CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA, presidente, comunica che il parere di competenza andrà espresso in termini coerenti con l'esigenza che la II Commissione concluda entro la corrente mattinata l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, avvertendo che la stessa Commissione di merito, al termine dell'esame degli emendamenti, non ha apportato alcuna modifica al testo trasmesso dal Senato.

Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, già approvato dal Senato,

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che ha come scopo principale quello di contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Sottolineato, anzitutto, che il Senato ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto-legge - che ora si compone di nove articoli a fronte dei sei originari - segnala che il provvedimento introduce talune importanti innovazioni alla normativa vigente, tra cui evidenzia soprattutto quelle in materia di procedura penale tese a ovviare alla problematica delle cosiddette «porte girevoli», ossia i casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi. In tal senso, fa notare che si stabilisce, in primo luogo, che il ricorso alla detenzione in carcere dell'arrestato in flagranza di reato per illeciti di competenza del giudice monocratico, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del rito direttissimo, assuma valenza residuale, prevedendosi che, per i reati meno gravi, sia disposta in via prioritaria la custodia dell'arrestato presso l'abitazione, o, in subordine, la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria; l'accompagnamento nella casa circondariale, quindi, viene previsto solo in via ulteriormente subordinata e come extrema ratio, nel caso in cui vi sia indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria o se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza (la custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina, invece, sarà possibile solo per evitare grave pregiudizio alle indagini).
Sempre nell'ottica di fronteggiare il «sovrappopolamento» degli istituti penitenziari, evidenzia poi quelle ulteriori disposizioni che prevedono il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire l'udienza di convalida dell'arresto, nonché l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare, prevista dalla legge n. 199 del 2010. Una conseguente rilevanza - a suo avviso - assumono, inoltre, le norme che prevedono un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro, per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma di infrastrutture carcerarie, nonché le disposizioni in materia di testimonianza a distanza, regime delle visite in carcere, illecito disciplinare dei magistrati, riparazione per l'ingiusta detenzione.
Pone in risalto, quindi, le disposizioni sul definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 3-ter) - di cui si prevede la chiusura entro il 1o febbraio 2013 - nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale e, quindi, alle regioni, già disposto negli anni passati: in proposito si prevede, infatti, che a decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali a tal fine individuate. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, segnala l'unica disposizione di più immediata competenza della XI Commissione, costituita dal comma 5 dell'articolo 3-ter, il quale autorizza tutte le regioni e le province autonome - comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari - ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica (in ogni caso, previa valutazione e autorizzazione ministeriale): si tratta, in sostanza, di una norma volta a mettere gli enti territoriali nelle condizioni di provvedere - anche sotto il profilo delle risorse umane e professionali da utilizzare - all'accoglimento e alla cura dei soggetti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, a garanzia di prestazioni sanitarie adeguate nei loro confronti, tenendo conto delle necessarie misure di sicurezza. Rileva, altresì, che il medesimo articolo 3-ter, ai commi 6, 7, 8 e 9, prevede le relative norme di copertura finanziaria e di garanzia di applicazione dell'articolo; al contempo,

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l'articolo 5 dispone che all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ivi incluse le risorse umane e strumentali, con ciò escludendo possibili spese aggiuntive per il personale.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, formula una proposta di parere favorevole, considerata anche l'urgenza di assicurare una maggiore vivibilità degli istituti penitenziari e tenuto conto della necessità di fornire agli enti territoriali strumenti adeguati per esercitare le proprie competenze in materia di medicina penitenziaria.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur comprendendo che le possibilità di incidere sul provvedimento da parte della Commissione sono ridotte, considerati i limitati profili di interesse contenuti nel testo, ritiene opportuno svolgere una riflessione più generale sul tema in discussione, a fronte della presenza in esso di numerosi aspetti di criticità. Ritenuto, innanzitutto, che le misure ivi recate non siano decisive nel contrastare il fenomeno del «sovraffollamento» degli istituti penitenziari, riguardando una platea ristretta di beneficiari, osserva che la scelta di dare priorità agli arresti domiciliari o alla custodia presso altre strutture rispetto alla detenzione in carcere, in presenza di determinati reati giudicati minori, non appare basata su una corretta valutazione della reale gravità di questi ultimi e assume una valenza puramente propagandistica. Ritiene inopportuno, ad esempio, escludere dall'applicazione della norma talune categorie di imputati, nonostante siano responsabili di reati di particolare allarme sociale (come, ad esempio, quelli connessi allo «spaccio» di sostanze stupefacenti), che appaiono assolutamente assimilabili in termini di gravità a quelli già previsti nel testo.
Ricollegandosi a talune affermazioni svolte sulla questione da autorevoli esponenti delle forze di ordine pubblico, fa altresì presente che le stesse strutture di sicurezza a cui si fa riferimento nel testo spesso non risultano idonee ad accogliere tali soggetti, per i quali, a suo avviso, oltre a mancare adeguate misure di sicurezza - con maggiori probabilità di una loro fuga - sussisterebbero condizioni di permanenza in tali luoghi che appaiono degradanti e rischiose per la salute. Esprime perplessità, infine, sulla parte di diretto interesse della Commissione, prospettando l'esiguità delle risorse messe a disposizione delle regioni - peraltro per un arco temporale circoscritto - per offrire i servizi di medicina penitenziaria sostitutivi degli ospedali psichiatrici giudiziari, evidenziando altresì i rischi per la sicurezza derivanti da una eventuale inadeguatezza delle strutture regionali a tal fine individuate.
Osservato che le perplessità sollevate sono state manifestate anche da altri gruppi che fanno parte dell'attuale maggioranza parlamentare, si rammarica che il relatore non abbia indicato tali elementi di criticità almeno nelle premesse delle sua proposta di parere. Ritiene, peraltro, che l'assoluta impossibilità di condividere un intervento normativo di tale portata - anche in presenza di eventuali rilievi inseriti in premessa - rechi come immediata conseguenza una dichiarazione di voto contrario da parte del suo gruppo su tale proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 12.25.

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Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento.
C. 3999 Paladini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca un'interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, volta a descrivere il parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento, come corrispondente al trattamento economico fondamentale del primo dirigente, costituito da stipendio tabellare, indennità integrativa speciale (IIS), retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995 e retribuzione di posizione, parte fissa o minima, di cui ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area dirigenziale del comparto Ministeri. Fa notare che si tratta di una norma speciale, intesa a garantire - nell'intenzione dei presentatori della proposta in esame - un risarcimento morale e materiale ai soggetti interessati che, pur appartenendo alla carriera direttiva e pur avendo svolto compiti non estranei all'area operativa della dirigenza, non vennero a suo tempo inquadrati, per carenza di posti disponibili, nelle corrispondenti qualifiche previste dall'articolo 59 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e furono quindi discriminati rispetto ai loro ex colleghi direttivi, che conseguirono tale inquadramento solo grazie alla loro maggiore anzianità di servizio.
Osserva, peraltro, che al provvedimento in questione è allegata una dettagliata relazione illustrativa, nella quale si ripercorre la vicenda relativa all'interpretazione del citato articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, oggetto della proposta in esame; in essa vengono citati tutti i passaggi a livello amministrativo, giurisdizionale e anche parlamentare, intervenuti sulla definizione della base retributiva da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo pensionistico dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. In proposito, rileva che nella predetta relazione - a sostegno delle testi dei presentatori della proposta in esame - è citata la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, nonché le contestazioni dei destinatari (a sostegno delle quali vengono riportate le norme dei contratti collettivi), le deliberazioni della Corte dei conti, le sentenze di tribunali ordinari e amministrativi e della magistratura contabile; la relazione si sofferma, quindi, sugli strumenti di sindacato ispettivo adottati da vari presentatori nel corso dell'attuale legislatura, riportando, in particolare, la risposta del Governo all'interrogazione n. 5-03168, nella quale - citando la circolare della Corte dei conti n. 33 del 2001 - si indica la necessità di un intervento di natura legislativa per la soluzione della vicenda.
In conclusione, auspica una approfondita istruttoria del provvedimento, al fine di fare chiarezza sulla questione e verificare se vi siano le condizioni per evitare che si determini, sul piano del trattamento previdenziale, una grave discriminazione tra soggetti, pur in presenza di posizioni professionali assolutamente identiche quanto a responsabilità e a livello qualitativo delle relative prestazioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene opportuno svolgere una attenta riflessione sull'argomento in esame, soprattutto per quanto concerne l'esatta individuazione della platea dei possibili beneficiari e del numero dei soggetti effettivamente interessati, a fronte dell'attuale esistenza di rigidi vincoli di bilancio che potrebbero rischiare di pregiudicare la concreta applicazione del provvedimento. Pur comprendendo la

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posizione di quei lavoratori che rivendicano un trattamento adeguato all'effettivo servizio reso, fa notare, inoltre, che la particolare fase di crisi economica che il Paese sta vivendo - in ragione della quale il Governo ha imposto a tutti i lavoratori misure severe in materia di accesso alla pensione - appare la meno indicata all'introduzione di trattamenti migliorativi per dipendenti, che, in ogni caso, avendo rivestito importanti ruoli di amministrazione, dovrebbero già godere di una pensione dignitosa.

