CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, presidente, ricorda che dopo l'ultima seduta del Comitato, svoltasi il 29 settembre scorso, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ventiquattro nuovi progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.
Sulla base di una prima valutazione, potrebbe risultare utile svolgere la valutazione di sussidiarietà sulla proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2011)594). Al di là delle diverse valutazioni sulla opportunità politica ed

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economica di introdurre l'imposta, andrebbe, per un verso, verificato se la proposta reca un disciplina efficace e, al tempo stesso, rispettosa delle specificità degli ordinamenti tributari nazionali; per altro verso, va considerato che altri parlamenti, soprattutto nei Paesi meno favorevoli all'imposta, procederanno probabilmente alla valutazione di sussidiarietà, anche con finalità di blocco della proposta della Commissione.
Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, ritiene di dover segnalare, ai fini dell'avvio dell'esame da parte della XIV Commissione, oltre 20 progetti di atti e documenti che risultano in gran parte connessi all'attuazione delle proposte sul Quadro finanziario pluriennale e sul sistema di risorse proprie dell'UE per il periodo 2014-2020. Tali ultime proposte sono attualmente all'esame delle Commissioni V e XIV, le quali potranno tenere in considerazioni gli specifici progetti di atti ai fini della espressione di indirizzi al Governo nel documento finale che sarà adottato ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. Al tempo stesso va sottolineato che le specifiche proposte di seguito indicate richiedono un esame specifico e articolato da parte delle commissioni di settore competenti, e per il parere da parte della Commissione politiche UE, in quanto prospettano interventi di significativa importanza sia per l'Unione sia per il nostro Paese. Ciascuno dei progetti in questione traduce infatti le indicazioni generali e i criteri per la ripartizione delle risorse, già enunciati nell'ambito del Quadro finanziario, in riforme anche radicali della disciplina di importanti politiche di spesa, prime tra tutte la coesione e la PAC, ovvero disciplina i nuovi strumenti di finanziamento del bilancio o degli interventi promossi dall'UE, al di fuori del bilancio.

La XIV Commissione potrebbe, pertanto, avviare, ex articolo 127 del Regolamento, l'esame, dei seguenti progetti di atti e documenti dell'Unione europea:
1) la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie, sopra richiamata, che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La proposta prospetta l'introduzione di un'imposta su tutte le transazioni finanziarie in relazione alle quali almeno una delle parti coinvolte sia stabilita in uno Stato membro. Le aliquote dell'imposta sarebbero fissate da ogni Stato membro come percentuale della base imponibile, in misura non inferiore allo 0,1 per cento in relazione alle transazioni finanziarie su tutti gli strumenti finanziari eccetto i derivati; allo 0,01 per cento in relazione alle transazioni finanziarie sui contratti derivati;
2) le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla nuova politica di coesione, che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio):
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)615 definitivo);
proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)611 definitivo);
proposta di regolamento del recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)611 definitivo);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della

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crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)614 definitivo);
proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo (COM(2011)607 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro);
la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (COM(2011)610 definitivo);
3) le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla politica agricola comune, che sono assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura):
proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 definitivo);
proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 definitivo);
proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 definitivo);
proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 definitivo);
proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629 definitivo);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630 definitivo);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631 definitivo).
4) le due comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relative ai nuovi strumenti di finanziamento di azioni promosse dall'UE, che sono assegnate in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze): «Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito» (COM(2011)662 definitivo); «Una fase pilota per l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti» (COM(2011)660 definitivo);
5) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i princìpi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2011)659 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
6) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
7) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)609 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

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8) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (COM(2011)658) che è assegnata in sede primaria alla Commissione riunite X (Attività produttive).

Nicola FORMICHELLA (PdL), tenuto conto del fatto che sta per avere inizio la seduta della Commissione in sede consultiva, chiede - al fine di compiere una valutazione approfondita delle proposte elencate dal presidente - di convocare una nuova seduta del Comitato nella giornata di domani.

Sandro GOZI, presidente, condivide la proposta avanzata dall'onorevole Formichella e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad una seduta da convocare nella giornata di mercoledì 9 novembre.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'articolo 1, comma 1, specifica le finalità della proposta normativa, che intende autorizzare un piano di affondamento, a titolo sperimentale, di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare, con l'obiettivo di costituire zone di ripopolamento ittico, di incrementare il patrimonio culturale sommerso e di incentivare il turismo subacqueo (articolo 1, comma 1).
Il successivo comma 2 specifica che l'affondamento sarà eseguito dalla Marina militare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione Liguria, territorialmente competente, previa bonifica della nave, alla quale verranno asportati tutti gli elementi potenzialmente inquinanti e i materiali ritenuti pericolosi. La nave sarà scelta tra quelle che risulteranno essere nel porto di La Spezia alla data di entrata in vigore del progetto di legge in esame.
Il comma 2-bis precisa che la copertura dell'onere finanziario per l'operazione di affondamento sarà a valere sulle risorse dei Fondi Europei per la pesca e per lo Sviluppo regionale, previa autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 3 precisa che il perfezionamento della bonifica deve essere certificato dalle competenti autorità del Ministero dell'ambiente.
Con apposito decreto interministeriale si provvederà ad individuare la nave che dovrà essere affondata; scegliere il sito per l'inabissamento nel rispetto delle procedure e secondo i princìpi stabiliti dalla legge 241 del 1990; specificare le modalità tecniche delle operazioni di bonifica ed individuare i soggetti competenti (comma 4).
Le disposizioni dell'articolo 2 riguardano la necessità di monitorare gli effetti dell'inabissamento della nave sull'ecosistema marino. A tal fine è prevista la stipula di apposite convenzioni del Ministero dell'ambiente con università ed istituti di ricerca.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, ritiene che vi siano due aspetti meritevoli di attenzione: in primo luogo, la procedura di immersione in mare di rifiuti militari descritta dal provvedimento; in secondo luogo, la «copertura finanziaria» del provvedimento

