CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 193

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

  Davide CAPARINI, presidente, deposita la Relazione che il deputato Mario Pepe (PD) ha svolto, a nome della Commissione, lo scorso 4 novembre a Perugia sul «Rapporto annuale sulla legislazione – Stato, Regioni e Unione europea» (vedi allegato 1).

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
C. 4534 Governo e abb., approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani e volto all'istituzione di una Commissione Pag. 194nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Riferisce che l'articolo 1 riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, al Ministero degli affari esteri. L'articolo 2, osserva, prevede che la Commissione, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sia costituita da tre componenti: un presidente nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra esperti altamente qualificati in materia e due membri eletti dal Parlamento. Rileva che l'articolo 3 descrive i compiti della Commissione; tra essi si segnalano: monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; promozione della cultura dei diritti umani, anche attraverso specifici percorsi formativi da realizzare in ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche; collaborazione per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; analisi delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione; promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani; promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione del personale. Evidenzia che l'articolo 4 sancisce l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. Precisa che l'articolo 5 disciplina la struttura di supporto all'attività della Commissione e l'articolo 6 istituisce un Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile; tre componenti sono designati congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Fa notare che l'articolo 7 stabilisce i compiti e le funzioni del Consiglio: collaborazione con la Commissione nell'esame delle questioni connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani; approvazione delle linee generali di attività; coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia. Riferisce quindi sull'articolo 8, che riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative operanti nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani, e sull'articolo 9, che sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione. Rileva che l'articolo 10 dispone la presentazione al Parlamento ogni anno di una relazione annuale sull'attività svolta e gli articoli 11 e 12 provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità in merito all'articolo 12 inerente alla copertura finanziaria del provvedimento. Seppur si tratti di profili di non immediata pertinenza della Commissione, sostiene che appaiono eccessivamente onerosi i costi previsti per il funzionamento della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Fa notare che in una fase di emergenza economica quale quella attuale occorre perseguire senza riserve il principio della riduzione degli enti pubblici e del rigore sui costi delle strutture pubbliche.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando nel merito i contenuti del provvedimento, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari. Reputa opportuno, nell'attuale contesto di Pag. 195crisi economica, porre un freno alla proliferazione di enti e strutture pubbliche e contenere al massimo le relative spese di funzionamento.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare che la manovra economica varata dal Governo incide fortemente sugli enti locali, attraverso riduzioni di trasferimenti e limitazioni di risorse; in tale quadro ritiene utile che sia attentamente verificata la congruità degli oneri previsti per la copertura economica del testo in esame.

  Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), relatore, in esito al dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
C. 3744.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Mario PEPE (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in esame. Osserva che i primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Croazia in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge. In merito all'Accordo, segnala che gli articoli da 1 a 4 contemplano l'enunciazione degli scopi e dei principali settori di cooperazione previsti; le Parti si impegnano ad individuare possibili forme di collaborazione culturale anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e tra le Parti si coopererà in particolare nel settore bibliotecario, librario ed archivistico, come anche dell'archeologia e del restauro. Rileva che verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi, docenti e studenti universitari, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e culturali dei due Paesi; nel particolare ambito dell'istruzione si mirerà anzitutto a preservare l'identità linguistica delle rispettive minoranze e costituirà oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti di lingua italiana e croata. È prevista, evidenzia, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario ed è infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore. Illustra quindi gli articoli 5 e 6, che riguardano la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. In relazione alla tutela dei diritti d'autore, segnala che l'articolo 7 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza mediante la cooperazione tra le amministrazioni governative competenti in Italia e in Croazia. Ai sensi dell'articolo 8, sottolinea, le Parti assumono l'obbligo di sostenere l'attività degli istituti culturali italiani in Croazia e degli omologhi enti croati in Italia. Evidenzia che nell'ambito dello sport e delle politiche giovanili l'articolo 9 prevede la collaborazione fra le competenti organizzazioni, particolarmente nel settore degli scambi giovanili, che vedrà la cooperazione tra istituzioni governative, enti locali e organizzazioni non governative. La collaborazione tra le Parti, precisa, viene estesa dall'articolo 10 all'incoraggiamento di ogni attività nel settore della tutela dei diritti umani, mentre l'articolo 11 prevede che nei settori di cooperazione le Parti sosterranno la cooperazione tra Regioni ed enti territoriali rispettivi. Osserva quindi che l'articolo 12 prevede la costituzione di una Commissione mista italo-croata per l'applicazione Pag. 196dell'Accordo e gli articoli da 13 a 15 riportano le consuete clausole finali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Nuovo testo C. 3555.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Francesco BEVILACQUA, illustra il provvedimento in esame, teso ad introdurre norme volte a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani e nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. Osserva che l'articolo 1 definisce finalità, definizioni e ambito applicativo dell'intervento; in particolare, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Rileva che l'articolo 2 istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, che definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato. La Commissione, precisa, valutate le politiche retributive degli editori, deve redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi, dandone adeguata pubblicità. Riferisce che ai sensi dell'articolo 3, l'iscrizione all'elenco predetto dei datori di lavoro giornalistico diviene, a decorrere dal 1o gennaio 2012, requisito per l'accesso ai contributi pubblici in favore dell'editoria. L'articolo 4, evidenzia, prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il deputato Mario PEPE (PD), pur valutando favorevolmente i contenuti del provvedimento in relazione all'esigenza di verificare i profili di equità delle retribuzioni nel lavoro giornalistico, ritiene altresì necessario, considerato il delicato ruolo svolto dal settore dell'informazione nell'attuale turbolento contesto politico-economico, che anche le retribuzioni dei giornalisti, come quelle di altre categorie professionali, siano pubblicizzate e rese trasparenti.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal deputato Pepe.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) reputa opportuno che tutte le categorie professionali e i settori che ricevono provvidenze pubbliche o nei cui confronti lo Stato destina risorse dovrebbero sottostare ad obblighi di trasparenza rispetto agli emolumenti percepiti; il che peraltro agevolerebbe senza dubbio il perseguimento di una maggiore equità nelle retribuzioni. Fa notare che occorre altresì salvaguardare la vasta area del precariato che affligge il settore del lavoro giornalistico.

  Il deputato Guido MELIS (PD) reputa apprezzabile il contenuto del provvedimento, che tende ad introdurre elementi di maggiore equità in un settore che anche a causa dell'impiego di nuove tecnologie informatiche e dei frequenti riassetti aziendali evidenzia criticità e specifiche problematiche.

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  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene tuttavia che i contenuti del provvedimento potrebbero essere perseguiti anche attraverso accordi tra le rappresentanze di categoria ed il ministero competente. Ribadisce l'esigenza che siano previste forme di publicizzazione e maggiore trasparenza in ordine alle retribuzioni dei giornalisti.

  Davide CAPARINI, presidente e relatore, fa notare che il principio della publicizzazione è stato adottato anche in RAI con il nuovo contratto di servizio.

  Il deputato Guido MELIS (PD) rammenta che il settore della stampa svolge un compito particolarmente delicato e riveste un ruolo evidente nel quadro di un compiuto sistema democratico.

  Davide CAPARINI, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 746 e abb.

Parere alla XII Commissione della Camera.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT) , relatore, illustra il provvedimento in esame, volto a disciplinare il tema della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Precisa che in assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Segnala che risultano del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Riferisce che l'articolo 1 prevede l'obbligo dell'espressione in vita del consenso alla donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica, informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato. Sottolinea che l'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative, mentre l'articolo 3 prevede l'obbligo di redigere testamento olografo per manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem. Evidenzia che l'articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna, nonché sull'articolo 6, che stabilisce che la donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. Rileva che l'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle predette disposizioni, mentre l'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

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