CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

  La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2011.
Emendamenti C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Pareri).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli articoli aggiuntivi 5.019 Garavini e 5.040 del Governo al disegno di legge C. 4623 trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  In merito agli effetti del parere su tali articoli aggiuntivi, ricorda che quelli sui quali la Commissione dovesse esprimere parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
  Per quanto riguarda, poi, agli articoli aggiuntivi sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrebbe recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
  La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

  Salvatore TORRISI (PdL), relatore, osserva che l'articolo aggiuntivo 5. 019 Garavini è diretto stabilire i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione Pag. 34e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.
  In particolare, il Governo verrebbe delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla predetta Direttiva sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) adeguare, in coerenza con l'articolo 2 della direttiva, la definizione di delitto di tratta di esseri umani, di cui all'articolo 601 del codice penale, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione, al fine di introdurre in tale nozione gli atti dolosi punibili quali il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ai fini di sfruttamento;
   b) con particolare riferimento alla punibilità degli «atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime», di cui all'articolo 2 della direttiva, circoscrivere la fattispecie, precisando le condotte punibili;
   c) definire lo sfruttamento nel rispetto dell'articolo 2 paragrafo 3 della direttiva e stabilire l'irrilevanza del consenso;
   d) in aderenza al paragrafo 5 dell'articolo 2, qualora le condotte di cui alla lettera a) coinvolgano minori di anni diciotto, prevedere che vengano punite come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva;
   e) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 19 direttiva, nonché alle Raccomandazioni dell'Aja sul traffico degli esseri umani del 1997, prevedere l'istituzione del Relatore nazionale – equivalente al cosiddetto National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings) – al fine di dotare il nostro Paese di un organismo in grado di monitorare il fenomeno, di scambiare informazioni sulle politiche nazionali e di contribuire alla prevista relazione della Commissione europea per la lotta alla tratta di esseri umani nello spazio europeo, di cui all'articolo 20 della medesima direttiva;
   f) prevedere le misure necessarie atte alla tutela penale, all'assistenza e al sostegno delle vittime, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva;
   g) con specifico riferimento all'articolo 16 della direttiva e alla protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta, intesi, ai sensi del considerando n. 23 della medesima direttiva, quali soggetti che versano in situazione di particolare vulnerabilità e meritevoli di specifiche tutele, istituire il Tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero non accompagnato vittima di tratta. Ferme restando le disposizioni vigenti, di natura urgente e temporanea, tra cui l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, nonché le prerogative assegnate al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 286/1998 e successivi regolamenti attuativi, prevedere per tali soggetti uno status giuridico duraturo, facilitare l'esercizio del diritto di asilo che le convenzioni internazionali riconoscono ai minorenni, in adeguamento del paragrafo 2 dell'articolo 16 della medesima direttiva, concernente l'adozione di misure necessarie per una soluzione duratura, basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore, per realizzare una sua concreta integrazione.

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  L'articolo aggiuntivo 5. 040 del Governo è diretto a delegare il Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
  Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;
   b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro.

  Ritiene che in merito all'articolo aggiuntivo 5.019 potrebbe essere espresso parere contrario non tanto in relazione al merito dell'articolo aggiuntivo quanto piuttosto alla scelta di intervenire attraverso la delega legislativa in materia penale. Esprime forti perplessità anche in relazione all'istituzione di nuovi organi rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento per tutelare le vittime della tratta. Propone invece di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.040.

  Manlio CONTENTO (PdL) dichiara la propria contrarietà alla delega prevista dall'articolo aggiuntivo 5.040, esprimendo peraltro dubbi circa l'esigenza di dover adeguare la normativa nazionale vigente alla direttiva in materia di tratta oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame. Si sofferma a tale proposito sulla disciplina prevista dal codice penale su tale materia, modificata da ultimo nel 2010, richiamando gli articoli 601 (tratta di persone), 602-bis (pene accessorie) e 602-ter (circostanze aggravanti). Esprime fortissime perplessità sulla scelta di istituire il Relatore nazionale con il compito monitorare il fenomeno della tratta e di scambiare informazioni sulle politiche nazionali, ritenendo che si tratterebbe di un organo sostanzialmente superfluo per la lotta contro la tratta, che si aggiungerebbe ai tanti enti inutili presenti nel nostro ordinamento. Anche in relazione alle disposizioni sulle vittime della tratta formula alcuni rilievi, evidenziando come l'ordinamento già preveda una disciplina in materia adeguata. Dichiara la propria totale contrarietà alla lettera g) dell'articolo aggiuntivo, ritenendo che questa, specialmente nella parte in cui prevede una sorta di ampliamento del diritto di asilo, possa provocare dei seri problemi applicativi in concreto ed in particolare degli abusi. Conclude sottolineando come la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 5.040 sia comunque motivata principalmente dalla scelta di usare lo strumento della delega legislativa per una materia estremamente delicata che dovrebbe essere affrontata dal Parlamento in via esclusiva.

  Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere affatto l'intervento dell'onorevole Contento. Ritiene, infatti, nonostante il nostro ordinamento sia all'avanguardia nella materia in esame, tuttavia vi siano dei principi nella direttiva che devono ancora avere attuazione e che consentirebbero di migliorare sensibilmente la normativa interna.
  Evidenzia, in particolare, come rispetto alla previgente disciplina, la direttiva riordini la materia, da un lato precisando che la cd. «posizione di vulnerabilità» in cui versa la vittima presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva se non quella di cedere all'abuso, dall'altro propone una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'articolo 601 del codice penale. In quest'ultima nozione rientrano anche il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o Pag. 36l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (articolo 2 della direttiva). Per questo si prevede, alla lettera a) dell'articolo aggiuntivo 5.019 di adeguare l'articolo 601 cod. pen. con l'introduzione dei suddetti ulteriori atti dolosi.
  Alla lettera b) della proposta emendativa si sottolinea la necessità di rendere più precise e determinate le condotte punibili di cui all'articolo 2 della nuova direttiva, con particolare riferimento alla punibilità degli atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, sancito dall'articolo 25 della Costituzione; tale precisazione accoglie le osservazioni della Commissione Giustizia contenuti nel parere del 2 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del 2011/36/UE.
  La nuova direttiva stabilisce inoltre che le condotte sopra descritte quando coinvolgano minori di anni 18 debbano essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (articolo 2, par. 5). In aderenza a tale paragrafo si prevede l'introduzione di tale ipotesi alla lettera c) del citato articolo aggiuntivo.
  In aderenza alla previsione del paragrafo 4 dell'articolo 2 della direttiva, si introduce alla lettera d) la previsione dell'irrilevanza del consenso della vittima in presenza dei mezzi di coercizione sopra descritti.
  Un altro elemento di novità della direttiva in questione riguarda la specifica definizione di «sfruttamento», ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (articolo 2, par. 3). Per tali motivi, si prevede la necessità di adeguare la definizione dello sfruttamento nel suo ambito minimo descritto.
  Ritiene che potrebbe essere utile, quale strumento di raccordo, anche l'adeguamento all'articolo 19 della direttiva, che prevede che «gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituire Relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni». Pertanto, alla lettera e) dell'articolo aggiuntivo 5.019, si prevede di istituire nel nostro Paese un relatore nazionale, un ufficio antitratta e un organismo di cooperazione e di monitoraggio, il cd. National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings).
  La direttiva introduce, inoltre, una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (dagli artt. 11-16); va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (articolo 16). Tenendo conto che il nostro ordinamento già prevede alcune misure importanti, anche se di natura temporanea, come l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, tuttavia mancano alcune misure di protezione di natura duratura e permanente. A tal fine si prevede, alla lettera g) dell'articolo aggiuntivo, che sia istituita la figura del Tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero vittima di tratta (in adeguamento alla previsione di cui all'articolo 16), nonché la previsione espressa per facilitare la concessione di uno status giuridico e, in taluni casi, del diritto d'asilo. Il concreto rafforzamento delle tutele per tali soggetti che versano in situazioni di particolare vulnerabilità trova fondamento nella direttiva, laddove i minori vittime di tratta sono considerati meritevoli di ulteriori e specifiche tutele.
  Per i motivi illustrati ritiene quindi che la Commissione debba esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.019.

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  Salvatore TORRISI (PdL), relatore, formula una proposta di parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavini 5.019.

  La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

  Salvatore TORRISI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

  La Commissione formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato Andrea Zoppini.

  La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le Commissioni competenti hanno espresso il parere sul testo in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Rossomando, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.35.