CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2011
585.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 4716, poi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, quindi alla discussione della risoluzione n. 7-00731 Bernardo, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Gianfranco CONTE, presidente e relatore, in sostituzione del relatore, Albini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4716, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Preliminarmente ricorda che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiedendo altresì che tale regolazione avvenga sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  Nel rispetto di tale previsione costituzionale, il disegno di legge provvede a regolare i rapporti tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Cristo dei santi degli ultimi giorni.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa di Cristo dei santi degli ultimi giorni siano regolati dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 14 aprile 2007, allegata al provvedimento.
  L'articolo 2, comma 1 riconosce il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa di Gesù Cristo, di insegnarla ed osservarla, farne propaganda, esercitarne il culto e i riti, nonché svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
  Ai sensi del comma 2 si garantisce alla predetta Chiesa, alle sue organizzazioni e ai suoi fedeli, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.
  Il comma 3 prevede che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle sedi della Chiesa, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi siano svolte senza alcuna autorizzazione o ingerenza.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale riconosce ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente copie del Libro di Mormon, della Bibbia ed altri articoli e pubblicazioni religiose, senza alcuna autorizzazione e in esenzione da ogni tributo.
  Il comma 5 prevede che, nella pianificazione delle radiofrequenze, si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale.
  Ai sensi dell'articolo 3 la Repubblica riconosce l'autonomia della Chiesa di Gesù Cristo, la quale è liberamente organizzata, e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e dei missionari, nelle celebrazioni di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.
  Si garantisce inoltre la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.
  L'articolo 4, commi 1 e 2, indica come ministri della Chiesa di Gesù Cristo i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i vescovi e i presidenti di ramo, i presidenti del tempio e i presidenti di missione, i quali sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza alcun compenso.
  Ai sensi dei commi 3 e 4 ai ministri del culto è assicurato il libero esercizio del ministero, il libero svolgimento delle attività di religione e di culto, nonché la libera diffusione del messaggio della Chiesa; ad essi è inoltre riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto sia venuto a loro conoscenza in ragione del loro ministero.Pag. 46
  Il comma 5 prevede che la Chiesa di Gesù Cristo rilasci, ai fini degli articoli 5, 8, 9, 10 e 14, apposita certificazione della qualifica di ministro del culto.
  L'articolo 5 disciplina l'attività missionaria in Italia della Chiesa, la quale, ai sensi del comma 1, si avvale a tal fine delle prestazioni, volontarie, gratuite e senza fini di lucro, dei missionari e dei presidenti di missione; la disposizione specifica che tali prestazioni sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia di volontariato.
  Il comma 2 specifica le funzioni svolte dai missionari, mentre il comma 3 disciplina i permessi di soggiorno di presidenti di missione e missionari stranieri presenti in Italia, i quali sono concessi per periodi, rispettivamente, di 18 e 12 mesi, rinnovabili per una volta, a condizione che la richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status.
  Ai sensi del comma 4 la Chiesa di Gesù Cristo provvede alla copertura assicurativa per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio.
  Il comma 5 prevede che la Chiesa di Gesù Cristo rilasci, ai fini degli articoli 6, 8 e 9, apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.
  L'articolo 6 garantisce agli appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo che prestino servizio come missionari a tempo pieno, la possibilità, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, di fruire, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, del rinvio dal servizio per il tempo in cui svolgono l'attività di missionari.
  Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, e 10, si assicura in primo luogo che l'appartenenza alle Forze armate o alle Forze di polizia, la degenza in nosocomi o la permanenza in istituti di prevenzione e pena non impedisce l'esercizio della libertà religiosa e di culto.
  In particolare l'articolo 7 sancisce il diritto degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a partecipare alle attività religiose o ecclesiastiche, nel rispetto delle esigenze di servizio.
  L'articolo 8 prevede il diritto, per tali ultimi soggetti, di ottenere il permesso di frequentare la congregazione della Chiesa di Gesù Cristo più vicina, e contemplano, in caso di decesso in servizio, l'obbligo, per il comando competente, di adottare le misure per consentire che le esequie siano celebrate da un ministro della stessa Chiesa.
  Per quanto riguarda i ricoverati in strutture sanitarie, socio – sanitarie e in case di riposo, nonché i detenuti in istituti penitenziari, gli articoli 9 e 10 sanciscono il diritto dei ministri di culto e dei missionari di dare assistenza ai fedeli della Chiesa all'interno delle strutture, stabilendo l'obbligo, per le direzioni delle strutture stesse, di comunicare alla Chiesa le richieste di assistenza spirituale fatte.
  L'articolo 11 specifica che gli oneri relativi agli articoli da 8 a 10 sono posti a carico della Chiesa di Gesù Cristo.
  L'articolo 12 affronta il tema dell'istruzione, riconoscendo, ai commi 1 e 2, il diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi, e prevedendo a questo fine che tale insegnamento non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre il comma 3, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, riconosce agli incaricati della Chiesa di Gesù Cristo il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.
