CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2011
558.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Atto n. 410.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 3 novembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso il prescritto parere sullo schema ed è pertanto possibile che la Commissione ne concluda l'esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito alle osservazioni formulate sugli articoli da 1 a 3 concernenti il riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori, sottolinea che le somme non spese rimangono a disposizione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ma tale disponibilità è quantificata in un importo pari ad euro 301.854. Osserva, inoltre, che, trattandosi di un risparmio complessivo annuo, negli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto tale importo non sarà

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più disponibile e che il risparmio medesimo non è, comunque, teorico, in quanto va rilevato che l'ammontare complessivo dei contributi statali, ordinari e straordinari percepiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è passato da un totale di 9.004.000 euro circa dell'anno 2008 a 2.953.00 euro circa dell'anno 2011. Rileva che tale stanziamento, per un importo pari 2.905.000 euro circa, è stato, peraltro, concesso direttamente dal Ministero della salute a valere sui fondi di propria diretta dotazione ed imputati al capitolo n. 3412. Precisa che non è, di conseguenza, ipotizzabile una riduzione dei trasferimenti disposti in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, la quale, con le risorse pari a 301.854 euro, liberatesi nell'esercizio di applicazione, cercherà di perseguire finalità che saranno più limitate rispetto agli obiettivi in precedenza raggiunti. Per quanto concerne le osservazioni effettuate con riferimento alla clausola di invarianza e con specifico riferimento alla clausola prevista dall'articolo 2, comma 3, precisa che la posizione di Presidente onorario dell'ente non godrà di alcun compenso o indennità. Le osservazioni formulate sugli articoli da 4 a 5 concernenti il riordino dell'Istituto superiore di sanità consentono di evidenziare che le minori spese, dettagliatamente quantificate nella relazione tecnica, verranno utilizzate dall'Istituto superiore di sanità per l'istituzione e il funzionamento iniziale della Scuola superiore di sanità pubblica e che, essendo già previsto nell'attuale ordinamento che l'istituto svolga attività di formazione, lo stesso già dispone degli spazi e della strumentazione da utilizzare per tali finalità. Relativamente alle osservazioni relative alle quantificazione dei risparmi ed alle implicazioni finanziarie riferite al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 6, segnala che le somme non spese pari a circa 280.000 euro rimangono a disposizioni dell'Agenas. Precisa inoltre che, trattandosi di un risparmio complessivo annuo, negli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto tale importo non sarà più disponibile e che il risparmio conseguente non è, comunque, teorico, in quanto va rilevato che l'ammontare complessivo dei contributi statali percepiti dalla predetta Agenzia è stato negli anni progressivamente ridotto; ricorda, infatti, che il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 266 del 1993, e successive modificazioni, nel riordinare l'Agenzia ha attribuito alla stessa un contributo di 12,8 miliardi di lire a partire dall'anno 2001, pari a 6.610.648,31 euro. Rileva che le successive decurtazioni, disposte dalle norme nel tempo intervenute, hanno gradualmente sensibilmente ridotto il contributo che nell'anno 2011 è stato pari a 3.671.293 euro. Osserva che tale stanziamento è concesso direttamente dal Ministero della salute a valere sui fondi di propria diretta dotazione e imputato ai capitoli 3456 e 3457. Precisa che la nuova consistenza delle risorse destinate agli esperti sarà pertanto pari ad euro 676.400, con un risparmio del 30 per cento delle somme a ciò destinate. Con riguardo, infine, alle considerazioni svolte in merito alle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 4, comma 1, alinea e lettere e) e g), condivide il suggerimento del relatore di espungere dagli articoli 1, 2, e 4 citati le rispettive clausole di invarianza e mantenendo la stessa clausola solo all'articolo 12. Per quanto riguarda l'osservazione formulata all'articolo 2, comma 3, rinvia alle considerazioni già svolta per la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (atto n. 410);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
è necessario precisare, all'articolo 2, comma 3, che l'incarico di presidente

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onorario della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è a titolo onorifico senza la corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi spese;
considerato che la clausola di invarianza di cui all'articolo 12 appare idonea a garantire la neutralità finanziaria dello schema di decreto nel suo complesso, rendendo non strettamente necessarie le clausole di invarianza previste nel provvedimento con riferimento a singoli articoli,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: nuovi o maggiori oneri;
b) all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere le parole:, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente,;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Presidente onorario della LILT non sono corrisposti emolumenti, indennità o rimborsi spese.;
c) all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
alla lettera e), sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi;
alla lettera g), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».
Testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio» per il contributo reso nella storia a beneficio dell'Italia, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 marzo 2010. Ricorda che in quell'occasione, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in merito sia alla correttezza della quantificazione degli oneri indicati dal comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento sia alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, la Commissione ha espresso parere favorevole. Ricorda, tuttavia, che nell'ottobre 2010, a seguito della presentazione del disegno di legge di stabilità per il 2011 e dell'inizio della sessione di bilancio, la Commissione ha provveduto, come da prassi consolidata, a revocare

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tutti i pareri precedentemente resi dalla stessa Commissione relativamente a progetti di legge che comportassero nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio 2010, il cui iter nelle Commissioni di merito non si fosse ancora concluso. Segnala, quindi, che il parere favorevole reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 marzo 2010 è stato revocato e da allora la Commissione bilancio non si è più pronunciata sul provvedimento in esame. Tutto ciò considerato, segnala che la copertura finanziaria recata dal provvedimento non può più considerarsi idonea, in quanto essa fa riferimento alle risorse del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2010-2012, utilizzando le risorse dell'accantonamento del Ministero della difesa che, anche nel triennio in corso, non reca le necessarie disponibilità.
Osserva che nell'ambito dei Fondi speciali 2011-2013, le uniche risorse ancora disponibili per l'anno 2011 sono quelle relative all'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali del nostro Paese, segnalando, inoltre, che il disegno di legge di stabilità 2012 non prevede un accantonamento relativo al Ministero della difesa nell'ambito dei Fondi speciali di parte corrente relativi al triennio 2012-2014.
Al riguardo, anche in considerazione dell'esiguità dell'onere, ritiene che potrebbe valutarsi la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria del provvedimento mediante la riduzione di un'autorizzazione di spesa che rechi le necessarie disponibilità, eventualmente riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la riformulazione della copertura finanziaria proposta dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 684 e abb., recante Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni "Libero Comune di Fiume in esilio", "Libero Comune di Zara in esilio" e "Libero Comune di Pola in esilio";
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Nuovo testo unificato C. 225 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme per la regolamentazione dei materiali gemmologici, è stato già esaminato dalla Commissione nella seduta del 3 novembre 2011 e che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 8-bis, all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 12, comma 4. Fa presente che in data 8 novembre 2011, la Commissione di merito ha trasmesso un ulteriore testo che, oltre a recepire le suddette condizioni e ad apportare una correzione di carattere formale, prevede, al comma 1 dell'articolo 8-bis, la facoltà per le regioni di provvedere a campagne di comunicazione analoghe a quelle svolte dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dello stesso comma 1. Al riguardo, segnala che la realizzazione di tali campagne di comunicazione, sostanziandosi in una mera facoltà attribuita alle regioni, potrebbe non comportare profili problematici di carattere finanziario qualora le regioni vi provvedano nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Sul punto, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, anche alla luce del parere già espresso dalla Commissione nella seduta del 3 novembre 2011, ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici, purché si precisi che le regioni dovranno realizzare le campagne di comunicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 225 e abb., recante regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
ritenuta la necessità di precisare, al comma 1 dell'articolo 8-bis, che le regioni possano svolgere le campagne di comunicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Nuovo testo C. 3555.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla VII Commissione, della proposta di legge recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Con riferimento all'articolo 1, osserva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti negativi diretti sulla

