CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 65

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano.
Nomina n. 134.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ugo LISI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il Pag. 66parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano.
  Fa presente che sulla persona dell'avvocato Pecorella, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata acquisita l'intesa con la regione Puglia.
  Osserva che il designato alla carica di Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gargano, oltre ad essere pienamente radicato nel territorio in cui insiste il Parco, vanta un curriculum degno del ruolo che sarà chiamato a svolgere. Già laureato in giurisprudenza, l'avvocato Pecorella ha maturato una significativa esperienza in diversi ambiti (società consortile operante nel settore dell'energia, società operante nel settore del gas, consorzio operante nel settore della lavorazione del sale), in particolare nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.
  Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

  Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) rileva che dalla lettura del curriculum del designato non emergono quelle specifiche competenze in campo ambientale che dovrebbero caratterizzare i candidati alla carica di presidente dei parchi nazionali. Richiama per questo il Governo ad una più attenta valutazione dei requisiti di tali candidati ed ad attenersi alla massima trasparenza nella loro designazione.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.
Nomina n. 135.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.
  Fa presente che sulla persona del dottor Giovanelli, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata acquisita l'intesa con la regione Toscana e con la regione Emilia Romagna.
  Osserva che il designato alla carica di Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, presidente uscente dell'ente in questione, ha maturato una significativa esperienza nel campo ambientale sia nel corso dei suoi incarichi parlamentari (presso il Senato dal 1992 al 2006), sia in quanto autore di diverse pubblicazioni sul tema dell'ambiente.
  Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

  Ermete REALACCI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di confermare alla guida dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano il dottor Giovannelli, che ha ben operato in questi anni, anche sotto il profilo della valorizzazione dei territori compresi nell'area del parco. Conclude, quindi, sottolineando l'importanza crescente di quest'ultimo aspetto, anche in considerazione delle osservazioni svolte dalla collega Zamparutti, che, peraltro, giudica in gran parte condivisibili.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'ente parco nazionale dell'Alta Murgia.
Nomina n. 136.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 67

  Ermete REALACCI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.
  Fa presente, anzitutto, che sulla persona del signor Cesare Veronico, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata acquisita l'intesa con la regione Puglia, intesa che egli giudica positivamente, anche perché pone fine ad una lunga stagione di tensioni e di conflitti fra il Ministero dell'ambiente e la regione Puglia che rischiavano ormai di riflettersi negativamente sull'azione degli organi di vertice dell'ente parco.
  Osserva, inoltre, che il designato alla carica di Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, oltre ad essere pienamente radicato nel territorio in cui insiste il Parco, vanta un curriculum degno del ruolo che sarà chiamato a svolgere. Peraltro, pur non avendo quelle particolari competenze scientifiche in campo ambientale, alle quali faceva riferimento l'onorevole Zamparutti nel caso della proposta di nomina appena esaminata, ritiene che il signor Veronico abbia maturato una significativa esperienza nel campo ambientale nel corso dei suoi numerosi incarichi di amministratore locale nella città e nella provincia di Bari, a partire dal suo positivo impegno in vicende complesse e delicate come quella dell'inquinamento da amianto provocato dal cementificio Fibronit di Bari.
  Fatto salvo, dunque, il rigoroso rispetto dei principi di trasparenza nella individuazione dei candidati e di puntuale verifica dell'operato delle persone poste alla guida degli enti parco, ritiene che sia sempre più necessario tenere in considerazione, al momento della loro nomina, la capacità di coniugare le esigenze di conservazione dell'ambiente con quelle di valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni, delle attività e delle produzioni tipiche, che fanno del territorio di ogni parco nazionale italiano un unicum da difendere nella sua interezza.
  Conclude, esprimendo la convinzione che il signor Veronico possa far bene anche sotto questo profilo e propone, pertanto, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che dalla lettura dei curricula delle tre persone proposte per la nomina a presidente degli enti parco che sono all'attenzione della Commissione, emerge il possesso di requisiti che forse hanno attinenza con le finalità di conservazione dell'ambiente, ma che più non rispecchiano le aspirazioni delle comunità presenti sul territorio. Esprime, per questo, il proprio rammarico perché anche in questa occasione le proposte di nomina sembrano riflettere le ambizioni lottizzatrici di una cattiva politica.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
C. 4878 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 68

  Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 4878, già approvato dal Senato, recante la ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
  Ricorda che l'Accordo del 2007 non è ancora entrato in vigore, non essendo state espletate le procedure relative alla ratifica da parte di tutti gli Stati, come previsto dall'articolo 26 dello stesso, mancando, tra l'altro, la ratifica degli Stati Uniti. L'Accordo, tuttavia, in base all'articolo 25, trova applicazione provvisoria a partire dal 30 marzo 2008 per i soli aspetti tecnico-operativi, come previsto nei casi in cui le procedure di ratifica richiedano tempi piuttosto lunghi.
  Fa presente che il Protocollo è stato negoziato dalle parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato. Sottolinea che lo stesso articolo 21 autorizzava le Parti a sospendere in tutto o in parte i diritti di cui all'Accordo stesso, in caso di mancata conclusione di un accordo di seconda fase.
  Precisa che il Protocollo si compone di 10 articoli e di Allegati. L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 dell'Accordo due nuove definizioni: la determinazione della nazionalità e la determinazione dell'idoneità». Per «determinazione della nazionalità» s'intende la constatazione che una compagnia aerea che si propone di operare servizi ai sensi dell'Accordo soddisfa i requisiti riguardanti la sua proprietà, il controllo effettivo e la sua sede principale di attività stabiliti all'articolo 4 dell'Accordo medesimo. Per «determinazione dell'idoneità» si intende invece la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi ai sensi dell'Accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e dell'esperienza nella gestione di attività adeguata per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi. L'articolo 2 introduce nell'Accordo l'articolo 6-bis, volto a prevedere il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree. Evidenzia che l'introduzione della nuova previsione, secondo la relazione illustrativa, produrrà una notevole riduzione del carico normativo per le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione. L'articolo 3 sostituisce l'articolo 15 dell'Accordo in materia di protezione dell'ambiente e precisa i nuovi ambiti nei quali si svolgerà la cooperazione su tale aspetto: la ricerca e lo sviluppo di tecnologia aeronautica rispettosa dell'ambiente; lo studio dell'impatto delle emissioni dell'aviazione; la ricerca e sviluppo di carburanti verdi. L'articolo 4 aggiunge all'Accordo l'articolo 17-bis, che riconosce la dimensione sociale dell'Accordo medesimo e le opportunità da esso create, nonché la tutela dei diritti preesistenti dei dipendenti delle compagnie aeree. L'articolo 5 modifica l'articolo 18 dell'Accordo, al fine di promuovere nuove iniziative in ambiti supplementari quali la gestione del traffico aereo, la sicurezza e la cooperazione con altri Paesi. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 21 dell'Accordo, che prevedeva i negoziati di seconda fase. Con il nuovo articolo 21, le Parti si impegnano a garantire una maggiore apertura dei mercati, eliminando le barriere che ne impediscono l'accesso. Sottolinea, in particolare, come risulta dalla citata relazione illustrativa, che con l'introduzione di alcune modifiche legislative relative alle restrizioni ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti europei, per le compagnie aeree dell'Unione europea si schiuderanno in futuro nuove opportunità commerciali per i collegamenti fra gli Stati Uniti e i Paesi non appartenenti all'Unione. Qualora l'Unione europea rispetti le prescrizioni relative al monitoraggio delle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore, ma non si abbiano progressi negli Stati Uniti nella liberalizzazione degli investimenti, l'Unione europea avrà il diritto Pag. 69di bloccare le operazioni dei vettori degli Stati Uniti e viceversa. L'articolo 7 sostituisce l'Allegato 3 dell'Accordo, riguardante il trasporto effettuato da compagnie comunitarie su richiesta e a carico di enti, agenzie o dipartimenti del governo degli Stati Uniti. L'articolo 8 richiama i documenti di cui all'allegato 6 al Protocollo, riguardante la proprietà ed il controllo delle compagnie aree di Paesi terzi. L'articolo 9 prevede l'applicazione provvisoria del Protocollo, fino alla sua entrata in vigore, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, dalla data della firma; l'applicazione provvisoria si riferisce ai soli aspetti tecnico-operativi (definizione delle rotte, designazione delle compagnie, tipi di aeromobili utilizzati e di servizi offerti). L'articolo 10 disciplina, infine, l'entrata in vigore del Protocollo, che diverrà operativo, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 2007, entro e non oltre il mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le Parti a conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del Protocollo medesimo.
  In conclusione, valutato positivamente il contenuto del provvedimento, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

