CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
C. 4624 Governo.

(Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, volto a ratificare ed a dare esecuzione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
Considerato che si tratta di materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato e visto che non sussistono profili problematici dal punto di vista costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate.
Nuovo testo unificato C. 3160 Schirru ed abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra l'articolo unico del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3160 ed abb., composto da tre commi, che reca talune disposizione volte a modificare l'attuale normativa concernente il requisito dell'altezza per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, allo scopo di sostituire tale requisito con un diverso criterio di valutazione fondato su «parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
Ricorda che, come più volte precisato nel corso dell'esame in Commissione, la finalità del provvedimento è quello di eliminare un ostacolo che pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, vantano un'altezza inferiore ai limiti attualmente vigenti, individuando un criterio più elastico che, preso atto della specificità di ciascuna forza armata, consenta di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun candidato in una cornice regolamentare certa, ma di contenuti flessibili.
Rileva, nello specifico, che il comma 1 del testo in esame modifica la lettera d) dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare inserendo il sopra richiamato nuovo parametro in sostituzione dell'attuale previsione normativa in base alla quale per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento.
In conseguenza di tale modifica, il successivo comma 2 affida ad un apposito

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regolamento interministeriale il compito di uniformare al nuovo parametro le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 che attualmente disciplina i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate
Il citato comma 2 stabilisce, poi, tempi e modalità di adozione del regolamento prevedendo, in particolare, che tale provvedimento dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità. Lo schema di regolamento dovrà essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato.
Per quanto riguarda, poi, l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, il successivo comma 3 del nuovo testo unificato dispone l'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 che attualmente prevedono specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai citati ruoli ed affida al medesimo regolamento di cui al precedente comma 2 il compito di determinare i relativi parametrici di accesso in conformità alle nuove previsioni stabilite dal provvedimento in esame.
In relazione al requisito dell'altezza nei pubblici concorsi, ritiene opportuno segnalare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che «l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una «discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso. La Corte ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con l'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e con gli articoli 37 e 51, che stabiliscono il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro e nell'accesso ai pubblici uffici, della Costituzione - dell'articolo 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Isabella BERTOLINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri era stato presentato un parere favorevole con osservazioni sul quale vi era stata la richiesta di una ulteriore riflessione per valutare se formulare alcuni rilievi come condizioni anziché come osservazioni.

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Al riguardo, tenuto conto che la proposta di parere già reca una serie articolata di considerazioni e di rilievi e che da parte della Commissione di merito - presso la quale sono state avviate le procedure per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in titolo - vi è la consapevolezza della necessità di svolgere ulteriori valutazioni rispetto ad alcuni profili del testo, ritiene opportuno, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, confermare il parere con osservazioni formulato nella seduta di ieri.

Alessandro NACCARATO (PD) prende atto di quanto evidenziato dal presidente. Prospetta peraltro la possibilità di formulare come condizione l'osservazioni di cui alla lettera c) della proposta di parere presentata nella seduta di ieri, trattandosi di un profilo particolarmente rilevante che rischia di andare in aperto contrasto rispetto alle direttive comunitarie in materia di appalti.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Naccarato.

Isabella BERTOLINI, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra la proposta di legge in titolo, che apporta modifiche alla legge n. 392 del 1978 ed esclude l'applicazione di altre disposizioni vigenti alle attività di spettacolo e alle strutture in cui si svolgono spettacoli.
Segnala che, a differenza di quanto indica il titolo, - a seguito dell'esame in sede referente, che ha portato alla stesura di un nuovo testo - non reca, invece, modifiche alla legge n. 337 del 1968, né all'articolo 7 della legge n. 135 del 2001. Evidenzia tuttavia che l'articolo 1 fa riferimento ad un ambito già trattato dell'articolo 1 della legge n. 337 del 1968, in base al quale lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e sostiene il settore.
Con l'articolo 1 del testo in esame si dispone il riconoscimento del valore non solo sociale, ma anche culturale e ricreativo, dello stesso spettacolo viaggiante, nonché dei parchi permanenti di divertimento, e si estende il riferimento ai circhi, non più limitato a quelli equestri. Il sostegno delle relative attività fa capo alla Repubblica.
Segnala pertanto l'opportunità che la Commissione di merito valuti l'esigenza di coordinare l'articolo 1 della legge n. 337 del 1968 con l'articolo 1 del testo in esame.
Si sofferma quindi sull'articolo 2, che esclude le attività di spettacolo di strada, di cui alla sezione VI dell'elenco previsto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza.
Ricorda, in particolare, che il sopra citato articolo 4 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti (esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici) e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. L'elenco è approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo,

