CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Relazione favorevole).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 12 ottobre 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, informa che, in relazione alla legge comunitaria per il 2011, sono stati presentati due emendamenti che sono in distribuzione. Tali emendamenti, in base alla peculiarità della procedura prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, ove approvati, saranno allegati alla relazione della Commissione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità comunitaria e di coordinamento generale. Dal punto di vista procedurale, la Commissione procederà in primo luogo alla votazione degli emendamenti, e successivamente, alla illustrazione e votazione della proposta di relazione Chiede se qualche collega intenda intervenire per l'esame preliminare; quindi passeremo all'esame degli emendamenti.
Cede quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sugli emendamenti

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in votazione e per l'eventuale illustrazione della relazione.

Raffaello VIGNALI, relatore, ad integrazione della relazione svolta precisa che appare senz'altro opportuno mantenere, all'interno dell'allegato A al ddl comunitaria 2011, anche il riferimento alla direttiva 2010/31/CE concernente il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale riferimento, sebbene già contenuto nel ddl comunitaria 2010 sia nel testo licenziato in prima lettura dal Senato (AS 2322) e poi in quello approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati in sede referente (AC 4059-A), è tuttavia venuto meno a seguito delle riformulazioni subite dal ddl comunitaria 2010 durante il dibattito in Assemblea della Camera dello scorso 29 giugno, e non è più presente nel testo del provvedimento ora in seconda lettura al Senato. Di qui l'esigenza di riproporre il recepimento della direttiva 2010/31/CE sull'efficienza energetica degli edifici nella legge comunitaria 2011. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.01 Lulli e 5.02 a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli emendamenti 5.01 Lulli e 5.0.2 del relatore (vedi allegato 1).

Raffaello VIGNALI, relatore formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2011.

Ludovico VICO (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2).

Raffaello VIGNALI, relatore formula infine una proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 4).

Ludovico VICO (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

Manuela DAL LAGO, presidente, nomina quindi il deputato Vignali quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, segnala che la X commissione è chiamata ad esprimere un parere sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800 ed abbinate recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale».
Segnala in proposito che dopo l'abbinamento all'A.C. 2800 - risultante dall'approvazione al Senato, in un testo unificato, dei disegni di legge A.A.S. 1193, 1361 e 1437 - delle proposte di legge A.A.C. 1881, 1255, 2251 e 2394, e lo svolgimento di una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, la VII

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Commissione ha elaborato un primo nuovo testo dello stesso A.C. 2800 nella seduta del 15 dicembre 2010 e un ulteriore nuovo testo nella seduta del 23 febbraio 2011, rispetto al quale, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011 sono stati approvati alcuni emendamenti.
Il testo del provvedimento in esame è suddiviso in 4 capi.
Il Capo I (artt. 1-2) reca le norme generali.
L'articolo 1 individua le finalità della legge nel favorire, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività e con l'obiettivo di prevenire fenomeni di violenza e migliorare l'immagine dello sport in Italia, in vista della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive europee e internazionali.
L'articolo 2 reca le definizioni ai fini della legge. È qualificato impianto sportivo quello dotato di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o 4.000 al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni riconosciute dal CONI, comprensivo anche di aree correlate, esterne al recinto di gioco, e di altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione, commercio, servizi di informazione.
Per «complesso multifunzionale» si intende il complesso di opere che comprende l'impianto sportivo e altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture ritenute necessarie, purché congrue, ai fini dell'equilibrio economico e finanziario della costruzione e della gestione dell'impianto.
È soggetto proponente la società sportiva, o una società di capitali da questa controllata, nonché i soggetti pubblici e privati che stipulino un accordo con la società per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo, o per il conferimento del diritto d'uso per almeno 20 anni.
Il Capo II (artt. 3-4) riguarda la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali.
L'articolo 3 dispone che la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture - supportata da uno studio di fattibilità - avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti. Entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere. L'accordo deve essere concluso entro sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità Qualora esso comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione dell'autorità comunale competente deve essere ratificata entro 120 giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. I pareri e gli altri atti di assenso finalizzati alla tutela dei vincoli archeologici architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata per raggiungere l'accordo e la stipula del medesimo: alla conferenza si applica, anche quanto agli effetti del dissenso, la disciplina prevista dalla L. 241 del 1990 (artt. 14-14-quinquies). Se l'area individuata è di proprietà del comune, l'autorità comunale competente può trasferire essa - o il relativo diritto di superficie -, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente deve prestare idonea garanzia sulla effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale. Il valore della cessione è individuato sulla base di perizia redatta dall'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

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L'articolo 4 disciplina il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali, ferme restando le prescrizioni derivanti dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 8/2007 (L. 41/2007). Da questo punto di vista, è espressamente citata la necessità di garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi e la previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso. Inoltre, il progetto deve prevedere, fra l'altro, un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, garantire la fruibilità di spazi per le persone disabili e prevedere spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza. Il Capo III (articolo 5) riguarda la ristrutturazione e privatizzazione degli impianti sportivi esistenti.
I comuni, acquisita una perizia di stima da parte dell'Agenzia del territorio, possono cedere, con affidamento diretto e a titolo oneroso, i diritti reali di proprietà o di superficie - per periodi non inferiori a 50 anni - degli impianti esistenti, incluse le aree e le strutture funzionali e pertinenziali, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente.
Nell'atto di cessione - che deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti -, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale. Le opere di ristrutturazione devono essere realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico per l'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire o in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area, è previsto il ricorso allo studio di fattibilità e all'accordo di programma.
Se la società sportiva o altro soggetto proprietario o superficiario falliscono, il diritto di proprietà o il diritto di superficie si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
Il Capo IV (artt. 6-8) reca disposizioni finali e transitorie.
L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le norme di attuazione. Dispone, altresì, che le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti.
L'articolo 7 prevede che le disposizioni della legge si applicano anche ai progetti di costruzione o di ristrutturazione di impianti sportivi in corso alla data di entrata in vigore. Infine, l'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.
In conclusione ritiene che tale intervento legislativo sia particolarmente condivisibile soprattutto perché incentiva un ruolo attivo delle società sportive private nell'ambito dei lavori finalizzati alla realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi, sia perché prevede procedure amministrative semplificate nell'interesse delle imprese coinvolte, ma con un'attenta valutazione dei costi/benefici ed anche dei doveri del privato ad esempio nella realizzazione dei sistemi per garantire la sicurezza.
Segnala inoltre che il testo risulta ampiamente condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione presso la commissione di merito e auspica quindi che l'iter di tale provvedimento possa concludersi rapidamente. Propone infine alla commissione di esprimere un parere favorevole.

Laura FRONER (PD) dichiara che il suo gruppo condivide l'opportunità che il provvedimento in esame sia rapidamente approvato.

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Lido SCARPETTI (PD) chiede un chiarimento circa i soggetti proponenti dei progetti di costruzione ovvero di ristrutturazione degli impianti sportivi secondo la definizione recata dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

Manuela DAL LAGO, presidente chiarisce che in base alle disposizioni previste dal testo in esame possono essere soggetti proponenti sia le società sportive sia le società di capitali ad esse collegate.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.