  L'articolo 13 riconosce, ai commi 1 e 2, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto della Chiesa di Gesù Cristo di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
  Il comma 3 garantisce agli studenti di tali scuole, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, la possibilità di Pag. 47usufruire degli stessi rinvii accordati agli studenti di scuole universitarie di pari durata.
  L'articolo 14, comma 1, riserva allo Stato la giurisdizione esclusiva in materia di effetti civili del matrimonio, mentre il comma 2 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa di Gesù Cristo aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.
  I commi da 3 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.
  L'articolo 15 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa di Gesù Cristo, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico; in tale ambito si specifica il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con la competente autorità della Chiesa, e si prevede che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con il ministro della Chiesa responsabile, salvo il caso di urgente necessità. In questo contesto si prende atto del fatto che i culti della Chiesa di Gesù Cristo possono svolgersi anche al di fuori di tali edifici.
  Al riguardo segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 4, il quale prevede che agli edifici di culto e rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
  L'articolo 16 prevede inoltre la tutela e valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa di Gesù Cristo.
  Gli articoli da 17 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate in materia, il regime degli enti della confessione religiosa: in tale ambito l'articolo 17 prevede il riconoscimento come enti ecclesiastici dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, nonché degli altri enti della Chiesa con sede in Italia aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza.
  L'articolo 18 disciplina l'efficacia giuridica degli eventuali mutamenti degli enti stessi, la revoca del loro riconoscimento e la devoluzione dei relativi beni, mentre l'articolo 19 regolamenta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei predetti enti.
  L'articolo 20 sancisce la libertà della loro gestione da parte della Chiesa di Gesù Cristo, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o di altri enti territoriali.
  L'articolo 22 definisce, al comma 1, le attività di culto della Chiesa di Gesù Cristo; in tale contesto, ai sensi del comma 2, la Repubblica italiana prende atto che per la Chiesa la cura delle anime riguarda anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati, che deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme vigenti.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 21, 23 e 24.
  L'articolo 21 prevede che i trasferimenti a titolo gratuito, da parte di alcuni enti ecclesiastici stranieri specificamente indicati, di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono esenti da ogni tributo o onere.
  L'articolo 23 definisce, al comma 1, il regime tributario degli enti della Chiesa di Gesù Cristo civilmente riconosciuti che hanno fine di religione o culto, compreso l'Ente patrimoniale della Chiesa, i quali sono equiparati, sotto il profilo tributario, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, fermo restando che, in base al comma 2, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di culto o religione.Pag. 48
  Il comma 3 precisa inoltre che le attività diverse da quelle di religione o culto svolte dai predetti enti sono soggette alle leggi ed al regime tributario previsto per loro dall'ordinamento statale.
  Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, la Repubblica prende atto che la Chiesa di Gesù Cristo si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli.
  Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro destinate ad attività di religione o culto, di predicazione, nonché al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, nel limite di 1032,91 euro, effettuate in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.
  Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 4 stabilisce che eventuali modifiche al regime di deducibilità IRPEF di cui al comma 2 possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica.
  L'articolo 25 stabilisce, ai commi 1 e 2, che i piani regolatori cimiteriali debbano prevedere, su richiesta della Chiesa di Gesù Cristo, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, le cui sepolture sono perpetue, in conformità ai riti e alla tradizione della predetta Chiesa.
  In tale contesto il comma 3 prevede che le concessioni comunali per l'uso di aree per la costruzione di sepolture sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni, in deroga all'articolo 92 del Regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, ai sensi del quale le predette concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
  I commi 4 e 5 specificano che le inumazioni sono svolte secondo un regolamento emanato dalla Chiesa di Gesù Cristo, e che nei cimiteri è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della predetta Chiesa.
  L'articolo 26 prevede che la Chiesa di Gesù Cristo dovrà, su richiesta, essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge.
  L'articolo 27 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa di Gesù Cristo la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.
  Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.
  Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  Ai sensi del comma 2 le Parti possono convocarsi prima del predetto termine decennale e le eventuali modifiche all'intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.
  Il comma 3 prevede, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo.
  L'articolo 29 reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 35.000 euro per il 2011 ed in 20.000 euro a decorrere dal 2012, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata si prevede che il Ministro dell'economia Pag. 49e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo degli ultimi giorni, essa si compone di 28 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 28 del disegno di legge.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, il quale non presenta profili problematici per i profili di competenza della Commissione Finanze.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 dicembre 2011.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.05.

