CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Carolina LUSSANA, presidente, in occasione della prima seduta del Comitato che si svolge nel corso del suo turno di presidenza, intende rivolgere un sentito ringraziamento al collega Roberto Zaccaria, che ha concluso il suo mandato di Presidente del Comitato nel mese di settembre; formula i migliori auguri al vice presidente Doris Lo Moro, che subentrerà nelle funzioni di Presidente per il prossimo turno. Dà quindi il benvenuto all'onorevole Lorenzin, di recente entrata a far parte del Comitato per la legislazione.
Comunica, quindi, che lo scorso 25 ottobre, previa riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha adottato una deliberazione sul tema della rilevazione delle presenze dei deputati nelle Commissioni, nonché nelle Giunte e nel Comitato per la legislazione, i cui contenuti e i cui aspetti applicativi di dettaglio sono precisati in una lettera dei Questori indirizzata a tutti i deputati.
La deliberazione introduce un meccanismo di rilevazione della presenza dei deputati nelle sedute plenarie degli organi sopra indicati di cui essi fanno parte. A regime, la rilevazione avverrà con un meccanismo elettronico; in via transitoria, per un periodo pari a quattro mesi, la rilevazione avverrà tramite l'apposizione della firma in un registro cartaceo la cui tenuta è affidata alla presidenza dell'organo.
L'assenza dai lavori sarà sanzionata secondo un meccanismo a scaglioni, con penalità che incidono sulla diaria. In caso di appartenenza a più organi è sufficiente per ciascuna giornata la partecipazione ai lavori di uno solo degli organi cui si appartiene. Il sistema entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.
Ricorda, infine, che lo scorso 4 novembre, si è tenuta a Perugia la presentazione del Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, regioni e Unione Europea, alla quale hanno partecipato anche il vicepresidente del Comitato, l'onorevole Lo Moro, e l'onorevole Duilio.

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Roberto ZACCARIA e Doris LO MORO rivolgono i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Lussana.

Lino DUILIO, non avendo potuto partecipare all'ultima riunione del Comitato tenutasi sotto la presidenza dell'onorevole Zaccaria, intende oggi esprimere vivo apprezzamento - che precisa essere tutt'altro che formale o retorico - per l'eccellente contributo da questi fornito ai lavori del Comitato, che è andato ben aldilà degli ordinari compiti usualmente svolti dalle Presidenze. Si associa quindi anch'egli ai migliori auguri di buon lavoro rivolti dagli altri colleghi all'onorevole Lussana.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Esame Testo unificato delle proposte di legge C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo.

(Parere alle Commissioni X e XI).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, relatore, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del provvedimento all'esame, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il Testo unificato delle proposte di legge nn. 3696 Antonino Foti, 4052 Mura, 4068 Damiano, 4119 Fedriga e 4225 Minardo, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 26 ottobre 2011 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca un insieme di misure finalizzate, nel loro complesso, a promuovere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione giovanile e femminile, a tal fine conferendo altresì una delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato per le attività di impresa avviate da giovani o da donne, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano, talvolta, oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, all'articolo 7, comma 2, che destina una considerevole parte delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 (legge-quadro in materia di formazione professionale) al finanziamento di iniziative formative ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge in questione, senza tuttavia novellarla, nonché all'articolo 12, comma 1, che incide in via indiretta sulla disposizione di delega recata dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 247 del 2007, la quale non viene tuttavia modificata;
il testo unificato contiene inoltre disposizioni che si sovrappongono ad altre recate da provvedimenti - di recente approvazione - con le quali dovrebbero essere coordinate o nell'ambito delle quali potrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 4

