CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 dicembre 2011.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Atto n. 424.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatore, osserva che il decreto legislativo concerne la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ed è stato adottato in attuazione di un'apposita delega recata dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010.
  Tale disposizione prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei citati ministeri sugli stessi enti.
  Le parti che interessano la Commissione difesa sono contenute negli articoli 4, 6 e 7 del provvedimento ed attengono al Corpo militare della Croce Rossa. Per l'altro corpo ausiliario delle Forze armate – il Corpo delle infermiere volontarie –, l'articolo 4 si limita a confermare la disciplina vigente.
  Come noto, il personale militare iscritto nei vari ruoli del personale militare dell'associazione – escluso il personale per l'assistenza spirituale – è a tutti gli effetti militare e, come tale sottoposto alle norme Pag. 61della disciplina militare e dei codici penali militari (articolo 1653 del codice dell'ordinamento militare).
  Attualmente, il Corpo è composto da un contingente di personale in servizio continuativo, da un contingente di personale richiamato in servizio e da un serbatoio di personale in congedo arruolato su base volontaria e altamente specializzato (medici, odontoiatri, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori). Più nel dettaglio, il contingente di personale militare in servizio continuativo, pari a 848 unità, rappresenta circa il 4 per cento del totale della forza del Corpo ed è preposto ad assicurare sia la gestione dell'unità centrale e di quelle territoriali (ispettorato nazionale e centri di mobilitazione), sia a supportare, su tutto il territorio nazionale, le molteplici attività della Croce rossa italiana, nonché degli enti militari e civili richiedenti. Tale personale è stato assunto negli anni compresi tra il 1986 e il 1988 per effetto di specifici provvedimenti. Il personale in congedo è pari a 19.587 unità (corrispondenti al 94 per cento della consistenza), ed è richiamato in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari emergenze nazionali o estere, ovvero per formazione e addestramento. Il personale richiamato in servizio temporaneamente è di 350 militari (pari al 2 per cento).
  L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame provvede all'istituzione di un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità, compreso l'ispettore nazionale, nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al citato Corpo militare ed assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento. Ai fini della costituzione del suddetto contingente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI, d'intesa con il Ministero della difesa, con unico atto di natura ricognitoria, provvede alla individuazione della categoria e della specialità di appartenenza di ciascuna unità di personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2011, specificando il grado e la relativa anzianità di servizio.
  Con riguardo al personale immesso nel medesimo contingente a esaurimento, il comma 4 dispone, poi, talune limitazioni in merito alla disciplina degli avanzamenti al grado superiore. In particolare, si prevede che questi saranno ammessi nei limiti delle vacanze che si verifichino rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 1 allegata e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1684 a 1692 del codice dell'ordinamento militare, per gli avanzamenti relativi al personale direttivo e agli articoli da 1699 a 1709 del medesimo codice per il personale di assistenza.
  Segnala poi che l'articolo in esame detta una disciplina più limitativa rispetto a quella vigente in merito ai futuri richiami in servizio del personale in congedo del Corpo militare della Croce rossa. Infatti, tramite un'apposita modifica apportata all'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, viene stabilito che tali richiami potranno essere effettuati solo per il tempo strettamente necessario alle esigenze della chiamata e, comunque, non oltre un periodo complessivo di massimo tre mesi nell'arco di un anno solare.
  La limitazione, tuttavia, non si applica al personale in servizio alla data del 30 settembre 2011 e che sia, senza interruzioni, nella medesima posizione dal 1o gennaio 2007 o da data anteriore (comma 7). Al riguardo osserva che, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno chiarire se ai fini della deroga in oggetto sia sufficiente che quest'ultima condizione sia soddisfatta fino al termine del 30 settembre 2011 o se, invece, debba essere soddisfatta anche nel periodo successivo.
  Tale eccezione riguarda 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato cui la Croce Rossa ha fatto negli anni ricorso anche per lunghi periodi, trasformando, di fatto, il servizio prestato in continuativo. A questo proposito ritiene che la Commissione difesa debba fare una Pag. 62riflessione sul citato personale che non risulta incluso nell'istituendo contingente a esaurimento.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 6 concerne le funzioni di vigilanza sull'Associazione, da parte del Ministero della salute, nonché da parte del Ministero della difesa per i corpi ausiliari delle Forze armate. Le funzioni in oggetto comprendono, tra l'altro, il potere di emanare indirizzi e direttive, nonché nel potere di controllo sull'attività svolta.
  L'articolo 7 prevede, poi, che la Difesa partecipi all'intesa con gli altri ministeri vigilanti per l'approvazione dello Statuto provvisorio da parte del Commissario straordinario della CRI ed esprima il concerto sullo Statuto definitivo da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia.
  Segnala, infine che, sul piano della tecnica legislativa, appare opportuno costruire l'articolo 4 come novella al codice dell'ordinamento militare, atteso che in esso sono confluite tutte le disposizioni legislative che hanno regolato la materia in esame precedentemente all'entrata in vigore del codice medesimo. In particolare, il comma 6 dell'articolo 4 introduce una deroga al nuovo comma 4-bis del citato articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, inserito dal comma 7 dell'articolo 4, che sembrerebbe ragionevole inserire all'interno del medesimo articolo.
