CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2011
552.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Emendamenti C. 2451-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.
C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, dopo aver preso atto che non vi sono richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), nelle cui premesse si richiama la questione sulla quale la relatrice si era soffermata nella precedente seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione)
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che, dopo l'abbinamento alla proposta di legge C. 2800, risultante dall'approvazione al Senato, in un testo unificato, dei disegni di legge sulla stessa materia, delle proposte di legge nn. 1881, 1255, 2251 e 2394 e lo svolgimento di una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, la VII Commissione ha elaborato un primo nuovo testo della proposta pervenuta dal Senato (C. 2800) nella seduta del 15 dicembre 2010 e un ulteriore nuovo testo nella seduta del 23 febbraio 2011, rispetto al quale nella seduta del 5 ottobre 2011 sono stati approvati alcuni emendamenti.
Il testo è suddiviso in 4 capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca le norme generali. L'articolo 1 individua le finalità della legge nel favorire, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività e con

Pag. 20

l'obiettivo di prevenire fenomeni di violenza e migliorare l'immagine dello sport in Italia, in vista della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive europee e internazionali.
L'articolo 2 reca le definizioni ai fini della legge. È qualificato impianto sportivo quello dotato di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o 4.000 al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni riconosciute dal CONI, comprensivo anche di aree correlate, esterne al recinto di gioco, e di altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione, commercio, servizi di informazione.
Per «complesso multifunzionale» si intende il complesso di opere che comprende l'impianto sportivo e altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture ritenute necessarie, purché congrue, ai fini dell'equilibrio economico e finanziario della costruzione e della gestione dell'impianto.
È soggetto proponente la società sportiva, o una società di capitali da questa controllata, nonché i soggetti pubblici e privati che stipulino un accordo con la società per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo, o per il conferimento del diritto d'uso per almeno 20 anni.
Il Capo II (articoli 3-4) riguarda la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali.
L'articolo 3 dispone chela localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture - supportata da uno studio di fattibilità - avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti. Entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere. L'accordo deve essere concluso entro sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità Qualora esso comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione dell'autorità comunale competente deve essere ratificata entro 120 giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. I pareri e gli altri atti di assenso finalizzati alla tutela dei vincoli archeologici architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata per raggiungere l'accordo e la stipula del medesimo: alla conferenza si applica, anche quanto agli effetti del dissenso, la disciplina prevista dalla legge 241 del 1990 (articoli 14-14-quinquies). Se l'area individuata è di proprietà del comune, l'autorità comunale competente può trasferire essa - o il relativo diritto di superficie - a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente deve prestare idonea garanzia sulla effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale. Il valore della cessione è individuato sulla base di perizia redatta dall'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.
L'articolo 4 disciplina il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali, ferme restando le prescrizioni derivanti dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni, e dal decreto-legge n. 8 del 2007. Da questo punto di vista, è espressamente citata la necessità di garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi e la previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso. Inoltre, il progetto deve prevedere, fra l'altro, un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, garantire la fruibilità di spazi per le persone disabili e prevedere spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza.

Pag. 21

Il Capo III (articolo 5) riguarda la ristrutturazione e privatizzazione degli impianti sportivi esistenti. I comuni, acquisita una perizia di stima da parte dell'Agenzia del territorio, possono cedere, con affidamento diretto e a titolo oneroso, i diritti reali di proprietà o di superficie - per periodi non inferiori a 50 anni - degli impiantiesistenti, incluse le aree e le strutture funzionali e pertinenziali, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente.
Nell'atto di cessione - che deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti -, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale. Le opere di ristrutturazione devono essere realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico per l'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001). Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire o in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area, è previsto il ricorso allo studio di fattibilità e all'accordo di programma.
Se la società sportiva o altro soggetto proprietario o superficiario falliscono, il diritto di proprietà o il diritto di superficie si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
Il Capo IV (articoli 6-8) reca disposizioni finali e transitorie. L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le norme di attuazione. Dispone, altresì, che le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti.
L'articolo 7 prevede che le disposizioni della legge si applicano anche ai progetti di costruzione o di ristrutturazione di impianti sportivi in corso alla data di entrata in vigore. Infine, l'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.
Conclude formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Alessandro NACCARATO (PD) invita il presidente a valutare la possibilità di rafforzare le osservazioni di cui alle lettere b), c) e d) della proposta di parere, trasformandole in condizioni.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo avrebbe auspicato una proposta di parere più stringente. Sottolinea l'importanza che nel testo venga meglio precisata la procedura decisionale, con particolare riferimento al caso del mancato raggiungimento dell'intesa. Si associa al deputato Naccarato nel chiedere la trasformazione in condizioni almeno delle osservazioni di cui alle lettere b), c) e d).

David FAVIA (IdV) rileva che il provvedimento suscita diverse perplessità, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione. In base alle definizioni di cui all'articolo 2 del testo in esame, gli impianti sportivi di cui si tratta sono soltanto le strutture di grande capienza, mentre gli enti locali avrebbero bisogno di aiuti per la realizzazione di impianti sportivi di base. In sostanza, le esigenze degli enti locali sono altre rispetto a quelle cui provvede il testo in esame.

Isabella BERTOLINI, presidente, considerate le questioni sollevate, propone, allo scopo di approfondire le medesime, di rinviare l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Il Comitato concorda.

Isabella BERTOLINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

Pag. 22

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 ottobre 2011.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 ottobre 2011.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o di utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Emendamenti C. 627-2422-2769-3018-3020-3183-3205-3368-3715-3719-3760-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 15.