto

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«Coverciano della neve», ovvero la possibilità di utilizzare gli impianti da parte delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali. Fa notare che ai fini dell'attuazione delle predette previsioni, il comma 2 dispone che la Fondazione 20 marzo 2006 individui, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono ubicati gli impianti, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è affidata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore per quanto riguarda le risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 216/11: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
S. 3124 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni volte ad assicurare la proroga o il differimento di termini in scadenza. Segnala che la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e V della Camera in data 18 gennaio 2012. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, evidenzia che l'articolo 1 è stato integrato, al comma 6-bis, da ulteriori disposizioni nel corso dell'esame alla Camera concernenti, rispettivamente, l'applicazione di specifiche norme in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché in materia di assunzioni di personale di polizia locale. Rileva che l'articolo 4 estende all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di finanziamento dell'organismo (ODI) cui spetta la definizione degli indirizzi per l'approvazione dei progetti a favore dei territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. Osserva che l'articolo 6 è stato integrato da ulteriori disposizioni nel corso dell'esame alla Camera: in particolare, il comma 2-sexies consente, sino al 31 maggio 2012, alle Regioni che non hanno stipulato un piano di rientro sanitario con lo Stato, di ripianare il disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011, attraverso la vendita di immobili, in deroga alla normativa vigente. Sottolinea che l'articolo 9 proroga il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, mentre l'articolo 10 dispone la proroga di termini in materia sanitaria, tra cui il termine entro cui le regioni e le province autonome assumono iniziative per assicurare interventi di ristrutturazione edilizia ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e i termini in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci. Rileva che l'articolo 11 proroga i termini in materia di infrastrutture e trasporti. Si sofferma sul comma 6-bis della predetta disposizione, inserito nel corso dell'iter alla Camera, che fissa al 31 marzo 2012 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che stabilisce limiti e condizioni per l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio. Evidenzia che l'articolo 12 dispone la proroga di un anno del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis; l'articolo 13 reca proroghe in materia ambientale riguardanti il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi

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pubblici locali ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, il termine di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, la durata della fase transitoria durante la quale le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Fa notare che l'articolo 15 reca proroghe riguardanti l'amministrazione dell'interno, tra cui i poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; l'articolo 24 proroga il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche devono comunicare l'elenco degli immobili pubblici da esse utilizzati al Ministero dell'economia; l'articolo 27 dispone che il Governo definisce gli obiettivi di razionalizzazione del trasporto pubblico locale e precisa i limiti di indebitamento delle regioni e delle province autonome per spese di investimento. Osserva che l'articolo 29 reca proroghe di termini in materia fiscale: in particolare il comma 1 differisce al 30 aprile 2012 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di comuni e province; il comma 11 proroga di sei mesi i termini entro i quali i comuni con popolazione superiore a mille, e fino a cinquemila abitanti, devono adempiere all'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali; il comma 11-bis, aggiunto dalla Camera, proroga di 9 mesi le norme concernenti la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali nonché la liquidazione di società partecipate dai comuni; il comma 14 proroga il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

Il deputato Mario PEPE (PD) fa notare che i settori della pesca, sanità, rifiuti e trasporti sono direttamente riconducibili alla competenza legislativa regionale. In particolare, ritiene opportuna una più profonda riflessione sulla condizione in cui versano le regioni che registrano disavanzi nei bilanci della sanità. Al riguardo, ravvisa l'utilità di ascoltare in audizione i presidenti delle regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/12: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
S. 3110 Governo.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 1, delimita la portata delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, per l'avvio di un'attività economica; il comma 4 pone l'obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni entro il 31 dicembre 2012. Fa notare che la clausola di cedevolezza sottopone la modalità dell'adempimento dell'ente locale ad una valutazione che incide su meccanismi di premialità aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno. Evidenzia che le regioni a statuto speciale e le province autonome risultano sottratte da tale meccanismo, restando obbligate all'adeguamento