  Si sofferma, poi, su alcune questioni aperte riferite al personale. La prima si collega al fatto che il provvedimento reca una specifica deroga all'utilizzo di 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato cui la Croce Rossa ha fatto ricorso negli ultimi anni, per lunghi periodi senza interruzioni. Il servizio prestato da tale personale finisce per essere sostanzialmente configurabile, fatta salva la forma giuridica, in modo analogo a quello svolto dal personale già incluso ope legis nel contingente a esaurimento previsto. Segnala che la relatrice presso l'omologa Commissione del Senato ha al riguardo prospettato la possibilità di includere direttamente nel predetto contingente a esaurimento anche questi ultimi soggetti, sia pure previo espletamento di una procedura concorsuale.
  La seconda questione attiene alla problematica, non affrontata dallo schema di decreto legislativo, relativa all'impossibilità di arruolamento del personale femminile nel Corpo militare della Croce Rossa. Al riguardo, cita una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della difesa avverso la decisione del TAR del Lazio di annullare il provvedimento con cui il Comandante del Corpo militare della CRI aveva respinto la domanda di arruolamento nel Corpo stesso da parte di una donna.
  Un'ultima questione aperta interessa i profili finanziari. Come già evidenziato, al contingente di personale civile di ruolo della CRI si affiancano 1194 unità di personale appartenente al Corpo militare, il cui costo ammonta a circa 61,5 milioni di euro. In particolare, i costi riferiti alle 848 unità a tempo indeterminato sono pari a circa 47,5 milioni di euro, mentre per le restanti 346 unità (in servizio temporaneo da almeno 5/10 anni) il costo risulta di poco superiore a 14 milioni di euro. Si tratta di una spesa che tende a protrarsi per un periodo non breve. Infatti, per il personale in servizio continuativo, la previsione relativa all'esaurimento del citato contingente a seguito delle cessazioni dal servizio, permette di stimare che entro il 2020 solo 40 unità cesseranno dal servizio, mentre il 90 per cento di tale personale risulterà collocato a riposo solo entro l'anno 2030. Relativamente al personale in servizio temporaneo, invece, la previsione relativa all'esaurimento del citato contingente a seguito delle cessazioni dal servizio, permette di stimare che il 95 per cento di tale personale risulterà collocato a riposo entro l'anno 2040.
  Inoltre, come riferito dall'ispettore Lupini in una sua recente audizione, sono state svolte ispezioni contabili presso il Corpo e quella svolta dal Ministero della difesa ha anche riscontrato che una parte Pag. 63considerevole del contributo di quel dicastero non era stata impiegata per i compiti istituzionali previsti.
  In conclusione, osserva che il provvedimento all'esame della Commissione suscita non poche perplessità, in quanto non affronta il tema generale della riconfigurazione del Corpo militare nel quadro della ridefinizione – ormai non più rinviabile – del nostro strumento militare e dell'utilizzo delle risorse ad esso destinate.
  A ciò aggiunge che, in un incontro ufficiale tra il Sottosegretario pro-tempore Guido Crosetto e il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Jakob Kellenberger, è stata auspicata da quest'ultimo una riforma legislativa che comporti la possibilità di scioglimento delle componenti Ausiliarie delle Forze armate, in considerazione del fatto, che conservando lo status militare, a suo dire, sarebbe impossibile assicurare la neutralità e l'indipendenza, che sono due dei principi fondamentali della Croce Rossa.

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ricorda che la soluzione del problema riferito al personale richiamato in modo continuativo nel senso della sua stabilizzazione era stato già oggetto di una valutazione favorevole da parte del Ministero della difesa, che non è stata poi confermata nello schema di decreto per via dell'emersione di problematiche relative alla disponibilità finanziaria evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò è avvenuto nonostante la proposta avesse ricevuto un'accoglienza favorevole sia da parte del dicastero della Salute sia dalla stessa Presidenza del Consiglio. Ribadisce quindi sullo specifico tema in discussione una valutazione di nulla osta concettuale da parte del dicastero, sia pure subordinata ad un approfondimento delle relative problematiche di natura finanziaria. Si riserva pertanto di fornire una valutazione definitiva sul provvedimento nel prosieguo del dibattito.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, sottolinea la delicatezza della questione del personale cui il Corpo militare della Croce rossa ha fatto ricorso per un periodo particolarmente prolungato – in deroga alle norme sull'utilizzo di lavoratori a tempo determinato – ben evidenziata dal relatore, che ha opportunamente richiamato anche la soluzione proposta dalla senatrice Contini, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, su cui occorre riflettere. Fa presente di aver al riguardo ricevuto numerose sollecitazioni, anche dallo stesso commissario pro-tempore della Croce rossa, alle quali auspica che la Commissione possa nel prosieguo dell'esame dare risposte concrete.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.