CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2011
552.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.30.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2011.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia il carattere di legge quadro del provvedimento in esame, che consente, attraverso il miglioramento e l'incremento della concentrazione dei flussi di trasporto, di diminuire l'impatto ambientale ed i costi energetici; rileva che si tratta di una proposta di legge che potrà concludere il proprio iter con un'ampia condivisione.

Pag. 118

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, anche alla luce della relazione svolta lo scorso 19 ottobre, anticipa di volersi esprimere favorevolmente sul provvedimento, richiamando nel testo del parere l'articolo 4 del provvedimento, che prevede che i soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro fermo restando che, in ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità dello Stato e dal codice dei contratti pubblici. Osserva che per le caratteristiche della loro attività tali soggetti gestori potrebbero piuttosto essere qualificati, alla luce della disciplina della direttiva 2004/18/CE, come «organismi di diritto pubblico» e quindi essere sempre sottoposti alla disciplina in materia di appalti pubblici come recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006). Segnala che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione ex lege delle caratteristiche del soggetto gestore non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività in concreto.
Sottopone quindi alla valutazione dei colleghi l'eventualità di inserire nella proposta di parere che si accinge a formulare una osservazione che inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 4 nel senso di prevedere che i soggetti gestori degli interporti agiscano come organismi di diritto pubblico.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene sufficiente il richiamo in premessa delle questioni segnalate dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/C, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.
Atto n. 406.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE». Si tratta della cd direttiva PSD (Payment Services Directive).
Il suddetto decreto è stato emanato in attuazione della delega al recepimento recata dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). La medesima legge comunitaria (articolo 1, comma 5) ha altresì conferito al Governo il potere di adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe al recepimento delle norme comunitarie entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore (in tale caso entro il 1o marzo 2012). Con lo schema in esame si intende per l'appunto integrare e correggere le disposizioni che hanno recepito nell'ordinamento italiano la direttiva PSD.

Pag. 119

Ricorda, in particolare, che il menzionato decreto legislativo n. 11/2010, apportando sostanziali modifiche al Testo Unico Bancario - TUB (di cui al decreto legislativo n. 1 settembre 1993, n. 385, cui è stato aggiunto il Titolo V-ter), ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli Istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e Istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento. Le disposizioni in esame hanno principalmente il fine di allineare la disciplina degli Istituti di pagamento a quella vigente per gli Istituti di moneta elettronica sotto il profilo contabile. Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna lo schema sottolinea i vantaggi che da tale uniformazione deriverebbero sia sotto il profilo dell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, sia in relazione alla confrontabilità dei documenti contabili prodotti dalle imprese.
L'articolo 1 dello schema reca disposizioni volte, nel loro complesso, a rendere uniforme nei confronti degli intermediari finanziari la disciplina sulle modalità di redazione del bilancio e di altri documenti contabili. La relazione illustrativa precisa che tali modifiche perseguono obiettivi di coordinamento, uniformità e semplificazione. In particolare, viene modificato il decreto legislativo n. 38 del 2005 al fine di includere, ove ne sussistano i presupposti, le società capogruppo di SIM e gli istituti di pagamento tra i soggetti obbligati a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali. Inoltre, si dispone (tramite una modifica all'articolo 114-terdecies, comma 4 del TUB) che gli amministratori degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali (cd. istituti «ibridi», autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114-novies del TUB) debbano redigere rendiconti separati per i patrimoni separati appositamente destinati all'attività di prestazione di servizi di pagamento. Tali rendiconti dovranno essere sempre redatti in conformità ai principi contabili internazionali. Infine, si prescrive che i poteri di vigilanza regolamentare e sanzionatoria in materia di forme tecniche, modalità e termini della pubblicazione di documenti contabili, siano esercitati dalla Banca d'Italia nel rispetto dei principi contabili internazionali, per le banche e gli intermediari iscritti agli albi, per le società finanziarie che abbiano optato per la redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali e per i patrimoni separati destinati all'esercizio di servizi di pagamento degli Istituti di pagamento «ibridi».
L'articolo 2, comma 1 reca modifiche all'articolo 114-decies del TUB, inserendovi un comma 4-bis col fine di precisare che gli istituti di pagamento comunitari operanti in Italia possono concedere credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Non ricorrendo le citate condizioni, si prevede che l'esercizio di tali attività sia autorizzato dall'Autorità secondo la disciplina vigente per gli istituti di pagamento italiani, in quanto compatibile con il diritto comunitario. Con il comma 2 dell'articolo 2 si intende modificare la disciplina (contenuta nell'articolo 126-bis del TUB) relativa all'addebito alla clientela dei costi dei servizi di pagamento: il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge.
L'articolo 3 non modifica disposizioni vigenti, introducendo invece nell'ordinamento una deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n 1781/2006 del 15 novembre 2006, che pongono a carico delle banche e dei soggetti che offrono servizi di pagamento nella UE l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante, nonché di verificare e registrare tali dati, con evidenti finalità di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. La norma in commento esclude l'applicazione del regolamento per i trasferimenti di fondi effettuati, in ambito nazionale, sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: il prestatore del beneficiario sia soggetto agli obblighi antiriciclaggio sanciti dalla normativa italiana (contenuti, in particolare, nel decreto legislativo

