CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 12 novembre 2011
561.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Sabato 12 novembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, per il gruppo dell'Unione di Centro per il Terzo Polo, entra a far parte della Commissione il deputato Pier Ferdinando Casini.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
C. 4774 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 4774-bis Governo approvata dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare i disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), per le parti di competenza, nonché lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
Ricorda che i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti.
Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, ricorda che con riferimento agli articoli del disegno di legge di stabilità che investono maggiormente le competenze della I Commissione, giova soffermarsi, in primo luogo, sull'articolo 3, che dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'iter al Senato. Ciò com'è noto, in attuazione delle misure di contenimento della spesa già previste dalle manovre economiche di luglio ed agosto e secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, che ha individuato la riduzione complessiva della spesa in termini di saldo netto da finanziare e la ripartizione tra i Ministeri.
Con il disegno di legge di stabilità per l'anno 2012 si provvede dunque all'attuazione delle suddette misure, indicando agli articoli 3 e 4 le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali, sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili, sulla base delle proposte di interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.
Nel successivo articolo 4 sono contenute le disposizioni sostanziali finalizzate alla riduzione degli stanziamenti di spesa dei vari Ministeri relativi alle spese non rimodulabili.
A seguito degli emendamenti approvati al Senato, l'importo complessivo della riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili dei Ministeri, indicato nell'elenco 1, è stato ridotto.
Il comma 7 dispone che le disposizioni di cui ai commi da 8 a 27 incidono sulle spese non rimodulabili del Ministero dell'Interno, talora operando in via diretta riduzioni di spesa, talaltra ridisegnando discipline e procedure sì che ne conseguano risparmi.
Si aggiungono disposizioni ulteriori (relative a vice prefetti e segretari comunali e provinciali) che determinano effetti rafforzativi del contenimento di spesa (pur se non inglobati nella espressa quantificazione della riduzione delle spese non rimodulabili).
Vi sono poi disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Più specificamente, con riferimento alla spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, si riducono i relativi stanziamenti in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012.
Viene poi modificato il decreto legislativo n. 139 del 2006, che reca la disciplina generale del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo che il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario in caso di particolari necessità delle strutture nazionali e periferiche del Corpo, avvenga previa motivazione, da parte dell'autorità competente, circa la sussistenza di tali necessità.
Si interviene inoltre sul decreto legislativo n. 368 del 2001, escludendo dall'ambito di sua applicazione i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco e ribadendo quanto già sancito dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo

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n. 139 del 2006, ossia che tali richiami non costituiscano rapporto di impiego alcuno con la Pubblica amministrazione. La ratio delle novelle sembrerebbe tesa a fugare eventuali oneri risarcitori derivanti da contenzioso.
Vi sono poi modifiche in relazione alla disciplina del reclutamento del personale volontario, prevedendo una determinazione triennale del contingente massimo dei reclutamenti a domanda, e che «in prima applicazione» si «tenga conto» del personale volontario già iscritto (o che comunque abbia già presentato domanda di iscrizione) negli appositi elenchi. Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, la disposizione intende contingentare le iscrizioni del personale volontario con un conseguente blocco dei corsi di formazione da cui ulteriori risparmi di spesa, seppur non previamente quantificabili.
Sono poi posti a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.
Al contempo, si estende a tutto il 2013 l'esclusione di prove scritte, nelle procedure concorsuali interne di accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto.
Si prevede poi il dimezzamento permanente, e non già limitato al triennio 2011-2013, della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).
Si interviene inoltre sulla progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con il differimento, si consente sino a tutto il 2014 un minore avvicendamento di personale, con taluni risparmi (stimati in 320 mila euro) dovuti a più contenuta corresponsione di indennità di trasferimento.
Si acquisisce inoltre al bilancio, rendendole non più spendibili, le risorse disponibili per pagamenti non più dovuti, assegnate a favore del programma Tetra nella regione Sardegna a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, quota Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Si tratta di 150 milioni di euro, che la delibera del CIPE n. 86 del 2009, ha assegnato in vista del vertice del G8, di cui era previsto lo svolgimento nell'isola sarda de La Maddalena, per il finanziamento delle opere del programma Tetra nella regione Sardegna già eseguite o da completare.
Si interviene poi sui requisiti per la progressione del personale della carriera prefettizia.
Con particolare riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 139 del 2000 viene abrogata la disposizione che prevede, per gli aspiranti alla qualifica di vice prefetto, la determinazione (con decreto ministeriale) di specifici requisiti minimi - ulteriori rispetto all'anzianità - consistenti in periodi di servizio, comunque non inferiori a sei mesi, presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici. Con tale novella, come messo in evidenza dalla relazione, il requisito della anzianità di servizio resta l'unico richiesto per esser scrutinati, senza che sia più necessario il tirocinio operativo sopra detto.
La riduzione di spesa, pari a 7,2 milioni di euro, deriva dalla mancata effettuazione del tirocinio (al quale dovrebbero diversamente accedere trecento persone, ossia i tre quarti degli aspiranti), o meglio, alla mancata corresponsione dell'indennità di missione a tal numero di aspiranti.
Vi sono quindi disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali, per quanto attiene al meccanismo di allineamento stipendiale, previsto in sede di contrattazione collettiva.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali ha previsto, all'articolo 41, comma 5, che gli enti assicurino (nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) che il compenso denominato retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quello stabilito per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza (o, in

