CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 novembre 2011.

Audizione di rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma in ordine alle prospettive della gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, in particolare nella provincia di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'ANAS in merito all'attività della società alla luce delle recenti disposizioni normative sul riordino della società medesima.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della regione Toscana sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.40.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame in sede consultiva, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, della proposta di legge C. 4568 ed abbinate, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione del Senato, recante «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse».
Ricorda che la proposta di legge C. 4568, adottata come testo base, è stata approvata all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, reca norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse ed è composta di un unico articolo.
Essa è frutto di un iter iniziato, presso il Senato, il 1a aprile 2008, con l'esame congiunto di più proposte legislative d'iniziativa parlamentare e conclusosi con l'approvazione di un testo unificato (atti Senato 346 e 306), del quale si è convenuto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Nel corso dell'iter sono state effettuate diverse audizioni, sia del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse sia dell'Associazione nazionale Penelope, impegnata nel sostegno delle famiglie delle persone scomparse.
Fa presente che i due punti qualificanti della proposta di legge sono: l'introduzione dell'obbligo civile per chiunque di segnalare alle autorità competenti le persone che, scomparendo improvvisamente, rischiano la vita, con l'obiettivo di creare uno spirito di solidarietà e di collaborazione necessario ad aiutare gli scomparsi e le loro famiglie; la previsione dell'obbligo per i pubblici ufficiali e i corpi di polizia di segnalare immediatamente il fatto al prefetto, che ha il compito di coordinare le ricerche, permettendo di far partire immediatamente le indagini.
Segnala quindi il comma 4 dell'articolo 1, in base al quale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche, dandone contestuale comunicazione al prefetto per le iniziative di competenza. Si specifica altresì che il prefetto può avvalersi, nell'intraprendere le opportune iniziative, del concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche con esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
In particolare, fa notare che investe la competenza della VIII Commissione il coinvolgimento del sistema della protezione civile tra i soggetti che concorrono alle ricerche. Le informazioni comunque in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati citati devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85 del 2009, con la quale l'Italia ha aderito al Trattato di Prum, concluso nel 2005 tra alcuni Paesi dell'Unione Europea con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera creando schedari nazionali di analisi del DNA e individuando modalità di scambio di tali informazioni.
Ciò premesso, considerata la condivisione sul contenuto della proposta di legge C. 4568 già emersa nel corso dell'esame presso il Senato e ribadita nel corso dell'esame in sede referente della Camera al

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punto da profilarsi anche presso tale ramo del Parlamento la possibilità del trasferimento alla sede legislativa, valutato positivamente, per gli aspetti di competenza, il testo dell'AC 4568, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, ferma restando la sua disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
Nuovo testo unificato C. 3626 Chiappori ed abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 3626 e C. 3943, recanti «Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio», come risultante dagli emendamenti approvati dalla IV Commissione Difesa nel corso dell'esame in sede referente.
Al riguardo, osserva che si tratta di un testo composto di due soli articoli che, secondo quanto esposto in sede di esame presso la Commissione di merito, si pone l'obiettivo di consentire, in via sperimentale, l'affondamento di una nave in disarmo al fine di farne un luogo di attrazione per le immersioni subacquee, e dunque un fattore di promozione del turismo subacqueo, nonché un elemento funzionale al ripopolamento di zone marine sottoposte ad intenso sfruttamento delle risorse ittiche, atteso che il relitto costituirebbe una barriera antistrascico che consentirebbe di ricostruire le risorse biologiche costiere degradate da un intenso sfruttamento di pesca.
Osserva, inoltre, che, secondo quanto contenuto nella relazione illustrativa, il conseguimento delle indicate finalità appare certo anche in ragione dall'esperienza di alcuni casi concreti verificatisi sia all'estero che in Italia, come la petroliera «Haven», affondata nel Mar Ligure nel 1991 o il cargo «Tevfik Kaptain 1» colato a picco nelle acque prospicienti Torre Vado, in Calabria, di relitti di navi che hanno acquisito con il passare degli anni un notevole interesse quali mete di turismo subacqueo.
Rileva, infine, che, a giudizio dei presentatori, l'affondamento intenzionale del relitto, opportunamente preparato e bonificato, avverrebbe in condizioni di massima sicurezza ambientale.
Detto questo, per quanto riguarda le finalità del provvedimento in esame, osserva che il testo predisposto dalla Commissione di merito è ben diverso da quello inizialmente proposto dai presentatori delle due proposte di legge originarie giacché il nuovo articolo 1 prevede l'affondamento, a titolo sperimentale, di un'unica nave scelta fra quelle in disarmo dislocate nel porto militare della Spezia e non più l'approntamento di un piano di affondamento di una pluralità di navi militari in disarmo.
Inoltre, ai sensi dello stesso articolo 1, è previsto espressamente che ai fini della individuazione del sito per l'inabissamento è necessaria la preventiva richiesta degli enti locali interessati e una apposita intesa fra i Ministeri concertanti (Difesa e Ambiente) e la regione Liguria.
Infine, nel medesimo articolo 1, risultano rafforzate, rispetto ai testi originari, le disposizioni che regolano le attività di bonifica della nave da affondare, prevedendo il concerto dei due Ministeri in ordine all'individuazione dei soggetti competenti a dar corso alle attività di bonifica e attribuendo al Ministero dell'ambiente il compito di certificare l'avvenuto completamento delle relative operazioni.

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Resta ferma, peraltro, la previsione secondo la quale l'affondamento della nave è effettuato dalla Marina militare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione Liguria.
Ricorda, infine, che l'articolo 2 del testo unificato predisposto dalla Commissione di merito attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di stipulare convenzioni con università e istituti di ricerca, senza prevedere, tuttavia, la relativa copertura finanziaria, al fine di monitorare gli effetti dell'affondamento della nave sull'ecosistema marino, con particolare riguardo alla quantità e alla qualità della fauna e della flora marina.
Conclude, quindi, riservandosi di predisporre una proposta di parere, ferma restando la sua disponibilità a valutare le osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.