CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 268

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca proroga di termini previsti da disposizioni legislative, investendo alcuni profili di competenza della VII Commissione.
  In particolare, ricorda che, in materia di proroga delle assunzioni e della validità delle graduatorie concorsuali, l'articolo 1, al comma 2, proroga al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale specifiche amministrazioni – incluse università ed enti di ricerca, che rientrano nelle competenze della Commissione – possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva che le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012. Ai fini della discussione, ricorda che l'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2008, ha previsto che – fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2005 – per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Il comma 14 del medesimo articolo 66 ha disposto che gli Pag. 269enti di ricerca possono procedere per il triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50 per cento nel 2014 e nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2015.
  Segnala, quindi, che il comma 3 modifica il già citato comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, poiché estende al quadriennio 2009-2012 – in luogo del triennio 2009-2011 – la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato da parte delle università nel limite precedentemente ricordato e, in particolare, sopprime il sesto periodo del medesimo comma 13 il quale ha previsto che per il 2012 il numero delle unità ad assumere non possa eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. La rimozione del vincolo ad assumere personale nell'ambito numerico delle cessazioni verificate nell'anno precedente attenua il regime di parziale blocco del turn-over, che auspica possa essere rimosso quanto prima per dare slancio al sistema e per gratificare il merito e la competenza dei ricercatori e dei professori universitari.
  Osserva, inoltre, che il comma 5 dispone che è prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni, previste per il 2011, di professori universitari di II fascia secondo il piano straordinario 2011-2013 disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010. La nuova norma precisa che il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo di finanziamento ordinario – come disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge n.  449 del 1997 – è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010. Precisa, inoltre, che la norma dà seguito a quanto richiesto dal parere della VII Commissione della Camera sullo schema di decreto ministeriale n. 393 recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al citato piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per il 2011. Segnala, peraltro, che detto decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2012.
  Ricorda che, sebbene detto piano straordinario sia a valere su risorse del ministero e non proprie dei singoli atenei, né il citato comma 9 dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010, né l'articolo 1, comma 24 della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) – che ha destinato una quota, non quantificata, di FFO al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016 disponendo che a dette chiamate non si applicasse la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dal già citato articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n 133 del 2008 – hanno infatti previsto che esso non sia sottoposto alla previsione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che vieta di procedere a nuove assunzioni per le università che nel rapporto tra spese per personale e Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) superino il 90 per cento. Ricorda, altresì, che il rispetto di tale rapporto non è strettamente connesso alle capacità organizzativa e amministrativa degli atenei, quanto alla decrescita costante del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) avvenuta negli ultimi anni. Pertanto, la scelta di sottoporre detto piano straordinario al regime previsto del citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 preclude a molti atenei la possibilità di poter reintegrare parzialmente i vuoti di docenza determinati dalle consistenti quiescenze di questi anni e dal parziale blocco del turn over, ma soprattutto impedisce a molti Pag. 270ricercatori idonei al ruolo di professore associato in base alla previgente normativa la possibilità di chiamata nei ruoli degli atenei di appartenenza, indipendentemente dal merito scientifico. Rileva che è sulla spinta di tali valutazioni che la VII Commissione della Camera ha disposto nel proprio parere allo schema di decreto di richiedere che «il limite del 90 per cento è calcolato al 31 dicembre 2010, e quindi tenendo conto dell'esclusione delle spese per il personale sanitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009». Segnala che il limite temporale previsto e le modalità di calcolo consentono di contenere il numero degli atenei esclusi dal piano, i quali per il 2011 sono 15; tuttavia, date le condizioni del sistema universitario nazionale si chiede se questa non sia la sede opportuna per dare seguito a quanto auspicato dalla VII Commissione nel più volte citato parere allo schema di decreto «di adottare una norma di legge, in tempo utile per l'attuazione dei piani straordinari per gli anni 2012 e 2013, finalizzata all'eventuale disapplicazione del limite del 90 per cento o in ogni caso del nuovo limite alle spese di personale che sarà definito in sede di applicazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010». Osserva che tale volontà è stata raccolta anche nella proposta di legge n. 4648 sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari. Segnala, quindi, che, in merito alla norma in parola, parrebbe opportuno sostituire l'aggettivo «vigente» con l'aggettivo «relativo», trattandosi di un riscontro annuale e non di una disposizione normativa.