Giovanni PALADINI (IdV) evidenzia che con il provvedimento in esame si intende accogliere le legittime pretese di quei lavoratori che, pur appartenendo alla carriera direttiva e pur avendo svolto compiti non estranei all'area operativa della dirigenza, non vennero a suo tempo inquadrati, per carenza di posti disponibili, nelle corrispondenti qualifiche. Ritenuto, pertanto, che le istanze di tali lavoratori siano fondate su basi giuridiche inoppugnabili (accertate anche in sede giurisdizionale), ripercorre la vicenda relativa all'interpretazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, oggetto della proposta in esame, facendo notare che importanti riscontri a favore di tali lavoratori sono stati registrati sia a livello amministrativo sia a livello giurisdizionale e parlamentare. Fatto notare, peraltro, che platea dei potenziali beneficiari appare piuttosto ristretta e non suscettibile di produrre oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, si riserva, in ogni caso, di svolgere adeguati approfondimenti sulla questione, al fine di quantificare in maniera certa l'entità dei soggetti coinvolti.

Paola PELINO (PdL), relatore, preso atto delle considerazioni svolte e ritenuto che alla base delle istanze dei lavoratori in questione vi siano fondate argomentazioni giuridiche, accertate anche dai competenti organi giurisdizionali, rileva che il numero dei soggetti coinvolti non dovrebbe essere particolarmente significativo, determinando, pertanto, un onere finanziario che, secondo quanto riferito in via informale dagli stessi soggetti interessati, sarebbe nullo o sostanzialmente inconsistente. Pur riservandosi, peraltro, di svolgere i necessari approfondimenti circa l'esatto impatto finanziario del provvedimento, che potrebbe in realtà presentare oneri lievemente più significativi rispetto a quelli appena segnalati, ritiene comunque che vi siano le condizioni per un confronto serio e attento sulla tematica in oggetto: in ultima istanza si tratta, infatti, di valutare se vi siano i margini per offrire un giusto riconoscimento al meritorio lavoro svolto da alcuni funzionari pubblici al servizio alla collettività.

Giuliano CAZZOLA, presidente, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno consentire ai gruppi di effettuare i dovuti approfondimenti sulla materia e verificare, in una prossima seduta, l'eventuale valutazione del Governo sui diversi profili sollevati.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, presidente, avverte che - per assicurare la presenza del rappresentante del Governo alla seduta - lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, previsto originariamente alle ore 13.30 della giornata odierna, sarà posticipato alle ore 14.30.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.30.

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5-05238 Polledri: Iscrizione di talune categorie di professionisti alla gestione separata INPS.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara parzialmente soddisfatto, fa presente che, nonostante i chiarimenti forniti, permangono elementi di incertezza circa l'esatta interpretazione del quadro normativo vigente relativo agli oneri contributivi gravanti su talune categorie di professionisti (soprattutto gli ingegneri). In proposito, auspica un'iniziativa normativa del Governo che sia in grado di uniformare la disciplina tra i professionisti che esercitano un'attività autonoma e quelli che risultano lavoratori dipendenti, al fine di evitare disparità di trattamento non giustificabili per soggetti che svolgono la medesima professione. Si riserva - per tali ragioni - di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sul punto, al fine di mantenere elevato il livello di attenzione da parte dell'Esecutivo su tale vicenda.

5-05542 Mattesini: Sistema di rilevazione da parte dell'INAIL degli incidenti occorsi alle lavoratrici.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donella MATTESINI (PD), pur apprezzando i passi in avanti annunciati dal Governo in materia di valutazione dei dati sulla sicurezza sul lavoro e dichiarando la sua parziale soddisfazione per la corretta ricostruzione fornita, auspica che siano apportati ulteriori miglioramenti all'attuale sistema di rilevazione, sviluppando un'ottica di genere che consenta una lettura integrata delle informazioni tra INAIL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute. Fa notare, infatti, che talune ricerche svolte sul punto a livello locale - come quelle effettuate, ad esempio, dalla Regione Toscana - hanno evidenziato che il maggior numero di incidenti per le lavoratrici avviene in itinere, vale a dire durante il tragitto casa-lavoro/lavoro-casa, a causa di un carico di stress maggiore delle donne, causato dalla fatica nella conciliazione dell'attività lavorativa con la cura familiare. Auspica, pertanto, che il Governo, oltre a implementare le proprie politiche di conciliazione, possa assumere tutte le iniziative necessarie al fine di garantire, sotto ogni profilo, la salute delle donne nei luoghi di lavoro.

5-05988 Fedriga: Vicende occupazionali relative alla Sirti SpA.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Corrado CALLEGARI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, invita l'Esecutivo a continuare a monitorare la situazione descritta, raccomandando la massima attenzione sull'operato dell'azienda in questione, il cui comportamento non è apparso finora esente da critiche. Preso atto, comunque, delle rassicurazioni di prospettiva fornite dal Governo, si augura una positiva conclusione della vertenza in corso, a salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi di una significativa realtà imprenditoriale come la Sirti SpA.

Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.