CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Galati, e per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 9.55.

Proposta di nomina del dottor Giulio Malgara a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.
Nomina n. 128.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) dichiara di essere rimasta impressionata negativa mente dalle parole del relatore, onorevole Barbieri, il quale sembra aver voluto limitare la Commissione a svolgere un ruolo meramente notarile. Aggiunge che, pur consapevole dei limiti posti dalle norme regolamentari, è tuttavia indispensabile salvaguardare la funzione della Commissione cultura della Camera nella fase di valutazione della congruità della nomina del dottor Malgara a presidente della Fondazione

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La Biennale di Venezia, rispetto al suo profilo professionale e al suo curriculum. A tal proposito, ricorda che La Biennale si inserisce fra le più prestigiose istituzioni culturali del nostro Paese; i passati presidenti della fondazione, succedutisi nel corso degli anni, hanno sempre avuto un profilo elevato, rivestendo un ruolo strategico e cruciale per il raggiungimento delle finalità statutarie. Ribadisce quindi che la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di congruità del profilo professionale e del curriculum del dottor Malgara rispetto al ruolo che lo stesso dovrebbe ricoprire. Non risultano essere invece aderenti con il ruolo di presidente della Fondazione, né il curriculum né la storia professionale dello stesso Malgara, esperto nel settore della comunicazione pubblicitaria e non in quello culturale, come hanno già ricordato i colleghi intervenuti nella discussione. Aggiunge, anche in riferimento alla più volte richiamata prassi per la nomina del presidente della Fondazione, che la proposta di nomina del dottor Baratta ottenne il voto favorevole di 26 su 28 deputati, in considerazione anche del fatto che il ministro dell'epoca adottò una procedura di concertazione con le autonomie territoriali, del tutto ignorata in questa occasione. Riterrebbe pertanto necessario che i parlamentari presenti si ispirassero a quegli stessi ideali nell'esprimere il loro voto, nel segreto dell'urna.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, intervenendo in replica, ringrazia i deputati intervenuti nella discussione, pur nelle diverse opinioni espresse. In particolare, ricorda all'onorevole Martella che i principi e i criteri utilizzati per la scelta del dottor Malgara sono già stati illustrati dal Ministro Galan in sede di audizione e, proprio per tale motivo, non sono stati da lui ricordati nella relazione illustrata. Aggiunge che la sua relazione, del resto, è stata identica, nella forma, a quella pronunciata dal deputato del gruppo del Pd, onorevole Tessitore, allora relatore sulla proposta di nomina del professor Majani alla presidenza del Consiglio nazionale della ricerca. Allora, però, nessun collega del suo gruppo ebbe nulla a ridire sulla proposta che formulò alla Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), nel preannunziare, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nomina del dottor Malgara a presidente della Fondazione La Biennale, richiama e riassume le motivazioni e le argomentazioni espresse dai suoi colleghi a fondamento di tale decisione, che condivide. In primo luogo, richiama alcune brevi considerazioni in tema di spoil system introdotto dalle leggi Bassanini, segnalando che nella procedura di nomina in esame non è stata svolta alcuna azione diretta a instaurare le opportune forme di concertazione tra il Governo e gli enti territoriali. Ritiene, infatti, che l'Esecutivo, pur professando una politica volta a promuovere il federalismo e ad incentivare la concertazione con il territorio, abbia nella fattispecie «appaltato», in realtà, la nomina del presidente della Fondazione al Ministro Galan. Ribadisce d'altro canto le forti perplessità, già manifestate anche dai suoi colleghi, sull'eventuale designazione del dottor Nastasi, attuale Capo di Gabinetto del Ministero, a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione. In questo modo, infatti, si getterebbe un'ombra ancora più pesante sulla futura gestione della Fondazione, non essendo evidentemente conveniente per un alto funzionario del Ministero prestarsi a fare il sub-commissario ombra del presidente della Biennale.
Nel merito della proposta, pur non intendendo svolgere alcuna valutazione sulla qualità del dottor Malgara, osserva che tale nomina non rende giustizia alla cultura italiana e ne snatura il valore. Sembra privilegiarsi, infatti, in virtù delle esperienze acquisite dal dottor Malgara nel campo delle sponsorizzazioni, la natura manageriale del presidente, a discapito del più importante ruolo di guida nel settore della cultura e delle relazioni, anche con il territorio. Aggiunge che sarebbe invece opportuno designare alla presidenza della Fondazione personalità dotate