  Ricorda che l'articolo 8, comma 2, dispone la proroga all'anno accademico 2013-2014 – quindi di due anni accademici – dell'avvio dell'applicazione delle disposizioni previste agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che dispongono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato su base nazionale, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico. In particolare, l'articolo 4 ha fissato in 100 punti il punteggio complessivo degli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, disponendo che, nell'ambito di tale punteggio, 90 punti siano assegnati in relazione all'esito del test di ingresso, mentre i rimanenti 10 siano attribuiti in base ai risultati conseguiti nell'ultimo triennio scolastico e nell'esame di Stato, sulla base dei parametri indicati. Ricorda che tali disposizioni non hanno mai avuto applicazione, poiché il termine per il loro avvio è stato reiteratamente posticipato, con ben cinque interventi normativi ad hoc e soprattutto con motivazioni sempre diverse: inizialmente è stato giustificato con la mancata definizione di procedure uniformi per la certificazione dei percorsi scolastici e delle difficoltà in cui sarebbero potuti incorrere gli studenti stranieri ai quali non vengono rilasciate attestazioni relative al percorso scolastico, poi con la necessità di non produrre effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica e successivamente con la motivazione dell'assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici e delle criticità applicative della norma nei confronti degli studenti comunitari non italiani candidati alle prove di ammissione. Segnala che la relazione illustrativa al provvedimento riporta in auge la motivazione legata alla regolarità del reclutamento di ufficiali medici dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, i quali, dopo il superamento di una selezione, dovendo frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato. La relazione ritiene, pertanto, incongruente che un allievo ufficiale, dopo aver vinto un concorso selettivo e aver iniziato a frequentare l'accademia, non sia ammesso al corso di laurea previsto dal bando a causa dell'ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi. La relazione illustrativa conclude evidenziando che l'intervento Pag. 271normativo si rende necessario in attesa di individuare una norma che preveda una disciplina di carattere speciale per l'accesso ai citati corsi di laurea da parte dei vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici. Osserva che, poiché la relazione individua una soluzione per dare effettiva attuazione agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 – soluzione peraltro già anticipata nel parere della VII Commissione al decreto cosiddetto «Milleproroghe» dello scorso anno – ritiene auspicabile che non si proceda con ulteriori differimenti, a meno che non si vogliano valutare, nelle sedi opportune, nuove e differenti modalità per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato.
  Rileva che, poiché la proroga in esame è disposta in termini generali – sia pur motivata, nella relazione introduttiva, con riferimento a esigenze relative ad alcuni bandi di concorso del Ministero della difesa –, occorrerebbe individuare una collocazione più appropriata che, già a partire dalla rubrica, consentisse di individuare l'oggetto della disposizione.
  Segnala, poi, che l'articolo 14, comma 1, dispone anzitutto la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di scadenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), intervenendo sulla proroga, disposta dall'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, al 31 dicembre 2010, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, e, successivamente, al 31 dicembre 2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011. La relazione illustrativa evidenzia che l'ulteriore proroga del CNPI, nella sua attuale composizione, è necessaria in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola, al fine di evitare «un'evidente incoerenza con l'impianto normativo attuale», in quanto il Consiglio è organo consultivo a cui il MIUR continua a sottoporre numerose richieste di parere «sovente con urgenza». Il Consiglio, istituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e poi disciplinato dagli articoli da 23 a 25 del decreto legislativo n. 297 del 1994, svolge infatti essenzialmente funzioni di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formulando pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'amministrazione, o pronunce di propria iniziativa. In particolare – sottolinea la relazione – il parere è obbligatorio nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici, nonché di riforma di struttura di uno degli organi scolastici ed è vincolante su questioni relative allo stato giuridico del personale docente. Sottolinea, quindi, che il secondo periodo del comma 1 dispone l'applicazione ai componenti del CNPI delle disposizioni, previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in base alle quali la partecipazione agli organi collegiali è onorifica, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
  Osserva che il comma 2 prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di scadenza del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) intervenendo sulla proroga, disposta dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 194 del 2009, al 31 dicembre 2010, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2011 ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 225 del 2010 e, successivamente, al 31 dicembre 2011, dal d.P.C.M. 25 marzo 2011. La relazione illustrativa evidenzia che l'ulteriore proroga di un anno dell'organo, nella composizione attuale, si rende necessaria «al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per Pag. 272assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti». Evidenzia, altresì, che la proroga disposta nel 2009 si era resa necessaria per superare il periodo di transizione connesso all'entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Il CNAM è un organo di consulenza del Ministero previsto dall'articolo 