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finanza pubblica. Sul piano degli effetti di carattere indiretto, ritiene tuttavia che andrebbero considerate le eventuali implicazioni connesse a possibili effetti negativi sulla redditività di imprese pubbliche interessate. A suo avviso, tale profilo andrebbe valutato anche in relazione ad eventuali effetti emulativi che potrebbero coinvolgere altri settori. Andrebbero, inoltre, valutati i profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione della Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, osserva che la disposizione in esame si limita ad escludere la corresponsione di compensi ai componenti della commissione. Ritiene che andrebbe specificato se la Commissione operi anche senza corresponsione di emolumenti o rimborsi spese a favore dei componenti e se siano previsti oneri connessi al funzionamento della struttura. Inoltre, tenuto conto che il comma 4 fa riferimento ad eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, ritiene che andrebbero forniti dettagli circa l'ammontare degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione e circa le risorse, già presenti in bilancio, con le quali farvi fronte. Segnala, inoltre, che dal punto di vista formale la disposizione del comma 4 dell'articolo 2 non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente. In particolare, reputa opportuno modificare la norma indicando esplicitamente a quali stanziamenti di bilancio la disposizione faccia riferimento, prevedendo altresì l'esclusione della corresponsione ai componenti della Commissione non solo di compensi, ma anche di emolumenti, indennità o rimborsi spese. Con riferimento all'articolo 3, in materia di accesso ai contributi all'editoria, fa presente di non avere nulla da osservare, nel presupposto che il requisito previsto dalla norma in esame risulti aggiuntivo rispetto alle altre condizioni stabilite dalla vigente normativa per l'accesso ai contributi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che le disposizioni degli articoli 1 e 3 non presentino profili finanziari problematici, mentre con riferimento all'articolo 2 ritiene che vada espressamente esclusa la corresponsione ai componenti della istituenda Commissione di emolumenti, indennità o rimborsi spese e che la sua istituzione e il suo funzionamento debbano aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3555, recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
Testo unificato C. 3626 e abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Carlo NOLA (PT), relatore, illustra preliminarmente il contenuto del provvedimento, che disciplina l'autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e le relative attività di monitoraggio. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento autorizza l'impiego di una nave militare radiata per la realizzazione, previo suo affondamento, di una barriera artificiale sommersa con l'obiettivo di creare una zona marina di ripopolamento ittico. A tal fine il provvedimento demanda ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione di una unità navale della Marina militare da utilizzare a tale scopo a titolo sperimentale, la definizione delle attività di bonifica ambientale a cui sottoporre la medesima unità prima dell'affondamento, nonché la scelta del sito per il suo inabissamento. Nell'osservare come rispetto a tali previsioni non vengono fornite indicazioni circa i connessi oneri, ritiene che vadano acquisiti i dati e gli elementi idonei a quantificare tali spese al fine di provvedere, fin da ora, all'indicazione dell'ammontare degli oneri derivanti dal testo in esame. Osserva, inoltre, che la norma demanda ad una successiva intesa tra il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Liguria anche la definizione dei profili di copertura del provvedimento in esame, mediante il rinvio all'utilizzo di specifici fondi strutturali dell'Unione europea. Al riguardo, rappresenta che l'utilizzo dei suddetti fondi è subordinato, tra l'altro, alla programmazione pluriennale degli interventi - il ciclo attualmente in corso copre il periodo 2007-2013 - e al rispetto del «principio di addizionalità» che impone il cofinanziamento pubblico nazionale dei medesimi interventi di cui si richiede il sostegno finanziario europeo. Ritiene, pertanto, acquisito un chiarimento circa la compatibilità della richiesta di finanziamento del nuovo programma rispetto al quadro complessivo degli interventi già concordati ed eventualmente finanziati, nonché sul livello di coinvolgimento finanziario nazionale che si prevede di sostenere per la compartecipazione al medesimo programma. Sotto il profilo più generale, rammenta, inoltre, che l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 prescrive espressamente che la copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi riguardi «ciascuna legge» ed «ogni intervento da essa previsto», osservando come il principio di equivalenza fra oneri e mezzi di copertura con riferimento agli effetti attribuibili a ciascun provvedimento in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione assicura l'esaustività dell'esame parlamentare relativo alla verifica dei profili di copertura. Osserva, invece, che detto esame incontra, invece, decisive limitazioni qualora le disposizioni volte ad assicurare la neutralità di un provvedimento siano contenute in un diverso atto - eventualmente anche non normativo - che potrebbe anche non essere oggetto di contestuale esame da parte dei competenti organi parlamentari.
