CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 9

  Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

  La seduta comincia alle 12.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che si era convenuto di concludere nella seduta odierna, con il voto, l'esame della domanda in titolo. Chiede quindi se vi siano annunci di voto sulla proposta di diniego formulata dal relatore Cassinelli.

  Armando DIONISI (UdCpTP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di diniego formulata dal relatore. Ciò in quanto le intercettazioni in questione sono relative al 2003 e sembrano decontestualizzate rispetto al complesso delle indagini svolte, non risultando inoltre del tutto convincenti alcune argomentazioni addotte dal giudice a sostegno della richiesta.

  Antonino LO PRESTI (FLpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo preponderante l'esigenza che sia fatta chiarezza nel processo sull'eventuale partecipazione del deputato Romano al sodalizio criminoso.

  Federico PALOMBA (IdV) ribadisce il proprio voto contrario e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza per il caso che la proposta del relatore Cassinelli fosse approvata.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, poiché non vi sono altre richieste di annunzio di voto, indìce la votazione.

  La Giunta, con 9 voti contrari, 8 favorevoli e due astensioni, respinge la proposta di diniego formulata dal deputato Cassinelli. Conferisce quindi mandato alla deputata Samperi di predisporre la relazione per l'Assemblea nel senso della concessione dell'autorizzazione.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (Doc. IV, n. 26).
(Esame e rinvio).