3 della legge n. 508 del 1999 di riforma del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), che ne ha definito le linee generali, in particolare prevedendo che almeno i tre quarti dei componenti sono eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, e degli studenti. Dei restanti componenti, una parte è nominata dal Ministro e una parte è nominata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Segnala che l'organo attuale è stato costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, n. 19, successivamente integrato da altri decreti ministeriali. Il termine di durata in carica dell'organo, in scadenza il 16 febbraio 2010, è stato, poi, prorogato, dal sopra citato articolo 7, comma 4, del decreto-legge 194 del 2009 che ha spostato al 31 dicembre 2010 la scadenza dello stesso nella composizione esistente alla data della sua entrata in vigore. Segnala che la relazione illustrativa a tale provvedimento precisava anche che la proroga era urgente in quanto mancavano i tempi per il rinnovo dell'organo, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi. Ricorda che due sono state le ulteriori proroghe: al 31 marzo 2011 con il decreto-legge n. 225 del 2010 e, da ultimo, al 31 dicembre 2011, con l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011. Evidenzia, infine, che è stata trasmessa dal Senato la proposta di legge n. 4822, assegnata alla VII Commissione, che novella il sopra citato articolo 3 della legge n. 508 del 1999, prevedendo una riduzione a 23 dei componenti del CNAM. Di essi, 20 verranno eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e 3 designati dal Consiglio Nazionale degli Studenti delle Accademie e dei Conservatori (CNSAC), nuovo organo introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge. Segnala che, per entrambi i commi, il riferimento corretto è al «decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011». Segnala, altresì, che nel comma 1, per un mero refuso, è presente la ripetizione della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Infine, nella rubrica, suggerisce l'inserimento della preposizione «del» prima del riferimento al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 28, comma 1, autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il 2012 per consentire la proroga per tutto lo stesso anno della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998 tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Al riguardo ricorda che l'articolo 33, comma 38, della legge di stabilità per il 2012 (legge n.183 del 2011) ha autorizzato, al fine della proroga della convenzione, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012. Con l'ulteriore autorizzazione di spesa osserva che si porta, dunque, l'importo destinato nel 2012 al servizio reso da Radio radicale al livello degli anni precedenti, dal 2007 in avanti. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che all'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.
  Osserva che l'intervento in favore di Radio radicale richiama – per analogia – la precaria situazione dell'editoria. Secondo le parole del Governo in occasione della recente audizione alla Commissione cultura nella cassa per il 2012 ci sono solo 50 milioni di euro per coprire il fabbisogno dei contributi per il 2011. Segnala che la cifra minima per evitare la chiusura di Pag. 273moltissime testate è di 160 milioni. Evidenzia, inoltre, che non è ancora in essere l'auspicata riforma della legge sui contributi all'editoria, e che lo stesso regolamento non è ancora pienamente applicato. Osserva che ciò comporta il perdurare di discrezionalità e di scarso rigore nell'assegnazione dei contributi stessi. Evidenzia che la scomparsa di un fondo autonomo per l'editoria richiede tempi urgenti per la riforma del settore, poiché in gioco non vi è solo la possibilità del comparto di essere all'altezza della sfida tecnologica, ma si prospettano anche incerte prospettive occupazionali e, per quel che riguarda il vivere civile, si riduce lo spazio della libertà e del pluralismo dell'informazione, valore tutelato dalla Costituzione. Osserva, pertanto, che il provvedimento in parola, nelle more del riordino del sistema di interventi, rappresenta l'occasione per definire tale impegno finanziario al fine di assicurare la sopravvivenza alle testate e di garantire il pluralismo dell'informazione.
  Rammenta, infine, ai colleghi che il decreto in parola potrebbe altresì rappresentare la sede per dare soluzione ad alcune questioni già dibattute in VII Commissione o per affrontarne di inedite. Ne cita alcune come contributo al dibattito: nelle more dell'attuazione dell'articolo 5, comma 4 lettera e) della legge n. 240 del 2010, potrebbe essere prorogato il calcolo del più volte citato rapporto del 90 per cento tra spese di personale universitario e FFO che tiene conto delle riduzioni relative ai costi per gli incrementi stipendiali e al calcolo parziale delle spese per il personale sanitario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97; si potrebbe altresì consentire l'assunzione di vincitori di concorsi universitari in proroga ai termini del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, mentre per il personale educativo e scolastico degli enti locali si dovrebbero differire al 2013 le disposizioni dell'articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle assunzioni del personale citato anche oltre i limiti del patto di stabilità interno al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici; in analogia con tutta la normativa previdenziale del comparto scuola, si dovrebbe differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dall'articolo 24 comma 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione con le norme previgenti, anche in considerazione delle disposizioni del comma 21 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, che prevede a partire dal 1o gennaio 2012, la cessazione del servizio dalla data di inizio dell'anno scolastico dell'anno successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti per il pensionamento.

  Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.