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che, nel disciplinare la materia del credito d'imposta in favore di chi assuma con contratto a tempo indeterminato lavoratori rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato», «lavoratore molto svantaggiato» o «lavoratore disabile», di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20) del regolamento n. 800/2008 della Commissione europea, introduce una disciplina che si sovrappone a quella recata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, che prevede la concessione di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto; analogamente, il testo unificato si sovrappone, per taluni profili, alle disposizioni recate dal progetto di legge recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati lo scorso 3 novembre e non ancora entrato in vigore che, agli articoli 1, comma 5, lettera e), 2, comma 1, lettera m), 5, comma 1, lettere l) ed m) e 16, comma 2, reca norme programmatiche e definitorie in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile;
inoltre, il testo unificato, all'articolo 11, comma 1, lettere a), c), ed e), modifica, nell'ordine, il comma 1, capoverso «5-bis», il comma 3 e il comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, i quali tuttavia modificavano a loro volta preesistenti fonti normative (si tratta, nell'ordine, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'articolo 6, commi 8 e 9 e dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 917 del 1986, nonché dell'articolo 106, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), in difformità rispetto a quanto previsto dal punto 3, lettera c), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, che dispone che «se un atto ha subito modifiche, eventuali "novelle" sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti»);
il provvedimento, all'articolo 2, comma 3 (che fa salva la normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), all'articolo 5, comma 1 (che ribadisce quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009), all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo (che prevede che le regioni possano finanziare piani di intervento integrativi a sostegno dell'imprenditoria femminile), nonché all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo (che prevede che i datori di lavoro verifichino l'applicazione di talune norme di legge già vigenti), reca disposizioni che precisano che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultando pertanto meramente ricognitive e del tutto prive di una autonoma portata normativa; con riferimento, in particolare, alla disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, prima richiamata (che dispone che il decreto legislativo di cui si prevede l'adozione sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, recante Legge di contabilità e finanza pubblica), in termini più generali, andrebbe inoltre valutata la stessa opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere l'applicazione di quanto già stabilito in via generale da norme che recano principi generali della materia: tale orientamento potrebbe infatti indurre un collaterale effetto di depotenziamento della disciplina generale dettata, nel caso di specie, della legge di contabilità e finanza pubblica;
esso, invece, all'articolo 1, comma 2, contiene una norma, non solo priva di portata prescrittiva, ma alla quale sembrerebbe volersi conferire carattere «dichiarativo», laddove si «afferma» che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; disposizione analoga è inoltre contenuta all'articolo 9, comma 1, ove si introducono talune disposizioni «in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare,

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alla direttiva 91/156/CEE», la quale risulta peraltro superata dalla direttiva 2008/98/CE;
il testo reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente, formulate, nella maggior parte dei casi, in forma generica; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 7, che stabilisce che i contratti di apprendistato previsti dallo stesso comma possano essere stipulati anche in deroga «ai limiti di età previsti dalla normativa vigente», nonché all'articolo 5, comma 2, lettera e), che, tra i principi e i criteri direttivi della delega in materia di regime fiscale agevolato per le attività di impresa giovanile e femminile, prevede in via generica l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:
il provvedimento, all'articolo 11, comma 1, lettere b) e d), modifica, rispettivamente, il comma 2, secondo periodo, e il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, i quali recano disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile con efficacia «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007», introducendo conseguentemente norme vertenti sulla materia tributaria che appaiono suscettibili di applicazione con effetti retroattivi in difformità con il principio affermato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che dispone che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo;
il testo unificato, all'articolo 12, comma 1, reca una disposizione formulata in termini di norma di interpretazione autentica della delega di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della legge n. 183 del 2010, il cui esercizio deve intendersi «riferito, in quanto compatibile, anche ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»; al riguardo, sembrerebbe opportuno riformulare la disposizione in esame, che incide sull'ambito di applicazione della disciplina delegata, in termini di novella alla disposizione di delega, anche in considerazione del fatto che la stessa rubrica dell'articolo 12 fa riferimento al conferimento di una nuova delega;
sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:
il provvedimento, all'articolo 13, recante disposizioni in materia di pensione supplementare, riproduce il contenuto dell'articolo 3 del testo unificato delle proposte di legge in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione complementare (C. 3871 e abb.), sul quale il Comitato si è già espresso nella seduta del 20 settembre 2011, mentre, agli articoli 8 e 9, contiene disposizioni che riecheggiano quelle recate dagli articoli 4 e 5 del progetto di legge C. 2424 «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito», approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
il provvedimento, all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, che prevede che nei confronti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 non trovi applicazione l'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sembra recare un rinvio normativo errato, tenuto conto che la norma richiamata risulta applicabile, come previsto dal suo comma 3, ai soli comuni o loro consorzi e alle comunità montane; rinvii normativi errati sono contenuti altresì all'articolo 2, comma 7, che richiama, ai fini della disciplina del contratto di apprendistato, l'articolo 47 del