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di concerto con il Ministro dell'interno, su parere conforme della Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante ed è periodicamente aggiornato. Esso è stato approvato con decreto ministeriale 23 aprile 1969 ed è stato ripetutamente aggiornato: l'ultimo aggiornamento è avvenuto con decreto ministeriale 11 maggio 2009. Le attività per le quali si intende disporre l'esclusione dall'applicazione del decreto ministeriale 18 maggio 2007 sono quelle svolte «senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolte in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti», con un numero di addetti scritturati nell'attività inferiore ad 8 e un numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150.
La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che laddove la componente artistica è prevalente rispetto agli attrezzi utilizzati, come nel caso degli artisti di strada, non è possibile predisporre la documentazione tecnica richiesta dal decreto ministeriale 18 maggio 2007, che è rivolto a garantire la sicurezza di attività esercitate mediante macchinari complessi, come ottovolanti o ruote panoramiche.
Il decreto ministeriale di cui si esclude l'applicazione stabilisce, fra l'altro, che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità. Inoltre, essa, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore - previo parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo comune. Lo stesso procedimento è previsto per le attività già esistenti, nonché per quelle esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA (Associazione europea di libero scambio) firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Ritiene pertanto opportuno svolgere un'attenta riflessione sulla previsione di cui all'articolo 2, considerato che la tutela della sicurezza va assicurata a prescindere dal numero e dalla tipologia degli elementi in questione.
Illustra quindi l'articolo 3 del testo in esame che, attraverso novelle agli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone), si propone un duplice obiettivo.
Il primo è quello di estendere alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni attualmente prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali. Al contempo, peraltro, il nuovo testo esclude le attività alberghiere, nonché l'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile, dalla disciplina sul termine di locazione novennale recata dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978.
La relazione illustrativa sottolinea che l'intervento appare necessario al fine di correggere una disparità di trattamento venutasi a creare in occasione dell'approvazione della legge n. 9 del 2007 con la quale, modificando il terzo comma del citato articolo 27 ed il primo comma dell'articolo 28, la durata minima di 9 anni della locazione di immobili adibiti ad attività alberghiere, così come il rinnovo tacito per analogo periodo, era stata estesa soltanto agli immobili adibiti ad esercizio di attività teatrali.
L'articolo 7 della citata legge n. 9 del 2007, estendendo ai teatri la disciplina di favore prevista per i locatari che svolgono attività alberghiera, ha tenuto conto, oltre che di una esigenza di promozione delle