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di esperienza e competenza nel settore culturale, eventualmente affiancando ad esse persone che abbiano competenze manageriali adeguate alla gestione amministrativa. Tiene a precisare, infatti, che la valorizzazione della cultura non involge soltanto questioni relative a stanziamenti e sponsorizzazioni. Auspica, pertanto, che tale logica non prevalga in occasione della nomina in esame - come purtroppo ritiene invece stia avvenendo -, come d'altro canto è accaduto anche in occasione della nomina del dottor Resca, già responsabile di una nota azienda internazionale di fast-food, a direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale presso il Ministero dei beni culturali.
Ribadisce quindi il voto contrario sulla proposta di nomina in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nomina in esame, per la motivazione di fondo che la conduzione della Biennale da parte del presidente Baratta è stata eccezionale ed ha prodotto risultati assai brillanti, che l'hanno riportata al suo livello più alto. Considera, d'altra parte, necessario che la Biennale abbia una guida autorevole che la caratterizzi per un progetto culturale valido, non dovendosi limitare la sua gestione ad una sterile ricerca di sponsorizzazioni e di reperimento di risorse finanziarie.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia anch'egli il voto contrario sulla proposta di nomina in esame, che risponde ad precisa valutazione politica del Governo e del ministro Galan che ne assume totalmente la responsabilità. Al riguardo, considera che la proposta dell'Esecutivo non rispetta quei principi di competenza e di meritocrazia che richiede un ente come la Biennale. Ritiene, infatti, che per la gestione di un ente come la Biennale occorrerebbe un'approfondita conoscenza culturale, di guisa che la proposta di nomina del dottor Malgara a presidente della Biennale equivale alla preposizione di un macellaio al ruolo di primario di un reparto di chirurgia. Sarebbe stato quindi piuttosto interesse del Governo operare una scelta condivisa con il Parlamento e con il territorio, cosa che non è avvenuta e che ha già creato seri danni di immagini al Paese.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il voto contrario sulla proposta di nomina, rinviando all'intervento già svolto durante l'audizione del ministro Galan.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nomina in esame e si rammarica che lo scontro politico implichi un giudizio sulla persona del candidato, cosa che non dovrebbe verificarsi visto anche che si tratta di un voto segreto. Considera come il problema consista, piuttosto, sui criteri seguiti sulla proposta di nomina, ricordando le divisioni tra lo Stato e il territorio e l'atteggiamento del ministro Galan, che si è presentato al Parlamento con una certa sufficienza ed arroganza di modi, tali da non aiutare la costruzione di un opportuno dialogo con il Parlamento. Aggiunge che il presidente della Biennale rappresenta l'Italia nel mondo, per cui andrebbe individuata una persona competente e autorevole nel settore. Con riguardo alle considerazioni svolte dal relatore, ritiene che un eventuale parere negativo, seppure non vincolante, eserciterà senz'altro una certa influenza sulla persona nominata, visto che la nomina sarà offuscata dalla mancata condivisione parlamentare.