  Maurizio PANIZ (PdL), relatore, espone che l'inchiesta nella quale è indagato il deputato Nicola Cosentino è l'ulteriore Pag. 10sviluppo della lunga (ormai ben più che decennale) attività investigativa che riguarda i clan camorristici di Casal di Principe in provincia di Caserta. Essa ha come premesse storiche e giudiziarie, peraltro ripetutamente citate anche nell'ordinanza custodiale per la parte concernente proprio l'onorevole Cosentino, precedenti indagini ed anche pronunzie giurisdizionali di condanna di numerosi soggetti che hanno capeggiato o diretto le organizzazioni camorristiche della zona o anche solo partecipato in varie modalità alle loro illecite attività. In particolare, il contesto di riferimento è la lotta tra il clan dei Bidognetti (ora in marcato declino) e quello degli Schiavone (il ramo vincente, diretto da Nicola, figlio di Francesco, detto Sandokan, anche se colpito numerose volte da efficaci iniziative di contrasto da parte della polizia giudiziaria e della magistratura). Peraltro, anche l'ulteriore ramo dei «casalesi», quello di Zagaria, ha subito uno scacco molto significativo, da ultimo, con l'arresto, proprio il 7 dicembre scorso, del medesimo Michele Zagaria.
  L'attività dei clan casalesi si articola su un'ampia gamma di settori: dalla gestione del ciclo dei rifiuti alle estorsioni, all'edilizia, al riciclaggio ed al condizionamento delle amministrazioni locali.
  L'assunto accusatorio è che tutta questa vasta e penetrante opera d'inquinamento e di condizionamento del tessuto sociale non possa che contare anche su significativi appoggi istituzionali. Ed infatti i principali protagonisti della nuova inchiesta – secondo l'autorità giudiziaria – sarebbero l'allora sindaco di Casal di Principe, Cipriano Cristiano, Nicola Di Caterino, funzionario del comune della medesima città, e poi i fratelli Corvino (due maschi e una femmina) ed i fratelli Ferraro, schierati su versanti opposti e in competizione per il controllo del comune di Casal di Principe, attraverso la sistematica ed illecita pressione sugli imprenditori della zona, nella spartizione delle occasioni di lavoro e nella ricerca, ovviamente illecita, del consenso elettorale attraverso il voto di scambio.
  Il Di Caterino, il Cristiano e i Corvino sono, poi, tutti imparentati per avere Di Caterino sposato una sorella Corvino ed il Cristiano sposato una sorella Di Caterino.
  Per completezza espositiva, ricorda che il 18 novembre scorso il comune di Casal di Principe è stato sciolto ed è stato nominato un commissario prefettizio.
  Per quanto concerne le accuse, in questo panorama, secondo l'autorità giudiziaria, il deputato Cosentino – anche in qualità di coordinatore regionale del PDL – sarebbe il referente «nazionale» del gruppo degli Schiavone ed avrebbe partecipato, quale attivo «nume tutelare», ad operazioni inerenti ad un'iniziativa volta a favorire il medesimo gruppo degli Schiavone e dei Corvino, vale a dire la costruzione di un importante centro commerciale, che avrebbe poi assorbito lavoratori e lavoratrici della zona, i quali avrebbero successivamente retrocesso parte dei loro guadagni ai Corvino medesimi e promesso i loro voti.
  L'edificazione del centro commerciale avrebbe dovuto avere vari presupposti: 1) un finanziamento della banca UNICREDIT; 2) la verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici; 3) la disponibilità degli imprenditori coinvolti a riciclare o reimpiegare risorse di illecita provenienza. Di qui i tre capi d'accusa, mossi a titolo di concorso specificamente all'onorevole Cosentino, vale a dire gli abusi e le falsità in atti pubblici punite dal codice penale, il falso interno bancario di cui all'articolo 137 del testo unico sul credito ed il reimpiego (consumato e od o tentato) di capitali illeciti di cui all'articolo 648-ter del codice penale.
