CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Atto n. 399.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 3 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha presentato una proposta di parere e che il

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gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere. A tale proposito l'onorevole Ferranti aveva chiesto al relatore di valutare l'opportunità di accogliere nella proposta di parere le condizioni ed osservazioni inserite nella proposta alternativa.

Enrico COSTA (PdL), considerata l'assenza del relatore e la richiesta effettuata dall'onorevole Ferranti nella scorsa seduta, ritiene che non sia opportuno oggi procedere alla votazione della proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD) non condividendo l'osservazione dell'onorevole Costa, chiede che sia posta in votazione la proposta alternativa di parere da lei presentata. Ricorda inoltre che la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere entro il 22 ottobre scorso.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come già nella scorsa seduta, quando l'onorevole Ferranti aveva chiesto di non votare affinché il relatore avesse il tempo di prendere in considerazione la proposta alternativa del suo gruppo, il predetto termine era scaduto. Non comprende pertanto come la scadenza del termine possa essere oggi considerata una ragione determinante per dover necessariamente votare il parere entro la seduta odierna. Ritiene che si possa votare nella giornata di domani. Fa presente inoltre che la Commissione non ha il numero legale per votare il provvedimento, che nel caso in esame è dato dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) replica all'onorevole Costa ricordando come da parte sua non vi sia stata alcuna richiesta di differimento del voto, quanto piuttosto una richiesta di valutazione della proposta alternativa presentata.

Giulia BONGIORNO, presidente, per quanto attiene alla scadenza del termine fissato per il 22 ottobre scorso, chiarisce che la Commissione può esprimere il parere anche successivamente a condizione che il Governo assicuri di attendere tale parere prima di emanare il decreto legislativo relativo allo schema in esame. Nel caso di specie la delega scade il 12 settembre prossimo, per cui vi è tutto il tempo per poter esprimere il parere anche in una seduta successiva a quella odierna. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere il parere della Commissione qualora questo fosse espresso nella seduta che verrà convocata per la giornata di domani.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto della richiesta dell'onorevole Costa, dell'assenza del relatore e della disponibilità del Governo, ritiene che la proposta di parere del relatore possa essere messa in votazione domani.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce che il proprio gruppo avrebbe preferito votare oggi la proposta di parere del relatore e, qualora questa fosse stata respinta, la propria proposta alternativa.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

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Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
C. 4568, approvata dalla 1a Commissione del Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 3 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani ed è rivolto alla istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Si tratta di un testo volto a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Più specificamente, l'articolo 1, nell'affermare i princìpi generali che ispirano il provvedimento, riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani.
L'articolo 2 prevede che la Commissione, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sia costituita da tre componenti: un presidente e due membri eletti dal Parlamento a maggioranza rinforzata. Il presidente è nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale, per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta; non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.
L'articolo 3 descrive i compiti della Commissione, che riguardano quattro grandi aree di attività: sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali. Tra essi si segnalano, per quanto di competenza della Commissione giustizia: l'analisi delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria; la promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.
I commi 5, 6 e 7, stabiliscono che la Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a determinate condizioni: può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1; può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previe intese, a banche di dati o ad archivi; può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione.
L'articolo 4 sancisce l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

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L'articolo 5 disciplina la struttura di supporto all'attività della Commissione.
L'articolo 6 istituisce un Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali e l'articolo 7 ne stabilisce i compiti e le funzioni.
L'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.
L'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.
L'articolo 10, al fine di assicurare un confronto costante e continuo col Parlamento, dispone la presentazione, da parte della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.
Gli articoli 11 e 12, infine, provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che il nuovo testo in esame si compone di 6 articoli e reca disposizioni in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano gli articoli 3 e 5, in materia di contratti di locazione.
L'articolo 3 introduce delle modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi, rispettivamente, alla durata e alla rinnovazione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, estendendo anche alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali.
L'intervento appare necessario al fine di correggere una disparità di trattamento venutasi a creare in occasione dell'approvazione della L. 9/2007 con la quale la durata minima di 9 anni della locazione di immobili adibiti ad attività alberghiere, così come il rinnovo tacito per analogo periodo, era stata estesa soltanto agli immobili adibiti ad esercizio di attività teatrali. Si consideri, d'altra parte, come spesso l'immobile sia utilizzato sia per attività teatrali che per quelle cinematografiche.
L'articolo 3 intende anche eliminare una ulteriore disparità di trattamento tra esercenti la medesima attività imprenditoriale.
Infatti, gli articoli 27 e 28 fanno, attualmente, letterale riferimento alla conduzione dell'immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale (ed ora, in virtù della novella in esame, anche cinematografica) in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, possono condurre l'immobile in forza di diverso titolo contrattuale. L'esempio più rilevante e comune nella prassi è quello dell'affitto di azienda: chi conduce un immobile per attività teatrale o cinematografica in virtù di tale titolo risulta escluso, infatti, dalla disciplina dettata per chi conduce l'immobile grazie ad un contratto di locazione.
L'articolo 5 stabilisce che: «In via transitoria, i contratti di locazione aventi scadenza

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successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, che decorre dalla data della scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza. Alla scadenza della proroga di diritto di cui al precedente periodo, o del maggior termine fissato dalle parti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.»

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.
(Parere alla X Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore del provvedimento, onorevole Bernardini, ha chiesto di differire la votazione degli emendamenti ad un'altra seduta al fine di consentirle di confrontarsi ulteriormente con i gruppi affinché si possa pervenire all'approvazione di un testo condiviso. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 aprile 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI