CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Mario PEPE (PD), presidente, in sostituzione del relatore, senatore Paolo Tancredi, riferisce sul provvedimento in esame, composto di un solo articolo, recante norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse. Rileva che il comma 1 dell'articolo unico introduce l'obbligo civile per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita; la denuncia va resa agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale. Fa notare che, ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale, questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981. Osserva che il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori; il comma 4 prescrive che l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto. Riferisce che il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di Pag. 151una persona l'obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia; il comma 6 configura la violazione dell'obbligo di denuncia e, ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PEPE (PD), presidente, in sostituzione del relatore, senatore Antonio Fosson, illustra il provvedimento in esame. Evidenzia che i primi due articoli del provvedimento recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Riferisce che l'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia che prevede che l'attuazione delle norme avviene in conformità agli accordi internazionali, mentre l'articolo 4 reca l'abrogazione delle disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961. Si sofferma sull'articolo 5, volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione, che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'Autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa, individuata nella Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali; alla collaborazione con la nuova Commissione è chiamato un Dipartimento interministeriale specializzato in tematiche minorili. Precisa che l'articolo 6 mira all'integrazione della disciplina di protezione del minore dettata dall'articolo 34 della legge sull'adozione n. 184 del 1983; spetta ai servizi sociali degli enti locali assistere i genitori e il minore, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno. Rileva che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge.
  In ordine ai contenuti della Convenzione, rileva che l'articolo 1 individua le finalità dell'atto mentre l'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Osserva che ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi. Fa notare che sono esclusi dal campo della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione. Riferisce che gli articoli da 5 a 14 riguardano la competenza; gli articoli da 15 a 22 dettano disposizioni in materia di legge applicabile e gli articoli da 23 a 28 si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. Seguono norme in materia di cooperazione e le clausole finali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

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