CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 135

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.35.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Pag. 136

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, l'interrogazione n. 5-05536 Lo Monte ed altri sarà svolta in altra seduta.

5-05535 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla cessazione degli accordi tra lo Stato e gli enti territoriali per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

Massimo VANNUCCI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale non può tuttavia dichiararsi soddisfatto.
Osserva infatti, come il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 5, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il quale il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto adottare il decreto necessario per procedere all'attribuzione, agli enti che ne facciano richiesta entro i successivi trenta giorni, dei beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, sia scaduto senza che di ciò il Governo abbia fornito alcuna valida giustificazione.

Il Sottosegretario non ha infatti chiarito quali siano gli impedimenti che avrebbero ostacolato l'emanazione del predetto atto normativo, né ha fornito alcuna indicazione circa i tempi previsti per l'emanazione dello stesso decreto, limitandosi ad affermare che i tempi di adozione del predetto decreto ministeriale non sono al momento determinabili - in considerazione della complessità dell'attività ricognitiva cui deve procedere l'Agenzia del demanio - e che l'iter istruttorio propedeutico all'emanazione del provvedimento è in fase avanzata se si considera la pluralità di amministrazioni coinvolte.
Ritiene che tali dichiarazioni siano poco comprensibili, non essendo verosimile che l'Amministrazione finanziaria non disponga delle informazioni necessarie per procedere all'adozione del predetto decreto ministeriale. Inoltre, esse sono in qualche misura incongrue, ove si consideri che il Direttore generale dell'Agenzia del demanio, Prato, ascoltato in audizione dalla Commissione il 23 febbraio scorso, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva già fatto pervenire alla Commissione un elenco, sia pure provvisorio, dei beni già oggetto di accordi o intese, non più esclusi dal novero di quelli trasferibili ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010.
Invita, pertanto, il Sottosegretario Cesario a seguire personalmente l'iter di adozione del decreto ministeriale, in modo da rendere più celere la predetta attività ricognitiva, anche sollecitando gli uffici competenti delle amministrazioni pubbliche interessate a fornire al più presto gli elementi informativi richiesti.
Infine, per quanto concerne le modalità di pubblicità del provvedimento ministeriale, giudica non sufficienti quelle stabilite dall'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011 - il quale ne prevede la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - ritenendo necessario che gli enti interessati siano informati, a mezzo di specifica comunicazione, dell'opportunità di conseguire il trasferimento dei beni.

5-05537 Comaroli: Emanazione di atti interpretativi relativi al trattamento tributario delle cessioni di impianti radiofonici.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Pag. 137

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rileva come la risposta del Sottosegretario, la quale contiene elementi di informazione già noti, non consenta di fugare le preoccupazioni degli interroganti, i quali chiedevano di sapere se il Governo, attraverso l'Agenzia delle entrate, abbia emanato circolari volte a fare in modo che le cessioni degli impianti radiofonici siano trattate, sotto il profilo tributario, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e, inoltre, se abbia emanato disposizioni per considerare in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari gli atti di cessione posti in essere in passato, alla luce del comportamento contrastante tenuto dall'Agenzia e dalla Guardia di finanza nel corso delle verifiche fiscali.
Infatti, nonostante i chiarimenti forniti al riguardo dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, in occasione di un'audizione dinanzi alla Commissione Finanze, e l'approvazione, da parte della Commissione stessa, della risoluzione n. 7-00544, la quale impegna il Governo ad intervenire per chiarire ai contribuenti il regime tributario applicabile alle cessioni di impianti radiofonici, non sembrano essere stati risolti, finora, i problemi che avevano ispirato tali iniziative parlamentari.
In particolare, poiché i diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza seguono orientamenti talvolta contrastanti - contestando, in alcuni casi, la mancata applicazione dell'IVA, ovvero richiedendo, per gli atti assoggettati ad IVA, l'applicazione dell'imposta di registro -, i soggetti che effettuano operazioni di compravendita di impianti e/o rami di azienda radiofonici e televisivi non hanno tuttora la possibilità di sapere se tali trasferimenti siano da assoggettare all'una o all'altra imposta.
A fronte di tale situazione, considera necessario individuare ed applicare criteri uniformi e chiari di tassazione, prevedendo, in sostanza, che le cessioni di singoli beni strumentali siano soggette ad IVA, che le cessioni di ramo d'azienda siano assoggettate all'imposta di registro proporzionale, e prevedendo inoltre che tutti gli altri trasferimenti non univocamente riconducibili all'una o all'altra fattispecie - i quali sono, in concreto, proprio quelli che danno adito a orientamenti difformi - siano assoggettati all'imposta di registro.
A tale proposito, ritiene che il Parlamento non possa sottrarsi al dovere di dare una risposta chiara a tanti operatori del settore radiofonico, i quali chiedono semplicemente che si faccia chiarezza in merito agli obblighi tributari cui sono soggetti quando effettuano talune operazioni rientranti nella propria attività imprenditoriale e che sono pronti ad adempiere ai loro obblighi tributari.
Sottolinea, peraltro, come sia interesse dell'Erario, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, superare il problema segnalato, in considerazione delle maggiori entrate che sarebbero determinate da una più estesa applicazione dell'imposta di registro alle predette cessioni.