  Più in particolare, necessitando il progetto di costruzione di licenze edilizie e attestati di conformità agli strumenti urbanistici in vigore (il piano attuativo ed il piano di lottizzazione convenzionata), l'Ufficio tecnico comunale di Casal di Principe doveva rilasciare una serie di atti che sarebbero stati tutti rilasciati in modo illecito attraverso falsi. A queste falsità avrebbero partecipato tra gli altri Vincenzo Schiavone e Mario Cacciapuoti, l'uno funzionario dell'UTC di ruolo e l'altro Pag. 11dirigente a contratto, nominato dalla gestione commissariale del comune, nel frattempo sciolto per mafia nel 2006 (il comune di Casal di Principe è stato invero sciolto per mafia più volte). L'onorevole Cosentino, in particolare, nel 2007 si sarebbe adoperato affinché il Cacciapuoti fosse riconfermato nel ruolo, alla fine del commissariamento, e terminasse il suo «compito».
  Inoltre, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, l'onorevole Cosentino avrebbe partecipato alle pressioni poste in essere verso i funzionari dell'UNICREDIT di Casal di Principe affinché costoro omettessero di segnalare alla direzione di Roma del medesimo istituto di credito le difficoltà oggettive dell'operazione per cui veniva chiesto il finanziamento, in primo luogo le precarie condizioni economiche della VIAN srl, amministrata formalmente da tale Caterina Corvino, ma in realtà da Nicola Di Caterino, uomo legato al sindaco Cipriano Cristiano e, nella prospettazione accusatoria, all'onorevole Cosentino.
  In terzo luogo – ed in conclusione – il deputato Cosentino sarebbe anche concorrente, quanto meno a livello di tentativo, dell'operazione del reimpiego di capitali di provenienza illecita, che sarebbero stati reinvestiti nell'edificando centro commerciale.
  Nella mattinata del 6 dicembre 2011 sono stati tratti in arresto i fratelli Ferraro, tutti i fratelli Corvino, il Di Caterino, il Cipriano Cristiano ed il Cacciapuoti (oltre a numerose altre persone). L'arresto dell'onorevole Cosentino è stato ovviamente sospeso in attesa della pronunzia della Camera.
  Quanto alle fonti di prova, evidenzia che l'esistenza delle varie associazioni camorristiche gravitanti su Casal di Principe è dedotta da varie sentenze passate in giudicato (v. pag. 40 e 41 dello stampato).
  I fatti specifici della presente inchiesta sono riferiti da vari collaboratori di giustizia: Raffaele Piccolo, Roberto Vargas, Raffaele Giangrande, Salvatore Caterino e alcuni altri.
  Sul ruolo dell'onorevole Cosentino, in particolare, vengono riproposte le dichiarazioni di Gaetano Vassallo e di Francesco Bidognetti, le cui indicazioni furono già poste a base della richiesta di custodia cautelare del 2009 (v. pp. 86 e 102 dello stampato). In secondo luogo, vengono addotti alcuni passaggi delle deposizioni di Luigi Diana del 16 aprile 2011 (v. pag. 110 e 596 dello stampato) e di Francesco Della Corte del 28 febbraio 2011 (v. pag. 595 dello stampato). In terzo luogo, viene riportata un'intercettazione ambientale del 17 luglio 2006 tra Cacciapuoti, Di Caterino, Lubello e Cristiano (pag. 620). Ancora: viene ricordata un'intercettazione telefonica tra Di Caterino e Cristiano del 29 marzo 2007 (pag. 627) e viene focalizzata una visita dell'onorevole Cosentino, in uno al deputato Luigi Cesaro, ai funzionari dell'UNICREDIT (pagg. 672 e 702). Sempre in ordine agli elementi indiziari, viene utilizzata una intercettazione tra l'onorevole Cosentino e Di Caterino (pag. 717), vengono ricordate altre intercettazioni ed ulteriori riferimenti alle pagg. 726-727. Da ultimo, viene valorizzata la deposizione di Roberto Vargas che sostiene (pag. 947) che l'onorevole Cosentino fosse il politico «che comandava a Casal di Principe», tanto è vero che l'elezione a sindaco di Cipriano Cristiano avvenne per concorde concorso delle famiglie camorristiche Schiavone e Russo e dello stesso onorevole Cosentino e vengono riferite le dichiarazioni del pentito Francesco Cantone (pag. 1004).
  La declinazione compiuta del ruolo del deputato Cosentino si rinviene a pag. 818 dello stampato, laddove – secondo l'impianto accusatorio – si individua nell'onorevole Cosentino il consapevole protagonista di tutta la vicenda. Egli infatti – secondo l'accusa – sarebbe il «referente politico nazionale» dei politici casalesi, a loro volta pesantemente invischiati nei rapporti con il clan degli Schiavone (con cui, peraltro, anche lo stesso Cosentino sarebbe imparentato, attraverso il fratello e un cugino primo).
