CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 138

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.05.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 14 dicembre ha dato conto dell'ammissibilità degli emendamenti pervenuti al disegno di legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo), riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti sull'articolo aggiuntivo 5. 014. Fava.
  Comunica al riguardo che ha ritenuto parzialmente inammissibile l'articolo aggiuntivo, con particolare riferimento alla lettera c) del capoverso 3-bis del comma 2, in quanto ricomprende, all'interno del «dovere di diligenza» che il prestatore di servizi su Internet deve adottare, «l'adozione di filtri tecnicamente adeguati» che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere prodotti presumibilmente contraffatti. Tale previsione appare infatti in contrasto con il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2011 nella causa C. 70/2010 la quale osta «all'ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio» che, tra le altre cose, si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo e senza limiti di tempo.
  Comunica, pertanto, di aver trasmesso l'emendamento alla X Commissione (Attività produttive) ai fini dell'espressione del prescritto parere sulla restante parte dell'emendamento.

  La Commissione prende atto.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Testo unificato C. 1934 Froner e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

  Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio GAGLIONE (Misto) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge è volta a garantire l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee. In particolare, il comma 1 dell'articolo unico dispone – premettendo che lo scopo è quello di favorire l'importazione di beni di interesse culturale destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali del nostro Paese – che il Ministero per i beni culturali possa, dietro specifica richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene, rilasciare una garanzia di restituzione valida per tutta la durata della mostra temporanea. Restano valide le disposizioni previste da convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, nonché la normativa europea in materia.
  Gli enti interessati potranno pertanto presentare apposita domanda al Ministero per i beni culturali secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento entro i 60 giorni successivi all'approvazione del provvedimento in esame (comma 2).
  In occasione di ciascuna esposizione, con uno o più decreti adottati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, verranno definite: la garanzia di restituzione, la lista e la provenienza dei beni oggetto della garanzia, il periodo di esposizione, i soggetti autorizzati all'esposizione ai quali sono affidati i beni e che assumono l'impegno a restituirli (comma 3).
  Il comma 4, infine, prevede che la garanzia di restituzione possa essere rilasciata a condizione che non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della medesima garanzia e che nel contratto di prestito sia evidenziato che, al termine dell'esposizione, i beni torneranno nel Paese che li ha prestati.
  Segnala che, nell'ordinamento europeo, i beni culturali sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla libera circolazione delle merci.
  In particolare, gli articoli 34 e 35 (ex articoli 28 e 29 TCE) vietano – in linea generale – misure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, mentre l'articolo 36 (ex articolo 30) include tra i motivi che possono giustificare divieti o restrizioni ad importazione, esportazione e transito la «protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale».
  Una disciplina specifica in materia di circolazione dei beni culturali è recata dal Regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'esportazione dei beni culturali dall'UE (sostitutivo del Regolamento 3911/92 del 9 dicembre 1992) e dalla Direttiva 93/7/CE del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato.
  Entrambi i provvedimenti hanno ispirato le disposizioni del Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) che disciplina la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.
  Con riferimento alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della proposta di legge osserva quindi che, come precisato dal comma 1 dell'articolo 1, la garanzia di restituzione prevista del provvedimento è comunque subordinata al rispetto della normativa comunitaria vigente e quindi, ad esempio, in caso di contrasto, le disposizioni in materia di restituzione, da parte di uno Stato membro, del bene culturale uscito illecitamente da un altro Stato membro di cui al Regolamento (CE) n. 116/2009 prevarranno sull'eventuale rilascio della garanzia.Pag. 140
  Alla luce degli elementi sopra esposti, e ferma restando la disponibilità a valutare ogni contributo che possa provenire dai colleghi di Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.20.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen.
COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
COM(2011)560 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
COM(2011)561 def.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