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assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione).
La norma in commento interpreta ed esplicita come tale clausola si applichi alla retribuzione di posizione complessivamente intesa (quindi includendo eventuali maggiorazioni per incarichi aggiuntivi), e non possa importare in alcun modo corresponsione di somme diversamente conteggiate (anche se riferite a periodi già trascorsi).
Su tale materia si è sviluppato un contenzioso e la disposizione in esame cristallizza ex lege uno degli orientamenti emersi, onde scongiurare effetti di spesa derivanti da pronunce giudiziali. Esso fa salva l'esecuzione dei giudicati già formatisi.
Viene poi previsto un diritto di segreteria (di importo compreso tra 10 e 15 euro, determinato nel bando), quale contributo per sostenere le spese delle procedure concorsuali, da parte dei partecipanti a concorsi di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Regioni, Province autonome ed enti locali (nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale di loro competenza).
Una ulteriore disposizione prevede, a fini di contenimento della spesa, che il personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizio, sia tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle strutture delle amministrazioni di appartenenza (ove esistenti e disponibili).
All'articolo 5 si consente poi di prorogare, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio già previste in precedenza.
Al contempo, al fine di assicurare il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale, si interviene sulle modalità per la ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario - istituito dall'articolo 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 - e si prevede che l'individuazione dei criteri sia effettuata da un struttura paritetica istituita nell'ambito della stessa Conferenza Stato-regioni.
Il testo introduce poi parziali modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita da ultimo con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, con l'obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione, ad opera del referendum del giugno 2011, dell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al quadro giuridico europeo. In particolare, il decreto-legge n. 138 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l'impianto preesistente, escludendone l'applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell'esito della consultazione popolare dello scorso giugno.
In estrema sintesi, prima dell'esito referendario, il citato articolo 23-bis relativo alle modalità di affidamento da parte degli enti locali della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedeva una disciplina più restrittiva rispetto alle regole comunitarie. Il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avveniva, infatti, in via ordinaria attraverso una gara pubblica, mentre la cd. gestione in house, cioè quella in cui l'ente locale gestisce in proprio il servizio, era una situazione eccezionale. In determinati casi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 23-bis, si prevedeva che per peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale.
Le modifiche che vengono introdotte mediante puntuali novelle dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull'affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l'ambito di applicazione della disciplina.

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È inoltre integrata la disciplina degli affidamenti diretti, ammettendo l'affidamento diretto a società che possiedono i requisiti per la gestione «in house» qualora il valore del servizio non superi i 900.000 euro annui. Come già evidenziato dall'Antitrust, tale sistema di soglia si presta al rischio di comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni locali che non intendano procedere agli affidamenti tramite gara, attraverso frazionamenti del servizio per valori inferiori a quelle di soglia. Per arginare tali ipotesi, una novella al comma 13 introduce il divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.
Viene quindi richiamata la segnalazione sulla materia AS864 del 26 agosto 2011 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Vi sono altresì modifiche sul regime transitorio, tra cui la necessità che non sia la «partecipazione pubblica» a doversi ridurre progressivamente entro i termini e le soglie stabiliti, bensì la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero «quella sindacata». Viene quindi inserito un nuovo comma 32-bis che affida al prefetto il compito di accertare che gli enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti, alle disposizioni sul regime transitorio degli affidamenti e sulla loro cessazione. In caso contrario, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale sarà il Governo, ricorrendone i presupposti, ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Le disposizioni successive introducono modifiche al divieto per i soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in seguito ad affidamento diretto o comunque a procedure non a evidenza pubblica (cioè senza che vi sia stata una gara), di svolgere servizi ulteriori, anche attraverso controllanti o controllate, e di partecipare a gare per l'affidamento di servizi, fino alla conclusione della concessione. Ciò tenendo conto, in parte, del suggerimento espresso dall'Antitrust che ha rilevato come la previsione del comma 33 appare porre condizioni eccessivamente restrittive. Si propone dunque di attenuare le condizioni che consentono agli affidatari diretti di partecipare ad altre gare, consentendo loro di farlo nel caso in cui i soggetti in questione siano nella fase finale (inferiore ai due anni) del proprio affidamento e sia già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica, per il servizio erogato dall'affidatario diretto.
Viene poi introdotto un nuovo comma 33-bis che impone agli enti affidatari di rendere pubblici i dati sul livello di qualità del servizio reso; il prezzo medio per utente; il livello degli investimenti effettuati; ogni ulteriore informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni.
Si rinvia poi per l'adozione di misure attuative della disciplina ad un decreto ministeriale da adottare entro il 31 gennaio 2012, con il il parere obbligatorio della Conferenza unificata.
Ferme restando le disposizioni vigenti, si premette ora una clausola di generale applicazione dell'articolo 4 novellato a tutti i servizi pubblici locali, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili.
Inoltre, ferme restando le deroghe disposte dall'articolo 34, concernenti il solo trasporto ferroviario, si estende la disciplina dell'articolo 4 anche ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Per il solo trasporto regionale, inoltre, vengono fatti salvi gli affidamenti già deliberati secondo l'articolo 5, par. 2, del regolamento CE 1370/2007.
Tale ultima norma consente alle autorità competenti a livello locale di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri, o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico

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a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.
Il testo reca poi disposizioni volte ad abolire il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso l'abrogazione dell'articolo 7 della legge n.110 del 1975. Va peraltro rilevato come l'intervento normativo in esame si limiti ad abrogare l'articolo 7 della legge n. 110 del 1975, relativo al catalogo nazionale, senza intervenire sulla Commissione di cui all'articolo 6 della stessa legge.
Il disegno di legge in esame reca poi norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; in primo luogo, si stabilisce la semplificazione di procedimenti amministrativi con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.
A tale scopo viene novellato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000). In tale ambito, si stabilisce l'invalidità e l'inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Infatti, si prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà). Inoltre, viene posto l'obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Si tratta di un rafforzamento di un principio già presente nel testo unico volto a limitare al massimo l'obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Com'è noto, per quanto riguarda le certificazioni, le amministrazioni pubbliche non possono richiederle se riguardano informazioni già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare (articolo 43 TU). L'atto di notorietà è stato ormai sostituito, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dalla dichiarazione sostitutiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti per legge (articolo 47).
Si prevede poi che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, sembrerebbe che la portata innovativa della disposizione consista nell'introdurre l'obbligo della dichiarazione sostitutiva anche per l'attestazione di atti o fatti già in possesso della pubblica amministrazione. Si ricomprendono espressamente le informazioni relative alla regolarità contributiva tra quelle acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni ovvero sottoposte a controllo.
Sono altresì modificate le modalità di controllo da parte della pubblica amministrazione, istituendo un ufficio responsabile per tutte le attività di controllo e di accertamento di ufficio ed estendendo le competenze dell'ufficio anche alla predisposizione delle convenzioni quadro stipulate dalle amministrazioni titolari di banche dati telematiche con le amministrazioni interessate. Vi è inoltre l'inasprimento delle sanzioni per le amministrazioni che non rispondono alle richieste di controllo: la mancata risposta viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio.
Si ampliano poi le fattispecie che costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.
Come chiarito nella relazione illustrativa dell'emendamento del Governo presentato al Senato, le norme introdotte dal