  Egli, inoltre, sarebbe intervenuto concretamente nella specifica vicenda in discussione con l'accesso alla sede UNICREDIT. Al riguardo, precisa che – allorquando un politico decida di perorare una Pag. 12qualsivoglia richiesta – non è tenuto a verificarne i presupposti tecnici e giuridici, tanto più che nel caso specifico il finanziamento non fu poi concesso.
  Quanto alle esigenze cautelari, esse sono molto sinteticamente individuate dal GIP e illustrate in sole sei righe dello stampato a fronte delle 1167 pagine in cui si articola l'ordinanza custodiale. Esse sono presuntivamente indicate, ai sensi degli articoli 51, comma 3-bis, e 275, comma 3, del codice di procedura penale, anche in ragione della pericolosità sociale e dunque del pericolo di reiterazione del reato. Per quanto attiene al profilo dell'esistenza del fumus persecutionis, fa presente che sono ben 1167 le pagine delle quali si compone il provvedimento contenente la misura cautelare: l'entità non è usuale e priva di significato. Ma la pressoché integrale totalità delle stesse fa riferimento a persone ed aspetti estranei alla posizione dell'onorevole Cosentino, rispetto al quale deve sottolineare che, anzitutto, viene pedissequamente ripetuto un quadro accusatorio che già aveva portato alla richiesta della misura cautelare della custodia in carcere nel 2009 (tanto che spesso viene valorizzato il cosiddetto «giudicato cautelare»), posto che la Suprema Corte, pur invocata dall'interessato, non ebbe ad annullare la misura cautelare; in proposito, ricorda inoltre che il procedimento penale in questione è ancora in corso e che l'onorevole Cosentino ha chiesto che si proceda mediante il giudizio immediato.
  Inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – formulate in termini assai generici – vengono elevate al rango di prove certe ed inequivoche, perfino sostanzialmente decisive, sottovalutando l'estrema genericità delle stesse ed il rifugio dei collaboratori medesimi in comprensibili luoghi comuni.
  Ancora: sono utilizzate alcune intercettazioni dirette (peraltro di contenuto accusatorio infimo per non dire nullo) dell'utenza dello stesso onorevole Cosentino (soggetta alle guarentigie dell'articolo 68 Cost. ed in spregio alle stesse) (pagg. 624, 715, 716, 717 e 718).
  Sottolinea ulteriormente che non viene considerato che non vi sono contatti diretti dell'onorevole Cosentino con le varie persone interessate alla specifica operazione immobiliare e commerciale in questione, salvo enfatizzare l'intervento presso i vertici UNICREDIT – peraltro durato pochissimi minuti – perfettamente giustificabile da parte di un parlamentare di fronte alla prospettiva dell'apertura di un centro commerciale nella zona di propria attività politica con conseguenti posti di lavoro ed aumento della competitività commerciale del territorio. Del resto, si dà per scontato il fatto che l'onorevole Cosentino dovesse avere percezione diretta e significativa delle (insufficienti) condizioni economiche del soggetto che attivava l'iniziativa commerciale in questione, VIAN s.r.l., senza che esista un solo elemento di obiettivo riscontro di tale percezione.
  Afferma come non esista una sola prova oggettiva della partecipazione diretta dell'onorevole Cosentino all'iniziativa commerciale in questione, mentre indizi di contenuto eminentemente generico vengono elevati al rango di prove inequivoche, tali da giustificare il provvedimento custodiale verso un parlamentare della Repubblica. Più in particolare, intende chiarire che certamente l'inchiesta ha portato alla luce indiscutibili comportamenti illeciti e responsabilità personali per fatti delittuosi. Non di meno, quello che gli pare mancare è la certa trasposizione del ruolo individuale dell'onorevole Cosentino nel contesto criminoso descritto. Sotto questo profilo, le dichiarazioni testimoniali raccolte dagli inquirenti si limitano al luogo comune per cui egli sarebbe il «politico di riferimento» di quel territorio.
  Da ultimo, non viene indicata una sola esigenza cautelare specifica per l'esecuzione della così grave misura cautelare richiesta, che viene perciò prospettata solo in modo presuntivo, ferma la rilevante distanza di tempo dai fatti e l'impossibile ripetitività della condotta.
  Ciò esposto, propone che non venga autorizzata l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Nicola Cosentino.

