CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 gennaio 2012
589.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865, di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 dell'articolo 11 proroga, dal 1o gennaio 2012 al 1o gennaio 2013, il termine per l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Conseguentemente si proroga per il 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.
L'esigenza della proroga è data, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa

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al disegno di legge, dal fatto che i decreti per l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi a tutt'oggi non sono stati emanati, in quanto, con il decreto-legge n. 194 del 2009, per fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, si è ritenuto necessario far slittare il meccanismo di adeguamento, rispetto all'originaria previsione normativa, che fissava al 2009 l'inizio della procedura.
In dettaglio, la lettera a) del comma 1 novella il comma 7-undecies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 194 del 2009, prorogando sino al 1o gennaio 2013 la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi al tasso di inflazione, mentre la lettera b) novella il comma 7-duodecies del medesimo articolo 5, estendendo all'anno 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare e diminuire la tassa di ancoraggio e la tassa portuale.
Il comma 3 dell'articolo 11 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, in materia di determinazione dei diritti aeroportuali.
Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa al disegno di legge, la necessità della proroga è motivata dal fatto che l'emanazione dei decreti ministeriali per l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, previsti dalla legge n. 537 del 1993, è condizionata dal completamento del complesso procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Inoltre, risulta ancora in corso la disciplina di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa.
L'articolo 20 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2011, non impegnate nel corso dell'esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo.
Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, la necessità di conservare le predette risorse discende dalla «complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari».
L'articolo 22 prevede la possibilità di prorogare le convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese, anche oltre il termine della convenzione in essere, attualmente fissato al 31 dicembre 2011.
Tale proroga è consentita solo fino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge n. 225 del 1992, che ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale, quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate, prevedendo che vi si possa ricorrere anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali.
La disposizione precisa che comunque la proroga non può estendersi oltre due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in modo da garantire anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità.
La norma conferma, inoltre, la riduzione, già prevista dalla legislazione vigente, di almeno il 10 per cento delle relative commissioni, nei limiti delle risorse disponibili.

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L'articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011, per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007, di recepimento della cosiddetta direttiva «MIFID».
Per effetto di tale previsione, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2012.
L'articolo 24 dispone la proroga, dal 31 gennaio al 31 luglio 2012, del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l'elenco identificativo al Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.
Al riguardo ricorda che l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati; in particolare, il dodicesimo periodo della citata disposizione ha previsto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, di trasmettere al MEF - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni.
In conseguenza della proroga, anche il termine per le eventuali variazioni intervenute in merito, previsto dal tredicesimo periodo del citato articolo 2, comma 222, della legge n. 191 è spostato al 31 luglio di ciascun anno successivo.
L'articolo 25 dispone la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell'Unione europea, e dando attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, nel corso delle quali si sono previsti, in estrema sintesi, il potenziamento del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e l'accelerazione dell'entrata in vigore del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES).
In particolare, il comma 1 reca la proroga delle disposizioni urgenti di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, relative alla partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all'estensione della linea di credito già esistente in tale ambito.
In merito rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 1999 ha previsto che il Ministero dell'economia possa concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del FMI che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.
Tali disposizioni, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, sono state prorogate già lo scorso anno, ai sensi dell'articolo 2,

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comma 13, del decreto-legge 225 del 2010, in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.
Il comma 2 dell'articolo 25 autorizza la Banca d'Italia a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari, a 23 miliardi e 480 milioni di euro, il quale diviene esecutivo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 3 accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio connessi al prestito, mentre il comma 4 rinvia ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei rapporti che deriveranno dal prestito.
Il comma 5 autorizza l'eventuale confluenza del prestito nello strumento di prestito New Arrangements to Borrow (NAB), in aggiunta alla linea di credito già esistente.
Al riguardo ricorda che i NAB sono accordi di prestito multilaterali, entrati in vigore nel 1998, che impegnano 25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale.
Per quanto concerne gli aspetti finanziari, ai fini della concessione della garanzia dello Stato sul prestito in oggetto il comma 6 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha recentemente introdotto misure per la stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia statale sulle passività delle banche italiane, riconoscendo al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Il predetto comma 6, nel rinviare all'applicazione del comma 4 del citato articolo 8, dispone che la garanzia dello Stato stessa debba essere elencata in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si prevede, inoltre, l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie già appostate ai sensi del medesimo articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ossia 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, versati annualmente su apposita contabilità speciale per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle garanzie (mentre eventuali ulteriori oneri sono posti a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Al fine di tener conto in via prudenziale dei rischi connessi ad un'eventuale attivazione della garanzia, il comma dispone, altresì, il rifinanziamento, per il solo anno 2012, della suddetta autorizzazione di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro; ponendo la relativa copertura degli oneri a valere sulla dotazione del Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.
L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011, per l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell'economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge n. 42 del 2009, recante delega in materia di federalismo fiscale, e nella legge dicembre n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica.
Al riguardo rammenta che l'articolo 1, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006, stabilisce, tra l'altro, che la metà delle risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze possa essere utilizzata, fino al 31 dicembre 2011, anche per le predette esigenze di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale.
La disposizione dell'articolo 26, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 17,