Pag. 120

n. 231 del 2007); il predetto prestatore sia altresì in grado di risalire, mediante un numero unico d'identificazione, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; l'importo della transazione non superi i 1000 euro. La relazione illustrativa precisa che tale modifica si rende necessaria al fine di non ostacolare le attuali procedure di incasso relative ai servizi MAV, Ri.Ba e ai bollettini postali. Il pagamento in tali forme attualmente consente di identificare il soggetto debitore (si pensi, ad esempio, alle utenze domestiche) e non il soggetto pagatore, come prescritto dal Regolamento 1781/2006, a meno che il pagamento non venga effettuato tramite addebito di un conto. Ponendo le tre condizioni sopra illustrate, la relazione precisa che - tenuto conto della scarsa rilevanza dei rischi di riciclaggio connessi con i suddetti servizi di pagamento - il legislatore comunitario ha previsto la possibilità di deroga agli obblighi del citato Regolamento. Si demanda alle istruzioni in materia di antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia l'individuazione delle tipologie di trasferimenti soggetti alle predette semplificazioni.
L'articolo 4 dello schema in esame apporta modifiche in più parti al Titolo V-ter del TUB, che reca la disciplina degli istituti di pagamento. In primo luogo (commi da 1 a 4) viene modificato l'articolo 114-novies, sempre allo scopo - precisato dalla relazione illustrativa - di allineare la disciplina degli istituti di pagamento a quella prevista per gli istituti di moneta elettronica; tra l'altro si precisa che, ai fini di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Banca d'Italia, l'istituto di pagamento debba avere la forma di società di capitali o di cooperativa; che i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge (articolo 25 e 26 del TUB) siano posseduti non solo dai detentori di partecipazioni nell'istituto medesimo, ma anche dagli esponenti aziendali. Inoltre (sostituendo il comma 4 dell'articolo 114-novies) sono resi più stringenti i requisiti per l'accesso all'attività da parte dei soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali. Il comma 5 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 114-undecies, con la finalità di estendere agli istituti di pagamento anche l'apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di partecipazione (autorizzazione e comunicazione). Inoltre, viene prevista l'estensione agli istituti di pagamento cosiddetti «puri» (che non svolgono altre attività) della disciplina della gestione delle crisi aziendali, così come previsto per gli istituti di moneta elettronica. In tal modo gli istituti vengono esclusi dall'amministrazione straordinaria (ex articolo 70 del TUB), prevista invece per le banche. Le modifiche apportate (comma 6) all'articolo 114-duodecies attengono alle modalità di gestione dei conti di pagamento della clientela. Con lo scopo di fugare eventuali dubbi interpretativi, si prescrive che le somme di denaro dei clienti siano iscritte in poste del passivo dei conti di pagamento utilizzati dagli istituti solo per la prestazione dei servizi di pagamento. La formulazione vigente della norma impone genericamente, senza alcuna indicazione contabile, di costituire appositi conti per l'esercizio dell'attività, in cui confluiscono le somme dei clienti. Viene introdotta la possibilità che gli istituti investano le somme della clientela - in luogo della mera detenzione - in attività costituenti patrimonio distinto da quello dell'istituto, secondo modalità stabilite dalla Banca d'Italia. Il comma 7 dell'articolo 4 modifica l'articolo 114-terdecies del TUB, inserendovi un comma 7-bis, ai sensi del quale si specifica che il patrimonio destinato è disciplinato, oltre che dalle norme del TUB, dalle disposizioni del codice civile espressamente richiamate. La relazione illustrativa in merito chiarisce che, mancando tale precisazione, potrebbero trovare applicazione norme civilistiche incompatibili con la natura del patrimonio destinato proprio degli istituti di pagamento. Infine, il comma 8 modifica l'articolo 114-quaterdecies, ampliando i poteri di vigilanza della Banca d'Italia. Fermo restando che