5-05538 Barbato: Ricadute sull'andamento dei titoli del gruppo FIAT di una vicenda giudiziaria relativa all'Amministratore delegato del gruppo.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita, sottolineando come l'insufficienza dell'azione del Governo per quanto riguarda la disciplina delle attività economiche risulti confermata dal tentativo della maggioranza di modificare il contenuto dell'articolo 41 della Costituzione, nel senso di eliminare ogni opportuno vincolo nei confronti di quanti non intendono l'attività economica come sano esercizio di iniziative imprenditoriali, ma come occasione

Pag. 138

per compiere azioni di natura speculativa al di fuori di ogni riferimento all'interesse comune.
Passando al caso specifico affrontato dall'interrogazione, evidenzia come le indagini condotte da valenti ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza in merito all'acquisizione del controllo di fatto da parte del Gruppo FIAT della società CF Gomma Spa, abbiano portato, dapprima, all'interrogatorio dell'amministratore delegato del gruppo, Sergio Marchionne, al quale è stato peraltro riconosciuto il privilegio, impensabile per ogni altro cittadino, di poter essere interrogato presso i propri uffici, e, quindi, all'iscrizione dello stesso Marchionne nel registro degli indagati per concorso in estorsione e calunnia. Le indagini svolte, e le stesse dichiarazioni rese da Marchionne nel corso del suo interrogatorio, gettano gravi ombre sul comportamento del Gruppo Fiat in occasione dell'acquisizione del controllo sulla predetta Società CF Gomma, nonché sull'atteggiamento tenuto dallo stesso Marchionne, il quale ha affermato di non aver avuto un ruolo attivo in tale acquisizione, ma di essere venuto a conoscenza della vicenda nella sua qualità di amministratore delegato del Gruppo.
Dall'intera vicenda emerge infatti, in sostanza, come Marchionne consideri del tutto normale che un Gruppo come la FIAT ponga in essere attività discutibili, in ipotesi rilevanti anche sotto il piano penale, per incidere sulla gestione di una società esterna che riveste un ruolo importante in quanto fornitore del Gruppo, anche qualora ciò comporti una violazione delle regole di trasparenza del mercato e di tutela antitrust, il cui rispetto è affidato alla Consob ed alla Autorità garante della concorrenza e del mercato. Parimenti inaccettabile appare inoltre il tentativo della stessa FIAT di svolgere una sorta di censura nei confronti degli organi di informazione, posto in essere attraverso un comunicato, di chiaro sapore intimidatorio, con il quale si diffidava chiunque dal pubblicare notizie relative al coinvolgimento di Marchionne nella predetta inchiesta.
In tale contesto evidenzia come la questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo risulti sintomatica di un atteggiamento particolarmente preoccupante, invalso in rilevanti settori del ceto imprenditoriale italiano, i quali ritengono che l'attività d'impresa sia lasciata ad una sorta di «legge della giungla», nella quale il soggetto più forte può permettersi ogni libertà, in dispregio dei diritti degli altri.
Considera quindi fondamentale che il Governo avvii un'analisi attenta e scrupolosa su tali temi, che risultano cruciali per il futuro del Paese, promuovendo un rinnovamento delle modalità attraverso le quali si fa impresa e rigettando l'esempio negativo fornito dallo stesso Marchionne o da altri protagonisti del panorama economico nazionale, quali Luca Cordero di Montezemolo.