C. 4792 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo con il Venezuela in esame, firmato a Caracas il 27 luglio 2007, sancisce il reciproco riconoscimento dei titoli e diplomi di istruzione media e professionale, al fine di migliorare le relazioni bilaterali tra i due paesi nel settore della cooperazione scolastica e culturale. Segnala che l'Accordo risponde soprattutto all'esigenza espressa dalla folta comunità italiana residente in Venezuela affinché Pag. 274fosse facilitato l'accesso di studenti medi, al termine del loro percorso scolastico, a corsi di istruzione superiore nelle università venezuelane anche se provenienti da scuole italiane, e nelle università italiane, anche se provenienti da scuole venezuelane. Rileva che, come chiarisce l'analisi dell'impatto della regolamentazione allegata al provvedimento, in assenza di una disciplina in tale settore, gli italiani che desiderano iscriversi presso le scuole italiane in Venezuela, sono scoraggiati dal fatto che i diplomi conseguiti presso tali scuole non ricevono alcun riconoscimento legale da parte delle autorità venezuelane. Sottolinea che l'analisi dell'impatto della regolamentazione specifica inoltre che l'Accordo in esame integra il quadro di rapporti fra i due paesi in materia culturale, che è già costituito da un accordo di collaborazione scientifica firmato nel 1987 e da un accordo di cooperazione culturale fatto nel 1990.
  Ricorda, quindi, che l'Accordo in esame consta di dodici articoli, oltre che di un breve Preambolo. L'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'Accordo nei termini appena ricordati, ossia il riconoscimento degli studi e dei titoli ufficiali di istruzione media e professionale al fine della prosecuzione degli studi a livello superiore in ciascuno dei due Stati parte. L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo. L'articolo 3 prevede che gli studenti che abbiano ottenuto il titolo di baccelliere o il diploma di scuola media secondaria secondo l'ordinamento italiano potranno proseguire i propri studi nelle istituzioni di entrambi gli stati parte previo riconoscimento del titolo di studio da parte del rispettivo Ministero della Pubblica istruzione e il superamento dell'esame di spagnolo. Evidenzia che agli studenti con il titolo di baccelliere rilasciato dagli istituti venezuelani, che aspirino a continuare gli studi presso gli atenei italiani, è richiesta la frequenza di un anno aggiuntivo presso le istituzioni scolastiche italo-venezuelane o presso gli atenei venezuelani, risultando in tal modo esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana. Gli studenti in possesso di un diploma delle scuole tecniche venezuelane non devono frequentare l'anno aggiuntivo, ma sostengono la prova di conoscenza linguistica.
  Osserva, poi, che l'articolo 6 garantisce la prosecuzione nelle scuole venezuelane agli studenti di livello medio che non abbiano portato a termine gli studi nelle scuole medie rette dall'ordine di studi italiano. L'articolo 7 chiarisce che il reciproco riconoscimento dei titoli per l'accesso agli studi universitari non ne costituisce garanzia di ammissione. L'articolo 8 assegna ai rispettivi Ministeri della pubblica istruzione il compito di dare esecuzione all'Accordo.
  Segnala che l'articolo 9 prevede l'istituzione di una Commissione composta da due rappresentanti – uno per ciascuno dei due Ministeri dell'istruzione – e da un terzo rappresentante che avrà compiti di coordinamento e di informazione circa la valutazione e i risultati dell'Accordo. Sottolinea che, come si rinviene nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la Commissione si riunirà ogni anno alternativamente nei Paesi contraenti. Ricorda che l'articolo 10 affida alla via diplomatica la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. Le clausole finali, contenute nell'articolo 11, prevedono che l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica ed avrà una durata di tre anni, che saranno automaticamente prorogati di un uguale periodo, salvo comunicazione contraria scritta di una delle due Parti. L'articolo 12 prevede la possibilità di emendare ed integrare l'Accordo.
  Osserva, quindi, che il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria del provvedimento e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, segnala che l'articolo 3, comma 1, prevede un'autorizzazione di spesa di 5.100 euro ad anni alterni a decorrere dal 2012, a cui si provvede utilizzando parzialmente Pag. 275l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011. In base al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 196 del 2009, e a fronte di scostamenti o di una loro previsione il Ministro dell'economia, sentito il Ministro dell'istruzione, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nel programma «Cooperazione in materia culturale» e della missione «L'Italia e l'Europa nel Mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Segnala che corrispondentemente viene ridotto dello stesso ammontare dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010. Ricorda, poi, che l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che le amministrazioni pubbliche, salvo alcune eccezioni, possano effettuare missioni, anche all'estero, per una spesa che non superi il 50 per cento di quella sostenuta per le stesse motivazioni nell'anno 2009. Sottolinea, quindi, che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.
  Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole al provvedimento in esame.

  Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.