Pag. 121

l'Autorità può adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli istituti in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, tali provvedimenti potranno anche riguardare il divieto di pagare interessi con riferimento agli strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza. La relazione illustrativa precisa che tale disposizione è volta ad allineare le disposizioni relative agli istituti di pagamento alle norme in materia di requisiti di capitale di banche e intermediari contenute nelle direttive cosiddette «CRD II» (capital requirements directive; direttive 2009/27, 2009/83 e 2009/111).
Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che la direttiva 2007/64/CE mira a stabilire un quadro giuridico armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione. La direttiva riguarda quattro categorie di prestatori di servizi a pagamento: gli enti creditizi; gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).
Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva disciplina le attività commerciali che consistono nell'eseguire operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori del relativo servizio sia situato sul territorio dell'Unione. Si applica a pagamenti effettuati in tutte le valute e non esclusivamente quelli realizzati in euro o in altre monete nazionali dell'UE, ma non alle operazioni di pagamento effettuate in contante o per assegno cartaceo, per le quali esiste già un mercato unico dei pagamenti. Gli obblighi di trasparenza (titolo III) e le regole relative ai diritti e agli obblighi (titolo IV) si applicano, invece, soltanto ai pagamenti in euro o in altra moneta nazionale UE.
Ricorda altresì che il 20 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)452) e una proposta di direttiva (COM(2011)453) volte a sostituire le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE allo scopo di recepire a livello UE l'accordo di Basilea III sui requisiti patrimoniali delle banche. Tra le misure prospettate figurano: 1) l'obbligo per le banche di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta loro di assorbire autonomamente futuri shock, evitando in tal modo ricapitalizzazioni pubbliche; 2) l'introduzione di due riserve di capitale: un «cuscinetto» di protezione del patrimonio identico per tutte le banche nell'UE e un «cuscinetto» anticiclico da definire a livello nazionale; 3) un minore ricorso, da parte degli istituti di credito, ai rating di credito esterni.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.40.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
COM(2011)560 def.
Pag. 122
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Governance Schengen - Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
COM(2011)561 def.

