CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1 sancisce che la Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi e ne sostiene le attività. Osserva che l'articolo 2 esclude le attività di spettacolo di strada dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza. Si sofferma sull'articolo 3, teso ad estendere anche alle sale

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adibite alle attività contemplate dal provvedimento la disciplina sulla durata delle locazioni prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali; la disposizione stabilisce altresì che la disciplina si applichi nei casi di conduzione, a qualsiasi titolo, di immobili o di aziende. Fa notare che l'articolo 4 esclude dall'applicazione dell'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante norme in materia di servizi di controllo e sicurezza, le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgano attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense. Rileva che con decreto del Ministero dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità di svolgimento delle attività musicali effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico, con specifico riferimento all'individuazione delle modalità per l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo. Sottolinea che l'articolo 5 stabilisce che in via transitoria, i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni che decorre dalla data della scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene che sarebbe opportuno, all'articolo 4, prevedere che il decreto del Ministro dell'interno che definisce le modalità di svolgimento delle attività musicali in spazi aperti al pubblico sia sottoposto anche al previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, nel condividere la considerazione svolta dal collega, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Nuovo testo C. 4333.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2011, l'istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno», da conferire il 25 settembre di ogni biennio a Conversano, in provincia di Bari, alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio. Osserva che l'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione Di Vagno, che agisce d'intesa con la Presidenza del Consiglio e sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Sottolinea che l'ammontare del Premio è fissato in quarantamila euro: la fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare sulla base di criteri di merito. Precisa che alla fondazione è concesso un contributo una tantum pari a centomila euro per la riorganizzazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico. Evidenzia che l'articolo 2 dispone la nomina di un comitato scientifico cui spetta decidere il tema del Premio per ogni edizione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, composto da tre studiosi di storia contemporanea o di scienza politica, è nominato dalla Presidenza del Consiglio, su proposta della Fondazione Di Vagno. Fa notare che le tematiche nell'ambito delle quali il tema deve essere individuato riguardano il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno,

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i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo. Precisa che l'articolo 3 dispone che i vincitori del Premio sono individuati da una giuria composta da cinque membri: il Presidente pro tempore della Fondazione, un rappresentante della Presidenza del Consiglio, tre studiosi di storia contemporanea. Chiarisce che l'articolo 4 dispone in merito agli oneri derivanti dall'attuazione della legge. Ravvisa l'opportunità che gli enti locali interessati partecipino alle spese da sostenere per l'attuazione del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime talune perplessità in merito all'indicazione del socialismo nel XXI secolo tra le tematiche nell'ambito delle quali deve essere svolto il tema del Premio. Reputa opportuno che oltre agli enti locali anche la regione interessata sia tenuta a partecipare alle spese necessarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene che tra le finalità del provvedimento in esame possa delinearsi anche la valorizzazione territoriale della località sede del Premio e a tal proposito reputa utile prevedere un adeguato coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate. Ravvisa inoltre l'opportunità che anche il Parlamento, di cui di Vagno fu componente, partecipi agli oneri per lo svolgimento delle attività della predetta Fondazione. Dichiara in conclusione il proprio voto di astensione sul testo in esame.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
S. 2472-B Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giuseppe Scalera, illustra il provvedimento in esame, segnalando che la Commissione ha già espresso parere alla 13a Commissione del Senato in data 9 marzo 2011 ed alla VIII Commissione della Camera il 13 luglio 2011. Rileva che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente, l'attuazione del protocollo di Kyoto, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria: nella Giornata il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole e nelle università, di concerto con i ministri competenti, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo e l'educazione civica ed ambientale. Riferisce che l'articolo 2 reca norme tese ad assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune, di porre a dimora un albero per ogni neonato; l'articolo 3 dispone l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico volto, tra l'altro, a proporre un piano nazionale che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici. Osserva che l'articolo 4 prevede che il comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con le

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regioni e i comuni, presenta un rapporto annuale sull'applicazione delle disposizioni relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati. Precisa che le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili riservate al verde pubblico urbano da parte dei cittadini costituiti in consorzi. Osserva che l'articolo 5 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; è concessa la facoltà al Comune di inserire il nome, il logo dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. Chiarisce che le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con successivo decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Sottolinea che l'articolo 6 prevede il rifinanziamento del Fondo per la forestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane. Evidenzia che l'articolo 7 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni di adottare misure volte a favorire il risparmio, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili; con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di erogazione delle risorse nonché le modalità di attuazione delle disposizioni in esame. Rileva che l'articolo 8 introduce norme per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico; un decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, dovrà stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento e per la redazione degli elenchi regionali e comunali. Fa notare che l'articolo 9 prevede che le disposizioni in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD), nel ritenere che la materia oggetto del provvedimento rientra nella esclusiva competenza regionale, fa notare che in ordine alle attività di salvaguardia delle foreste sarebbe opportuno prevedere l'efficiente impiego degli operatori forestali delle comunità montane del Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.