Ritiene inoltre necessario acquisire ulteriori elementi di chiarimento in merito alla possibilità, prevista dall'articolo 2, che le attività di monitoraggio degli effetti dell'inabissamento del relitto sull'ecosistema marino - da definire mediante convenzioni da stipulare tra il Ministero dell'ambiente, università e istituti di ricerca - possano essere effettuate da parte dei soggetti pubblici coinvolti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, ferme rimanendo le osservazioni formulate in merito alla quantificazione dell'onere, segnala che l'articolo 1, comma 2-bis non sembra configurare una modalità di copertura finanziaria riconducibile a quelle espressamente indicate dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Si osserva, peraltro, che esistono diversi precedenti relativi all'utilizzo con finalità di copertura di risorse iscritte in fondi comunitari. Al fine di verificare l'effettiva praticabilità della copertura finanziaria prevista, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo previsto sia compatibile con le

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destinazioni dei programmi operativi regionali relativi al Fondo europeo per la pesca e al Fondo europeo per lo sviluppo regionale previste dalla normativa dell'Unione europea, precisando altresì se nell'ambito dei programmi richiamati sussistano risorse da destinare allo scopo. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione della disposizione, reputa che si renda necessario indicare espressamente l'ammontare dell'onere del quale si prevede la copertura ed il suo profilo temporale, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto attiene all'articolato, segnala preliminarmente che lo stesso andrebbe corredato da apposita relazione tecnica che quantifichi l'impatto finanziario delle disposizioni in esso contenute. In particolare - posto che viene attribuito alla Marina militare il compito di bonificare, asportando tutti gli elementi potenzialmente inquinanti e i materiali ritenuti pericolosi, e affondare la nave prescelta ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare compiti di accertamento del completamento della bonifica e di monitoraggio, previa stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca, degli effetti dell'inabissamento del relitto sull'ecosistema marino, fa presente che occorre una compiuta quantificazione degli oneri connessi alle predette attività al fine di prevedere una idonea copertura finanziaria. Sul punto, rileva che il rinvio, operato dall'articolo 1, comma 2-bis, ad una successiva intesa tra la Marina militare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Liguria per la determinazione della copertura finanziaria degli oneri attraverso l'utilizzo del Fondo europeo per la pesca e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale - previa autorizzazione, ove necessario, della Commissione europea - non appare assentibile. Osserva che, da un lato, infatti, il rimando ad un provvedimento successivo - peraltro, nel caso di specie, non avente neppure natura normativa - non appare in linea con il dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alle modalità di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri e, dall'altro lato, la fattispecie contemplata dal suddetto articolo non sembra rientrare tra quelle finanziate dai Fondi europei sopra richiamati. Ciò posto, stante le rilevate criticità, esprime parere contrario all'ulteriore corso della proposta di legge.

Carlo NOLA (PT), relatore, osserva come, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non vi siano le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento senza esprimere un parere contrario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto del dibattito ed avverte che, come in precedenti occasioni, provvederà ad informare il presidente della Commissione di merito delle criticità emerse, al fine di valutare la possibilità di provvedere ad una nuova formulazione del testo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.