Paola GOISIS (LNP) considera innanzitutto come, anche su una nomina così importante, il potere di designazione è totalmente in capo al ministro competente, in questo caso il ministro Galan, di guisa che la posizione dialettica assunta dal suo gruppo nel corso dell'esame della proposta di nomina non pregiudica l'espressione di un voto favorevole sulla medesima. Sottolinea infatti che, come partito di Governo, la Lega non può assumersi la responsabilità di venir meno agli impegni di maggioranza. Si rammarica però che nel corso

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del dibattito siano stati espressi giudizi ingiustificati sulla persona designata, giudizi che reputa assolutamente fuori luogo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, senza peraltro voler entrare nel merito della candidatura proposta.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, ricordando come in questo caso circostanze contingenti non consentono di pervenire ad una condivisione unanime da parte della Commissione. Auspica comunque che per il futuro permanga nella Commissione un clima non di macelleria, al quale purtroppo si è assistito anche nella seduta in corso di svolgimento, ma di responsabile condivisione delle scelte.

Mario PEPE (Misto-R-A) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti 46
Votanti 46
Maggioranza 24
Hanno votato 23
Hanno votato no 23

La Commissione respinge quindi la proposta di parere favorevole del relatore sulla proposta di nomina del dotto Giulio Malgara a presidente della fondazione la Biennale di Venezia.

Valentina APREA, presidente, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Capitanio Santolini, Carlucci, Enzo Carra, Cavallotto, Ceccacci Rubino, Centemero, De Biasi, De Nichilo Rizzoli in sostituzione di Scalera, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Gianni, Giulietti, Goisis, Granata, Grimoldi, Lainati, Levi, Lunardi, Lusetti, Martella in sostituzione di Lolli, Mazzarella, Melandri, Murer in sostituzione di Coscia, Murgia, Nicolais, Palmieri, Mario Pepe (Misto-R-A), Mario Pepe (PD) in sostituzione di Rossa, Pes, Rampelli, Razzi, Rivolta, Mariarosaria Rossi in sostituzione di Mazzuca, Antonino Russo, Sardelli, Siragusa e Zazzera.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.55.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, propone di deliberare una relazione favorevole sull'esame del disegno di legge comunitaria, esprimendo un parere favorevole con osservazioni, sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (vedi allegato), che illustra.

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Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo nel complesso dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere sulla relazione annuale, ricordando come la partecipazione dell'Italia all'Europa sia attualmente molto problematica sotto più profili. Sottolinea, infatti, come non vengano rispettati parametri che l'Europa impone, né i tempi per il recepimento della normativa comunitaria, essendo stata l'Italia sottoposta a ben 131 sanzioni. Si è quindi ben lontani dal raggiungimento degli obiettivi europei in materia di istruzione, innovazione e ricerca. Ricorda inoltre come l'obiettivo principale dell'Unione europea in materia di innovazione e ricerca è di investire una quota del 3 per cento del PIL, obiettivo difficilmente raggiungibile dall'Italia, che sarà quindi destinata a stare, nei fatti, fuori dall'Unione europea.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, mentre preannuncia che il suo gruppo si asterrà dal voto in merito al disegno di legge comunitaria, in quanto non vi sono profili di competenza della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, preannunciando che il suo gruppo si asterrà dal voto in merito al disegno di legge comunitaria, in quanto non vi sono profili di competenza della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulle proposte di parere formulate dal relatore.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge comunitaria e nomina la deputata Elena Centemero quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.
Respinge, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Galati.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.
Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Valentina APREA, presidente, dà il benvenuto al neo nominato sottosegretario Galati, al quale rivolge un caloroso augurio di buon lavoro.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, osserva innanzitutto come lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2011, è predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge n. 240 del 2010, e dei criteri direttivi definiti al comma 4, lettera a), nell'ambito degli interventi volti ad incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. In particolare, il combinato disposto

