CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° febbraio 2012
600.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o febbraio 2012. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.45.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.
Nuovo testo C. 4240.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN-Io Sud), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1 reca una puntuale modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature: il campo di applicazione della norma si precisa con un esplicito riferimento alle potature derivanti da manutenzione del verde pubblico e privato, sempreché soddisfino i requisiti per la produzione di energia da questa biomassa e in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute. Osserva che l'articolo 2 introduce all'articolo 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria che consente agli enti competenti di poter adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere, cosicché gli stessi possano continuare a operare in piena legalità relativamente alle nuove norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali. A tal fine, sottolinea, il comma 2-bis dispone che gli effetti delle

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autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. Rileva che le modifiche apportate dal comma 2 all'articolo 216-bis del Codice ambientale sono collegate a quelle recate dal comma 1: in tal caso, infatti, seppure la norma abbia un ambito applicativo limitato al settore degli oli usati, l'obiettivo è quello di consentire di ripristinare la piena operatività di un sistema di recupero collaudato ai fini della salvaguardia dell'ambiente e a tal fine si provvede a riscrivere il comma 2 dell'articolo 216-bis del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Osserva che viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente. Segnala che l'articolo 3, al fine di incrementare la raccolta differenziata, dispone che le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che le regioni siano tenute ad elaborare i piani regionali dei rifiuti e delle biomasse, al fine di perseguire una più razionale gestione del territorio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa utile estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1 anche agli sfasci e potature derivanti da attività agricole.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN-Io Sud), relatore, nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.
Testo unificato C. 4003 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, finalizzato a consentire, in deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Osserva che l'articolo 1 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 16 aprile 2010, n. 116, in materia di attività di trapianto di organi da donatore vivente. Segnala che l'articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. In proposito, fa notare, la relazione illustrativa evidenzia come l'esperienza maturata nel corso degli anni, grazie anche alle acquisizioni scientifiche e al continuo perfezionamento delle tecniche chirurgiche, ha reso possibile il trapianto polmonare da donatore vivente.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel valutare favorevolmente i contenuti del provvedimento, ritiene necessario un potenziamento

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della rete dei presidi in ambito regionale ed interregionale.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
S. 3111 Governo.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante misure conformi alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti e dei materiali da riporto, nonché norme volte a definire l'applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto. Rileva che l'articolo 1, al comma 1, autorizza, per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti ivi richiamati, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza degli impianti, ovvero in altre aree confinanti. In tal modo, intende consentire lo smaltimento tramite termovalorizzatore della parte secca dei rifiuti ottenuta mediante gli impianti di digestione anaerobica della frazione organica realizzati in prossimità degli stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio. Riferisce che al comma 2 si prevede il prolungamento a ventiquattro mesi del mandato dei commissari straordinari destinati a svolgere funzioni di amministrazione aggiudicatrice, l'ampliamento dei loro poteri fino all'esercizio dei poteri espropriativi, nonché l'esercizio in via sostitutiva delle funzioni attribuite in materia agli enti locali ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Viene quindi previsto, osserva, che, anche nel caso in cui sia il Consiglio dei ministri ad esprimersi sul rilascio della VIA, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA; si razionalizza, altresì, l'impianto dei poteri conferiti ai commissari straordinari affinché operino in luogo del presidente della regione, nell'esercizio delle funzioni già spettanti al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al comma 3, evidenzia, si introduce una norma finalizzata a consentire di estendere al 31 dicembre 2013 la possibilità prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il quale stabilisce che, per le esigenze della regione Campania, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento. Sottolinea che il comma 4 prevede che la regione Campania sia autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che prevedendo la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, preclude la commercializzazione di sacchi per asporto dannosi per l'ambiente, nelle more dell'adozione di un decreto interministeriale che ponga fine alle incertezze interpretative sulla materia. Segnala che all'articolo 3, con il comma 1 si introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tesa a chiarire che i materiali di riporto cosiddetti storici sono esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti, in conformità

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alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che sia definito con tempestività il graduale rientro delle competenze in materia agli enti locali titolari delle medesime.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Pepe. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.