5-05539 Savino: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione del regime fiscale di attrazione europea.

Elvira SAVINO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Elvira SAVINO (PdL) ringrazia il Sottosegretario per la sollecita risposta, della quale si dichiara sostanzialmente soddisfatta, sia pure rilevando la mancanza di precise indicazioni circa i tempi necessari per la definizione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto il cosiddetto «regime fiscale di attrazione europea», per effetto del quale le imprese che intraprendano in Italia nuove attività economiche, nonché i loro dipendenti e collaboratori, hanno la facoltà di scegliere, in alternativa alla normativa tributaria italiana, un sistema impositivo a piacere tra quelli vigenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Prende atto, quindi, che l'emanazione del predetto decreto attuativo è stata ritardata dalla necessità di modificare la

Pag. 139

bozza già predisposta - a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011, il quale, all'articolo 8, comma 2, ha esteso l'ambito soggettivo del predetto regime agevolato alle società estere che intraprendono attività economiche di direzione e coordinamento, nonché specificato quale sia la normativa applicabile -, auspicando comunque che il provvedimento sia adottato al più presto.

Cosimo VENTUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011 - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4517, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Preliminarmente ricorda che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiedendo altresì che tale regolazione avvenga sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Nel rispetto di tale previsione costituzionale, il disegno di legge provvede a recepire i contenuti dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, che è stata siglata il 4 aprile 2007 tra Presidente del Consiglio dei ministri e il Metropolita della Sacra arcidiocesi ortodossa ed Esarcato per l'Europa Meridionale.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 dichiara che i rapporti tra Stato e Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia sono regolati sulla base dell'Intesa, che è allegata al provvedimento.
Ai sensi dell'articolo 2 la Repubblica riconosce l'autonomia della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia, la quale è liberamente organizzata, e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.
In particolare, i commi 3 e 4 garantiscono ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, nonché ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede, di praticare la propria religione e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Pag. 140

L'articolo 3 specifica, al comma 1, che i chierici dell'Archidiocesi sono ministri di culto e possono pertanto esercitare liberamente il loro ministero.
Ai sensi del comma 2 i ministri del culto non possono essere obbligati a deporre o dare informazioni su persone o materia di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero.
Il comma 3 riconosce loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile, mentre il comma 4 gli riconosce la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza de assistenza per i ministri del culto.
Ai sensi del comma 5 l'Archidiocesi rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro del culto.
Gli articoli 4, 5 e 6, assicurano agli appartenenti all'Archidiocesi il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto, analogamente a quanto previsto per i fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'Intesa con lo Stato. Tale diritto si applica anche ai militari, nel rispetto delle esigenze di servizio, ai ricoverati in strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali, nonché ai detenuti in istituti penitenziari. A corollario di tale diritto si prevede il diritto di accesso dei ministri del culto presso le caserme, gli istituti di cura e i penitenziari.
Per quanto riguarda i militari, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 prevedono il diritto dei militari membri dell'Archidiocesi ad ottenere il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina in ambito regionale provinciale, e contemplano, in caso di decesso in servizio, l'obbligo, per il comando competente, di adottare le misure per consentire che le esequie siano celebrate da un ministro della stessa Archidiocesi.
I relativi oneri sono posti a carico dell'Archidiocesi.
L'articolo 7 affronta il tema dell'istruzione religiosa, affermando, al comma 1, che nelle scuole pubbliche l'insegnamento religioso è impartito nel rispetto della dignità di coscienza e senza distinzione di religione, con esclusione di qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Archidiocesi.
In tale quadro i commi 2 e 3 riconoscono agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo affinché tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre i commi 4 e 5, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, riconosce agli incaricati dall'Archidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.
L'articolo 8 riconosce, al comma 1, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto dell'Archidiocesi di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nonché, al comma 2, l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
L'articolo 9, comma 1, riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Archidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.
I commi da 2 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.
L'articolo 10, comma 1, riconosce ai fedeli ortodossi appartenenti dell'Archidiocesi il diritto di astenersi dall'attività lavorativa in un serie di grandi festività religiose ortodosse: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero

Pag. 141

delle ore lavorative. Inoltre il comma 2 riconosce come giustificata l'assenza da scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Archidiocesi nel giorno del Venerdì Santo.
Il comma 4 prevede che entro il 15 gennaio di ogni anno l'Archidiocesi comunichi al Ministero dell'interno le date delle predette festività.
Gli articoli 11 e 12 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Archidiocesi, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico; in tale ambito si specifica il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione se non per gravi ragioni e in accordo con la stessa Archidiocesi. Si contempla altresì la possibilità di tener conto delle esigenze dell'Archidiocesi per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici di culto, nonché la possibilità di prevedere aree riservate nei cimiteri.
Tali disposizioni prevedono inoltre la collaborazione tra le Parti per la tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.
In tale ambito segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 dell'articolo 11, il quale prevede che agli edifici di culto e rispettive pertinenze si applicano norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
L'articolo 13 contiene disposizioni relative alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa, prevedendo che si tenga conto, nel quadro della vigente normativa nazionale in materia ed alla luce delle previsioni costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero, delle richieste di assegnazione delle radiofrequenze presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Archidiocesi.
Gli articoli da 14 a 19 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa: il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza (articoli 14 e 15); la libertà della loro gestione da parte dell'Archidiocesi (articolo 17); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei predetti enti (articolo 18); il mutamento degli enti stessi e la revoca del loro riconoscimento (articolo 19).
In dettaglio, l'articolo 14, comma 1, ribadisce comunque la personalità giuridica dell'Archidiocesi e degli altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica.
In tale ambito richiama, in quanto significativo per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 16, che definisce il regime tributario degli enti dell'Archidiocesi.
Ai sensi del comma 1 tali enti sono equiparati sotto il profilo tributario, se civilmente riconosciuti come aventi fine di religione o culto, agli enti aventi fine di beneficenza o istruzione, fermo restando che, in base al comma 2, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di culto o religione.
Il comma 3 precisa inoltre che le attività diverse da quelle di religione o culto svolte dai predetti enti sono soggette alle leggi ed al regime tributario previsto per loro dall'ordinamento statale.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 20 a 23.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, la Repubblica prende atto che l'Archidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
In tale contesto il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore dell'Archidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nel limite di 1.032,91 euro, secondo modalità che, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Archidiocesi.
L'articolo 21 prevede invece, al comma 1, che l'Archidiocesi partecipi, con i soggetti

Pag. 142

e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri del culto, la realizzazione e manutenzione di edifici di culto e monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali, anche a in Paesi esteri.
Al riguardo ricorda che l'istituto dell'otto per mille, inizialmente applicato alla sola Chiesa cattolica, è stato successivamente esteso all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, alle Assemblee di Dio in Italia, alla Chiesa evangelica valdese, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia ed all'Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Il comma 2 prevede che l'attribuzione delle somme avvenga sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, mentre, per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, ai sensi del comma 3 l'Archidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
Per quanto concerne le modalità applicative della norma, il comma 4 prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'Archidiocesi, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
Il comma 5 prevede che il rendiconto circa l'utilizzazione da parte dell'Archidiocesi delle somme percepite in forza delle previsioni del comma 1 deve essere trasmesso annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze con allegata una propria relazione.
Il comma 2 specifica che il rendiconto deve precisare: il numero dei ministri del culto a cui l'Archidiocesi ha assicurato l'intera remunerazione e quelli cui è stata assicurata solo un'integrazione; l'ammontare complessivo delle quote dell'otto per mille destinate al sostentamento dei ministri del culto; l'ammontare delle ritenute fiscali operate a valere sulle somme corrisposte ai predetti ministri; gli interventi operati con le erogazioni liberali di cui all'articolo 20 e con le quote dell'otto per mille attribuite all'Archidiocesi.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, gli assegni corrisposti dall'Archidiocesi per il sostentamento dei suoi ministri di culto sono equiparati, a fini tributari, al reddito da lavoro dipendente, mentre il comma 2 specifica che su tali assegni l'Archidiocesi opera le ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente, provvedendo inoltre alle relative ritenute assistenziali e previdenziali.
L'articolo 23 stabilisce che eventuali modifiche al regime di deducibilità IRPEF di cui all'articolo 20 ed alla disciplina in materia di ripartizione dell'otto per mille di cui all'articolo 21 possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica.
L'articolo 24 prevede che l'Archidiocesi dovrà, su richiesta, essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge.
L'articolo 25 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Archidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituti e organismi che ne fanno parte, nonché delle persone che ne hanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.
Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa.