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attività teatrali e culturali nel Paese, anche del fatto che la speciale disciplina dettata dalla legge sugli affitti degli immobili urbani a favore di esercenti di attività alberghiere muoveva dalla considerazione del lungo periodo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati per questo genere di attività (la durata minima per le locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali e industriali è, invece, di 6 anni). Inoltre, rispetto alla situazione esistente nel 1978, le normative che si sono succedute in tema di sicurezza hanno reso sempre più onerosa la realizzazione di strutture destinate allo svolgimento dell'attività teatrale, giustificando così una maggior durata minima della locazione.
La relazione illustrativa formula le stesse considerazioni per l'inclusione delle attività cinematografiche evidenziando, inoltre, che, spesso, molte strutture sono utilizzate contemporaneamente sia per l'una che per l'altra forma di spettacolo.
L'ulteriore obiettivo dell'articolo 3 - come indicato dalla relazione illustrativa - è quello di rimediare ad una «dimenticanza» del legislatore che, in forza di una interpretazione letterale delle citate norme della legge n. 392 del 1978, ha generato di fatto una disparità di trattamento tra esercenti la medesima attività imprenditoriale. Infatti, gli articoli 27 e 28 fanno, attualmente, letterale riferimento alla conduzione dell'immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale (ed ora, in virtù della novella in esame, cinematografica) in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, possono condurre l'immobile in forza di diverso titolo contrattuale. L'esempio più rilevante e comune nella prassi (citato anche nella relazione alla proposta di legge) è quello dell'affitto di azienda: chi conduce un immobile per attività teatrale o cinematografica in virtù di tale titolo risulta escluso, infatti, dalla disciplina dettata per chi conduce l'immobile grazie ad un contratto di locazione.
Mentre il contratto di locazione ha ad oggetto il solo godimento dell'immobile (sarà poi il conduttore ad adibirlo, ad esempio, ad attività teatrale o cinematografica) dietro pagamento di un canone, il contratto di affitto concerne il godimento di una cosa produttiva e ricomprende anche il dovere di gestione della cosa mobile o immobile affittata (ad esempio: teatro, cinema, eccetera). In particolare, l'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto consente a un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda o impresa dietro il corrispettivo di un canone. L'istituto è previsto dall'articolo 2562 del codice civile che rinvia al precedente articolo 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda; pertanto, sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. Pertanto l'affittuario deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda; deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.
Per ovviare a tali discrasie, l'articolo 3 precisa che la conduzione (minima novennale) di immobili o aziende adibiti a teatro o cinema (e non più ad albergo) può aversi in base a qualsiasi titolo contrattuale.
Lo stesso obiettivo si intende perseguire anche per la conduzione, per la prevista durata minima di 6 anni, degli immobili considerati dal primo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978.
Al riguardo, rileva come il testo in commento non tenga conto della modifica del primo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 operata dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto

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legislativo n. 79 del 2011 e che, pertanto, è necessario riformulare la novella non riferendola all'alinea del primo comma che non esiste più. Il testo vigente, infatti, recita: «La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili».
Evidenzia altresì che con le modifiche apportate all'articolo 27, terzo comma, della legge n. 392 del 1978, scompare il riferimento alle attività alberghiere, mentre nell'articolo. 28 della stessa legge, che concerne la rinnovazione del contratto, le stesse attività continuano ad essere considerate. Ritiene pertanto necessario chiedere alla Commissione di merito di effettuare un coordinamento tra le due disposizioni.
Si sofferma infine sull'articolo 4 che, al comma 1, esclude le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgono attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense dall'applicazione della disciplina in materia di impiego di personale di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, la quale prevede che in tali luoghi sia impiegato esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti.
Ricorda che i commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009, disciplinano i servizi di controllo (anche a tutela dell'incolumità dei presenti) delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, prevedendo che vi sia impiegato esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti. È espressamente escluso che l'espletamento di tali servizi comporti l'attribuzione di pubbliche qualifiche ed è esplicitamente vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
Ai sensi del comma 9, spetta a un decreto del Ministro dell'interno stabilire i requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
Nella direttiva del Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza del 17 novembre 2010 viene esplicitamente definitivo l'ambito operativo delle citate disposizioni: «Dalla lettura congiunta degli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 si evince che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad esempio concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad esempio discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo». La medesima direttiva peraltro sottolinea il «minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica» di attività quali quelle dei cinema e dei teatri, specificando che per tali attività le prescrizioni del decreto andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale cui «potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere».
Con esclusivo riguardo allo svolgimento di attività musicali effettuate in spazi tradizionali aperti al pubblico l'articolo 4, comma 2, demanda ad un decreto del ministero dell'interno, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, l'individuazione delle modalità per la selezione, formazione e impiego del personale addetto ai servizi di controllo.
L'articolo 5 dispone che in via transitoria i contratti di locazione che hanno scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di 9 anni che decorre dalla data della scadenza fissata fra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza.