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comma in esame non apportano oneri aggiuntivi, dal momento che gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al contempo, attraverso una novella della legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 si prevede che, in sede di recepimento di direttive comunitarie, non possano essere introdotti o mantenuti, salvo circostanze eccezionali valutate nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle suddette direttive, il cui impatto sulle piccole e medie imprese, nonché la valutazione dei conseguenti oneri amministrativi e dei relativi costi introdotti od eliminati nei confronti di cittadini ed imprese, dovrà essere illustrato in apposita sezione dell'AIR.
La disposizione precisa altresì che costituiscono livelli di regolazione superiori l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari, l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
Infine, il provvedimento reca disposizioni relative alla mobilità nella pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda i profili di costituzionalità del provvedimento, rileva che il comma 33 dell'articolo 16 autorizza per l'anno 2012 la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge finanziaria 2007 e all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 concernenti il sostegno alle scuole paritarie. Ricorda che, con la sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l'erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale.
Rileva poi che l'articolo 24 comma 1, dispone che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La Corte costituzionale ha tuttavia affermato, nella sentenza n. 255 del 2004, che «le attività di sostegno degli spettacoli», tra i quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Sarebbe stato pertanto opportuno che sul decreto ministeriale di riparto delle risorse anzidette fosse previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.
Rileva infine che, all'articolo 33, il secondo periodo del comma 1 stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010). Le predette finalità, richiamate dal terzo periodo del comma 40 dell'articolo 1, investono ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Ma secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale «l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati:

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tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza». Tra l'altro, lo scorso anno, la Commissione affari costituzionali della Camera, nel parere espresso nella seduta del 17 novembre 2010 sul disegno di legge di stabilità per il 2011 (C. 3778) si è pronunciata in merito alla disposizione richiamata nel testo in esame (comma 40 dell'articolo 1) ponendo alla Commissione la condizione di una riformulazione di quella disposizione.
Si tratta di rilievi che, in condizioni ordinarie, avrebbe, come relatore, segnalato alla Commissione di merito sotto forma di osservazioni o condizioni. Tuttavia, considerate le contingenti circostanze politiche ed economico-finanziarie nelle quali avviene l'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità per il 2012, le quali impongono una rapidità di approvazione del provvedimento che non si concilia con l'introduzione di eventuali modifiche al testo approvato dal Senato in prima lettura, ritiene che non si possa far altro che segnalare i predetti rilievi nelle premesse.
Passando poi all'illustrazione del disegno di legge di bilancio, ricorda che, ai fini dell'esame della Commissione affari costituzionali, rilevano la Tabella 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché alcuni programmi relativi a missioni della Tabella 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), nel testo presentato dal Governo al Senato, gli stanziamenti, in termini di competenza, per il 2012 ammontavano a 29.052,3 milioni di euro. Con la nota di variazione è stata proposta una diminuzione pari a 363.874,3 migliaia di euro, per un totale pari a 28.688,4 milioni di euro.
Per il 2013, la previsione di 25.100 milioni di euro di spese per la parte corrente è stata ridotta dalla nota di variazione per un importo pari a 342,4 milioni, giungendo a 27.095,8 milioni; la previsione di 691,4 milioni di euro per la parte in conto capitale è stata ridotta dalla nota di variazione per un importo pari a 5, 9 milioni, giungendo a 685,5 milioni. Il totale complessivo per il 2013 è quindi pari a 26.688,4 milioni.
Per il 2014, la previsione di 25.082,9 milioni di euro per la parte corrente è stata ridotta dalla nota di variazione per un importo pari a 204, 9 milioni, giungendo a 24.887 milioni; la previsione di 690,2 milioni di euro per la parte in conto capitale è stata ridotta dalla nota di variazioni per 8,9 milioni, giungendo a 681,3 milioni. Il totale complessivo per il 2014 è di 25.633,2 milioni.
Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l'anno 2011 erano pari a 26.279,7 milioni di euro, di cui 25.062,9 milioni di euro di parte corrente e 1.216,6 milioni di euro in conto capitale.
Lo stato di previsione del Ministero per il 2012 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2011, un incremento degli stanziamenti, pari complessivamente a +2.408,7 milioni (di competenza). Il quadro di riferimento della nota integrativa del disegno di legge di bilancio per lo stato di previsione del Ministero dell'interno segnala nello scenario socio economico attuale e previsto nel triennio i seguenti fenomeni definiti «particolarmente rilevanti e critici»: la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale, quest'ultimo collegato alla matrice di natura fondamentalista; il fenomeno migratorio, connesso alla situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali (convivenza tra culture diverse); la sicurezza del territorio, su cui incidono fattori di varia natura, da affrontare con politiche integrate che coinvolgano gli enti territoriali; le problematiche connesse all'economia, che rendono necessario un rafforzamento dell'integrazione interistituzionale