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decreto legislativo n. 276 del 2003, che risulta tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 167 del 2011, il cui articolo 1 definisce il contratto di apprendistato ed al quale bisognerebbe quindi fare riferimento, ed all'articolo 14, comma 1, lettera d), che, con riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica, opera un rinvio all'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, che si è limitato a rifinanziare il Fondo in questione, piuttosto che l'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, istitutivo del Fondo;
inoltre, esso reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 3 (che contiene un riferimento alle «tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia»), all'articolo 2, commi 6 e 7 (che opera un rinvio alle norme vigenti in materia di contributi previdenziali e di limiti di età per la stipulazione di contratti di apprendistato), all'articolo 3, comma 5 (che si riferisce alla normativa vigente in materia di aliquote contributive, previdenziali e assistenziali), all'articolo 4, comma 6, lettera c) (che opera un rinvio alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro «previste dalla normativa vigente»), nonché all'articolo 6, commi 5 e 10 (che reca un riferimento, rispettivamente, alle «metodologie normalmente applicate» e alla normativa vigente in materia di beni tutelati);
il provvedimento adotta espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione e delle quali andrebbe chiarita la portata normativa, nonché talune incongruenze e difetti di coordinamento interno al testo; sotto il primo profilo, ad esempio, all'articolo 4, comma 1, laddove si opera un riferimento alla figura dei «lavoratori precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato», non appare chiaro se ci si intenda riferire alle tipologie contrattuali indicate nel prosieguo del medesimo comma («contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in regime di monocommitenza»), ovvero si tratti di categoria più ampia; analogamente, poco chiaro appare il riferimento, contenuto al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 4, ai lavoratori che «siano in procinto di perdere l'impiego precedente»;
sotto il profilo del coordinamento interno del testo, il provvedimento, all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, laddove si riferisce ai «contratti di lavoro subordinato a tempo parziale», senza precisare se si tratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, non appare coordinato con le disposizioni recate dal primo periodo del medesimo comma, laddove, con riferimento alle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumano personale a tempo pieno, si esplicita che si tratta di contratti di lavoro a tempo indeterminato; analogamente, all'articolo 4, comma 3, laddove si menzionano i «contratti di lavoro a tempo parziale», sembrerebbe necessario, sia al fine di precisare la portata normativa della disposizione, che al fine di coordinarla con quanto disposto dai precedenti commi del medesimo articolo, precisare se si tratti di contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato; invece, all'articolo 6, comma 8, che prevede che i confidi che rilascino garanzia alle nuove imprese giovanili possano beneficiare di un'integrazione dei propri fondi rischi, introduce una disposizione che non appare coordinata con quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che, in materia di accesso al credito, si riferisce a tutte le attività di impresa che il provvedimento all'esame intende promuovere e cioè le nuove imprese avviate sia da giovani che da donne;
esso, all'articolo 1, comma 5, in difformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 4, lettera m) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio sulla formulazione dei testi normativi, in base al quale «È evitato l'uso di termini stranieri,