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Segnala quindi come l'articolo 5, disponendo in via transitoria la proroga di diritto dei contratti di locazione, non specifica ulteriormente l'ambito di applicazione della norma.
Ritiene quindi opportuno che venga precisato se la stessa, come sembrerebbe desumibile dal contesto, si applica solo ai contratti di locazione oggetto del terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, come modificato dal testo in esame.
Il secondo periodo del medesimo comma dispone l'applicazione delle norme contenute nella proposta in esame alla scadenza della proroga di diritto o del termine maggiore fissato dalle parti. Da ciò sembrerebbe desumersi che le parti possano stabilire solo un termine superiore a quello fissato con la proroga di diritto (nove anni).
Segnala, al contempo, l'esigenza di valutare attentamente tali disposizioni, che comportano una limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, considerando in particolare se non risultino compressi i diritti del locatore alla luce dei principi costituzionali di cui all'articolo 42, comma 1, con riferimento al diritto di proprietà del locatore e alla connessa facoltà di godimento dell'immobile.
Ricorda, al riguardo, che con la sentenza n. 108 del 1986 la Corte costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità di una disposizione (l'articolo 2, comma primo, della legge 25 luglio 1984, n. 377) che disponeva la proroga ex lege di contratti di locazione relativi ad immobili non destinati ad uso abitativo, ha specificato che: «la proprietà privata, riconosciuta e garantita dall'articolo 42, comma secondo, della Costituzione (in armonia con il principio sancito anche nell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), può essere legittimamente compressa dal legislatore ordinario solo quando esiga la necessità di soddisfare un interesse generale, nel che si sostanzia il limite della «funzione sociale», ne consegue che il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani intanto risulta conforme alla Costituzione in quanto abbia un carattere temporaneo e straordinario, essendo altrimenti incompatibile, se ulteriormente protratto dopo vari decenni di vigenza, con la tutela attribuita a detto diritto, e la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non può d'altra parte escludersi sol perché essa sia temporalmente limitata».
La Corte costituzionale ha altresì avuto modo di esprimersi in merito alla costituzionalità di una disposizione (dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992) che disponeva la proroga automatica dei contratti di locazione, con la sentenza n. 323 del 1993. In tale sentenza la Corte ha ritenuto la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata per il proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non contrastante con l'articolo 42 della Costituzione. Le motivazioni addotte vertevano però in primo luogo sulle considerazioni in merito al particolare contesto normativo nel quale la proroga è inserita. In questa materia la Corte ha precisato che «la straordinaria e temporanea proroga delle locazioni è compatibile con i precetti costituzionali che riconoscono e garantiscono la proprietà privata, purché la limitazione sia contenuta entro un ristretto spazio temporale» (sentenza n. 3 del 1976) e sia dettata da «rilevanti esigenze sociali, senza che si realizzi una definitiva ed irreversibile compressione della facoltà di godimento del proprietario «(sentenza n. 225 del 1976); «la proroga è altresì giustificata se destinata a realizzare un anello di congiunzione con una nuova disciplina da attuare gradualmente» (sentenza n. 89 del 1984).
Per quanto attiene in particolare al rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessità del locatore di diretta utilizzazione dell'immobile la Corte ribadisce il principio di necessaria applicazione del recesso, specificando che la «proroga ex lege, può essere impedita, anche nel suo ulteriore corso, quando ricorrano le specifiche