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ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale; le emergenze ambientali e il fenomeno degli infortuni sul lavoro; il deficit pubblico, che impone recupero di risorse e razionalizzazione per il miglioramento della qualità dei servizi delle risorse e dell'organizzazione.
Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi Il numero delle missioni non è mutato rispetto allo scorso anno.
La nota integrativa alla Tabella 8 reca altresì un quadro riassuntivo nel quale ogni programma è ulteriormente scorporato in uno o più «obiettivi», a ciascuno dei quali corrisponde uno stanziamento di competenza. Gli obiettivi sono complessivamente 20.
Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'economia, Tabella 2, si segnalano le previsioni di competenza per il 2012 di programmi contenuti nelle seguenti missioni, su alcune delle quali è intervenuta la nota di variazione: alla missione 5 ordine pubblico e sicurezza, il programma sicurezza democratica reca 645,76 milioni; alla missione 6 soccorso civile, il programma 6.2 Protezione civile reca 1.670,39 milioni; alla missione 11 comunicazioni, il programma sostegno all'editoria reca 169,26 milioni; alla missione 17 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, il programma protezione sociale per particolari categorie (minoranze linguistiche) reca 4.342,11 milioni, il programma promozione e garanzia diritti e pari opportunità reca 20,152 milioni; alla missione 20, immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti, il programma rapporti con le confessioni religiose reca una previsione di 1.150,78; alla missione 21, il programma 1.1 organi costituzionali reca 1983,97 milioni, il programma 1.2 organi a rilevanza costituzionale reca 499,73 milioni; il programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri reca 411,06 milioni; alla missione 30 Giovani e sport, il programma 30.1 attività ricreative e sport reca 612,15 milioni; il programma 30.2 incentivazione e sostegno alla gioventù reca 9,47 milioni.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia che, come avvenuto al Senato, il suo gruppo non parteciperà alla votazione sui documenti di bilancio in esame. La valutazione del suo gruppo è fortemente negativa ma la situazione politica complessiva del Paese induce ad un atto di estrema responsabilità per consentire di dare inizio alle politiche che l'Unione europea ha chiesto all'Italia.
A riprova dell'insufficienza della manovra, richiama una disposizione non di particolare rilievo rispetto all'impianto complessivo, ma esemplificativa dell'approccio adottato: il comma 7 dell'articolo 14 reca l'abolizione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo con l'abrogazione dell'articolo 7 della legge n.110 del 1975. Si tratta di una questione che era stata affrontata di recente dalla I Commissione, e rispetto alla quale era emerso come non vi fossero le condizioni per addivenire ad una tale misura, in considerazione dei profili di sicurezza e tenuto conto dei nuovi oneri che ne conseguirebbero per l'accertamento dei movimenti delle armi del Paese.
Ricorda, peraltro, come mercoledì scorso il paese sia giunto a pochi passi dal default, con tassi di interesse sui titoli di Stato e spread rispetto ai titoli tedeschi al di sopra di ogni previsione: in questo difficile contesto si sorprende che il Governo in carica abbia ancora tempo e voglia per pensare alle pressioni delle lobby.
Ribadisce il grande atto di responsabilità del suo gruppo che, quindi, non parteciperà al voto né in Commissione né in Assemblea

