CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

  La seduta comincia alle 17.05.

Comunicazioni del Presidente.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che in data odierna è stata assegnata alla Giunta una domanda di autorizzazione all'arresto del deputato Nicola Cosentino, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. La domanda concerne un procedimento diverso rispetto ai fatti di cui la Giunta e la Camera ebbero a occuparsi nel 2009: si tratta di fatti legati – sì – all'ambiente di Casal di Principe, ma del tutto differenti e in parte più recenti rispetto alla precedente domanda di arresto. L'incartamento in questa circostanza si compone della sola ordinanza del giudice Pilla di Napoli, che è pervenuta priva di allegati. Ad essa pertanto verrà data integrale pubblicità secondo le consuete modalità. Ha incaricato della relazione il deputato Paniz che riferirà la prossima settimana. Quanto al prosieguo dell'esame, propone che l'affare sia concluso in sede referente prima della pausa natalizia e che quindi si svolgano sedute plurime nelle prossime due settimane, in particolare martedì 13, mercoledì 14, martedì 20 ed eventualmente mercoledì 21 dicembre.

  Dopo interventi dei deputati Samperi, Palomba e Paniz, la Giunta delibera di convocarsi martedì 13 dicembre, alle ore 12, e poi mercoledì 14, alle ore 9,15. Eventuali ulteriori sedute saranno individuate la prossima settimana.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che nella seduta del 30 novembre 2011 aveva dato notizia di una domanda di autorizzazione concernente l'onorevole Laboccetta. Al proposito comunica di aver incaricato della relazione la collega Santelli.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, propone il diniego dell'autorizzazione in titolo.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ravvisa nella proposta del relatore, priva di una motivazione, una sorta di esortazione alla discussione. Rilevato che le accuse nei Pag. 15confronti del deputato Romano si inseriscono in un contesto assai serio, osserva che dall'audizione dell'interessato sono emersi, da un lato, i continui rapporti tra il deputato Romano e il professor Lapis e, dall'altro, che il Romano medesimo non ha risposto alle domande che gli sono state rivolte in ordine alla percezione del contributo di 50 mila euro. Gli sembra di poter escludere, allo stato degli atti, un intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria. Gli ultimi sviluppi di cronaca, anzi, costituiti dal recentissimo arresto del Lapis, inducono serissime preoccupazioni e sembrerebbero suggerire di non frapporre ostacoli allo svolgimento regolare del processo.

  Federico PALOMBA (IdV) si augura che la Giunta e la Camera non vorranno amputare il processo di una parte del compendio probatorio, negando l'autorizzazione richiesta. Evidentemente il deputato Romano frequentava una persona dagli affari non commendevoli, esperto di traffici di moneta e protagonista di vicende che di per sé colorano l'intero contesto. Voterà quindi contro la proposta del relatore.

  Marilena SAMPERI (PD) si dice convinta della natura fortuita delle intercettazioni a carico del deputato Romano, giacché nei confronti di costui – nel 2003 e nel 2004 – non vi erano iscrizioni al registro degli indagati, né annotazioni di polizia. La rilevanza probatoria di quegli atti svolti a carico del Lapis si manifesta nei confronti del deputato Romano soltanto nel 2008 e nel 2009 a seguito delle dichiarazioni testimoniali del medesimo Lapis, di Massimo Ciancimino e dell'avvocato Livreri. Osservato che la dazione di danaro è provata da indizi riscontrati e circostanziati, si pronuncia per la concessione dell'autorizzazione. D'altronde il ragionamento giuridico del giudice richiedente è stringente e logico, corroborato da specifiche indicazioni di fatto, come per esempio quella, non contestata, per cui Romano aveva rapporti sia con Lapis sia con Cintola, il quale ebbe a ricevere il compenso illecito per l'attività svolta in un momento antecedente al Romano stesso, retribuito invece successivamente in ragione dell'impedimento dovuto a un infortunio della moglie. Tutti questi elementi di riscontro contribuiscono a chiarire i motivi del preteso ritardo nella domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), affermato di aver esaminato con grande scrupolo larga parte della copiosa documentazione, osserva che l'inchiesta si basa essenzialmente sulle figure di Lapis e Ciancimino, essendo peraltro il primo figura largamente nota a Palermo negli anni considerati, con la quale hanno avuto frequentazioni sicuramente molte centinaia di persone. Chiarito che il movimento della Lega Nord annette alla lotta alla mafia un'importanza primaria, anche alla luce delle infiltrazioni nel settentrione d'Italia, deve però rilevare la fragilità dell'ipotesi accusatoria che si fonda principalmente sul rilievo che il Romano avrebbe procurato al Lapis, per un verso, un appuntamento presso il Ministero delle attività produttive e, per l'altro, la stesura di un emendamento. Osservato che tale emendamento non risulta agli atti parlamentari come presentato alla Camera a firma di Francesco Saverio Romano, sottolinea come negli atti dell'inchiesta si equivochi continuamente tra Francesco Saverio Romano e Romano Tronci, rimanendo spesso confusi i riferimenti al secondo come se fossero rivolti al primo. Gli atti peraltro nemmeno rivelano con univocità la percezione dei 50 mila euro come mercede indebita per atti del suo ufficio. Premesso che il suo ragionamento comunque non significa attribuire a Francesco Saverio Romano la patente dell'innocente e che quindi non troverebbe alcunché di strano o di grave nella concessione dell'autorizzazione, deve però porre un problema di principio: è possibile ammettere che il commercialista di un deputato sia costantemente intercettato senza che tale attività di captazione sia considerata diretta al deputato medesimo ? Nell'asserire Pag. 16che la Giunta deve confrontarsi con questo tema di fondo, chiede comunque che la deliberazione sia rinviata affinché egli possa approfondire presso il suo gruppo parlamentare la posizione da assumere.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, prende atto della proposta del collega Paolini e avverte che darà la parola a un collega a favore e a uno contro.

  Marilena SAMPERI (PD), parlando contro, afferma che la questione è matura per la decisione.

  Maurizio PANIZ (PdL), parlando a favore, ritiene che, anche per galateo parlamentare, non si possa denegare l'assenso ad una proposta di approfondimento istruttorio, comunque motivata.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, propone in via di mediazione che gli interventi si esauriscano oggi e si rinvii a martedì 13 dicembre la sola votazione.

  La Giunta concorda.

  Maurizio TURCO (PD) prende atto che nella richiesta (v. pag. 10 dello stampato) si dice che «il rilievo indiziario e probatorio delle 25 conversazioni in esame rispetto all'addebito oggi mosso al parlamentare indagato non poteva apprezzarsi prima che emergessero fonti di prova di natura dichiarativa, in grado di indicare una chiave di lettura a frammenti di condotte occasionalmente desumibili da alcune intercettazioni». Tanto gli basterebbe per pronunciarsi contro la concessione dell'autorizzazione. Ma può aggiungere che, come osservato dal collega Paolini, Lapis era persona che frequentava quasi tutta la città di Palermo e che quindi il fatto che lo conoscesse e lo frequentasse anche Romano non può ritenersi indizio sufficiente. D'altronde, gli sembra che le intercettazioni di cui si chiede l'uso siano state decontestualizzate.

  Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che l'unico oggetto della discussione debba essere l'occasionalità o non delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo. Letti ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, crede che si tratti chiaramente di intercettazioni mirate. Ne trae conferma da quanto affermato nella domanda del giudice (v. pag. 39 dello stampato), laddove si dice: «le conversazioni in rassegna attestano non solo contatti e frequentazioni ma soprattutto [...] uno stabile rapporto di messa a disposizione delle sanzioni pubbliche esercitate dall'on. Romano in favore degli interessi delle società riconducibili tra gli altri al predetto Lapis». È dunque lo stesso giudice richiedente che attesta la stabilità del rapporto e quindi la prevedibilità delle intercettazioni. Voterà quindi a favore della proposta del relatore.

  Donatella FERRANTI (PD), premesso che il Parlamento deve assumere un atteggiamento rigoroso e sobrio non solo in materia economica ma anche nell'amministrazione delle proprie prerogative affinché queste non degenerino in privilegi, esclude che in questo caso vi sia stato un fraudolento aggiramento dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Rileva come le argomentazioni ascoltate siano prive di basi giuridiche ma siano solo il vestimento di decisioni politiche. Contesta con forza l'idea per cui Lapis era intercettato solo perché commercialista di Saverio Romano. Egli era – viceversa – il diretto bersaglio delle intercettazioni. Il ragionamento dei colleghi Paolini e Sisto porta a estendere e moltiplicare in maniera irragionevole l'ampiezza dello schermo immunitario, che in realtà è posto a tutela del solo Parlamento e delle sue funzioni. Voterà contro la proposta del relatore.

  Maurizio BIANCONI (PdL) condivide invece l'opinione del collega Sisto per cui, allorquando gli investigatori si accorgono di un'abituale interlocuzione dell'intercettato con un parlamentare, dovrebbero interrompersi. Voterà a favore della proposta del relatore.

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  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, considera discutibile il ragionamento del collega Bianconi.