7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 dicembre scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione, la quale è già stata illustrata dal presentatore nel corso della precedente seduta di discussione.

  La Commissione approva la risoluzione.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.10.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che l'interrogazione 5-05839 Fugatti è stata sottoscritta dal deputato Bitonci.

5-05837 Savino: Iniziative per il contrasto all'usura e per il monitoraggio delle sofferenze bancarie.

  Elvira SAVINO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Elvira SAVINO (PdL), nel ringraziare il sottosegretario per la sensibilità dimostrata, si dichiara tuttavia solo parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come il quesito principale posto dall'interrogazione non attenesse tanto al fenomeno dell'usura, quanto, piuttosto, al tema delle sofferenze bancarie derivanti da crediti divenuti praticamente inesigibili, verosimilmente a causa dell'adozione, da parte degli istituti di credito, di criteri di erogazione viziati da superficialità e non basati sul merito di credito dei soggetti richiedenti.
  Ricorda, quindi, come la cronaca racconti, ormai quasi quotidianamente, di tante situazioni drammatiche nelle quali si dibattono le piccole imprese e moltissime famiglie – le quali costituiscono la vera e propria ossatura del nostro sistema socio-economico –, dovute essenzialmente, da un lato, alla stretta creditizia in atto e, dall'altro, al deplorevole ritardo con il quale le pubbliche amministrazioni pagano i beni e i servizi loro forniti dalle imprese.
  Confida, pertanto, che il Governo assuma ogni iniziativa atta a produrre un allentamento della predetta stretta creditizia – anche alla luce della decisione, recentemente assunta dalla Banca centrale europea, di offrire agli istituti di credito linee di liquidità illimitate a trentasei mesi, al tasso fisso dell'1 per cento annuo –, al duplice fine di alleviare la situazione di sofferenza delle imprese e delle famiglie e di agevolare una ripresa dell'economia.

5-05838 Barbato: Vicende relative ad indagini della Guardia di finanza concernenti operazioni di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza come il Governo non abbia fornito alcun chiarimento in merito alle vicende richiamate nell'interrogazione, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta «Operazione Sofia», attraverso la quale si intendeva utilizzare fondi derivanti dal riciclaggio di proventi di attività illecite per favorire la creazione di una formazione politica, denominata «Grande Centro», che avrebbe dovuto sostituire la Democrazia Cristiana, in modo da determinare un assetto di Governo favorevole ai poteri forti ed alle banche. Ritiene, comunque, che alcuni elementi interessati in merito a tali questioni possano essere dedotte, paradossalmente, dalle dichiarazioni rese oggi in TV dall'onorevole Casini, il quale ha affermato che in Italia non sussisterebbero i poteri forti. Al contrario, ritiene che gli eventi citati nell'atto di sindacato ispettivo, sebbene si riferiscono al 1998, risultino di grande attualità, evidenziando indicative analogie con l'attuale fase, che ha portato alla nascita del Governo Monti.
  Stante l'estrema rilevanza di tali questioni, lamenta l'assoluta insufficienza della risposta fornita, che non affronta in alcun modo il tema, cruciale, dei condizionamenti che la partitocrazia, nonché altri elementi esterni al sistema istituzionale, pongono in atto per modificare gli assetti politici del Paese, consentendo a forze che non godono di alcuna legittimazione elettorale democratica di appropriarsi del potere.
  Si dichiara pertanto del tutto insoddisfatto, sottolineando come l'attuale Consigliere per gli Affari Militari del Presidente della Repubblica, generale Mosca Moschini, ricoprisse, all'epoca dei fatti sopra citati, il ruolo di Comandante generale della Guardia di finanza, e come egli sia stato, fino all'ultimo momento, indicato dalla stampa tra coloro che avrebbero dovuto assumere un incarico nel nuovo Governo Monti.

5-05839 Fugatti: Proroga dell'aliquota ridotta del prelievo erariale unico sul Bingo da sala.

  Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

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  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gianluca FORCOLIN (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, auspicando che il Governo si attivi per dare certezza, in tempi rapidi, agli operatori del settore.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ribadisce al sottosegretario l'esigenza, già segnalata in una precedente occasione, di disporre una proroga, almeno fino al 31 gennaio 2012, del termine entro il quale gli intermediari tributari devono inviare all'Amministrazione finanziaria le comunicazioni relativa alle operazioni IVA del 2010, meccanismo comunemente noto come «spesometro».
  Sottolinea, infatti, come i ritardi nella predisposizione del relativo software informatico, nonché alcuni dubbi insorti circa la corretta interpretazione di tale disciplina, abbiano reso impossibile rispettare il termine, attualmente previsto, del 31 dicembre 2011. Sollecita pertanto l'attenzione del Governo su tale problematica, evidenziando come la trasmissione dei predetti dati, che risultano peraltro in larga parte già conosciuti dall'Amministrazione, costituisca un onere burocratico particolarmente gravoso per i contribuenti e per gli intermediari, in quanto comporta la necessità di rivedere completamente la contabilità dei singoli contribuenti.

  Gianluca FORCOLIN (LNP) condivide pienamente la sollecitazione del deputato Fogliardi, confermando le difficoltà, di cui è personalmente venuto a conoscenza, con riferimento alla realtà della sua regione, legate in particolare ai ritardi nella predisposizione dei necessari programmi informatici.
  A tale proposito segnala, come, in alcuni casi, alcuni professionisti abbiano addirittura consigliato i contribuenti di sottostare alle sanzioni per omessa dichiarazione, piuttosto che inviare all'Amministrazione finanziaria documentazione erronea o incompleta.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI evidenzia come le sollecitazioni dei deputati Fogliardi e Forcolin fossero già state raccolte dal Governo, rilevando come il tema sia stato posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.

  La seduta termina alle 14.35.

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