Pag. 13

  Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Maurizio TURCO, Giuseppe CONSOLO e Federico PALOMBA, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che l'invito per l'audizione al deputato Cosentino verrà reiterato, come di consueto, e che l'esame della domanda proseguirà nella seduta di domani, che s'intende differita alle ore 10.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) non si nasconde la gravità delle decisioni concernenti la restrizione della libertà personale di un deputato, anche alla luce del caso di Alfonso Papa, la cui persistente custodia domiciliare gli sembra oggi eccessiva.
  Tuttavia, ogni caso è diverso e non può dimenticare che proprio sulla pregressa richiesta custodiale relativa al deputato Cosentino il suo gruppo votò per la concessione ed egli medesimo sottoscrisse una relazione di minoranza che si contrapponeva alla proposta di diniego formulata dalla Giunta.
  Se forse può condividersi il giudizio del relatore per cui mancano prove dirette ed empiriche del collegamento di Nicola Cosentino con ogni singolo profilo penale, non così invece ci si può esprimere sul rilievo per cui molte delle fonti di prova sarebbero costituite da fatti vecchi. È inevitabile che molto del portato investigativo di questa inchiesta derivi dallo storico filone della lotta alla camorra e ai clan casalesi. Peraltro, vi sono elementi indiziari indiscutibili a carico di Nicola Cosentino, come la sua indebita pressione sull'Ufficio tecnico del comune volta a ottenere false certificazioni, prodromiche all'edificazione del centro commerciale. Non è revocabile in dubbio che, al riguardo, Mario Cacciapuoti fosse un suo fiduciario. Anche l'ingente finanziamento che l'UNICREDIT avrebbe dovuto concedere alla società VIAN rappresenta una vicenda opaca, nella quale si constatano numerose irregolarità, la prima delle quali è costituita dalla compagine sociale, comprovatamente camorristica, certamente nota al Cosentino. Opinare il contrario significherebbe ammettere la possibilità che lo stesso onorevole Cosentino sia dedito ad accompagnare presso sportelli bancari chiunque gliene faccia richiesta.
  Quanto alla considerazione del relatore, per cui il ricorso alla figura – quasi abusata – del «politico di riferimento», sarebbe una prova troppo generica, deve d'altronde sottolineare che proprio la difficoltà di svolgere attività politica in alcuni contesti dovrebbe indurre i politici medesimi ad atteggiamenti di maggiore prudenza, tanto più che – ribadisce – l'onorevole Cosentino non si è limitato a mantenersi nelle retrovie dell'operazione finanziaria ma ha perorato attivamente, con una collaborazione all'illecito che giustifica pienamente la misura cautelare.
  Venendo quindi alla pretesa natura succinta delle motivazioni in punto di esigenze cautelari, rimarca che esse in realtà emergono dal complesso dell'ordinanza, dalla quale si evincono chiari ed evidenti elementi di pericolo, senza che ciò debba essere ulteriormente e specificamente motivato. Per tutte le ragioni esposte, preannuncia che il suo gruppo voterà in favore dell'arresto e contro la proposta del relatore.

  Donatella FERRANTI (PD) non può esimersi dallo stigmatizzare l'impianto della relazione ascoltata. Le pare che il relatore si sia posto come avvocato difensore dell'onorevole Cosentino anziché come membro della Giunta tenuto a riferire sugli elementi portati all'esame parlamentare. Quest'ultimo deve concernere solo eventuali profili di fumus persecutionis ed è metodologicamente errato spezzettare i singoli punti addotti nell'ordinanza di custodia cautelare senza peraltro considerare il fondamentale dato di partenza, costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla precedente ordinanza di custodia in carcere che oggi si atteggia a vero e proprio giudicato cautelare. Ricollegandosi a quanto sostenuto dal deputato Mantini, sottolinea che l'onorevole Cosentino conosceva perfettamente il contesto ambientale nel quale sono maturate le circostanze che gli vengono addebitate. A pag. 701 dello stampato, per esempio, si Pag. 14chiarisce che il funzionario dell'UNICREDIT Cristofaro Zara aveva opposto delle difficoltà all'erogazione del finanziamento, in considerazione dell'insufficienza delle garanzie offerte dal soggetto richiedente. Il suo atteggiamento, tuttavia, si era ammorbidito dopo l'incontro del 7 febbraio 2007, organizzato da Di Caterino e dal sindaco Cristiano con i deputati Cosentino e Cesaro. Peraltro deve dissentire dal relatore in ordine alla mancanza di riscontri sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: vi sono al contrario numerosi riscontri empirici costituiti da appostamenti, relazioni di polizia giudiziaria e intercettazioni. Quanto poi al rilievo per cui le esigenze cautelari sarebbero motivate in modo troppo sommario, ricorda che per fatti di questa natura esse sono presunte dalla legge. Voterà per la concessione dell'autorizzazione.

  Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 6 dicembre 2011, alla pagina 16, colonna di destra, al dodicesimo rigo, in luogo della parola: «sanzioni» leggere la parola: «funzioni».