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del capoverso del comma 1 e del primo periodo della lettera b) citata prevede che il Governo deve adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario, tra cui la revisione della disciplina della contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione. Tra i principi e criteri direttivi individuati per l'esercizio della delega, il comma 4, lettera a), prevede l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane - CRUI, garantendo al tempo stesso, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Alcune disposizioni dello schema si applicano a tutte le università, mentre altre si applicano solo alle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 196 del 2009.
Ricorda, quindi, che l'articolo 1 stabilisce che le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, al fine di garantire trasparenza ed omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, consentire l'individuazione della situazione patrimoniale dell'ateneo, valutare l'andamento complessivo della gestione. Rileva che rispetto all'obiettivo indicato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge n. 240 del 2010, non si fa cenno alla finalità della coerenza con la programmazione triennale di ateneo. I documenti che fanno parte del quadro informativo economico-patrimoniale degli atenei sono: bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico unico di ateneo e budget degli investimenti unico di ateneo; bilancio unico d'ateneo di esercizio, definito dalla relazione illustrativa «bilancio unico a consuntivo», redatto con riferimento all'anno solare, corredato da una relazione sulla gestione e composto da: stato patrimoniale; conto economico; rendiconto finanziario; nota integrativa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, reca l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo; bilancio consolidato con le proprie aziende, società, o altri enti controllati, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa. Le sole università considerate amministrazioni pubbliche devono anche predisporre - al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche - il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria. Infine, tutte le università, nell'ambito della propria autonomia, devono dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'ateneo di esercizio e bilancio consolidato sono approvati per le università statali - in accordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 240 del 2010 - dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, mentre per le università non statali sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Segnala, quindi, che non risulta definita la procedura di approvazione dei documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3.
Ricorda, quindi, che l'articolo 2 prevede che, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università si attengono

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ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 91 del 2011. Rileva che l'articolo 2, pur indicando la finalità della norma nel consolidamento e monitoraggio dei conti delle PA, non sembra riferirsi alle sole università facenti parte del conto economico della pubblica amministrazione, bensì a tutte le università. Osserva che l'articolo 3 stabilisce che, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle pubbliche amministrazioni, le università considerate amministrazioni pubbliche adottano una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Si ribadisce, peraltro, la previsione in base alla quale i prospetti SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio. In relazione all'articolo 3, riterrebbe opportuno valutare la necessità del comma 2, posto che già il comma 1 richiama la conformità alle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011 che stabilisce, tra l'altro, che i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio.
Ricorda, poi, che l'articolo 4 dispone che le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. Le definizioni dei concetti di «missione» e di «programma» sono derivate da quelle adottate per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e ricalcano i termini utilizzati dal decreto legislativo 91 del 2011. In particolare, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 91 del 2011, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello. La determinazione dell'elenco delle missioni e dei programmi, nonché dei criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili, è demandata ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Osserva, quindi, che l'articolo 5 disciplina il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, distinguendo tra università considerate amministrazioni pubbliche e università non considerate tali. In particolare, per quanto riguarda il bilancio unico d'ateneo di previsione, le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento a predisporre un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da un budget economico e degli investimenti unico, strutturandolo, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un budget economico e un budget degli investimenti autorizzatorio. Segnala, al riguardo, l'opportunità di chiarire se il termine del 31 dicembre sia riferito, più che alla predisposizione del bilancio unico di previsione, alla sua approvazione, come si evince anche dalla relazione illustrativa. Osserva poi che le università considerate amministrazioni pubbliche sono poi tenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento ad approvare contestualmente un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, secondo modalità e criteri che saranno definiti con il decreto di cui all'articolo 2 dello schema. Le