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salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente» utilizza l'espressione «business angel», inteso quale soggetto, pubblico o privato, che apporta capitale per l'avviamento e il sostegno di attività d'impresa giovanili o femminili, che sembrerebbe opportuno sostituire con un sinonimo in lingua italiana;
infine, il provvedimento, nella rubrica dell'articolo 5, recante delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato in favore delle imprese avviate ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento, non fa riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in difformità rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 2, sia valutata l'opportunità di sopprimere l'inciso che dichiara gli aiuti di cui al testo «compatibili» con l'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto che la suddetta verifica compete alla Commissione europea;
all'articolo 12, comma 1 - che reca una disposizione formulata in termini di norma di interpretazione autentica della delega di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, prevedendo che l'esercizio della delega medesima debba intendersi «riferito, in quanto compatibile, anche ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» - sia riformulata la disposizione in questione, che incide sull'ambito di applicazione della disciplina delegata, in termini di novella alla norma di delega, anche in considerazione del fatto che la stessa rubrica dell'articolo 12 fa riferimento al conferimento di una nuova delega;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 7, che stabilisce che i contratti di apprendistato previsti dallo stesso comma possano essere stipulati anche in deroga «ai limiti di età previsti dalla normativa vigente», si dovrebbe valutare l'opportunità di specificare a quali tipologie di contratti di apprendistato previste dal decreto legislativo n. 167 del 2011 ci si intenda riferire, anche in considerazione del fatto che, per ognuna di esse, sono previsti diversi limiti di età;
per quanto detto in premessa, all'articolo 4 - che prevede agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che, al ricorrere di determinate circostanze, procedano all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato - si dovrebbe coordinare la disciplina in questione con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 70 del 2011, vertente su materia analoga;
all'articolo 9, comma 1, primo periodo, si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere il riferimento alla conformità della normativa introdotta con la normativa europea, che forma oggetto di verifica da parte della Commissione europea;
si dovrebbe valutare la congruità delle disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e d), che modificano, rispettivamente, il comma 2, secondo periodo, e il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, in materia di deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile per il periodo d'imposta 2008, in relazione al principio affermato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che dispone che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo;

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per quanto detto in premessa, all'articolo 11, comma 1, si dovrebbero riformulare: la lettera a), in termini di novella all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la lettera c), in termini di novella all'articolo 6, commi 8 e 9 e all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e la lettera e), in termini di novella all'articolo 106, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 7, si dovrebbe sostituire il riferimento all'articolo 47 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con un più corretto riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo n. 167 del 2011;
all'articolo 4, comma 6, lettera a), che si riferisce ai lavoratori che «siano in procinto di perdere l'impiego precedente» e all'articolo 10, comma 3, che, al fine di calcolare il numero massimo degli addetti complessivamente occupati nelle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo, equipara gli addetti occupati a quelli comunque «impegnati nelle imprese», si dovrebbe chiarire la portata normativa delle suddette locuzioni;
all'articolo 7, comma 3, che prevede che «la quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione», si dovrebbe valutare l'opportunità di verificare se i due criteri di proporzionalità ivi indicati possano effettivamente coesistere, o se non potrebbe essere utile ripartire le voci in modo autonomo;
all'articolo 7, comma 7, laddove prevede che la ripartizione del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile rifinanziato dal comma 4 del medesimo articolo, avvenga, tra l'altro, «in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria», si dovrebbe chiarire la portata normativa della disposizione in questione, precisando, in particolare, quale sia la categoria di riferimento, nonché il significato tecnico-giuridico dell'«accordo» previsto;
all'articolo 8, comma 1, che dispone che: «Per il biennio 2011-2012 i titolari e i soci delle imprese (...) per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni», si dovrebbe valutare l'opportunità di:
a) chiarire come si coordinino il riferimento al biennio 2011-2012 con il riferimento al primo triennio di attività;
b) chiarire come si coordini la disposizione del comma 1 con quella recata dal comma 3, che fa riferimento al rispetto, senza limiti di tempo, dei commi 1 e 2 del citato articolo 21;
c) valutare la congruità di una limitazione temporale dell'osservanza di disposizioni legislative (peraltro attinenti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) al primo triennio di attività delle imprese;
all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, che prevede che nei confronti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 non trovi applicazione l'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovrebbe essere verificata la congruità del richiamo normativo ivi contenuto, tenuto conto che la norma richiamata risulta applicabile, come previsto dal suo comma 3, ai soli comuni o loro consorzi e alle comunità montane;
all'articolo 10, comma 2, che individua le forme societarie cui è consentito di beneficiare delle agevolazioni previste dal provvedimento e prevede che tra di esse rientri la società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile, al fine di coordinare la suddetta disposizione con quella recata dal comma 3 del medesimo

