CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2012
588.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 11 gennaio 2012.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
Esame emendamenti C. 4166, approvata dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 11 gennaio 2012.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

  La seduta comincia alle 15.40.

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Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
C. 4568, approvata dalla 1a Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 dicembre 2011.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il relatore nella scorsa seduta ha presentato una proposta di parere contrario sul testo, in merito alla quale sono stati svolti alcuni interventi da parte di deputati che ne hanno chiesto una riformulazione. In particolare, l'onorevole Capano aveva rappresentato l'opportunità, che personalmente condivido, di precisare, nella premessa del parere contrario, che la Commissione giustizia ritiene comunque condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse, per quanto non siano invece condivisibili le disposizioni di stretta competenza della Commissione giustizia.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, non ritiene di dover modificare la propria proposta di parere in quanto altrimenti si rischierebbe di minimizzare l'assoluta contrarietà alle norme di competenza della Commissione giustizia.

  Cinzia CAPANO (PD) ribadisce l'invito al relatore a modificare la proposta di parere, ritenendo che la precisazione, nella premessa, della condivisione della finalità del provvedimento, volto a rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse, non comprometta l'efficacia del parere contrario.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, prendendo atto di quanto appena affermato dall'onorevole Capano formula una nuova proposta di parere (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pasquale CIRIELLO (PD), relatore, illustrando il provvedimento in esame osserva che esso è volto all'attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, con riferimento ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, che conta, in Italia, una comunità di fedeli di circa 20.000 persone.
  Osserva che l'intesa è stata stipulata il 4 aprile 2007, e che la 1a Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge in sede deliberante.
  Ricorda che i negoziati finalizzati all'Intesa vengono avviati solo con le confessioni religiose che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica: ciò che presuppone già effettuata la verifica di compatibilità del loro statuto con il nostro ordinamento giuridico (come richiesto dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione).
  Nel merito, esaminate le disposizioni d'interesse della Commissione giustizia, osserva che queste sono conformi alle altre disposizioni già contenute in leggi volte a regolare i rapporti tra lo Stato e confessioni religiose non cattoliche. Per tale ragione propone di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lorenzo RIA (UdCpTP), relatore, osserva che il testo trasmesso dalla Commissione cultura ha per oggetto le opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. In particolare, si tratta di una proposta di legge approvata dal Senato che, prima di essere modificata dalla Commissione Cultura della Camera, prevedeva, a particolari condizioni, l'insequestrabilità dei predetti beni, derogando ai principi del diritto penale interno.
  Il testo in esame, risultato dall'approvazione all'unanimità di un emendamento concordato informalmente con la corrispettiva Commissione del Senato, non prevede più l'insequestrabilità dei beni, quanto piuttosto un obbligo di restituzione dei medesimi da parte dell'Italia, una volta terminata l'esposizione.
  Ritiene importante precisare che, ai sensi del comma 1 dell'unico articolo che compone il testo, la nuova disciplina troverebbe applicazione solo nel caso in cui non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali vigenti per l'Italia, la normativa comunitaria vigente ovvero accordi internazionali di carattere bilaterale. Si tratta, quindi, di una normativa marginale, considerato che nella quasi totalità dei casi lo Stato o l'ente straniero è assoggettato alla normativa internazionale ovvero a quella pattizia con l'Italia.
  Un caso potrebbe essere la mostra di beni culturali prestati da Taiwan, cioè da un soggetto non riconosciuto ufficialmente dall'Italia. In questo caso potrebbe esservi il rischio di una richiesta di restituzione dei beni da parte della Repubblica popolare cinese, secondo la quale si tratterebbe di beni ad essa sottratti illecitamente da un usurpatore, come viene considerato Taiwan. In assenza di una normativa come quella sulla quale si deve esprimere il parere, si potrebbe procedere (dipende nei fatti da come il singolo magistrato valuta la richiesta della Cina) al sequestro. Proprio per evitare tale rischio Taiwan attualmente non presta all'Italia i propri beni per effettuare delle mostre, preferendo gli Stati che hanno una normativa di tenore simile a quella contenuta nella proposta da esaminare.
  Ricorda che, secondo una certa impostazione giurisprudenziale, l'obbligo di restituzione di beni culturali rubati o illecitamente esportati sarebbe sancito dal diritto internazionale generale: in particolare, esso risulterebbe garantito da una norma di diritto internazionale consuetudinario, suscettibile, come tale, di assumere rilievo per il nostro ordinamento attraverso il disposto dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione.
  Il comma 1 – nei casi in cui non si applichi la normativa internazionale – prevede che, «al fine di semplificare» l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito.
  Esprime delle perplessità sulla finalità della semplificazione, in quanto non è chiaro cosa venga semplificato, considerato che si tratta di disciplinare ex novo ciò che non trova attualmente alcuna specifica disciplina. In assenza di questa disciplina il bene sarebbe assoggettato unicamente ai principi generali. Pertanto, riteneva Pag. 31più corretta la finalità individuata dal testo trasmesso dal Senato, consistente in quella di favorire l'esposizione di opere d'arte.
  Qualora non sia rinvenuta incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, si prevede al comma 3 che il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia; i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione.
  Sono poi poste dal comma 4 due condizioni affinchè la garanzia di restituzione, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, possa essere rilasciata: non sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione; nel contratto di prestito sia esplicitamente concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali torneranno nello Stato contraente da cui sono stati prestati. Potrebbe essere opportuno prevedere, come lo era nel testo trasmesso dal Senato, che la nuova normativa non si applichi italiana ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.
  Per quanto attiene al procedimento di rilascio della garanzia di restituzione, il comma 2 prevede che i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni debbano presentare apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  In primo luogo, non si può non evidenziare come l'obbligo di restituzione finisca per costituire una deroga ai principi penali dell'ordinamento interno non diversamente dall'insequestrabilità, qualora, come sembra evidente, l'obbligo di restituzione debba prevalere anche sui diversi vincoli, tra i quali vi è il sequestro, che potrebbero essere posti nel frattempo, cioè durante l'esposizione, sul bene. È bene ricordare, comunque, che la nuova disciplina prevista dalla proposta di legge troverebbe applicazione solo per qui beni che non siano assoggettati a convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, alla normativa comunitaria vigente ovvero ad accordi internazionali di carattere bilaterale. Pertanto, nel caso in cui i rapporti tra l'Italia e lo Stato al quale appartiene l'ente straniero che ha messo a disposizione il bene culturale esposto in Italia non siano regolati da una apposita convenzione, di fatto si esclude la possibilità di sequestrare (essendovi un obbligo di restituzione del bene al termine dell'esposizione) tale bene nonostante questo possa essere oggetto di attività illecita.
  Per i beni che si trovano sul territorio italiano, specialmente se si tratta di beni culturali, sembrerebbe, invece, più opportuno consentire – secondo i principi generali sostanziali e processuali del diritto penale, salvo che non sia previsto diversamente da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da normative sopranazionali – di agire sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal territorio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. Il nuovo testo della Commissione Cultura, così come quello approvato dal Senato, non consentirebbe tale tutela, salvo l'ipotesi in cui sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione.
  Ritiene che la deroga ai principi generali del diritto penale interno sia giustificata dall'esigenza di tutelare interessi internazionali di valenza culturale tali da poter prevalere anche sul principio di Pag. 32uguaglianza, considerato, peraltro, il ristretto ed eccezionale ambito di applicazione della normativa in esame al cospetto della preponderanza, in materia, di disposizioni internazionali e sopranazionali, la cui operatività è fatta salva in ogni caso.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver avvertito che sono imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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