  Mario PESCANTE, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Sandro GOZI (PD) illustra alcune proposte di modifica che riterrebbe opportuno apportare al parere del relatore.
  Suggerisce in primo luogo di inserire nella premessa del parere la considerazione che in base alle nuove norme proposte la Commissione diventerebbe, infatti, l'istituzione responsabile, sia pur in cooperazione con gli Stati membri, dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio sull'applicazione dell’acquis di Schengen (fino ad oggi affidato ad un gruppo di lavoro del Consiglio, e dunque a carattere intergovernativo); così come nella proposta riguardante il controllo alle frontiere interne, lo Stato membro non potrà più limitarsi a comunicare alla Commissione e agli Stati membri l'intenzione di ripristinare le frontiere, ma dovrà indirizzare una richiesta in tal senso alla Commissione, alla quale pertanto la nuova proposta attribuisce la decisione di merito, sia pur attraverso un procedimento cui partecipano anche altri soggetti. Propone inoltre di chiarire, sempre in premessa, che la base giuridica utilizzata dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte in esame – ossia l'articolo 77 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea – appare quella non solo più corretta, ma anche la più idonea al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone.
  Riterrebbe infine necessario inserire nel parere quattro osservazioni.
  La prima invita la Commissione di merito a valutare la necessità, per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, specificando meglio Pag. 141che le situazioni atte a ripristinare i controlli alle frontiere debbono essere connotate dalla stretta inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo.
  La seconda osservazione invita la Commissione di merito a valutare la necessità di controbilanciare il nuovo potere della Commissione europea di ripristino delle frontiere interne, con un obbligo esplicito di solidarietà comune e condivisa tra gli Stati membri, tanto nell'affrontare l'emergenza, quanto nella redistribuzione del numero degli immigrati, sulla base della considerazione che le frontiere esterne sono «frontiere europee» e non più meramente nazionali, e dunque tale assunto dovrebbe comportare un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri sia in caso di gravi minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna, sia in caso di un afflusso massiccio e imprevisto di flussi migratori.
  La terza osservazione invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una modifica del testo proposto dalla Commissione, sia nel senso che la difficoltà nel gestire procedure di rimpatrio non diventi un nuovo criterio atto a giustificare il ripristino delle frontiere interne da parte della Commissione; sia nel senso di prevedere comunque un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri a tutela delle frontiere esterne dell'Europa.
  Un'ultima osservazione dovrebbe invitare la Commissione di merito a valutare la necessità, al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone, di mantenere le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per l'adozione delle due proposte in esame.

  Mario PESCANTE, presidente, prende atto delle osservazioni formulate dal collega Gozi, che ritiene meritino adeguato approfondimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Atto n. 428.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
  La direttiva si applica (articolo 1) ai lavoratori titolari di contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente (quindi non a tempo indeterminato) e sotto il controllo e la direzione delle stesse, nonché alle imprese pubbliche e private che siano agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitino un'attività economica, con o senza fini di lucro.
  Lo stesso articolo dispone la facoltà, per gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, di prevedere la non applicazione delle disposizioni in esame ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici.
  La direttiva giustifica la possibilità di ricorrere a divieti o restrizioni soltanto per ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori interinali, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di Pag. 142garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi (articolo 4).
  Il successivo articolo 5 reca il principio della parità di trattamento tra i lavoratori: più specificamente, ai fini dell'applicazione del richiamato principio, le regole in vigore nell'impresa utilizzatrice concernenti, in particolare, la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, la protezione dei bambini e dei giovani, nonché la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali, devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale presenti in ogni singolo Stato membro.
  Il principio di parità di trattamento prevede comunque alcune deroghe per quanto attiene alla retribuzione (nel caso in cui i lavoratori interinali legati da un contratto a tempo indeterminato a un'agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l'altra) e per quanto concerne la contrattazione (gli Stati membri possono accordare ai lavoratori interinali l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale, stabiliscano modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d'occupazione dei lavoratori interinali, diverse da quelle in precedenza richiamate).
  È prevista la possibilità, per gli Stati membri in cui i contratti collettivi siano applicabili o non sia possibile estendere le disposizioni di questi ultimi a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica, di stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d'occupazione in deroga al principio in precedenza richiamato. Tali modalità sono esplicitamente considerate conformi alla normativa comunitaria e sufficientemente precise e accessibili da consentire ai settori e alle aziende interessate di individuare e assolvere i loro obblighi.
  Gli Stati membri hanno comunque l'obbligo di precisare se i regimi professionali di sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici, i regimi relativi alle prestazioni per malattia o i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori, siano compresi nelle condizioni di base di lavoro e d'occupazione in oggetto. Restano impregiudicati eventuali accordi a livello nazionale, regionale, locale o settoriale che non siano meno favorevoli ai lavoratori.
  È inoltre previsto, al paragrafo 5, che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva
  L'articolo 6 dispone in merito all'accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale dei lavoratori interinali.
  In particolare, si prevede:
   l'informazione dei lavoratori interinali in relazione ai posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
   la nullità delle clausole che vietino o impediscano la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione;
   la valenza delle disposizioni in base alle quali le agenzie di lavoro interinale debbano ricevere un compenso ragionevole per i servizi resi all'impresa utilizzatrice in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione dei lavoratori tramite agenzia interinale;
   il divieto per le stesse agenzie di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa Pag. 143utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;
   l'accesso, salvo specifiche eccezioni, dei lavoratori interinali alle strutture o alle attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia e ai servizi di trasporto dell'impresa utilizzatrice, alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa stessa, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso;
   l'adozione di misure, da parte degli Stati membri, volte a migliorare l'accesso dei lavoratori alle opportunità di formazione e alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche nei periodi che intercorrono tra una missione e l'altra, per favorirne l'avanzamento della carriera e l'occupabilità.

  Gli articoli 7 ed 8 recano disposizioni concernenti, rispettivamente, la rappresentanza dei lavoratori interinali e l'informazione dei rappresentanti degli stessi.
  Infine l'articolo 9, quale norma di garanzia, prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre o applicare disposizioni, o di agevolare o consentire contratti collettivi o accordi più favorevoli ai lavoratori, non permettendo, allo stesso tempo, che l'applicazione della direttiva si sostanzi in una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d'applicazione.
  Il termine di recepimento della direttiva 2008/104/CE è scaduto il 5 dicembre 2011.
  Quanto allo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n.276/2003, introducendo le nuove definizioni di «missione» (ossia il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore) e «condizioni di base di lavoro e di occupazione» (ossia le condizioni in vigore presso l'utilizzatore), mutuandole dalla direttiva comunitaria.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003, riguardante le sanzioni. In primo luogo, la disposizione estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (già prevista per le violazioni delle norme attinenti i limiti per il ricorso alla somministrazione e la forma dei contratti) alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento, l'obbligo di informativa con riferimento ai posti di lavoro vacanti, l'accesso alle strutture o attrezzature collettive dell'impresa utilizzatrice e l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori. Inoltre, introduce sanzioni penali e la cancellazione dall'albo per le agenzie che violano il divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice.
  Gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 20 e 21 (riguardanti, rispettivamente le condizioni di liceità e la forma del contratto di somministrazione) del decreto legislativo n.276/2003, al fine di apportare correzioni meramente formali a seguito dell'introduzione della nuova definizione di «missione».
  L'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n.276/2003, al fine di prevedere che il contratto di somministrazione può prevedere l'assunzione anche a tempo parziale.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 276/2003, al fine di meglio specificare il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. La norma, in particolare, è volta a prevedere che la parità di trattamento riguardi non solo il «trattamento economico e normativo» (come attualmente previsto) ma, più in generale, «le condizioni di base di lavoro e d'occupazione». La disposizione, inoltre, introduce una norma volta a stabilire che i lavoratori Pag. 144dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l'utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest'ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato (in recepimento dell'articolo 6 della direttiva). Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo i lavoratori prestano la loro opera. Infine, la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore (in recepimento dell'articolo 6 della direttiva) al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata (come attualmente previsto) ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.
  L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riferimento alla compatibilità con la direttiva dello schema di decreto legislativo, rileva che:
   il riferimento al divieto di discriminazione appare più dettagliato nell'articolo 5 della direttiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Quest'ultimo fa infatti riferimento alla «parità di trattamento tra uomo e donna, nonché» alle altre disposizioni in materia di non discriminazione», richiamando la normativa vigente; l'articolo 6 della direttiva richiama «la parità di trattamento tra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali»;
   la direttiva conferisce alcune facoltà agli Stati membri alle quali lo schema di decreto legislativo, nell'ambito dell'autonomia dello Stato nel recepimento delle direttive, non appare contenere riferimenti. Tra queste si segnalano:
    1) quella di prevedere, previa consultazione delle parti sociali, una deroga al principio dell'eguale retribuzione per i lavoratori delle agenzie interinali nel caso questi siano legati all'agenzia da un contratto a tempo indeterminato e continuino ad essere retribuiti tra una missione e l'altra;
    2) quella di mantenere o concludere contratti collettivi per stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d'occupazione;
   lo schema di decreto legislativo non appare recepire quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 5 della direttiva il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva;
   lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti al divieto, sancito dall'articolo 6 della direttiva, per le agenzie interinali di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;
   lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione, di cui all'articolo 7 della direttiva, in base alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale; con riferimento allo stesso articolo della direttiva non è utilizzata, nell'ambito dell'autonomia dello Stato nel recepimento delle direttive, la facoltà ivi conferita allo Stato membro di prevedere, alle condizioni da essi definite, che i lavoratori tramite agenzia interinale siano presi in considerazione, in un'impresa utilizzatrice, come lo sono o lo sarebbero i lavoratori direttamente Pag. 145impiegati dall'impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e dai contratti collettivi;
   lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione di cui all'articolo 8 della direttiva in base alla quale l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale.
  Su questi aspetti riterrebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE – Interviene il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Mario PESCANTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per svolgere considerazioni e formulare quesiti, i deputati Isidoro GOTTARDO (PdL), Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), Nicola FORMICHELLA (PdL), Sandro GOZI (PD) e Marco MAGGIONI (LNP).

  Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

  Mario PESCANTE, presidente, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.35.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Atto n. 426.

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ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 580 del 14 dicembre 2011:
   a pagina 148, prima colonna, ventiduesima riga, la parola: «rafforzare» è sostituita dalla seguente «colmare»;
   a pagina 150, prima colonna, diciassettesima riga, la parola «certamente» è soppressa;
   alla ventunesima riga, sostituire le parole «estraneo ai» con le seguenti «che implica la riforma dei»;
   alla quarantasettesima riga, sostituire le parole «anche tenuto» con la seguente «tenendo».

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