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articolo 10, che stabilisce che il numero massimo degli addetti delle società beneficiarie non possa essere superiore a cinque, si dovrebbe precisare che il riferimento è al secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, in quanto il numero dei soci richiesti per la costituzione delle società cooperative di cui all'articolo 2522, primo comma, del codice civile è pari a nove;
all'articolo 12, comma 1, laddove qualifica i soggetti che abbiano stipulato contratti di lavoro a progetto e lavoro occasionale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come «lavoratori autonomi economicamente dipendenti», si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere l'anzidetta locuzione, che appare priva di una puntuale definizione legislativa e, quindi di qualsiasi portata normativa;
per quanto detto in premessa, all'articolo 14, comma 1, lettera d), si dovrebbe sostituire il rinvio all'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, con un più corretto rinvio all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004.

Lino DUILIO, pur concordando, in termini generali, con la proposta di parere formulata dalla relatrice, esprime talune perplessità con riferimento ad uno specifico aspetto. Non comprende, infatti, quali siano state le ragioni che hanno indotto la relatrice a differenziare, nella parte dispositiva del parere, le questioni sottese alla formulazione dell'articolo 1, comma 2, rispetto a quelle connesse all'articolo 9, comma 1, tenuto conto che entrambe le disposizioni contengono un riferimento alla compatibilità con l'ordinamento europeo. La diversa formulazione dell'articolo 1, comma 2, rispetto a quella dell'articolo 9, comma 1, essendo la prima disposizione volta a dichiarare la propria compatibilità con la normativa europea e, la seconda, a darla per scontata, non giustifica infatti, a suo avviso, la scelta di censurare la prima con una condizione e la seconda con un'osservazione.
Sotto altro profilo, invece, ritiene assai condivisibile l'osservazione formulata con riferimento all'articolo 12, comma 1, nella parte in cui qualifica i soggetti che abbiano stipulato contratti di lavoro a progetto e lavoro occasionale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come «lavoratori autonomi economicamente dipendenti». A suo avviso, infatti, presunte esigenze di chiarezza nella formulazione dei testi normativi, non dovrebbero indurre a introdurre definizioni ulteriori rispetto a quelle già contenute negli atti normativi e, in questo caso, nell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 1003 in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Carolina LUSSANA, presidente, replicando all'obiezione formulata dall'onorevole Duilio in relazione al diverso trattamento riservato nella parte dispositiva del parere alla disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, censurata con una condizione, rispetto a quella di cui all'articolo 9, comma 1, oggetto solamente di un'osservazione, precisa come, a suo avviso, mentre la prima norma, in termini prescrittivi, dichiara la propria compatibilità con l'ordinamento europeo, la seconda si limita a richiamare tale conformità, affidando tuttavia tale valutazione all'interprete. Ritiene quindi pienamente condivisibile che la prima disposizione formi oggetto di una condizione, mentre la seconda di un'osservazione.

Roberto ZACCARIA con riferimento al rilievo formulato dall'onorevole Duilio, osserva che, mentre l'articolo 1, comma 2, contiene una vera e propria auto assunzione da parte del legislatore della competenza a dichiarare la compatibilità con l'ordinamento europeo - la quale evidentemente non gli compete - l'articolo 9, comma 1, si limita a precisare che normativa è introdotta in ossequio all'ordinamento europeo: si tratta pertanto più di un fatto di estetica normativa, in questo caso inutile, piuttosto che di un'autoqualificazione della norma come compatibile

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con il diritto europeo. Ritiene pertanto che la proposta di parere formulata dal relatore sia pienamente condivisibile.

Beatrice LORENZIN, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, con riferimento alla locuzione «lavoratori autonomi economicamente dipendenti» contenuta all'articolo 12, comma 1, del provvedimento, ritiene che tale formulazione rispondeva all'intenzione delle Commissioni di merito di riferire le disposizioni in questione ad una specifica categoria di lavoratori autonomi, e cioè a coloro che abbiano un rapporto di collaborazione pur essendo titolari di partita IVA.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.