  Roberto CASSINELLI (PdL), intervenendo a conclusione del dibattito, intende offrire alcune motivazioni sulla sua proposta. Considera anzitutto che l'imputazione elevata contro il deputato Romano è di corruzione aggravata per avere – a cavallo tra il 2003 e il 2004 – egli asseritamente cercato di intercedere presso il Ministero delle attività produttive in relazione a una procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della cosiddetta legge Prodi (già n. 95 del 1979 e oggi decreto legislativo n. 270 del 1999); e di essersi reso disponibile alla presentazione di un emendamento che avrebbe apportato modifiche alla legislazione sulle società municipalizzate che gestiscono il servizio del gas. Queste attività sarebbero state sollecitate dal professor Gianni Lapis, esperto di diritto tributario e docente in tale materia nell'Università di Palermo. E poiché il professor Lapis sarebbe stato un sodale di Vito Ciancimino e lo sarebbe ancor oggi del figlio Massimo, tutta l'orbita delle operazioni considerate nell'inchiesta sarebbe quella mafiosa: di qui la contestazione dell'aggravante dell'articolo 7 della legge n. 203 del 1991. La richiesta del GIP di Palermo inerisce a 25 conversazioni telefoniche del periodo autunno 2003 – primavera 2004.
  Queste conversazioni del deputato Romano con il Lapis sarebbero rivelatrici del rapporto stretto tra i due e della sostanziale messa a disposizione delle funzioni pubbliche offerta dal Romano al Lapis e dunque al sodalizio pretesamente criminoso.
  Ritiene che occorra prendere le mosse dalla disciplina delle intercettazioni, per le quali l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, richiede la previa autorizzazione se svolte a carico di un parlamentare. Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010 l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che vi ha dato attuazione in parte qua si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione e hanno riguardo solo al destinatario individuato in anticipo dalle operazioni di captazione. Secondo il giudice richiedente le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero occasionali e non mirate perché l'on. Romano non sarebbe stato il bersaglio individuato in anticipo delle captazioni. Esse infatti risalirebbero agli anni 2003 e 2004, allorquando l'indagine era rivolta chiaramente a Ciancimino e a Lapis (peraltro successivamente condannati per vari reati) e mentre l'iscrizione al registro degli indagati del collega Romano sarebbe di vari anni successiva.
  Su questo punto, però, ritiene che, nel contestare la corruzione – un reato a concorso necessario – continuata e aggravata, è ben difficile non vedere un asserito rapporto stabile tra i due soggetti (corruttore e corrotto), talché si rivela chiara la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta (Lapis) e quello in via indiretta (Romano). È per questo che il ragionamento del giudice di Palermo non è condivisibile. Peraltro, a diverso proposito, osserva che l'accusa specifica di aver svolto operazioni d'intermediazione con il Ministro allora denominato delle attività produttive nell'ambito di applicazione della «legge Prodi» appare alquanto precaria se è vero, com’è vero, che il decreto legislativo n. 270 del 1999, agli articoli da 1 a 8, non dà al ministro o a sottosegretari alcun potere decisionale da esercitare in via discrezionale, essendo i requisiti di accesso alla procedura fissati dall'articolo 2 sulla base di indici quantitativi certi e non opinabili. Sicché l'attività del Romano non avrebbe potuto incidere in alcun modo per favorire in modo illegittimo il Lapis. Per tutti questi motivi propone che si riferisca all'Assemblea nel senso del diniego.

  Maurizio PANIZ (PdL) trova particolarmente convincenti gli argomenti usati dai colleghi Paolini, Turco, Sisto e Bianconi e per questo voterà a favore della proposta del relatore. Del resto, se Francesco Saverio Romano non fosse stato Pag. 18deputato in procinto di passare dallo schieramento di opposizione a quello di maggioranza, forse non sarebbe neanche stato indagato. Questa conclusione gli viene indotta non tanto e non solo per il numero delle telefonate intercettate, di cui le 25 in discussione sono solo una parte, ma principalmente per il tipo di rapporto che si ritiene intercorresse tra Lapis e Romano.

  Anna ROSSOMANDO (PD) contesta il ragionamento per cui le intercettazioni sarebbero decontestualizzate. Al contrario, il giudice motiva con cura e ampiezza le ragioni per cui in un primo momento esse non sembravano significative e per le quali invece, successivamente, esse hanno assunto rilevanza.

  Dopo ulteriori interventi dei deputati Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia, come concordato, la deliberazione alla seduta del 13 dicembre 2011.

  La seduta termina alle 18.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO PAPA (DOC. IV, N. 23) (rel. CASTAGNETTI).