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a valere su risorse del fondo europeo per la pesca e del fondo europeo di sviluppo regionale.
Con riferimento al primo aspetto, ricorda che la definizione di rifiuto proposta nel diritto comunitario, cioè qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (articolo 3 della direttiva 2008/98/CE), «si applica anche alle navi destinate alla demolizione», come specificato nel Libro verde della Commissione «Per una migliore demolizione delle navi» (COM (2007)269 def.).
L'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, assoggetta alla normativa sui rifiuti recata dalla parte quarta dello stesso codice anche i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali. Nel campo di applicazione del comma 5-bis dell'articolo 184 rientrano anche le «navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare».
La gestione dei materiali, dei rifiuti e la bonifica dei siti dovrà avvenire con procedure speciali previste da apposito decreto interministeriale, emanato dal Ministro della difesa di concerto con quelli dell'ambiente e della salute.
In attuazione delle disposizioni citate, il Ministero della difesa ha provveduto, con decreto ministeriale 22 ottobre 2009, a dettare le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti, e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.
L'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale dispone che si definiscono rifiuti «le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto». Una volta dichiarati tali, i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate, fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la salute umana (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009).
Al riguardo, segnala che l'obbligo di bonifica derivante dalla legislazione dell'Unione europea appare assolto dal provvedimento attraverso la previsione di un decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente che disciplini, tra le altre cose, le modalità tecniche di effettuazione delle attività di bonifica e l'individuazione dei soggetti competenti a dar corso alle attività di bonifica. Si potrebbe però valutare l'opportunità di un richiamo diretto alle procedure previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 2009, di attuazione dell'articolo 184, comma 5-bis, del codice ambientale.
Per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di bonifica ed affondamento della nave, il comma 2-bis dell'articolo 1 prevede l'utilizzo del Fondo europeo per la pesca (FEP) e del Fondo europeo per lo Sviluppo regionale (FESR).
Al riguardo, ricorda che il Regolamento (CE) n. 1198/2006 stabilisce che il Fondo europeo per la pesca (FEP) debba contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), ossia garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. A tal fine, il Fondo può accordare un sostegno finanziario inteso a: garantire la stabilità delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche; ridurre la pressione sugli stock equilibrando le capacità della flotta comunitaria rispetto alle risorse disponibili; promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne; potenziare lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore ittico e la competitività delle strutture destinate a garantire lo sfruttamento

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delle risorse; favorire la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse marine; incentivare lo sviluppo sostenibile e migliorare le condizioni di vita nelle zone in cui vengono praticate attività nel settore della pesca; promuovere la parità di genere tra gli addetti del settore della pesca.
Per essere ammessi a beneficiare di un aiuto a titolo del FEP, gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano strategico, che indica gli obiettivi e le priorità nazionali per l'attuazione della PCP, e un programma operativo volto ad attuare le politiche e le priorità per le quali è previsto un cofinanziamento del FEP.
La Commissione approva detti programmi mediante decisione, dopo averne verificato la conformità agli obiettivi del FEP.
Per quanto riguarda il campo d'applicazione dell'intervento del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR), come stabilito nel Regolamento (CE) n. 1080/2006, esso rientra nel contesto degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea», come definiti dalle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013.
L'obiettivo del FESR è quello di contribuire al potenziamento della coesione economica e sociale, riducendo le disparità regionali. Tale contributo avviene attraverso un sostegno allo sviluppo e attraverso l'organizzazione strutturale delle economie regionali, anche per quanto riguarda la riconversione delle regioni industriali in declino.
La programmazione 2007-2013 si pone come priorità quella di promuovere la conoscenza e l'innovazione, migliorare la competitività e rendere l'Europa un territorio su cui poter investire, e infine migliorare l'istruzione e la formazione del capitale umano per l'inserimento nel mercato del lavoro. I fondi FESR sono destinati, in particolare, ad investimenti che contribuiscono a creare posti di lavoro durevoli, investimenti nelle infrastrutture, al sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l'assistenza e i servizi alle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI).
Il processo di programmazione coinvolge la Commissione europea, le autorità nazionali e regionali, e si fonda sulla realizzazione di programmi pluriennali (di iniziativa nazionale o di iniziativa comunitaria), definiti sulla base dell'individuazione delle priorità, secondo le disposizioni generali sulla politica di coesione comunitaria stabiliti dal Regolamento (CE) 1083/2006.
Al riguardo, ritiene che andrebbe valutata la riconducibilità della disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1, che pone la copertura delle spese del provvedimento a carico dei programmi operativi regionali relativi all'utilizzo del Fondo europeo per la pesca e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, previa autorizzazione, se necessario, della Commissione europea, con la regolamentazione della programmazione dell'utilizzo dei fondi sopra richiamata. In particolare, ricorda che, con riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale, l'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 disciplina la revisione dei programmi operativi su iniziativa dello Stato membro o della Commissione in presenza di cambiamenti socioeconomici significativi, al fine di tenere conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle politiche comunitarie, nazionali o regionali o a seguito di difficoltà in fase di attuazione. L'articolo 75 del medesimo regolamento prevede che gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire, a determinate condizioni, ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/C, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.
Atto n. 406.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, preannuncia il suo orientamento favorevole sull'atto in esame, che si riserva di formulare in una prossima seduta.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.
COM(2011)128 def.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2011.

Sandro GOZI (PD) sottolinea il rilievo dell'atto in esame, con particolare riferimento alle differenze esistenti nelle legislazioni degli Stati membri, che suggeriscono di intervenire, in questa fase di formazione delle politiche europee, a tutela degli interessi dell'Italia.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.