CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 121

INTERROGAZIONI

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. – Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

  La seduta comincia alle 12.35.

5-05560 Binetti: Applicazione nelle ASL delle linee guida in materia di terapia farmacologica del disturbo ADHD.

  Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta e prende atto delle rassicurazioni contenute nella risposta del ministro Balduzzi. Ritiene, tuttavia, che nonostante l'eccellente qualità della struttura sanitaria in questione, la vicenda riportata nella sua interrogazione metta comunque in evidenza una serie di aspetti problematici, in particolare per quanto concerne la difformità di procedure e protocolli tra diversi servizi sanitari regionali. Auspica, infine, che possa riprendere a breve l'esame del progetto di legge in materia di somministrazione Pag. 122di farmaci psicotropi ai minori, da lungo tempo sospeso.

5-04711 Bellanova: Interventi urgenti per la riduzione del prezzo dei farmaci generici in seguito all'applicazione dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.
5-05324 Farina Coscioni: Iniziative per garantire l'adeguamento delle aziende farmaceutiche ai prezzi dei farmaci generici stabiliti dall'AIFA.

  Gero GRASSI, presidente, avverte che, su richiesta del Governo e con il consenso dei presentatori, le interrogazioni presentate dagli onorevoli Bellanova e Farina Coscioni saranno svolte congiuntamente.

  Il ministro Renato BALDUZZI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Precisa, altresì, che il suo dicastero intende promuovere, mediante il coinvolgimento dei medici di base e una corretta informazione dei cittadini, il consumo di quei farmaci generici, pari a circa il 90 per cento del totale, per i quali non è dovuta alcuna compartecipazione alla spesa da parte dell'acquirente.

  Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Sottolinea, in particolare, il rischio che il risparmio di spesa di 600 milioni di euro all'anno, derivante dalla fissazione di un prezzo massimo di rimborso per confezione, finisca per ricadere interamente sulle spalle dei malati, chiamati a farsi carico della differenza tra prezzo stabilito e prezzo effettivo, pari, in certi casi, al 40 per cento del prezzo. Ritiene, inoltre, che il Governo dovrebbe indirizzare i propri sforzi e la propria capacità di persuasione più nei confronti delle case farmaceutiche che non dei cittadini consumatori.

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. In aggiunta alle considerazioni svolte dalla collega Bellanova, che dichiara di condividere, sottolinea che il ministro Balduzzi non ha chiarito quali misure il Governo intenda adottare per evitare che le aziende farmaceutiche omettano di adeguarsi ai prezzi stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

5-05440 Monai: Iniziative per rendere più spedito il riconoscimento dell'assegno vitalizio spettante ai soggetti danneggiati da talidomide.
5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali.

  Gero GRASSI, presidente, su richiesta degli interroganti e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento delle interrogazioni in titolo ad altra seduta.
  Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Atto n. 424.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato il 30 novembre 2011.

  Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, osserva che le audizioni informali svolte dalla Commissione hanno confermato, ad eccezione di quella del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, le perplessità già espresse da diversi Pag. 123colleghi. Peraltro, lo stesso Commissario straordinario ha osservato che il numero effettivo dei dipendenti della Croce rossa italiana è già oggi molto inferiore alla pianta organica e, pertanto, la riduzione di personale prevista nello schema di decreto in esame potrebbe limitarsi al dimensionamento della pianta organica sulla base del numero effettivo di dipendenti oggi in servizio. Dopo aver ricordato le principali perplessità espresse dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, al fine di rispettare il previsto termine di quaranta giorni dall'assegnazione, la Commissione dovrebbe, di fatto, esprimere il proprio parere prima dell'interruzione dei lavori per le festività di fine anno.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea i numerosi profili critici dello schema di decreto in esame, confermati anche dalle audizioni informali svolte dalla Commissione. In particolare, la natura pubblicistica della Croce rossa italiana rappresenta una prima, significativa anomalia ed è di ostacolo all'attività della stessa Croce rossa, per quanto riguarda, ad esempio, la partecipazione a gare d'appalto e la capacità di intervento in situazioni di crisi, anche connesse all'immigrazione. Una seconda anomalia, rilevata anche dal Comitato internazionale della Croce rossa, consiste nella presenza di un corpo militare all'interno dell'organizzazione, che sarebbe opportuno superare. Ricorda, inoltre, come a questo corpo militare si affianchino trecentoquarantasei collaboratori non di ruolo. Sottolinea, altresì, i rapporti convenzionali della Croce rossa italiana con il Servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento di attività normalmente svolte dalle aziende sanitarie o da associazioni del terzo settore. In conclusione, alla luce dei numerosi profili problematici emersi, ritiene che sia necessaria una revisione radicale dello schema di decreto in esame, anche al fine di scongiurare il rischio di una consistente perdita di posti di lavoro. Auspica, pertanto, che il Governo consideri l'opportunità di proporre una proroga del termine per l'esercizio della delega.