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e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni che la stessa legge prevede».
Andrebbe quindi a suo avviso valutata l'opportunità, nell'articolo 5 del testo in esame, di esplicitare se ed in quale modo siano fatte salve eventuali comprovate esigenze del locatore.
Ricorda, infine, quanto alle competenze legislative dello Stato e delle regioni, che il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato all'articolo 117 della Costituzione, Questo, però, secondo la Corte costituzionale, non significa che la materia debba essere fatta rientrare tra quelle di competenza residuale delle regioni. Piuttosto, in base all'interpretazione offerta dalla Corte, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, come tale affidata alla potestà legislativa concorrente (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005).
Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2 che esclude le attività di spettacolo di strada dal campo di applicazione della normativa che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza, attenendo a profili di sicurezza delle costruzioni e degli impianti, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, esse appaiono riconducibili alla materia della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione La materia della sicurezza infatti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale «non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 21 del 2010).
Nella citata sentenza n. 21 del 2010 la Corte esclude quindi che la sicurezza delle costruzioni possa essere ricompresa nella materia del «governo del territorio», nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività (sentenze n. 307 del 2003, n. 336 e n. 383 del 2005, n. 237 del 2009).
Sono altresì riconducibili alla materia della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, le disposizioni di cui all'articolo 4 che esclude le strutture ove si svolgono attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense dall'applicazione della disciplina in materia di impiego di personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti per il controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo.
Rileva quindi che ulteriori disposizioni, di cui agli articoli 3 e 5, sulla disciplina della conduzione di immobili o aziende adibiti a teatro o cinema, sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» che il secondo comma, lettera l) dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
In conclusione, tenuto conto dei numerosi aspetti da segnalare alla Commissione di merito, ritiene opportuno rinviare la formulazione della proposta di parere alla prossima seduta, in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti e da tenere conto dell'eventuale dibattito.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Nuovo testo C. 4333 Distaso.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il nuovo testo del

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disegno di legge in titolo, evidenziando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Ricorda, altresì, che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Segnala pertanto l'esigenza che la Commissione di merito valuti l'inserimento di previsioni che consentano un maggiore coinvolgimento della regione, fermo restando che la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno,
Evidenzia altresì l'opportunità di prevedere un maggiore coordinamento tra quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1 - che attribuisce alla Fondazione la facoltà di decidere se ripartire la somma in più premi - con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 che, pur facendo esplicitamente salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, fa riferimento a «i vincitori del premio».
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento all'esame del Comitato è già stato discusso dalla Camera in prima lettura e vi torna ora, dopo l'esame del Senato, per la valutazione delle sole parti modificate dal Senato. Sul primo testo sottoposto alla sua attenzione, questo Comitato aveva espresso un parere favorevole con alcune osservazioni che ponevano in luce alcuni profili critici o deboli del testo stesso. Le questioni toccate dalle osservazioni del Comitato possono dirsi superate a seguito delle modifiche introdotte prima dall'Assemblea della Camera e poi dal Senato. Il testo trasmesso dal Senato non presenta pertanto profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione affari costituzionali.
Ricorda, tra l'altro, che la discussione in prima lettura alla Camera si è conclusa il 15 marzo 2011 con l'approvazione della proposta all'unanimità. Al Senato l'esame si è concluso il 20 ottobre con l'approvazione, anche questa volta all'unanimità, di un nuovo testo.
Per quanto riguarda il contenuto, il provvedimento è volto a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.
Il Capo I (articoli da 1 a 5) disciplina le finalità e i principi della legge.
Più in particolare tra le finalità è previsto il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese (articolo 1).
Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra l'altro: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la semplificazione burocratica; la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; il diritto delle imprese all'accesso al credito informato,