Gaetano PECORELLA (PdL), nel preannunciare il proprio voto favorevole, esprime il proprio personale dissenso su alcune disposizioni del disegno di legge di stabilità. In particolare, non condivide la scelta di rimettere a regolamenti del Governo la disciplina degli ordini professionali, in quanto teme che in questo modo sia forte il rischio di incidere profondamente sulle professioni liberali e sui diritti fondamentali di coloro che le esercitano: si

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tratta, a suo avviso, di una scelta contraria a una concezione liberale della società. Non condivide, parimenti, la decisione di liberalizzare le tariffe professionali: è una misura che reca un grave danno alla società, oltre che agli esercenti le professioni, e soprattutto ai più giovani, che saranno costretti a prestare i propri servizi a tariffe ribassate.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, il quale da tempo sostiene che, anche per ottenere in termini di saldi gli stessi risultati del disegno di legge di stabilità, si sarebbe potuto e dovuto fare una manovra diversa. Innanzitutto, si sarebbe dovuto introdurre la patrimoniale, per prelevare le risorse dove ci sono, vale a dire dagli strati sociali più facoltosi, e non - come fa il provvedimento in esame - da quelli meno abbienti. In materia di mobilità del personale pubblico, si sarebbe dovuto prevedere - anziché quello che viene previsto dal disegno di legge di stabilità - la possibilità di ridistribuire il personale pubblico eccedente in un'amministrazione tra le altre amministrazioni pubbliche, atteso che ve ne sono molte in carenza di organico. È poi inopportuna la previsione di stanziamenti destinati alle piccole opere di interesse locale: si tratta di una finalità in sé non priva di importanza, ma in questa fase si sarebbe dovuto evitare di inserire nel provvedimento misure di questo tipo.

Pierguido VANALLI (LNP) esprime stupore rispetto alle preoccupazioni manifestate sul contenuto dei documenti di bilancio in esame. Vorrà vedere come, con il nuovo Governo, si potrà rispondere più equamente alla richieste che giungono dall'Unione europea.
Per quanto riguarda la questione dell'«acqua pubblica», ricorda come il decreto-legge n. 138 del 2011 abbia conservato nei fini l'impianto preesistente, escludendone l'applicabilità al settore idrico; le modifiche introdotte sono volte a tenere conto dell'esito della consultazione popolare dello scorso giugno ed appaiono rispondenti alla volontà dei cittadini che hanno votato il referendum più di quanto è stato detto finora da molti.
Evidenzia, per quanto riguarda il rifinanziamento della cosiddetta «legge mancia», di cui all'articolo 33, che sicuramente un'altra maggioranza avrebbe potuto prevedere anche più risorse dei 150 milioni di euro destinati a tale finalità. Anche le questioni poste con riferimento alla liberalizzazione delle professioni, che sarebbero a danno dei giovani, vanno viste, a suo avviso, nel quadro complessivo delle riforme, con riguardo anche alle disposizioni sulle pensioni che, di fatto, porteranno a lavorare più a lungo.
In conclusione preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, quale ultimo voto di responsabilità a questo Governo. Dopo di ciò, si vedrà cosa sarà in grado di fare un nuovo Esecutivo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, rileva che l'atteggiamento tenuto oggi dall'opposizione sia, a suo avviso, ambiguo: considerato che, con il disegno di legge di stabilità in esame, si dà attuazione alle misure richieste dall'Unione europea - non a tutte, ma a una parte significativa - e che il futuro nuovo Governo ha il compito di completare l'attuazione delle misure di risanamento richieste dall'Unione europea, si chiede su quali basi tale Governo potrà operare, atteso che, da alcuni interventi di oggi, sembra che non vi sia consenso sulle stesse misure richieste dall'Europa. Che poi il disegno di legge di stabilità rechi anche misure marginali non richieste dall'Europa non inficia la validità di questo ragionamento.
Quanto alla patrimoniale, invocata dal deputato Favia, ricorda che oggi l'esigenza prioritaria non è quella di tassare di più la ricchezza - visto che l'aliquota marginale è già altissima, superiore al 53 per cento - ma di combattere l'evasione fiscale, anche perché i grandi patrimoni nascosti al fisco sfuggirebbero comunque alla patrimoniale.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che i documenti di bilancio in esame vadano