  Luciana PEDOTO (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla collega Miotto e, in particolare, la richiesta di una proroga dei termini per la conclusione dell'esame del provvedimento, anche in considerazione del fatto che potrebbe essere utile conoscere le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato prima di procedere all'espressione del parere.

  Lucio BARANI (PdL), dopo aver sottolineato le forti riserve sull'impostazione complessiva dello schema di decreto in esame, confermate anche dalle audizioni informali svolte dalla Commissione, ritiene che questa debba procedere all'espressione di un parere favorevole con condizioni, al fine di indurre il Governo a correggere alcuni aspetti essenziali del provvedimento medesimo. In particolare, andrebbe espressa la netta contrarietà della Commissione alla privatizzazione dei comitati provinciali e locali. Bisognerebbe, inoltre, procedere alla stabilizzazione del personale che, ormai da molti anni, presta il proprio servizio nell'ambito della Croce rossa italiana sulla base di contratti a tempo determinato. Sarebbe, altresì, necessario sopprimere l'articolo 5 dello schema di decreto. In conclusione, ritiene che sia preferibile procedere comunque all'espressione di un parere, dal momento che la proroga del termine per l'esercizio della delega, suggerita dall'onorevole Miotto, può essere disposta solo con legge e non è detto che una tale disposizione legislativa si riesca ad approvare entro il 24 gennaio prossimo.

  Carmine Santo PATARINO (FLpTP) ritiene che anche dalle audizioni informali svolte dalla Commissione sia emersa con chiarezza la radicale inadeguatezza del provvedimento in esame, su cui sarebbe forse più opportuno esprimere un parere complessivamente contrario, ad eccezione di poche norme.

  Gino BUCCHINO (PD), dopo aver sottolineato la rilevanza del tema in discussione Pag. 124e l'esigenza di un riordino della Croce rossa italiana, richiama i numerosi problemi e anomalie evidenziati dalla collega Miotto. Sottolinea, quindi, l'esigenza di tener conto del personale attualmente in servizio presso la Croce rossa italiana, evitando di sacrificarne una parte, al fine in sé condivisibile di preservare l'ente nel suo complesso. Ritiene, infine, che la Commissione non possa né rinunciare ad esprimersi, né esprimere un parere contrario, ma debba condizionare il proprio parere favorevole all'introduzione di puntuali e consistenti modifiche.

  Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, avverte che, secondo quanto acquisito per le vie brevi, la competente Commissione del Senato sembrerebbe orientata, prima di esprimere un parere sul provvedimento in esame, a formulare le proprie considerazioni nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana, cui ha fatto riferimento la collega Pedoto. Osserva, inoltre, che la Commissione potrebbe acquisire la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per le festività di fine anno, quando sarà chiaro, tra l'altro, se il termine per l'esercizio della delega sarà stato prorogato.

