CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
C. 4909 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che il decreto-legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 9 articoli. L'articolo 1, al comma 01, introdotto dal Senato, integra il contenuto del comma 4 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 558 sulla convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. La disposizione chiarisce che per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale si può fare ancora ricorso in via prioritaria alla custodia in carcere dell'arrestato o del fermato.

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Il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 riformula il comma 4 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da 96 a 48 ore i tempi massimi previsti per la convalida dell'arresto.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è stata modificata dal Senato in modo da aggiungere due commi (4-bis e 4-ter) all'articolo 558 del codice di procedura penale. Si stabilisce, come regola generale, che il pubblico ministero disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza. Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il pubblico ministero dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell'abitazione ovvero nel caso in cui l'abitazione sia ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero ancora qualora l'arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell'arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.
È previsto il ricorso alla custodia dell'arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di rapina ed estorsione.
L'articolo 2 reca modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Si prevede che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Eccezione a tale regola è l'ipotesi che l'arrestato sia custodito presso la propria abitazione.
Il Procuratore capo della Repubblica dovrà predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato articolo 558.
Un'ulteriore modifica introdotta dal Senato concerne il comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in tema di partecipazione al dibattimento a distanza: ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, è prevista l'audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario. Si prevede poi che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Un nuovo articolo 67-bis precisa, inoltre, che la disciplina delle visite prevista dall'articolo 67 si applica anche alle camere di sicurezza.
L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni prevedendo anche l'inosservanza da parte del giudice della novellata disciplina dell'udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio.
L'articolo 3 del decreto-legge innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio. Inoltre, la già prevista relazione del ministro al parlamento dovrà riguardare anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca una disciplina speciale che estende la normativa sul risarcimento per ingiusta detenzione (di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del

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nuovo codice di procedura penale stesso (24 ottobre 1989), purché con sentenza passata in giudicato dal 1o luglio 1988. Si provvede poi alla copertura finanziaria per il 2012 degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-bis, che sono quantificati in 5 milioni di euro.
L'articolo 3-ter prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013. Il processo di trasferimento delle funzioni sarà costantemente seguito dalla Conferenza unificata. Spetterà al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).
A decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. Da tale data, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG. È prevista la copertura finanziaria dell'articolo e sono affidati al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo. Gli immobili già sede di OPG che dovranno essere dismessi saranno destinati a nuova funzione d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.
L'articolo 4 dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di 57 milioni e 277 mila euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L'articolo 5 reca la norma di copertura finanziaria.
In conclusione, dopo aver rilevato che l'articolo 3-bis determina una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dei soggetti beneficiari della disposizione i cui procedimenti penali si siano conclusi in data anteriore al 1o luglio 1988, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1) volta alla soppressione del citato articolo 3-bis.

Doris LO MORO (PD), nel sottolineare come la disposizione di cui all'articolo 3-bis sia arbitraria e irragionevole, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del presidente ed esprime l'auspicio che la Commissione di merito e il Governo sopprimano questa norma dal testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
C. 4805 Esposito.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, illustra la proposta di legge in esame, volta a stabilire che le economie di risorse finanziarie prodotte dalle scelte gestionali effettuate sia durante la fase di realizzazione delle opere, sia successivamente allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» - che ammontano, secondo la relazione illustrativa, a oltre 40 milioni di euro di fondi residui già contabilizzati e certificati - possano utilmente essere investite per interventi di manutenzione degli impianti, per la promozione turistica di quelle aree e - sempre secondo quanto evidenziato

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nella relazione illustrativa - per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto denominato «Coverciano della neve», ovvero la possibilità di utilizzo degli impianti in favore delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali.
Fa presente, in particolare, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 siano destinate, sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame affida quindi alla Fondazione 20 marzo 2006 il compito di individuare, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006.
Ricorda quindi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 424 del 2004, nel rilevare come non si possa dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, ha chiarito che «lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, comma 1, della Costituzione.
Sottolinea poi, per quanto attiene al profilo del finanziamento statale in materie attribuite alla competenza residuale o concorrente, come - in base a consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte Costituzionale n. 168, n. 142 n. 50 del 2008 e n. 168/2009) - il legislatore statale non possa emanare norme in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono al sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall'articolo 119 della Costituzione, i quali non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza dello Stato. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, «nel sistema delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione non è, quindi, di norma, consentito allo Stato di prevedere finanziamenti in materie di competenza residuale ovvero concorrente delle regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza, con violazione dell'articolo 117 della Costituzione» (sentenza n. 168/2009).
Sottolinea, peraltro, che, nel caso delle disposizioni contenute nella proposta in esame, sembra rilevare - quale finalizzazione principale - l'utilizzo di risorse finanziarie residue già stanziate dallo Stato in occasione di un evento sportivo di

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rilievo internazionale e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione legittima interventi speciali da parte dello Stato a favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni».
Evidenzia quindi che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che l'esecuzione degli interventi sia affidata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla legge regionale n. 19 del 2007, così procedendo all'individuazione diretta da parte dello Stato del soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante nell'esercizio delle funzioni della regione e in un ambito materiale di competenza di quest'ultima.
Rileva tuttavia che si tratta di risorse già stanziate dallo Stato in occasione di un evento sportivo internazionale e che la scelta di affidare alla società di committenza Regione Piemonte Spa le funzioni di stazione appaltante è già stata effettuata proprio dalla regione Piemonte, in occasione dell'originario stanziamento.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 7 febbraio 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 14.