CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2011
556.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Atto n. 399.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore, onorevole Scelli, ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 1) e che l'onorevole Ferranti ha presentato a nome del suo gruppo una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD) auspica che il relatore possa integrare la sua proposta di parere con i rilievi contenuti nella proposta alternativa da lei presentata.

Giulia BONGIORNO, presidente, osserva che in alcuni punti le due proposte sono sostanzialmente coincidenti. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo entro la quale la Commissione dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto in esame.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.

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Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
C. 4568, approvata dalla 1a Commissione del Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Sisto, impossibilitato a partecipare, osserva che la proposta di legge C. 4568, approvata all'unanimità in sede deliberante presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, reca norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse ed è composta di un unico articolo.
L'articolo 1, al comma 1, introduce l'obbligo per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita.
La denuncia va resa agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale.
Ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati (Ced), presso il Ministero dell'interno.
Il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori.
Il comma 4 prescrive che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per le iniziative di competenza. Si specifica altresì che il prefetto può avvalersi, nell'intraprendere le opportune iniziative, del concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche con esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
Le informazioni comunque in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85/2009.
Il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.
Il comma 6 configura la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro), al quale si applicano le procedure relative all'accertamento di cui alla legge n. 689/1981 con competenza in capo al Prefetto.
Ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine il comma 8 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.