  Francesca MARTINI (LNP), dopo aver sottolineato l'importanza del patrimonio storico rappresentato dalla Croce rossa italiana, sottolinea l'urgenza di riformare tale ente, anche al fine di chiarirne il rapporto con i vari dicasteri interessati e di superare quei profili organizzativi centralistici che hanno determinato, in passato, la crisi di vari comitati. Lo schema in esame presenta, sotto questo profilo, alcuni aspetti positivi e, soprattutto, rappresenta un'occasione storica per venire incontro alle annose richieste di molti comitati provinciali e locali. Sottolinea, inoltre, come in una fase di crisi economico-finanzaria, la possibilità di stabilizzare il personale debba essere verificata attentamente e caso per caso.

  Delia MURER (PD) osserva come l'esigenza di riforma della Croce rossa italiana sia ampiamente condivisa. Tuttavia, la soluzione concretamente prospettata nello schema di decreto in esame lascia ampiamente insoddisfatti sotto molteplici profili. Osserva, infatti, che la riforma dei comitati provinciali e locali non può essere isolata rispetto all'esigenza di una riforma complessiva dell'ente. Dichiara, infine, di condividere la proposta del presidente Palumbo di chiedere al Governo una breve proroga del termine per l'espressione del parere.

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), facendo riferimento alla relazione del presidente Palumbo, intende ribadire che il termine per l'esercizio della delega è trascorso inutilmente e l'ulteriore proroga di sessanta giorni non può essere legittimamente invocata in quanto il comma 2 dell'articolo 2 della legge delega stabilisce che «qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi». Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato trasmesso il 21 novembre scorso, mentre il termine di dodici mesi è scaduto il 24 novembre. Pertanto il termine dei quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare sarebbe comunque scaduto oltre il termine per l'esercizio della delega e non invece, come prescrive la norma, nei trenta giorni antecedenti il medesimo termine per l'esercizio della delega. Di conseguenza, non può logicamente ritenersi sufficiente a modificare l'interpretazione letterale della legge delega l'affermazione del presidente Palumbo, secondo cui, «se il legislatore ha voluto introdurre la previsione di proroga di due mesi, al fine di consentire al Governo di adeguarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari e quindi di approvare, successivamente, il provvedimento, per la medesima ratio si potrà usufruire di tale proroga nel caso in cui il termine per Pag. 125l'espressione del parere scada successivamente all'originario termine di delega». La proroga del termine in questione non può essere invocata nemmeno in via analogica con la procedura adottata per il codice dell'ordinamento militare, che, comunque, fa riferimento a una scadenza anticipata rispetto al termine di esercizio della delega.
  Osserva, quindi, che il presidente Palumbo, nella sua relazione, rivela un vizio che, se lamentato in sede giurisdizionale, potrebbe portare alla dichiarazione di inesistenza del Codice dell'ordinamento militare.
  Fa presente, inoltre, che i pareri legali formulati, che le sono stati trasmessi dagli avvocati Pagliaro e Napoli, affermano correttamente l'impossibilità di procedere all'espressione del parere, che sarebbe comunque superfluo attesa l'impossibilità di esercizio della delega. Infatti, il legislatore, fissando il termine entro il quale il Governo deve adottare il decreto, prevede la possibilità di proroga al solo scopo di permettere al Governo di adottare il decreto. Se, pertanto, il termine per l'espressione del parere parlamentare scadesse il giorno precedente, o addirittura lo stesso giorno di scadenza del termine per l'esercizio della delega, il Governo non avrebbe materialmente il tempo di adeguare lo schema sottoposto al parere agli eventuali rilievi delle Commissioni.
  Osserva, quindi, che se la Commissione dovesse esprimere un parere, questo sarà fortemente negativo, con la raccomandazione di disporre immediate verifiche da parte dei ministeri vigilanti sullo stato attuale dell'ente, che non sembra, dopo quasi tre anni di gestione commissariale, essersi risollevato dal grave dissesto economico che ne ha determinato negli anni diverse gestioni commissariali.
  Conseguentemente, non avendo nessun riscontro positivo sullo stato di salute economica dell'ente Croce rossa, propone di sospendere l'emanazione del decreto e affidare all'associazione stessa la nomina di un presidente con compiti straordinari finalizzati esclusivamente al risanamento dell'ente medesimo, direttamente sotto la vigilanza dei ministeri competenti, da compiersi entro ventiquattro mesi a decorrere dalla cessazione dell'incarico dell'attuale commissario straordinario, ovvero dal 31 dicembre 2011.

  Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, precisa che, con riferimento alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, nella sua relazione si è limitato a riferire quanto trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota allegata allo schema di decreto legislativo. In proposito, osserva, altresì, che né la Presidenza della Camera né il Comitato per la legislazione, nel parere espresso nel provvedimento in esame, si sono pronunciati su questo profilo.

  Lucio BARANI (PdL) desidera ricordare a tutti i colleghi intervenuti che, qualora la Commissione non esprimesse un parere, il Governo avrebbe la facoltà di procedere comunque all'emanazione del decreto legislativo.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), pur riconoscendo la correttezza di quanto precisato dal collega Barani, fa presente che, per addivenire all'espressione di un parere condiviso, occorre prima verificare la sussistenza di un accordo sulle eventuali condizioni. Ritiene, infatti, che quelle suggerite dal collega Barani nel suo primo intervento non esauriscano i profili problematici del provvedimento in esame.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che la Commissione non possa rinunciare ad esprimere il proprio parere su un provvedimento tanto importante. Pertanto, dal momento che un'ampia maggioranza della Commissione condivide un giudizio critico sullo schema di decreto in esame, invita i rappresentanti dei gruppi a verificare la possibilità di elaborare un parere favorevole, con condizioni puntuali e stringenti, che sia a sua volta oggetto di ampia condivisione.

