CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2011
573.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 132

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Enrico FARINONE, presidente, comunica che i deputati Osvaldo Napoli e Alfonso Papa hanno cessato di far parte della Commissione mentre sono entrati a farne parte i deputati Marco Milanese e Gianfranco Rotondi.

DL 201/11: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Enrico FARINONE, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento di urgenza varato dal Governo per affrontare la crisi economica e di finanza pubblica che sta interessando l'Italia e che, insieme alla più generale crisi del debito sovrano europeo, potrebbe contribuire a recare un serio pregiudizio alla stessa sopravvivenza della moneta unica. È ovvio quindi che, oltre ai profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, l'esame della XIV Commissione si dovrà anche concentrare su una riflessione più generale sul momento cruciale che il processo integrazione europea sta vivendo.
  Con riferimento a tale ultimo aspetto, si limita a ricordare che il 29 novembre 2011 il Commissario agli affari economici e monetari Rehn ha presentato all'Eurogruppo un rapporto «L'Italia e la sfida dell'alto debito/bassa crescita», relativo alla situazione e alle prospettive economiche dell'Italia. Nel rapporto si prospetta, tra le altre cose, l'esigenza, per quanto riguarda gli equilibri di finanza pubblica, di attuare integralmente le manovre economiche dell'estate 2011, precisando i contenuti e le modalità di attivazione della clausola di salvaguardia; di salvaguardare Pag. 133gli obiettivi di finanza pubblica programmati in caso di crescita economica più debole in Italia o altrove (la Commissione prospetta un rapporto deficit/PIL nel 2012 pari al 2,3 per cento, in ragione della minore crescita, sarebbero necessarie misure aggiuntive per conseguire l'obiettivo della riduzione del rapporto all'1,6 per cento nel 2012 e del pareggio nel 2013); di ridurre più velocemente l'alto costo del sistema pensionistico; di spostare il carico fiscale dal lavoro al consumo e alle proprietà immobiliari; di rafforzare rapidamente la lotta all'evasione, abbassando drasticamente la soglia per i pagamenti elettronici; di approvare il disegno di legge costituzionale relativo al pareggio di bilancio introducendo adeguate garanzie circa i meccanismi di applicazione e monitoraggio. Con riferimento agli interventi volti a rilanciare la crescita, il rapporto raccomanda, tra le altre cose, di aumentare la competitività e la responsabilità nel sistema educativo, rafforzando il ruolo dell'INVALSI; di modernizzare la pubblica amministrazione; di assicurare un miglioramento durevole del tasso di assorbimento dei fondi strutturali nel Mezzogiorno; di rilanciare la competitività nei principali settori industriali; di attuare pienamente la direttiva servizi e liberalizzare le professioni, limitando il ruolo degli ordini al monitoraggio sulla qualità dei servizi forniti; di rafforzare i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche con riferimento ai servizi pubblici locali.
  È in questo quadro, e nel pieno di una bufera che ha aggredito i titoli del debito pubblico del nostro Paese, innalzando a livelli non sopportabili il differenziale con quelli di riferimento (i bund tedeschi) e i loro tassi di rendimento sul mercato, che il Governo ha varato la manovra economica in discussione. Una manovra dura ma imprescindibile.
  Con riferimento invece ai profili di interesse della Commissione per quel che concerne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea segnala che l'articolo 3 dispone l'esclusione dal computo delle spese finali delle regioni ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti di importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 delle spese sostenute a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei nelle regioni dell'obiettivo convergenza e di phasing in dell'obiettivo competitività. Al riguardo, ricorda che, per quel che riguarda l'Italia, nella programmazione 2007-2013 rientrano nell'obiettivo convergenza le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre è regione in phasing in nell'obiettivo competitività la Sardegna (ricordo che con phasing in si indica il sostegno transitorio e specifico delle regioni rientranti nella programmazione 2000-2006 nell'obiettivo 1 (sostanzialmente equivalente nella programmazione all'obiettivo «convergenza») il cui livello di PIL pro capite supera il 75 per cento del PIL medio dell'UE a 15. La disposizione modifica quella dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 che aveva consentito un'analoga deroga per le regioni rispetto ai vincoli del patto di stabilità interno, tuttavia entro un limite di spesa che avrebbe dovuto essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale ultima disposizione appare ora implicitamente «abrogata» per il triennio 2012-2014 mentre troverà applicazione a decorrere dal 2015.
  Per quanto concerne l'articolo 4, relativo alla proroga per l'anno 2012 delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, segnala che, a livello di Unione europea, da ultimo la direttiva 2010/31/UE sottolinea l'importanza di mettere a disposizione incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici.
  Evidenzia poi che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di concessione di garanzie statali sui debiti bancari in attuazione della comunicazione della Commissione europea C(2011)8744. Tale comunicazione aggiorna e proroga una serie di norme temporanee di controllo degli aiuti di Stato per la valutazione del sostegno pubblico concesso agli istituti finanziari nel contesto della crisi. Si tratta principalmente Pag. 134del chiarimento delle modalità da rispettare per garantire che lo Stato riceva una remunerazione adeguata in caso gli Stati membri decidano di ricapitalizzare le banche ricorrendo a strumenti per i quali la remunerazione non viene fissata in anticipo, come le azioni ordinarie. È stata inoltre concordata una metodologia riveduta relativa alla remunerazione delle garanzie per le esigenze di finanziamento delle banche al fine di garantire che le commissioni da esse versate riflettano il loro rischio intrinseco piuttosto che il rischio connesso allo Stato membro interessato o al mercato nel suo insieme. Queste norme si applicheranno, a partire dal 1o gennaio 2012, per tutto il tempo richiesto dalle condizioni di mercato.
  L'articolo 14 sostituisce i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani con un nuovo tributo comunale, da corrispondere in base a tariffa; l'applicazione di tale principio appare coerente con la legislazione europea in materia di rifiuti che stabilisce, da ultimo con la direttiva 2008/98/CE, il principio «chi inquina paga» ovvero che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti.
  Con riferimento alla riforma pensionistica contenuta nell'articolo 24, ricorda che da ultimo la Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2008 in materia di coordinamento aperto (denominato «MCA sociale») nel settore della protezione sociale e dell'integrazione sociale ha stabilito che i sistemi previdenziali nei paesi dell'Unione devono mirare a garantire a tutti un reddito adeguato di pensionamento e un accesso alle pensioni che consenta di mantenere, in misura ragionevole, il livello di vita dopo il collocamento in pensione; che occorra garantire la sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici pubblici e privati, sostenendo segnatamente il prolungamento della vita professionale e l'invecchiamento attivo, garantendo un equilibrio adeguato e giusto fra contributi e prestazioni, nonché mantenendo la sicurezza dei regimi di capitalizzazione e dei regimi privati; che occorra controllare che i regimi pensionistici siano trasparenti e che le persone ricevano tutte le informazioni necessarie per preparare il loro pensionamento. La materia previdenziale è poi affrontata nel patto «Euro-plus» del marzo 2011 al quale aderiscono gli Stati dell'area Euro, più Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, il quale, pur non prevedendo impegni giuridicamente vincolanti, impegna politicamente gli Stati ad allineare il sistema pensionistico alla situazione demografica nazionale, ad esempio allineando l'età pensionabile effettiva alla speranza di vita o aumentando i tassi di attività ed a limitare i regimi di pensionamento anticipato e ricorrere ad incentivi mirati per assumere lavoratori anziani (fascia superiore ai 55 anni).
  L'articolo 25 prevede che una quota da stabilire con DPCM dei proventi derivanti dall'assegnazione delle aste delle quote di CO2 venga destinata al fondo di ammortamento del debito pubblico. Al riguardo ricorda che l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE prevede che almeno il 50 per cento dei proventi delle aste sia destinato ad azioni volte a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, e prevede inoltre di sviluppare le energie rinnovabili; di favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione; di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2; di incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; di finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva; di favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; di coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario. Occorrerà prevedere che la quota dei proventi da destinare al fondo per l'ammortamento del debito pubblico non superi comunque il 50 per cento.Pag. 135
  All'articolo 27, il comma 7 esenta dalla valutazione ambientale strategica le varianti urbanistiche relative all'attuazione dei piani di dismissione immobiliari qualora rientrino nei casi di cui al terzo paragrafo dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE, vale a dire quando determinino l'uso di piccole aree a livello locale e comportino modifiche minori dei piani territoriali, e nei casi di cui all'articolo 7, comma 4, del «codice ambientale» (decreto legislativo n. 152 del 2006), vale a dire nei casi in cui si prevede il ricorso alla valutazione di impatto ambientale.
  Segnala poi che l'articolo 31, nel liberalizzare l'apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, richiama la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Questi principi sono affermati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente all'articolo 107, all'articolo 49 e all'articolo 56.
  L'articolo 34 abroga implicitamente tutte le disposizioni volte ad introdurre diverse tipologie di restrizioni alle attività economiche. Tra queste segnalo il divieto di esercizio di determinate attività in una certa area geografica o l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; l'imposizione di distanze minime; il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi; la limitazione dell'esercizio di un'attività attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica. Tali fattispecie corrispondono a quelle per le quali la direttiva 2006/123/CE consente il mantenimento in vigore di restrizioni unicamente nel caso le restrizioni medesime si dimostrino rispondenti a criteri di non discriminazione, necessità, proporzionalità. Al riguardo, evidenzia che sulla medesima materia era intervenuto l'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, poi modificato dalla legge di stabilità, disponendo invece l'abrogazione delle stesse entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (e quindi entro il 13 dicembre 2011), ferma restando la possibilità di deroghe in caso di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
  Con riferimento all'articolo 37 che prevede l'attribuzione con regolamento ad una delle autorità indipendenti esistenti dei compiti di autorità di regolazione del settore dei trasporti ferroviari, aerei e marittimi, ricorda che in materia il legislatore europeo si è costantemente ispirato al principio della separazione fra attività di gestione dell'infrastruttura e attività di espletamento del servizio, individuando altresì un organismo di regolazione indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria dai gestori delle infrastruttura e dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti di accesso.
  Con riferimento all'articolo 41, che reca una serie di disposizioni volte ad agevolare la realizzazione delle opere di interesse strategico, segnala che si delinea una particolare corsia preferenziale per le opere coerenti con le reti europee e territoriali. Al riguardo precisa che la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La rete intende contribuire al raggiungimento di due principali finalità dell'Unione europea: il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: una mobilità sostenibile delle persone e delle merci; un'infrastruttura di qualità elevata; un'efficace copertura dell'intero territorio dell'UE, congiungendo le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali e collegando le grandi zone urbane e le regioni dell'Unione; l'interoperabilità e l'intermodalità all'interno e tra i vari modi di trasporto; l'uso ottimale delle capacità esistenti; la sostenibilità economica della rete; la connessione alle reti dei paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei. La rete TEN-T comprenderà infrastrutture di trasporto (reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade Pag. 136del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti), nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione. Il medesimo riferimento è presente anche all'articolo 42, laddove si consente, al comma 8, l'utilizzo della finanza di progetto anche per le nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria e marittima appartenenti alla rete strategica di trasporto essenziale.
  All'articolo 43, richiama il comma 5, che introduce l'applicazione delle procedure di gara previste dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) per l'affidamento di concessioni autostradali che abbiano ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura.

  Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea innanzitutto come il titolo del provvedimento, «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», non corrisponda affatto al suo contenuto.
  Con riferimento, in primo luogo, alla crescita, appare del tutto evidente che non si tratta di un obiettivo che può essere raggiunto con un provvedimento legislativo, ma che è il frutto di processi complessi e delle dinamiche nazionali e internazionali che determinano la domanda e l'offerta.
  Quanto all'equità, deve sottolineare come nel provvedimento non ve ne sia traccia, né sotto il profilo sociale né dal punto di vista territoriale. L'innalzamento dell'imposizione fiscale, diretta e indiretta, grava su categorie che hanno già subito aumenti della tassazione, mentre nessuna misura seria ed efficace è prevista per la lotta all'evasione fiscale. Né sotto tale ultimo profilo si può ritenere, a suo avviso, che potrà essere efficace la previsione di abbassare a mille euro la possibilità dei pagamenti in contanti, poiché tale misura avrà quale unico effetto quello di moltiplicare l'uso delle carte di credito. Anche sotto il profilo territoriale è evidente lo sbilanciamento delle misure adottate a scapito delle regioni settentrionali, dove assai più numerose sono le pensioni di anzianità, i valori catastali delle abitazioni sono più alti e notevolmente più ridotti sono i livelli di evasione dell'IVA.
  Con riferimento infine all'obiettivo del consolidamento dei conti pubblici, si chiede come una manovra depressiva, con conseguente riduzione del PIL, possa consentire il pareggio di bilancio entro il 2013; è invece probabile, a suo parere, che occorrerà intervenire, in futuro, con nuove manovre.
  È noto a tutti che la politica economica dispone di due fondamentali strumenti: la leva monetaria e la leva fiscale. La leva monetaria è stata oramai trasferita in capo all'Unione europea e alla BCE e non è più nella disponibilità dei singoli Stati membri; la leva fiscale, d'altro canto, non è per l'Italia utilizzabile, dato che il livello elevato del debito pubblico consente solamente di inasprire ulteriormente la tassazione.
  In conclusione, il decreto-legge in esame tutto fa tranne che intervenire sullo sviluppo, sull'equità e sul risanamento dei conti pubblici; per tali motivi il gruppo LNP si dichiara fermamente sfavorevole e preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

  Massimo POMPILI (PD) ritiene che la visione negativa e pessimistica dell'onorevole Maggioni sia avulsa dal dibattito e dalla situazione degli ultimi mesi, che si è aggravata sino a raggiungere la criticità attuale.
  Sottolinea peraltro come la manovra altro non è che la trasposizione in norme dei 39 punti contenuti nella lettera indirizzata al Governo Berlusconi lo scorso 4 novembre dal commissario Ue agli Affari economici Rehn, e rileva come, da questo punto di vista il provvedimento non rechi particolari novità. Altra questione – sulla quale certamente si può discutere – è come l'attuale Governo abbia tradotto, con quali misure concrete, le indicazioni europee. Si tratta tuttavia di questioni – cita, a titolo di esempio, la possibilità di un aumento, oltre l'1,5 per cento, della tassazione sui capitali «scudati», e la previsione di una ulteriore abbassamento della Pag. 137soglia consentita per l'uso di contanti nelle transazioni – che potranno essere più opportunamente affrontate in sede di dibattito presso le Commissioni di merito.
  Limitandosi alle competenze della XIV Commissione, e preso atto della puntuale relazione svolta dall'onorevole Farinone, si rimette alle valutazioni che il relatore si appresta a formulare in sede di espressione del parere.

  Enrico FARINONE, presidente e relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Eugenio MINASSO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

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