CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2012
587.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 gennaio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Commissione nazionale promozione e protezione diritti umani.
Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abbinate.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PEPE (Misto-R-A), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 4534 approvato dal Senato, e abbinate, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti, reca l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
  Osserva che il disegno di legge, in particolare, detta, ai sensi dell'articolo 1, disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i princìpi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte. Rileva che, al fine di assicurare l'attuazione di tali princìpi, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli Pag. 27affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani. Ricorda che l'articolo 2 della presente proposta di legge istituisce, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Segnala che la Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente e i due componenti di cui si compone non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due componenti scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani. I due componenti sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ricorda che la prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente e i due componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti. Segnala, inoltre, che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede che la Commissione si avvalga, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti.
  Per quanto concerne, in particolare, le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Cultura, ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera b), prevede che la Commissione ha il compito di promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza dei principi e delle norme in materia, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione. Rileva, altresì, che l'articolo 3, comma 1, lettera i), prevede tra i compiti della Commissione quello di prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1; l'articolo 3, comma 1, lettera l), prevede tra i compiti della Commissione quello di promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni. Ricorda che l'articolo 6, comma 1, lettera e), prevede che la Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti, di cui sei designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni. Segnala, infine, Pag. 28che l'articolo 8 stabilisce che la Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Giuseppe GIULIETTI (Misto) segnala, al riguardo, l'esigenza di rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di invitare la società concessionaria del servizio radiotelevisivo a istituire un Osservatorio permanente sui diritti violati. Segnala, altresì, la necessità di esaminare congiuntamente tutte le proposte di legge che sono state, al momento, presentate alle Camere sulla materia in esame.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi negli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 4716 in esame regola i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York negli Stati Uniti d'America, da Joseph Smith.
  Osserva che l'articolo 2, in particolare, riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con la conseguenza che non trovano più applicazione le norme sui cd. «culti ammessi» dopo l'approvazione dell'intesa. Segnala, inoltre, che l'articolo 3 riconosce l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. È prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce l'organizzazione interna della Chiesa garantendole, tra l'altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale. Ricorda che l'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa nei presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione, osservando che essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero. Rileva che l'articolo 5 concerne l'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ricorda, inoltre, che ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la Pag. 29relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Segnala che quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire. L'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi. Ricorda che gli articoli da 7 a 11 recano norme volte a assicurare che l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena.
  Osserva che, per quanto concerne specificamente le competenze della Commissione Cultura, l'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine ricorda che l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Ricorda che si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. Rileva che l'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa.
  Segnala, inoltre, che, per quanto concerne specificamente le competenze della Commissione Cultura, gli articoli 15 e 16 tutelano gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, e prevedono la collaborazione tra la Repubblica e la Chiesa per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa. Gli articoli da 17 a 23 disciplinano, quindi, il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.
  Ricorda che, con l'articolo 24, si dispone che la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti; introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa mormona, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. L'articolo 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia. Ai sensi degli articoli 26 e 28, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  Segnala, poi, che l'articolo 27 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, Pag. 30organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione approvato con real decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Ricorda, infine, che l'articolo 29 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI

  Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo.

  La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

  Il ministro Francesco PROFUMO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per formulare domande e osservazioni, i deputati Manuela GHIZZONI (PD), Valentina APREA, presidente, Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Pippo GIANNI (PT), Paola FRASSINETTI (PdL), Maria Letizia DE TORRE (PD).

  Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.