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inquadrati in una visione di insieme e nell'ambito di una valutazione complessiva. Anche andando oltre le materie di competenza della I Commissione, esprime perplessità sui profili economici della manovra, che non dà chiarezza sulle prospettive di rilancio dell'economia italiana.
Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del disegno di legge di stabilità che riguardano i vice prefetti, e che pongono a suo avviso una questione di equilibrio generale. Anche per quanto riguarda le misure relative ai vigili del fuoco si pone una questione di equità ed in tale quadro andrebbero valutate; ricorda altresì che, rispetto al Corpo dei vigili del fuoco, vi è il tema della loro plurima dipendenza funzionale.
Per quanto riguarda le misure relative ai segretari comunali, fa presente come il disegno di legge di stabilità intervenga sulla misura delle loro retribuzione senza sciogliere i nodi relativi al loro ruolo ed alla loro fisionomia, con il rischio di ricadute negative.
Si associa poi alle preoccupazioni espresse con riguardo alla prevista abolizione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo con l'abrogazione dell'articolo 7 della legge n.110 del 1975.
Si sofferma quindi sull'articolo 7, che reca disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli, sottolineando come esso investa le competenze della I Commissione dal punto di vista della sicurezza pubblica. Ricorda come da molto tempo si discuta della dismissione degli immobili pubblici senza aver individuato prospettive ed obiettivi. Rispetto alle disposizioni contenute nel testo, si chiede oltretutto a chi spetterà la quantificazione.
Richiama, infine, l'utilizzo dell'aumento delle accise che viene riproposto per coprire le spese ed esprime perplessità, dal punto di vista della sicurezza, sulle disposizioni che riguardano i porti.
Preannuncia quindi la contrarietà di fondo del suo gruppo che, quindi, non parteciperà al voto sui documenti di bilancio in esame.

Donato BRUNO, presidente, invita il deputato Tassone a concludere il suo intervento - che peraltro fa riferimento anche a questioni non strettamente attinenti alla competenza della Commissione affari costituzionali - in quanto la Commissione bilancio sta attendendo il parere della I Commissione per poter concludere i propri lavori.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come questo modo di lavorare mortifichi il Parlamento, costringendolo a ratificare, senza discuterli, provvedimenti della massima importanza e fa presente che, se c'era un problema di tempo, la Commissione avrebbe potuto riunirsi anche prima delle ore nove.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la decisione di concludere l'esame del disegno di legge di stabilità entro la giornata di oggi, con tutto quel che ne deriva in termini di organizzazione dei lavori delle Commissioni, è stata assunta da tutti i gruppi, compreso quello cui appartiene il deputato Tassone.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'abolizione del catalogo nazionale delle armi da sparo, precisa che si tratta di uno strumento che ha un costo pesante per le aziende e che è d'altra parte inutile dal momento che esiste un analogo registro a livello europeo.

Donato BRUNO, presidente, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2012 (vedi allegato 1), nonché una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 8 del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2012 (vedi allegato 2).

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La Commissione approva la proposta di relazione del presidente sulla tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Approva quindi la proposta di relazione del presidente sulla tabella n. 8 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nomina altresì il presidente relatore presso la Commissione bilancio.

La seduta termina alle 10.15.