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università non considerate amministrazioni pubbliche predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio è approvato da tutte le università entro il 30 aprile di ciascun anno. Nella nota integrativa di tale atto è riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. Segnala quindi che, mentre per l'approvazione del bilancio unico di esercizio è previsto il termine del 30 aprile per tutte le università, con riferimento al bilancio di previsione annuale non è indicato un termine per le università che non sono considerate amministrazioni pubbliche. La relazione del Collegio dei revisori dei conti, che accompagna il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, attesta la corrispondenza del medesimo alle risultanze contabili e contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione.
Osserva quindi che l'articolo 6 concerne il bilancio consolidato. In particolare, ai sensi del comma 1, le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 91 del 2011. È consolidato il bilancio economico patrimoniale che considera l'ente e le strutture che ne fanno parte o satelliti come un unicum. Pertanto, esso espone la situazione economico-patrimoniale dell'ente al netto dei rapporti di debito e credito tra l'ente e le strutture satelliti. Destinatari dei commi 2 e 3 sembrano essere tutti gli atenei. L'area di consolidamento, ossia l'insieme di enti e società che devono essere incluse nel bilancio consolidato, anche se non definiti amministrazioni pubbliche, è costituita da fondazioni universitarie; società di capitali controllate dalle università; altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o nei quali esse possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. La definizione e l'aggiornamento dei principi contabili di consolidamento sono demandati ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, conformemente al decreto legislativo n. 91 del 2011. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento. Segnala, al riguardo, l'opportunità di coordinare tale previsione con quella recata dall'articolo 18 del decreto legislativo 91/2011, che prevede l'emanazione, con decreto MEF, di concerto con i Ministri interessati, di un regolamento per la definizione dello schema tipo di bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni. Rileva inoltre l'opportunità specificare se i commi 2 e 3 riguardano tutte le università.
Ricorda, poi, che l'articolo 7 disciplina la tempistica. I decreti concernenti i principi contabili e gli schemi di bilancio (articolo 2), l'elenco delle missioni e dei programmi e i criteri cui le università si attengono ai fini di un'omogenea riclassificazione dei dati contabili (articolo 4, comma 4) e i principi contabili di consolidamento (articolo 6, comma 3), sono emanati, sentita la CRUI, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Al riguardo, segnala che l'articolo 4, comma 4, non dispone che, nell'ambito della procedura di emanazione del relativo decreto, sia sentita la CRUI. Osserva poi che le università considerate amministrazioni pubbliche adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alle disposizioni dello schema di decreto in commento entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Si cita, al riguardo, l'articolo 7, comma 7, della legge n. 168 del 1989, il cui testo, tuttavia, è modificato dall'articolo 11, comma 3, del medesimo schema. Infine, ricorda che il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché il sistema e le procedure di contabilità analitica, devono essere adottati entro il 1o gennaio 2014. Per le università che si impegnano ad adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1o gennaio 2013, si prevede la concessione di una quota a valere sul FFO per il 2011 e 2012. Rileva, in particolare,

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l'opportunità di chiarire in che modo debba essere manifestato l'impegno ad anticipare l'adozione dei nuovi strumenti contabili, ovvero prevedere l'accesso ad una particolare quota del FFO nei soli casi in cui il sistema economico-patrimoniale e il bilancio unico vengano effettivamente adottati. Inoltre, osserva che la concessione di tale quota del FFO appare svincolata dall'adozione anticipata del sistema e delle procedure di contabilità analitica, di cui il comma 3 fissa un termine ultimo di adozione analogo a quello stabilito per l'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico. Con riferimento al testo, suggerisce, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole «articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168» di aggiungere le parole «come modificato dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto» e, al contempo, di eliminare il refuso «del» prima dell'indicazione della data della legge.
Segnala, poi, che l'articolo 8 dispone in materia di trasparenza. Le università considerate amministrazioni pubbliche devono trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i documenti contabili indicati nell'articolo 1, comma 2 e 3, nonché quelli riferiti alla fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatiche definite dai due Ministeri. Resta fermo, peraltro, l'obbligo, previsto per tutte le pubbliche amministrazioni dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, di inserire i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le università non considerate amministrazioni pubbliche devono trasmettere solo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con le modalità e le procedure informatiche definite dallo stesso Ministero, unicamente i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), ovvero il bilancio unico d'ateneo di esercizio e il bilancio consolidato. Rileva, quindi, l'opportunità di chiarire perché non si preveda la trasmissione anche del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), che le università non considerate amministrazioni pubbliche sono comunque tenute ad adottare. Inoltre, con riferimento all'articolo 8, comma 1, riterrebbe necessario chiarire a quali documenti si intenda fare riferimento richiamando l'articolo 10, comma 1, che dispone l'adozione di principi contabili e schemi di bilancio con decreto interministeriale; al comma 3, è necessario parimenti chiarire che cosa si intenda con l'espressione «conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1», poiché la norma citata non menziona tale documento.
Osserva, quindi, che l'articolo 9 prevede l'istituzione di una Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università - senza oneri a carico della finanza pubblica -, che coadiuva il Ministero dell'università e della ricerca scientifica nella revisione e nell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, nonché nel monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità al disposto di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011. La Commissione può procedere ad analisi e confronti dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con mandato triennale, ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI e del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, nonché da esperti del settore. Suggerisce, all'articolo 9, comma 2, di sostituire le parole «di cui al presente decreto» con le parole «adottati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 3, del presente decreto». Al comma 3, segnala che l'espressione corretta è «Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane».

