CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

  La seduta comincia alle 10.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Silvano MOFFA, presidente, comunica che il deputato Antonio Leone è entrato a far parte della Commissione e che il deputato Raffaele Fitto ha cessato di farne parte.

Sui lavori della Commissione.

  Silvano MOFFA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di convocare la Commissione per la giornata di domani, in relazione all'esame del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri e in fase di trasmissione alla Camera dei deputati, restando inteso che le modalità per lo svolgimento dell'istruttoria in Commissione saranno determinate nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la stessa giornata di domani.

  La Commissione prende atto.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio.
C. 4710 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Elisabetta RAMPI, relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. In proposito, rileva preliminarmente che la Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation-ETF) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio e divenuta operativa nel 1994, che svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano: essa persegue la finalità di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.
  Osserva che la Fondazione è dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate provenienti essenzialmente da un contributo dell'Unione Europea: l'Italia ne sostiene le attività tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo; l'ETF è dotata di personalità giuridica ed impiega oltre 120 unità di personale, mentre i suoi organi statutari sono il Consiglio di Amministrazione e il Direttore. Evidenzia, quindi, che l'Accordo in esame (che si compone di un preambolo e di 15 articoli), tenuto conto della riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea (introdotta dal regolamento n. 723/2004 del Consiglio), mira a revisionare l'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994 (con due scambi di note) e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 111 del 1997, volto proprio a regolare i rapporti tra la Fondazione e l'Italia, che la ospita a Torino.
  Passando ad esaminare il contenuto del presente accordo – che ricalca il modello dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, il 27 aprile 2004 e ratificato dall'Italia con la legge n. 17 del 2006 – ritiene sia di un certo rilievo, anche per quanto concerne le competenze della XI Commissione, l'articolo 11, mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo di sede, che indica la composizione e lo status giuridico del personale della Fondazione. Fa notare che la ridefinizione delle figure professionali e dello stato giuridico del personale della Fondazione, è avvenuta (come sopra richiamato) in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ossia dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 che ha introdotto la nuova categoria di agente contrattuale, sostituendo, al termine del 2007, la previgente figura dell'agente ausiliario. Evidenzia che ciò ha reso necessaria la ridefinizione dei rapporti fra la Fondazione europea e l'Italia, e dunque la necessità di una revisione dell'accordo di sede; le modifiche apportate al vigente Accordo di sede riguardano, in particolare, l'introduzione, al comma 1, delle figure di «agente a contratto» ed «esperto nazionale in formazione professionale (ENFP)» e l'eliminazione della figura di «agente ausiliario», in conformità alle modifiche intervenute a livello dell'Unione europea; sono state inoltre eliminate, dalla categoria di personale esterno, le figure dell'esperto a contratto e dell'incaricato di studi. Fa, altresì, presente che tale articolo, ai commi 2 e 3, stabilisce che i privilegi e le immunità concessi al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli Pag. 105della Fondazione e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono, prevedendo, in particolare, che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto della Fondazione, tra l'altro, sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; in questo caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare), nel senso di eliminare la previsione per cui non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi.
  Mette, quindi, in evidenza l'articolo 12, mutuato dall'articolo 12 del vigente Accordo di sede, che dispone che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea, mentre gli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell'ultimo Paese di iscrizione. Osserva che si prevede, altresì, che gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale e i contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione, salvo che, in quest'ultimo caso, la Fondazione è esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale e da quelli relativi all'assicurazione contro le malattie sulle retribuzioni corrisposte dalla Fondazione, o a suo nome, al proprio personale. Prende atto che il personale di cittadinanza italiana è tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione contro le malattie relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome. Infine, fa presente che l'articolo 13 (recante disposizioni particolari), mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo di sede e riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, dispone, al comma 1, circa l'impegno della Fondazione a informare le autorità italiane ogniqualvolta un membro del personale prenda servizio o termini le proprie funzioni e a comunicare alle stesse, almeno una volta l'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico. Osserva che, sulla base di tale elenco, il Ministero degli affari esteri rilascerà ai funzionari, agli agenti temporanei, agli agenti a contratto e agli agenti locali della Fondazione, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta è un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario (comma 2).
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e valutate positivamente le sue finalità, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova, C. 3917 Quartiani.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di competenza, sul testo unificato delle proposte di legge n. 1934 e abbinate, elaborato dalla X Commissione nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito e adottato come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 20 luglio 2011: tale testo, al quale sono state apportate talune modifiche nel corso dell'esame degli emendamenti nella seduta del 30 novembre 2011, è stato successivamente trasmesso Pag. 106alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere. Al riguardo, nel segnalare che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, evidenzia che la sua finalità prioritaria è quella di dettare una disciplina organizzativa e associativa delle professioni non organizzate in ordini o collegi, realizzando un sistema di regole in materia in grado di garantire un doppio livello di tutela a vantaggio delle professioni e dei consumatori. Osserva altresì che per «professione non organizzata in ordini o collegi», ai fini del presente provvedimento, si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  Passando, dunque, a esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che esso prevede – per il perseguimento delle finalità in precedenza esposte – la possibilità di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Fa notare che si dispone altresì la possibilità di costituire forme aggregative delle associazioni, nonché di realizzare un sistema di pubblicità e di attestazione (circa il possesso di determinati requisiti), secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, proprio al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, promuovendo inoltre la certificazione di conformità a norme tecniche uniformi e condivise, definite sulla base degli indirizzi europei.
  Ritiene di particolare interesse per la XI Commissione le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, laddove si prevede che la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente; nell'ipotesi di lavoro dipendente, tale comma prevede che i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengano apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Significativo, a suo avviso, appare anche l'articolo 5, che, nel disciplinare gli elementi informativi di cui le associazioni professionali devono assicurare la conoscibilità, fa riferimento, tra l'altro, ad eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riguardo ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame.