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secondo le procedure dei rispettivi statuti. Osserva che l'articolo 4 dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiamata a monitorare la normativa regionale e locale e ad individuare e segnalare eventuali disposizioni contrastanti con la tutela della concorrenza; in assenza di rimozione di tali disposizioni, il Consiglio dei Ministri potrà intervenire in via sostitutiva. Segnala che l'articolo 9, al comma 1, abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, mentre il comma 5 stabilisce regole per l'accesso alle professioni in merito alla durata ed allo svolgimento del tirocinio. Sottolinea che l'articolo 11 reca norme in materia di farmacie e di medicinali: in particolare, commi 1, 2 e 7 modificano il criterio demografico per la definizione delle piante organiche delle farmacie; i commi 3 e 4 consentono l'istituzione di farmacie presso strutture ed aree particolari; il comma 6 stabilisce che i turni e gli orari relativi alle farmacie, determinati dalle autorità competenti, non impediscono l'apertura delle medesime farmacie in orari e giorni diversi da quelli obbligatori. Evidenzia che l'articolo 12 contiene misure in tema di incremento del numero dei notai e di rafforzamento della concorrenza nei distretti. Si sofferma sull'articolo 15, che pone un termine per l'emanazione del DPCM di attuazione delle norme della legge n. 290 del 2003 che dispongono che nessuna società operante nel settore della produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale possa detenere quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale. Osserva che l'articolo 17 fa decorrere dal 30 giugno 2012 la possibilità, per i gestori di impianti di distribuzione titolari anche dell'autorizzazione petrolifera, di liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore: il comma 5 pone il divieto alle Regioni di inserire vincoli all'apertura degli impianti non previsti dalle norme nazionali, per eliminare gli ostacoli all'accesso a nuovi operatori. Evidenzia che l'articolo 18 prevede la liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati; l'articolo 21 reca disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica; l'articolo 23 dispone la semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Rileva che l'articolo 25 reca norme volte alla promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali; le Regioni sono tenute ad organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e di dimensione almeno provinciale; sono premiati gli enti adempienti riconoscendo loro «virtuosità» ai fini del «patto di stabilità» e priorità nei finanziamenti. Fa notare che l'articolo 35 reca disposizioni finalizzate allo stanziamento di risorse per pagare crediti vantati dalle imprese, certi ed esigibili, per forniture di beni e servizi, inclusi i consumi intermedi: in particolare, i commi da 8 a 13 dispongono che fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime di tesoreria previsto per le regioni, agli enti locali e agli enti del comparto sanitario si applichi l'ordinario regime di tesoreria unica. Osserva che l'articolo 39 reca la liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore, mentre l'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni «di scopo», finalizzate al finanziamento di singole opere pubbliche. Sottolinea che l'articolo 56 introduce la possibilità per i comuni di disporre la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Riferisce che l'articolo 58 semplifica le procedure di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendo che l'intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono approvati gli accordi di programma. Osserva che l'articolo 63 intende rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare: si consente

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l'utilizzo di risorse attraverso contratti di filiera e di distretto agroalimentari promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Evidenzia che l'articolo 74 disciplina il procedimento di individuazione delle reti aeroportuali presenti in Italia.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno prevedere che il piano strategico delle infrastrutture sia definito d'intesa con la Conferenza unificata; ravvisa altresì l'esigenza di prevedere una rimodulazione della disciplina del patto di stabilità interno affinché sia consentito agli enti locali di destinare risorse agli investimenti senza incorrere nelle penalizzazioni poste a tutela dei rigidi vincoli del patto di stabilità.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) sostiene la necessità di salvaguardare il ruolo delle farmacie quali indispensabili presidi sul territorio; la disciplina delle relative piante organiche, rileva, dovrebbe essere rimessa alla piena competenza delle regioni. Reputa opportuno che l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 12, relative all'incremento del numero dei notai ed ai relativi distretti, sia definita mediante accordi e intese con il sistema delle autonomie regionali e nel rispetto delle previsioni statutarie delle regioni e province autonome, atteso che per le regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta i concorsi per accedere alla professione di notaio contemplano particolari prove, quali, rispettivamente, l'esame in lingua tedesca e in lingua francese.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) osserva che il contenuto del provvedimento andrebbe migliorato in quanto non appare particolarmente incisivo rispetto agli obiettivi che persegue. Condivide l'esigenza di ricondurre all'autonomia regionale il complessivo sistema della distribuzione delle farmacie; al riguardo ravvisa l'opportunità che si delinei una specifica regolamentazione delle farmacie ubicate nei centri rurali rispetto a quelle site nei centri urbani.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN-GR SUD-SI-PI) segnala l'opportunità di precisare la portata delle norme recate dall'articolo 17 in ordine alla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti e reputa necessario prevedere la salvaguardia dei diritti acquisiti dai gestori degli impianti.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.