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ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006, estende inoltre l'utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia, previa stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.
L'articolo 29 reca una serie di disposizioni di natura prevalentemente fiscale.
In particolare, il comma 1 differisce al 30 aprile 2012 il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti «almeno un terzo» delle funzioni fondamentali di comuni e province, nell'ambito dell'attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Tale termine è attualmente genericamente riferito, nella norma che viene ora modificata dal comma 1 in esame, all'anno 2011, e, pertanto, può intendersi concernere la data del 31 dicembre dell'anno medesimo.
I commi 2 e 3 chiariscono alcune decorrenze relative all'aliquota unica sugli strumenti finanziari introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.
In dettaglio, la lettera a) del comma 2 stabilisce che l'applicazione dell'aliquota unica del 20 per cento decorre dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data. Si conferma, conseguentemente, la precedente aliquota del 27 per cento fino al 31 dicembre 2011.
La lettera b) prevede inoltre che i contratti di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1o gennaio 2012 e aventi durata non superiore a 12 mesi mantengono, fino alla loro scadenza, la ritenuta originaria del 12,50 per cento, mentre l'applicazione della nuova aliquota unica sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute decorre dal giorno successivo alla data di scadenza; analoga decorrenza è prevista per gli interessi e altri proventi da obbligazioni e titoli similari.
Il comma 3 rivede i termini di decorrenza delle modifiche introdotte dal comma 13, lettera a), numeri 1) e 2), e dal comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e alla legge n. 323 del 1996, prevedendo, in sostanza, che l'abrogazione delle maggiorazioni alla ritenuta sugli interessi ivi previste decorra dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.
In merito ricorda che il comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 ha sostanzialmente previsto che i soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono tenuti ad operare una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori, eliminando contestualmente le diverse aliquote (12,50 e 27 per cento) precedentemente vigenti.
Il comma 25 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 ha invece abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2012, le disposizioni le quali prevedevano che, sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, fosse dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta.
I commi 4 e 5 dell'articolo 29 prorogano i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall'articolo 23, comma 34, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Al riguardo ricorda che la comunicazione di inesigibilità, inviata dall'agente

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della riscossione al creditore dell'obbligazione tributaria, è richiesta, per i ruoli maturati sino al 31 dicembre 2010, per consentire all'agente di ottenere - nei casi previsti dalla legge - il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive svolte.
In dettaglio, il comma 4 proroga - modificando il comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 - dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2013 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (in luogo del 30 settembre 2009). Sono dunque rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti.
Il comma 5 proroga i termini fissati, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge n. 248 del 2007.
A tale ultimo proposito ricorda che il richiamato comma 4-quinquies reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005, norma quest'ultima che ha previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi. Per effetto di tale disposizione interpretativa, le società aderenti alla sanatoria, la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, possono presentare nei termini di legge le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino a una specifica data, anche ai fini della stessa sanatoria, con possibilità di integrare le comunicazioni già presentate.
Il comma 4-sexies dall'articolo 36 del decreto-legge n. 248 fissa i termini di decorrenza per il discarico automatico del concessionario per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.
Con la proroga prevista dal comma 5 dell'articolo 29 si dispone che:
le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013 (anziché entro il 30 settembre 2012), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (anziché al 30 settembre 2009);
per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013 (anziché al 30 settembre 2012) - il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato, decorre dal 1o gennaio 2014 (anziché dal 1o ottobre 2012).

Il comma 6 prevede la riapertura, fino al 31 marzo 2012, del termine (scaduto il 4 ottobre 2011) entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA.
Al riguardo ricorda che i commi 22 e 23 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, hanno previsto la cancellazione d'ufficio delle partite IVA inattive da tre anni, consentendo in tale contesto di sanare, con il pagamento di una sanzione ridotta, la mancata presentazione in termini della dichiarazione di cessazione dell'attività.
Il comma 7 proroga il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica, previa sperimentazione con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. In particolare la norma proroga al gennaio 2014 il termine per l'operatività del sistema della trasmissione mensile e all'anno 2013 il termine per l'avvio della sperimentazione.
Il comma 8 sancisce l'efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconoscimento

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della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2012.
Al riguardo ricorda che, per dirimere i dubbi insorti, anche a seguito di una sentenza in merito della Corte di cassazione, circa i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, l'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali. A tale scopo, si è richiesta la presentazione di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l'immobile abbia posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.
Successivamente l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del predetto articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70, producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, purché presentate entro il 28 dicembre 2011.
In tale ambito il comma 8 proroga al 31 marzo 2012 il termine utile per la presentazione delle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili.
Il comma 9 dispone la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
La proroga, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, che, fra l'altro, ha apportato modifiche di rilievo al citato Testo unico in materia di documentazione amministrativa, le quali incidono in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e di dichiarazioni sostitutive.
Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009, relativamente ad una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell'affidatario.
In merito ricorda che il citato articolo 12 del decreto-legge n. 39 prevede, alla lettera p-bis, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), con propri decreti dirigenziali, possa, tra l'altro, disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi (in luogo dell'originario 58 per cento), per l'11 per cento a prelievo erariale (in luogo del 20 per cento) e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco (in luogo del 3,80 per cento), prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.
La vigenza di tale regime sperimentale è stata prorogata, dapprima, al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225 del 2010, e, quindi, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011.
Il comma 13 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale deve essere bandita la gara per l'aggiudicazione

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di concessioni novennali per l'esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000 e devono essere effettuate una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, che si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento; viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
In merito a tale previsione rileva come essa sembri derogare al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dall'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), in base al quale, in rapporto ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
La proroga è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova.
La disposizione precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato, che il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.
Il quarto periodo del comma stabilisce inoltre che la sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.
Con riferimento a tale ultima previsione segnala come essa faccia riferimento ai soli adempimenti e versamenti tributari, laddove il primo periodo estende la sospensione, oltre che ai versamenti e adempimenti tributari, anche ai versamenti previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: considera dunque opportuno uniformare le dizioni utilizzate nelle due disposizioni.
I criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa sono stabiliti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri; a tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.
Agli oneri derivanti dal comma si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il comma 16 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo.
La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2013, non si tenga conto dei benefici fiscali individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 9 del 2007 in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 9.

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Tali benefici consistono nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, del reddito derivante da locazioni di immobili, nonché nella possibilità, per i comuni, di prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
I predetti benefici si applicano: ai conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico; dei conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati.
Di conseguenza, per i predetti soggetti, in sede di acconto IRPEF 2013 non si dovrà tener conto del beneficio della non concorrenza del reddito dei fabbricati alla formazione del reddito imponibile, ove essi siano locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, relativamente agli immobili per i quali vige la sospensione legale dell'esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione. Tali redditi, dunque, ai soli fini dell'acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell'imponibile.
Sottolinea, inoltre, l'esigenza di disporre, ovviamente previa verifica tecnica attestante il rispetto degli standard di sicurezza, una proroga dell'esercizio di alcuni impianti funiviari che collegano il Garda veronese al Monte Baldo, la quale consentirebbe alle amministrazioni interessate di procedere a un ammodernamento di tali strutture, importanti non soltanto per la promozione e il sostegno dell'attività turistica nella predetta area territoriale, ma anche per i riflessi economici sull'indotto costituito dalle imprese specializzate operanti nel settore dei trasporti.
In tale contesto sottolinea, sebbene non attenga alle competenze della Commissione Finanze, una questione relativa alla disciplina di vita tecnica degli impianti a fune. A tale proposito rileva come la Conferenza delle regioni e delle province autonome abbia sottoposto all'attenzione del Governo l'esigenza di rivedere tale disciplina, ovvero, in subordine, di prevedere quanto meno una proroga dei termini di scadenza previsti dalla predetta normativa ai fini della integrale sostituzione o revisione dei medesimi impianti, ovviamente nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti stessi. Evidenzia infatti come tali interventi, oltre a comportare un notevole dispendio di risorse per i soggetti gestori, rischino di determinare pesanti impatti economici su tale settore, nonché per l'economia turistica dei territori in cui essi sono ubicati. A tale proposito richiama, a titolo di esempio, la situazione riguardante l'impianto a fune che collega l'area del Lago di Garda con il Monte Baldo, rilevando il significativo ruolo che tale struttura funiviaria assume rispetto all'attività turistico-ricettiva della zona.
Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI condivide le considerazioni espresse dal relatore relativamente alla formulazione del comma 15 dell'articolo 29 del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.30.

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Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).
Audizione dei rappresentanti dell'agenzia di rating Standard & Poor's.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Maria PIERDICCHI, Amministratore delegato di Standard & Poor's, e Renato PANICHI, Direttore per le istituzioni finanziarie italiane di Standard & Poor's, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), Renato CAMBURSANO (Misto), Marco CAUSI (PD) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali rispondono Maria PIERDICCHI, Amministratore delegato di Standard & Poor's, e Renato PANICHI, Direttore per le istituzioni finanziarie italiane di Standard & Poor's.

Dopo un intervento del deputato Alberto FLUVI (PD), riprendono la loro replica Renato PANICHI, Direttore per le istituzioni finanziarie italiane di Standard & Poor's e Maria PIERDICCHI, Amministratore delegato di Standard & Poor's.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia i rappresentanti di Standard & Poor's e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.