  Giulio SANTAGATA (PD), pur comprendendo la legittima aspirazione di offrire una maggiore tutela ai consumatori, esprime anzitutto dubbi sulla tendenza del legislatore a regolamentare la materia delle professioni attraverso una capillare disciplina, che preveda la creazione di albi ed elenchi appositi, osservando, peraltro, che, nel caso di specie, ci si astiene dall'intervenire su aspetti fondamentali del lavoro autonomo, quali, ad esempio, quelli connessi alle forme di previdenza. Rileva, in particolare, che si sarebbe aspettato misure specifiche proprio sul tema della tutela pensionistica, tenuto conto che i lavoratori autonomi in questione – gravati da forti oneri contributivi e fiscali che non possono scaricare, neanche per una parte, sul cliente – sono privi di un ente previdenziale Pag. 107di riferimento e di una adeguata forma di sostegno.
  Auspica, pertanto, che il relatore possa includere nella propria proposta di parere una osservazione in merito a tale questione, affinché la Commissione competente in sede referente possa valutare la possibile estensione dell'intervento sulla materia delle professioni non organizzate in ordini o collegi anche all'importante aspetto della previdenza, rendendo meno penalizzante il regime pensionistico di tali lavoratori.

  Paola PELINO (PdL), relatore, in considerazione dei rilievi svolti dal deputato Santagata, presenta una nuova versione della propria proposta di parere (vedi allegato), nel cui ambito ha ritenuto opportuno includere una specifica osservazione sull'argomento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazione, testé formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI

  Martedì 6 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  Silvano MOFFA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Il Ministro Elsa FORNERO svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Cesare DAMIANO (PD). Dopo interventi sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione da parte dei deputati Silvano MOFFA, presidente, e Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervengono, altresì, per svolgere ulteriori considerazioni e quesiti, i deputati Michele SCANDROGLIO (PdL), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Luigi MURO (FLpTP).

  Intervengono, quindi, a più riprese, sulla questione del seguito dell'audizione odierna, i deputati Silvano MOFFA, presidente, Cesare DAMIANO (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) e Massimiliano FEDRIGA (LNP).

  Dopo che il Ministro Elsa FORNERO ha fornito la propria disponibilità a proseguire l'audizione odierna a partire dalle ore 18, il presidente Silvano MOFFA avverte che la seduta sarà conseguentemente sospesa.

  La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 18.

  Silvano MOFFA, presidente, avverte che – ove non fosse possibile esaurire nella corrente seduta gli interventi previsti – il seguito dell'audizione del Ministro è già stato programmato per la giornata di martedì 13 dicembre.

  Intervengono, quindi, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), Giulio SANTAGATA (PD) e Gabriella GIAMMANCO (PdL), nonché Marialuisa GNECCHI (PD), a più riprese, per brevi precisazioni.

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  Il Ministro Elsa FORNERO replica ai quesiti posti.

  Dopo talune richieste di chiarimento dei deputati Cesare DAMIANO (PD) e Teresa BELLANOVA (PD), il Ministro Elsa FORNERO rende ulteriori precisazioni.

  Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'audizione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.45.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 6 dicembre 2011.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

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