(Parere alla I Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva il pacchetto di documenti elaborati dalla Commissione europea costituito da una comunicazione dal titolo «Governare Schengen» e da due proposte di regolamento vertenti, rispettivamente, sull'istituzione di un meccanismo di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e sull'introduzione di norme comuni sul ripristino dei controlli alle frontiere interne. L'acquis di Schengen consente attualmente ad oltre 400 milioni di cittadini europei di circolare liberamente, senza controlli alle frontiere, tra 25 Stati, di cui 22 membri dell'Unione europea e 3 (Norvegia, Islanda e Svizzera) associati. La necessità di una attenta ricognizione sulla materia trae origine dalle vicende dei mesi scorsi e dalle polemiche che ne sono derivate all'interno di alcuni Paesi e nell'ambito della stessa UE. Si è in particolare registrato un aggravamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina. La situazione è precipitata a seguito della caduta di diversi regimi autoritari in alcuni paesi del Nord Africa. Sono immediatamente aumentati gli sbarchi di immigrati creando notevoli difficoltà ad alcuni paesi, tra cui l'Italia, particolarmente esposti al fenomeno per la loro collocazione geografica. Sono aumentati i costi per la gestione degli immigrati entrati irregolarmente; ne sono scaturite tensioni con le popolazioni residenti. Alcuni paesi hanno deciso unilateralmente di disporre la reintroduzione dei controlli alle frontiere; si è trattato in particolare, venendo ai casi più recenti, della Francia per le frontiere con l'Italia, e della Norvegia a seguito di un grave attentato terroristico che ha tragicamente colpito quel paese.
La Commissione europea assai opportunamente sottolinea che una risposta coordinata a livello di UE in presenza di situazioni critiche, suscettibili di mettere a repentaglio l'ordine pubblico e la sicurezza degli Stati membri, è assolutamente da preferire rispetto ad iniziative unilaterali dei diversi Paesi membri. È evidente che fenomeni come l'immigrazione clandestina devono essere affrontati collegialmente, non disponendo i singoli paesi degli strumenti adeguati per gestirli da soli. Si tratta di capire se le regole vigenti siano adeguate ovvero se debbano essere oggetto di una parziale modifica.
La proposta di regolamento COM(2011)559 si propone, in particolare, di potenziare il sistema di valutazione Schengen. A tal fine si prefigura l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di verificare se gli Stati membri che intendano aderire a Schengen soddisfano tutte le condizioni richieste e di vigilare sulla corretta applicazione dell'acquis di Schengen. Si interviene anche per quanto riguarda la frequenza e la modalità di svolgimento delle verifiche. La proposta di regolamento prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione di Schengen, prettamente intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex.
La Commissione dovrebbe definire un programma per il periodo di cinque anni, nell'ambito del quale ogni Stato membro dovrebbe essere oggetto di valutazione almeno una volta. L'ordine prioritario in base al quale selezionare gli Stati membri dovrà essere basato su un'analisi dei rischi che tenga in particolare conto della pressione migratoria. Si prevede, inoltre, l'effettuazione di visite sul posto senza preavviso; per tali visite le equipe saranno costituite esclusivamente da esperti della

Pag. 123

Commissione europea. Negli altri casi verrebbero coinvolti esperti nazionali, scelti dalla Commissione europea da un elenco di soggetti designati dagli Stati membri sulla base di adeguate qualifiche, tra cui una solida conoscenza giuridica ed esperienza pratica. Al termine di ogni valutazione verrebbe predisposta una relazione inviata allo Stato membro interessato il quale può esprimere le proprie osservazioni.
Gli stessi Stati sono tenuti a presentare alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli che siano stati riscontrati anche per quanto concerne l'eventuale riscontro di gravi lacune trascurando i doveri relativi ai controlli alle frontiere esterne e alle procedure di rimpatrio.
La proposta di regolamento COM(2011)560, cambia significativamente l'attuale impostazione relativamente al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. L'attuale disciplina consente agli Stati membri di ripristinare i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. I controlli non possono comunque superare la durata di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora i pericoli o la minaccia persistano.
In base alle modifiche prospettate, il soggetto titolare del potere di ripristinare i controlli non sarebbe più lo Stato membro ma le istituzioni europee: in particolare, la Commissione europea dovrà valutare se la richiesta di disporre il ripristino risulti adeguata alla minaccia e proporzionata alla gravità del rischio. Con la nuova procedura lo Stato interessato potrà soltanto presentare una richiesta alla Commissione motivando le ragioni della richiesta stessa e indicando la durata. Spetterebbe comunque alla Commissione il compito di disporre il ripristino, salvo i casi in cui si richiede un'azione immediata in relazione ai quali la competenza resterebbe, in via eccezionale, agli Stati membri.
Segnala infine che l'Assemblea Nazionale francese ha adottato, il 27 settembre scorso, un parere motivato in cui contesta alla proposta stessa la mancata conformità al principio di sussidiarietà rivendicando alla competenza degli Stati membri la valutazione delle gravità delle minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna in base alla quale potrà essere disposto il ripristino dei controlli. La pronuncia dell'Assemblea nazionale francese non sembra condivisibile; ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo su una materia tanto delicata qual è quella in esame.

Mario PESCANTE, presidente, invita i colleghi a valutare l'opportunità che la XIV Commissione si esprime anche in ordine alla valutazione della conformità degli atti sotto il profilo della sussidiarietà.

Sandro GOZI (PD) condivide l'opportunità, segnalata dal relatore, di acquisire sugli atti una indicazione da parte del Governo.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.