Pag. 143

Ai sensi del comma 2 le Parti possono convocarsi prima del predetto termine decennale e le eventuali modifiche all'Intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova Intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.
Il comma 3 prevede, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e l'Archidiocesi.
L'articolo 27 reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 230.000 euro per il 2011 ed in 130.000 euro a decorrere dal 2012, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e l'Archidiocesi, essa si compone di 26 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 25 del disegno di legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4518, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Nel rispetto della previsione costituzionale di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, il disegno di legge provvede a recepire i contenuti dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che è stata siglata il 4 aprile 2007 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente di tale confessione religiosa.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 dichiara che i rapporti tra Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati sulla base dell'Intesa, che è allegata al provvedimento.
Ai sensi dell'articolo 2 la Repubblica riconosce l'autonomia della Chiesa apostolica

Pag. 144

in Italia, la quale è liberamente organizzata e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.
L'articolo 3 specifica, al comma 1, che le nomine e le cessazioni dei ministri di culto spettano alle decisioni insindacabili del Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, la quale rilascia, secondo il comma 4, apposita certificazione della qualifica di ministro del culto.
Ai sensi del comma 2 i ministri del culto non possono essere obbligati a deporre o dare informazioni su persone o materia di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero.
Il comma 3 riconosce loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile.
Ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, si assicura agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto, analogamente a quanto previsto per i fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'Intesa con lo Stato. Tale diritto si applica anche ai militari in servizio, nel rispetto delle esigenze di servizio, ai ricoverati in strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali, nonché ai detenuti in istituti penitenziari. A corollario di tale diritto si prevede il diritto di accesso dei ministri del culto presso le caserme, gli istituti di cura e i penitenziari.
Per quanto riguarda i militari, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 prevedono il diritto dei militari membri della Chiesa apostolica ad ottenere il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, e contemplano, in caso di decesso in servizio, l'obbligo, per il comando competente, di adottare le misure per consentire che le esequie siano celebrate da un ministro della stessa Chiesa.
I relativi oneri sono posti, ai sensi dell'articolo 8, a carico della Chiesa apostolica.
L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, ovvero di richiedere di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.
L'articolo 9 affronta il tema dell'istruzione religiosa, riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo affinché tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre l'articolo 10, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, riconosce agli incaricati della Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.
L'articolo 11 sancisce, al comma 1, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto della Chiesa apostolica in Italia di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nonché, al comma 2, l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
L'articolo 12, comma 1, riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di scuola secondaria superiore. In tale ambito il comma 2 prevede che i regolamenti del Centro e le sue modifiche siano comunicati al Ministero del'istruzione e che la gestione dello stesso, nonché i relativi oneri finanziari, spettino agli organi della Chiesa apostolica in Italia.
Il comma 3 garantisce agli studenti del Centro, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, la possibilità di usufruire degli stessi rinvii accordati agli studenti di scuole universitarie di pari durata.
L'articolo 13, comma 1, attribuisce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in

Pag. 145

Italia aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.
I commi da 2 a 7 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.
Gli articoli 14 e 29 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico; in tale ambito si specifica il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione se non per gravi ragioni e in accordo con il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.
Tali disposizioni prevedono inoltre la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa apostolica.
In tale ambito segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che agli edifici di culto e rispettive pertinenze si applicano norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
Gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa: il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza (articoli 15 e 16); la libertà della loro gestione da parte della Chiesa apostolica (articolo 18); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei predetti enti e dell'ente patrimoniale della Chiesa apostolica, denominato «Fondazione apostolica» (articolo 19); il mutamento degli enti stessi e la revoca del loro riconoscimento (articolo 20).
In tale ambito richiama, in quanto significativo per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 17, che definisce il regime tributario degli enti della Chiesa apostolica in Italia.
Ai sensi del comma 1 tali enti sono equiparati sotto il profilo tributario, se civilmente riconosciuti come aventi fine di religione o culto, agli enti aventi fine di beneficenza o istruzione, fermo restando che, in base al comma 2, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di culto o religione.
Il comma 3 precisa inoltre che le attività diverse da quelle di religione o culto svolte dai predetti enti sono soggette alle leggi ed al regime tributario previsto per loro dall'ordinamento statale.
L'articolo 21 prevede, al comma 1, che all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi.
In tale ambito evidenzia, per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, ai sensi del quale gli incaricati della Chiesa apostolica possono distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie e altro materiale di carattere religioso, senza autorizzazione e in esenzione da qualsiasi tributo.
L'articolo 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.
L'articolo 23 contiene disposizioni relative alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa, prevedendo che si tenga conto, nel quadro della vigente normativa nazionale in materia ed alla luce delle previsioni costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero, delle richieste di assegnazione delle radiofrequenze presentate dalle emittenti gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica.

Pag. 146

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre gli articoli da 24 a 28.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, la Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.
In tale contesto il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa apostolica, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nel limite di 1.032,91 euro, secondo modalità che, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.
L'articolo 25 prevede invece, al comma 1, che la Chiesa apostolica in Italia partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il comma 2 prevede che l'attribuzione delle somme avvenga sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, mentre, per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, ai sensi del comma 3 la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimarranno, pertanto, di esclusiva pertinenza dello Stato.
Per quanto concerne le modalità applicative della norma, il comma 4 prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
L'articolo 26 stabilisce che eventuali modifiche al regime di deducibilità IRPEF di cui all'articolo 24 ed alla disciplina in materia di ripartizione dell'otto per mille di cui all'articolo 25 possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 27, gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento dei suoi ministri di culto sono equiparati, a fini tributari, al reddito da lavoro dipendente, mentre il comma 2 specifica che su tali assegni la Chiesa apostolica opera le ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente, provvedendo inoltre alle relative ritenute assistenziali e previdenziali.
L'articolo 28 prevede, ai comma 1 e 3, che il rendiconto circa l'utilizzazione da parte della Chiesa apostolica delle somme percepite in forza delle previsioni degli articoli 24 e 25 deve essere trasmesso annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze con allegata una propria relazione.
Il comma 2 specifica che il rendiconto deve precisare: il numero dei ministri del culto a cui la Chiesa apostolica ha assicurato l'intera remunerazione e quelli cui è stata assicurata solo un'integrazione; l'ammontare complessivo delle erogazioni liberali destinate al sostentamento dei ministri del culto; l'ammontare delle ritenute fiscali operate a valere sulle somme corrisposte ai predetti ministri; gli interventi operati con le quote dell'otto per mille attribuite alla Chiesa apostolica destinate alle finalità previste dall'articolo 25.
L'articolo 30 prevede che la Chiesa apostolica in Italia dovrà, su richiesta, essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge.
L'articolo 31 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia la legge n.1159 del 1929, recante

Pag. 147

disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.
Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa.
Ai sensi del comma 2 le Parti possono convocarsi prima del predetto termine decennale e le eventuali modifiche all'Intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova Intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.
Il comma 3 prevede, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia.
L'articolo 33 reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 10.000 euro per il 2011 ed in 5.000 euro a decorrere dal 2012, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto - legge n. 282 del 2004.
Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, essa si compone di 32 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 32 del disegno di legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 1 definisce, al comma 1, l'ambito di applicazione dellalegge, la quale è volta a stabilire i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione.
In particolare, il comma 2 specifica che le finalità del provvedimento sono il miglioramento e l'incremento delle concentrazione dei flussi di trasporto; la razionalizzazione del territorio in funzione del

Pag. 148

trasporto; ladiminuzione dell'impatto ambientale; il superamento dei limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo.
Il comma 3 reca invece le definizione dei termini utilizzati dall'intervento legislativo.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, che la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, integrata dai rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale e degli interporti, elabori, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, il Piano generale per l'intermodalità. Ai sensi del comma 2, il Piano è approvato con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, con il quale si provvede alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
Ai sensi del comma 3 lo schema di decreto ministeriale con cui è approvato il Piano generale per l'intermodalità è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il comma 4 specifica che con decreto dello stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia determinato l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
In base al comma 5 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è inoltre affidato il compito di effettuare con propri decreti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, la ricognizione degli interporti già esistenti e la ricognizione delle infrastrutture intermodali.
Il comma 6 prevede altresì che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provveda con decreti all'individuazione di nuovi interporti, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali.
Il comma 7 prevede infine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individui i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica.
Il comma 1 dell'articolo 3 definisce i requisiti territoriali cui è subordinata l'individuazione di un nuovo interporto, consistenti: nella disponibilità di territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità; nella presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione; nella presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria; nella sussistenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto; nella coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
Il comma 2 stabilisce che i progetti di nuovi interporti, nel rispetto del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, deve prevedere le seguenti strutture: un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni; un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; un servizio doganale; un centro direzionale; un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali; aree diverse destinate alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori; interconnessioni con piattaforme info-telematiche per la gestione dei processi logistici e del trasporto merci.
Il comma 3 reca una norma di natura intertemporale, prevedendo che gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei requisiti indicati dai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge.

Pag. 149

Ai sensi del comma 4 la progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
L'articolo 3-bis disciplina i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, i quali, ferme restando le competenze delle autorità portuali, svolgono i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;
b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;
c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

Ai sensi del comma 2 il Presidente del Comitato è il Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, o un suo delegato, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.
Ai sensi del comma 3 la composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato sono disciplinati con regolamento ministeriale.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivante dal funzionamento del Comitato, che sono posti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-bis.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1 dell'articolo 4, il quale prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
La previsione, che pure è formulata in termini piuttosto generici, ha ricadute sotto i profili del regime tributario di tali soggetti, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto riguarda l'IVA. Infatti, il carattere di commercialità dell'attività rappresenta un elemento tenuto in considerazione dall'ordinamento al fine di definire il regime tributario applicabile ai contribuenti, ad esempio per quanto riguarda la qualificazione dei redditi d'impresa (ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), la classificazione dei soggetti passivi IRES (ai sensi dell'articolo 73 del decreto del predetto TUIR), la definizione dell'imponibilità a fini IVA delle operazioni effettuate nell'esercizio imprenditoriale di attività commerciali (ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
Il comma 2 precisa che i soggetti gestori di interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro, ribadendo inoltre che l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici.
L'articolo 4-bis prevede, al comma 1, che, in conformità alla attività di pianificazione e programmazione delle strutture interportuali, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, individua i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Ai sensi comma 2 tali progetti sono inseriti dal Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nel Documento di economia e finanza, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

Pag. 150

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.
Il comma 3 reca una previsione di natura transitoria, ai sensi della quale, in sede di prima applicazione della legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge n. 240 del 1990, la quale prevede, tra l'altro, l'erogazione di contributi statali per la realizzazione degli interporti.
L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose ed al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
L'articolo 6, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire i parametri urbanistico - edilizi relativi alle caratteristiche delle strutture interportuali.
Il comma 2 prevede, ferme restando le competenze delle Regioni, che, relativamente agli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, inseriti nei decreti ministeriali (previsti dall'articolo 2, commi 5 e 6), con i quali è effettuata la ricognizione degli interporti e sono individuate le nuove infrastrutture intermodali, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce a tutti gli effetti variante urbanistica.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, anche in considerazione della valenza eminentemente tecnica delle norme del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, valutando in particolare con favore la previsione del comma 1 dell'articolo 4, la quale specifica che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi avente natura commerciale.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.