  Daniele MARANTELLI (PD) coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei membri della Commissione su una mozione approvata dall'Assemblea della Camera che impegna il Governo a definire in tempi brevi il piano nazionale del trasporto aereo. Ritiene che ciò sia necessario per affrontare positivamente le difficoltà dell'aeroporto di Malpensa, che è il più importante aeroporto internazionale del Nord. Precisa che occorre realizzare nuovi accordi bilaterali e promuovere una effettiva politica di liberalizzazioni: se le compagnie aeree Alitalia, Lufthansa e, tra breve, KLM hanno ridotto la loro presenza a Malpensa, è utile incentivare la presenza in tale aeroporto di nuove compagnie.
  Ricorda che, a fronte della richiesta di Singapore Airlines di esercitare i diritti da Malpensa a New York, il Ministro Passera si è impegnato ad affrontare e risolvere il problema all'interno dell'Unione europea. Rivolge quindi al sottosegretario l'invito a muoversi in tempi bervi in tale ambito, visto che il 2012 si annuncia un altro anno di difficoltà per l'economia italiana. Pertanto ritiene che occorra favorire in generale gli investimenti esteri nel nostro Paese e, in particolare, nel sistema aeroportuale, che è un'infrastruttura decisiva per sostenere le sfide dell'impresa italiana a forte vocazione internazionale.

  Ermete REALACCI (PD), in considerazione del fatto che l'Accordo sui trasporti aerei oggetto del disegno di legge di ratifica in esame è stato firmato anteriormente alla emanazione della nuova normativa europea diretta a ridurre le emissioni di CO2 del settore aereo, chiede al relatore di voler fornire chiarimenti, se necessario anche in una prossima seduta, sui riflessi che dalla ratifica del provvedimento in titolo potrebbero derivare in ordine alla corretta e completa applicazione della richiamata normativa europea anche alle compagnie aeree americane che viaggiano nello spazio aereo europeo.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore, si riserva di fornire nella prossima seduta, dopo aver esperito gli opportuni approfondimenti, i chiarimenti richiesti dal collega Realacci.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 Angeli ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 70

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 124 e abbinate recante «Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti», ai fini del parere da rendere alla XI Commissione.
  Si tratta di un testo che introduce nuove norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Esso si compone di sette articoli e modifica in più parti la legge n. 193 del 2000, che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.
  In particolare, l'articolo 1 prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975).
  L'articolo 2 dispone l'estensione delle agevolazioni previste ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 (riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione) alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47 della legge n. 354 del 1975) o al lavoro all'esterno (ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975), limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. La definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
  L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-ter, da una parte modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti; dall'altra parte introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti.
  L'articolo 4 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 3 a 3-ter.
  L'articolo 5 prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
  Si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
  Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 e disciplinata Pag. 71dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.
  Infine, si prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti.
  L'articolo 6 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.
  L'articolo 7 dispone infine le modalità di copertura degli oneri.
  In conclusione, rileva che nel testo unificato sopra illustrato non si ravvisano profili di competenza della VIII Commissione e pertanto propone di esprimere un nulla osta al provvedimento.

  Ugo LISI (PdL), pur convenendo sul fatto che il testo del provvedimento in esame non presenta specifici profili di competenza della VIII Commissione, ritiene importante esprimere il proprio apprezzamento per una proposta di legge che amplia le opportunità di impiego lavorativo dei detenuti. Illustra, quindi, la positiva esperienza realizzata a Lecce con il progetto che ha coinvolto i detenuti della Casa circondariale di quella città. Conclude, infine, esprimendo l'auspicio che il provvedimento in esame possa rapidamente concludere il proprio iter parlamentare.

  Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) esprime pieno apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame, che pure non presenta specifiche disposizioni di diretto interesse della VIII Commissione. Segnala, peraltro, al relatore l'opportunità di valutare se non sia il caso di inserire nel parere della Commissione un'osservazione diretta ad implementare, sulla base delle positive esperienze pregresse, le attività lavorative dei detenuti nel settore ambientale.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) nell'esprime condivisione per quanto detto dai colleghi fin qui intervenuti, richiama la necessità di un'attenta verifica sull'effettiva disponibilità e utilizzo dei proventi della Cassa delle ammende, la cui situazione critica rischia di vanificare in concreto ogni possibilità di conseguire gli obiettivi proposti dal provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI (PD) nell'esprimere il proprio plauso per il generale consenso espresso dai colleghi sul provvedimento in esame, ricorda che le indagini condotte sul campo hanno sempre portato a ritenere che lo svolgimento di attività lavorative sia uno dei più positivi fattori di reinserimento e di integrazione sociale degli ex detenuti. Conclude, per questo, esprimendo un vivo auspicio per una rapida conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento.

  Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto appena detto dai colleghi intervenuti, invita il relatore a valutare la possibilità di suggerire alla Commissione di merito anche la possibilità di utilizzare le norme del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ampliare le opportunità di lavoro dei detenuti.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 72

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
C. 3869 Rosato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

  Ettore ROSATO (PD) chiarisce il contenuto della proposta di legge di cui è firmatario, precisando, in primo luogo, che essa non inficia le competenze delle regioni in materia. Aggiunge che la proposta è finalizzata a ridurre le spese e ad aumentare la funzionalità del servizio di lotta agli incendi boschivi attraverso l'accentramento in un unico soggetto delle competenze che oggi sono affidate a più organismi. Conclude rilevando come il Dipartimento della protezione civile sia chiamato a gestire eventi straordinari, nel cui ambito non sono, a suo avviso, da ricomprendere gli incendi boschivi.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) richiama la necessità comunque di tenere conto del ruolo importante svolto dal corpo forestale dello Stato in materia di incendi boschivi.

  Guido DUSSIN (LNP) chiede che la Commissione avvii un breve ciclo di audizioni al fine di verificare, anche sulla base degli elementi di conoscenza e di esperienza che potranno essere raccolti, in primo luogo dai responsabili del Dipartimento della Protezione civile, quale potrebbe essere un punto di equilibrio capace di tenere conto delle diverse istanze e tenendo esclusivamente di mira l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia di un servizio fondamentale come quello della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

  Salvatore MARGIOTTA (PD) si dichiara favorevole al contenuto della proposta di legge i titolo, ritenendo opportuno che la competenza in materia di lotta gli incendi boschivi sia sostanzialmente affidata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

  Agostino GHIGLIA (PdL) si dichiara d'accordo con le osservazioni svolte dal collega Guido Dussin e con la sua proposta di procedere ad un breve ciclo di audizioni prima di proseguire nell'esame della proposta di legge in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), prende atto della richiesta avanzata dai colleghi Guido Dussin e Ghiglia, alla quale non si oppone, pur esprimendo l'auspicio che la stessa non abbia un intento dilatorio. Nell'esprimere, quindi, il proprio giudizio positivo su un provvedimento diretto a semplificare e razionalizzare le competenze e le procedure che presiedono allo svolgimento del servizio di lotta attiva agli incendi boschivi, conclude invitando fin d'ora i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione a valutare la possibilità di chiedere, dopo lo svolgimento del breve ciclo di audizioni richiesto, l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento ai fini di una sua rapida approvazione.

  Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, alla luce del dibattito testè svolto, propone di procedere ad un breve ciclo di audizioni al fine di pervenire ad un testo condiviso.

  Roberto TORTOLI, presidente, fa presente che informerà il presidente della Commissione della richiesta avanzata di un breve ciclo di audizioni, anche al fine della eventuale sottoposizione di tale richiesta all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentati dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2011.

  Roberto TORTOLI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 27 ottobre 2011, aveva illustrato le proposte di legge in titolo ed era stata avanzata dall'onorevole Bratti la proposta di procedere ad audizioni. Pertanto, in tale ottica, propone di nominare un Comitato ristretto al fine di procedere all'istruttoria sulle proposte di legge in esame, anche attraverso audizioni, e quindi di elaborare un testo unificato da sottoporre alla Commissione come testo base.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

  Roberto TORTOLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.