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Osserva, poi, che l'articolo 10 reca disposizioni per la contabilità finanziaria nella fase transitoria. In particolare, fissando il periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, prevede che in tale arco temporale le università che adottano la contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi, secondo quanto indicato all'articolo 4. Osserva che viene stabilito, inoltre, che, nel periodo transitorio, fissato, in tal caso, sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, le università predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base delle indicazioni derivanti dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 dello schema, per fini conoscitivi: si richiama, al riguardo, l'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge n. 196 del 2009, che prevede testualmente l'«affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione». Segnala quindi l'opportunità di valutare l'effettiva necessità di richiamare in tale sede l'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge n. 196 del 2009. All'articolo 10, comma 3, per analogia con la definizione di periodo transitorio recata dal comma 1, segnala la necessità di aggiungere dopo le parole «della contabilità economico-patrimoniale» le parole «e del bilancio unico d'ateneo». Inoltre, ritiene preferibile, piuttosto che prevedere la predisposizione dello stato patrimoniale «secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto», utilizzare l'espressione «sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto».
Osserva, infine, che l'articolo 11 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni e la novella di altre. In conseguenza di tali modifiche, le università sono tenute ad adottare - non si tratta più, quindi, di una mera possibilità - un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; non è più prevista la possibilità di derogare alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici; la procedura di emanazione prevede che il regolamento sia adottato con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, non essendo più coinvolti per il parere i dipartimenti e le facoltà, mentre rimane ferma la previsione in base alla quale il regolamento continua ad essere sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica; non è più previsto che il regolamento sia pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Con riferimento alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 operata dallo schema di decreto legislativo, ricorda che il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, concernente regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi. Inoltre, poiché l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto dispone che i vigenti regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università considerate amministrazioni pubbliche devono essere adeguati alle disposizioni del decreto in commento, riterrebbe opportuno inserire nella procedura di approvazione - fissata dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 168 del 1989, come novellato dal comma 3 dell'articolo 11 dello schema - un riferimento alla conformità con il «decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università». Ritiene poi opportuno

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completare la rubrica dell'articolo, che fa riferimento solo ad abrogazioni, e non anche alle novelle. Inoltre, poiché i commi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non sono numerati, segnala la necessità di indicarli utilizzando i numeri ordinali e non cardinali. Segnala, infine, la necessità di abrogare, con fonte di pari rango, il decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1982 - emanato sulla base di una disposizione di cui ora l'articolo 11 dispone l'abrogazione - anche in considerazione del superamento sostanziale della disciplina da esso recata.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) segnala come sia stata appena pubblicata una notizia dell'Ansa che riferisce che il ministro Galan ha apprezzato la votazione della Commissione sulla proposta di nomina del dottor Giulio Malgara, che ha avuto un esito di parità di voti tra maggioranza e opposizione. Ritiene che bisognerebbe spiegare al ministro che, non trattandosi di una partita allo stadio Meazza di Milano, ma di una pronuncia del Parlamento italiano, la parità di voti equivale ad un voto contrario sulla stessa.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in esame, che sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.