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  Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, dopo aver invitato tutti i colleghi a fare intervenire eventuali suggerimenti ai fini della predisposizione di una proposta di parere, ribadisce che, nella seduta già convocata per domani, si potrà verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per le festività di fine anno, quando dovrebbe essere chiaro, se il termine per l'esercizio della delega sarà stato prorogato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il parere di competenza sul disegno di legge n. 4716, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione». In proposito, ricorda che l'intesa all'esame della Commissione è la quarta intesa esaminata nel corso della legislatura.
  Fa presente, quindi, che questa intesa non contiene materie di competenza specifica della Commissione. Evidenzia, pertanto, i punti di maggior rilevanza per una più approfondita conoscenza di come si generano queste intese e, nel caso specifico, delle caratteristiche della Chiesa in discorso.
  Ricorda, poi, che la materia dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose è menzionata dall'articolo 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione, tra quelle afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  Ritiene, pertanto, che sia interessante spiegare come si sviluppano queste intese. Con particolare riferimento agli aspetti procedurali, la materia non risulta essere disciplinata in via legislativa, ma si è formata una prassi consolidata a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia in cui le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege n. 1159 del 1929 e l'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere non obbligatorio in merito.
  Fa presente, poi, che la competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo. Le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio. L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza. Questo organo predispone le bozze di intesa unitamente Pag. 127alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime, poi, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio. Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge.
  Segnala, inoltre, che il testo in esame, d'iniziativa governativa, approvato e trasmesso dal Senato, ha assorbito una proposta d'iniziativa parlamentare. Questa è una circostanza interessante: l'articolo 8 della Costituzione, infatti, non specifica se l'iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le trattative e stipularle. La Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati, affrontando la questione della titolarità dell'iniziativa legislativa per la presentazione di progetti di legge volti ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali, nella seduta del 5 maggio 1999 si è pronunciata per l'ammissibilità dell'iniziativa parlamentare in tale materia, ove ricorrano i necessari presupposti di fatto. Pertanto non sembrerebbero sussistere elementi ostativi all'ammissibilità di proposte di legge di iniziativa parlamentare per l'approvazione delle intese.
  Infine, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto l'emendabilità, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette a integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa.
  Osserva, poi, che i disegni di legge riguardanti intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica possono apparire di minore importanza, ma non lo sono, in quanto il numero dei fedeli che aderiscono alle diverse confessioni è nel complesso rilevante.
  L'intesa su cui è richiesto il parere della Commissione interviene per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ed è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della confessione religiosa. La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni è meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York da Joseph Smith. Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni e alcuni degli esponenti della Chiesa sono personaggi di spicco della politica americana. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City.
  Ricorda, poi, che diverse sono le istituzioni create dalla Chiesa. Tra le istituzioni culturali si ricorda la Brigham Young University, che è la più grande università privata degli Stati Uniti. Uno degli aspetti fondamentali della Chiesa è costituito dall'attività missionaria, che ha conosciuto una notevole espansione, anche a livello internazionale, dalla seconda metà dello scorso secolo. In Italia, la prima Missione è stata fondata nel 1966. Attualmente la Chiesa mormone è presente in tutta Italia, concentrata soprattutto nelle grandi città: Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Catania e conta oltre ventimila fedeli. La Chiesa dei mormoni divide il mondo in aree. Ogni area è suddivisa in regioni. Le comunità sono organizzate in pali, che comprendono sei o dodici rioni. Più comunità formano un distretto e più distretti una missione. In Italia sono presenti tre pali (Milano, Venezia e Bari), sedici rioni, centoundici rami, quattro missioni e quindici distretti, per un totale di oltre ventimila aderenti. Dal punto di vista giuridico, fino al 1993 i mormoni hanno potuto operare in Italia grazie al riconoscimento del Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter-days Saints, ente ecclesiastico riconosciuto in base alle previsioni del trattato di amicizia, navigazione e commercio del 1948.
  Osserva che la Chiesa ha, poi, ottenuto la personalità giuridica, in base alla legge Pag. 12824 giugno 1929, n. 1159, con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City.
  Fa presente, poi, che lo schema d'intesa non si discosta dagli analoghi provvedimenti già approvati. Riassume, quindi, brevemente i vari articoli.
  L'articolo 2 riguarda la libertà religiosa. Riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla e osservarla in qualsiasi forma, individuale o associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa, prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, con la conseguenza che non trovano più applicazione le norme sui cosiddetti «culti ammessi» dopo l'approvazione dell'intesa. L'articolo 3 tratta l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. È prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce all'organizzazione interna della Chiesa, garantendole, tra l'altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale o internazionale. L'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa: i presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero. L'articolo 5 concerne l'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire. L'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi.
  Rileva, poi, che gli articoli da 7 a 11 recano norme volte a assicurare che l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena. L'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. A tale fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa. Gli articoli 15 e 16 tutelano gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico e dispongono in ordine alla tutela e valorizzazione Pag. 129del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa. In particolare, in riferimento all'esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, si prevede l'applicabilità dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, ai sensi del quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
  Osserva, poi, che gli articoli da 17 a 23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa, purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.
  In base al disposto dell'articolo 24, la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti. Tale articolo introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa mormone, nonché degli enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.
  Fa presente che l'articolo 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti, purché conformi alla vigente normativa in materia. Negli articoli 26 e 28 saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. L'articolo 27 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia e applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e le relative norme di attuazione. L'articolo 29 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, valutati in euro 35 mila per l'anno 2011 ed in euro 20 mila a decorrere dall'anno 2012. Infine, evidenzia che la Chiesa non partecipa alla ripartizione dell'8 per mille del gettito derivante dall'IRPEF.
  Propone, in conclusione, il nulla osta all'ulteriore esame del provvedimento da parte della Commissione di merito.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, non essendovi richieste di intervento, ritiene che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna.

  La Commissione consente. Approva, quindi, la proposta di nulla osta del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

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