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corretto e non vessatorio; e, infine, misure di semplificazione amministrativa (articolo 2, modificato dal Senato). In particolare, il Senato è intervenuto inserendo il comma 2 che dispone che i principi generali elencati dall'articolo 2 sono volti prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale, operando interventi di tipo perequativo per le aree sottoutilizzate, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Tale affermazione è poi stata ribadita anche dall'articolo 16, comma 4.
È previsto anche il principio della libertà di associazione tra imprese; le associazioni dovranno integrare i propri statuti con un codice etico (articolo 3, modificato dal Senato). L'articolo 4 attribuisce la legittimazione ad agire da parte di associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti. L'articolo 5, modificato dal Senato, reca le definizioni rilevanti ai fini della legge in esame, tra cui quella di micro, piccole e medie imprese.
Il Capo II (articoli da 6 a 15) disciplina i rapporti tra imprese e istituzioni.
L'articolo 6, modificato dal Senato, prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, anche con riguardo alle micro, piccole e medie imprese. Inoltre, nel caso in cui dalle normative possano derivare oneri informativi e costi amministrativi per le imprese, l'introduzione delle stesse debba essere effettuata con gradualità e tenendo conto della dimensione, del numero degli addetti e del settore merceologico delle imprese stesse. L'articolo inoltre novella l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 in materia di impatto della regolamentazione (AIR).
Gli articoli 7 e 8 recano misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Più in particolare gli atti di natura regolamentare e amministrativa devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese (articolo 7); inoltre non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri. Per ciascun onere informativo deve essere poi effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari (articolo 8, modificato dal Senato).
L'articolo 9 reca norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. Più in particolare è previsto che le pubbliche amministrazioni svolgano la loro attività in modo da ridurre o eliminare gli oneri meramente formali e burocratici a carico delle imprese e che, per il tramite delle camere di commercio, informino sulla pubblicazione delle norme per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività. Il comma 5 novella l'articolo 2630 del codice civile dimezzando l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese; tale sanzione è peraltro ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini.
L'articolo 10, modificato dal Senato, contiene una delega al Governo finalizzata ad eliminare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al riordino degli incentivi alle imprese, e infine, alla loro internazionalizzazione.
L'articolo 11 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.
Relativamente all'articolo 12, finalizzato a modificare alcune soglie in materia di contratti pubblici, nel corso dell'esame al Senato sono state soppresse le lettere b) e c) - che recavano disposizioni relative alle soglie per il ricorso alle procedure negoziata senza bando e ristretta semplificata - poiché su tali disposizioni sono già intervenute le norme recate dalla lettera l),

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n. 2), e dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011.
L'articolo 13, principalmente volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici, ha subito limitate modifiche nel corso dell'esame al Senato. Le modifiche più rilevanti sono state apportate ai commi 2 e 6. Il comma 2, che prescrive alla Pubblica Amministrazione (al fine di agevolare l'accesso agli appalti da parte delle micro, piccole e medie imprese) di suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, è stato integrato al fine di chiarire che ciò deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri finanziari e garantendo non la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante (come prevedeva il testo approvato dalla Camera), bensì la corresponsione diretta dei pagamenti che, inoltre, dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento.
Il comma 6, che imponeva alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e ai commissari di Governo di provvedere alla predisposizione di elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi, è stato soppresso.
L'articolo 14, introdotto dal Senato, prevede la costituzione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL), per ridurre l'impatto ambientale e valorizzare la qualità e l'innovazione dei prodotti. Il COSL dovrà gestire un fondo alimentato dalle imprese del settore consorziate e finalizzato ad incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti, ed eventualmente a finanziare le spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese del settore. Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e il suo statuto è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, che vigila sul consorzio.
L'articolo 15, introdotto dal Senato, estende l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) - che prevede la sospensione dei pagamenti agli affidatari che non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine stabilito - anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o stato di avanzamento forniture.
Il Capo III (articoli da 16 a 17) reca disposizioni relative alle micro, piccole e medie imprese e alle politiche pubbliche.
L'articolo 16, modificato dal Senato, riguarda il ruolo dello Stato nel perseguimento dell'obiettivo di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese. Il comma 1 elenca una serie di misure tramite le quali lo Stato, ne favorisce la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. Su tale comma l'intervento del Senato è stato piuttosto limitato. Peraltro, l'altro ramo del Parlamento ha mirato a rendere più operative le disposizioni dell'articolo prescrivendo, con l'introduzione di un comma 3, l'adozione di un piano strategico di interventi predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni.
L'articolo 17, relativo all'istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese, ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato, volte principalmente ad integrarne le funzioni, con la finalità, fra l'altro, di potenziarne le attività di monitoraggio circa l'impatto dell'attività normativa, anche del Governo e delle regioni, e dei provvedimenti amministrativi sulle micro, piccole e medie imprese. Viene incrementato anche l'interscambio tra il Garante e gli enti e le

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istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali.
Il Capo IV, composto dal solo articolo 18, riguarda la legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese.
Tale articolo, su cui il Senato ha apportato solo limitate integrazioni, introduce infatti nell'ordinamento la «Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese «, al fine di attuare lo Small Business Act. Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese. Al disegno di legge sarà allegata, oltre a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sull'attuazione degli interventi programmati; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
Il Capo V, composto dal solo articolo 19, riguarda le competenze regionali e degli enti locali.
L'articolo 19 prevede che le regioni promuovano la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell'attività d'impresa.
Il Capo VI, composto dagli ultimi due articoli, contiene le norme finali: l'articolo 20 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione).
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 ottobre 2011.

Audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda cheil disegno di legge in titolo - recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 - ha sostanzialmente il medesimo contenuto del disegno di legge C. 4621, sul quale il 28 settembre scorso la Commissione affari costituzionali ha deliberato di riferire favorevolmente alla Commissione bilancio.
Successivamente, l'approvazione, da parte dell'Assemblea, l'11 ottobre scorso, di un emendamento soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge C. 4621 ha

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comportato - sulla scorta di una valutazione della Giunta del regolamento - la reiezione dell'intero provvedimento.
Il Governo ha pertanto presentato al Parlamento un nuovo disegno di legge di approvazione del rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario passato, che - in ragione della sua natura - ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge già discusso.
Per quanto riguarda la relazione introduttiva, mi richiamo quindi integralmente a quella già svolta il 27 settembre scorso sul disegno di legge C. 4621.

Gianclaudio BRESSA (PD), richiamandosi anche all'intervento da lui svolto nell'ambito della riunione della Giunta per il regolamento del 12 ottobre scorso, ribadisce come, ad avviso della sua parte politica, non sussistessero i presupposti per la ripresentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del rendiconto relativo al 2010. Aggiunge che la reiezione del disegno di legge in questione è un fatto talmente grave che non esistono, nella storia repubblicana, precedenti cui richiamarsi. In dottrina, invece, l'ipotesi è stata in passato evocata. In particolare, il professor Pitruzzella e l'attuale presidente della Consob, Vegas, riflettendo su tale possibilità, hanno espresso l'opinione che la reiezione del disegno di legge di rendiconto debba assimilarsi a una votazione di sfiducia, con tutto quel che ne consegue. Per queste ragioni, il suo gruppo voterà contro la proposta di relazione della relatrice.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come la reiezione del disegno di legge di approvazione del rendiconto per il 2010 sia stato un fatto gravissimo senza precedenti. Non concorda con quanto affermato con la relatrice, secondo la quale il nuovo disegno di legge di approvazione del rendiconto consuntivo non poteva, in ragione della sua natura, avere altro che un contenuto sostanzialmente identico a quello del provvedimento respinto. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto e potuto svolgere una riflessione complessiva sulle scelte politiche di spesa che si riflettono del rendiconto. Conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, ricorda, senza voler ripercorrere tutto il ragionamento che la sua parte politica ha esposto in altre sedi per confutare quanto anche oggi sostenuto dall'opposizione, che, tra gli altri, il professor Onida ha chiarito che la reiezione del disegno di legge di rendiconto non può equipararsi a un voto di sfiducia, ma il Governo, in un caso come questo, deve verificare la permanenza del suo rapporto di fiducia con la maggioranza parlamentare, il che è avvenuto. Dopodiché, essendo l'approvazione parlamentare del rendiconto un atto necessario e dovuto, il Governo ha correttamente presentato un nuovo disegno di legge, il cui contenuto non poteva che essere sostanzialmente identico a quello del provvedimento già discusso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando che l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1 in Assemblea è stato un incidente e che non era possibile che il Governo non ripresentasse il disegno di legge in quanto l'approvazione del rendiconto da parte del Parlamento è un atto dovuto.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice (vedi allegato 6).

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.30.

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Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto lunedì 24 ottobre alle ore 14 e comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte che il disegno di legge C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, adottato dalla Commissione come testo base, sarà conseguentemente trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o di utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Emendamenti C. 627-2422-2769-3018-3020-3183-3205-3368-3715-3719-3760-A.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo.
C. 4567 Governo.