CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2011
545.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che, alla luce della situazione politica, il suo gruppo non ritiene di potere assicurare il normale svolgimento dei lavori in Commissione e, quindi, di potere partecipare alle sedute già convocate nella giornata odierna e in quella di domani.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Baretta, a nome del proprio gruppo fa presente che i recenti accadimenti impediscono l'ordinario svolgimento dell'odierna seduta. Avverte, pertanto, che il proprio gruppo non intende partecipare ai lavori della Commissione fino alla definizione dell'attuale situazione.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel ricordare come le considerazioni da lui svolte in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata di ieri abbiano avuto carattere eminentemente tecnico sul valore della reiezione dell'articolo 1 del disegno di legge di rendiconto da parte dell'Assemblea, condividendo quanto affermato dall'onorevole Baretta, fa presente che, alla luce delle comunicazioni rese dal Presidente della Camera nella seduta odierna e anche in attesa di conoscere gli esiti dell'incontro tra lo stesso Presidente della Camera e il Presidente della Repubblica, che il suo gruppo non parteciperà ai lavori della Commissione per le sedute già

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convocate nella giornata odierna e in quella di domani.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel chiedere se la decisione di non prendere parte ai lavori si estenda a tutte le Commissioni, ritiene che dovrebbe valutarsi la possibilità che la Commissione proceda comunque all'esame dei provvedimenti caratterizzati da un più basso tasso di politicità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto degli intendimenti manifestati dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, propone che la Commissione, nell'odierna seduta e nella seduta di domani, proceda esclusivamente all'esame dei disegni di legge di ratifica e allo svolgimento delle comunicazioni sulle missioni a Varsavia del 19 settembre 2011 e a Bruxelles del 6 ottobre 2011, rinviando l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno alla prossima settimana.

Renato CAMBURSANO (IdV) evidenzia come la decisione di abbandonare i lavori della Commissione non impedisca alla stessa di funzionare licenziando i provvedimenti ritenuti urgenti e dovuti come i pareri sulle ratifiche di trattati internazionali.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) precisa che non è volontà del suo gruppo impedire lo svolgimento dei lavori della Commissione in riferimento a provvedimenti dovuti come le ratifiche di trattati internazionali, ma sottolinea come tale atteggiamento abbia un valore politico.

Pier Paolo BARETTA (PD) precisa di non aver richiesto di sconvocare le sedute della Commissione, facendo presente di essersi limitato a evidenziare come l'eccezionalità della situazione non consenta la partecipazione del suo gruppo ai lavori della Commissione. Nel sottolineare come la posizione da lui espressa sia frutto di un orientamento comune per tutte le Commissioni, ritiene, peraltro, apprezzabile l'orientamento manifestato dal presidente di procedere all'esame dei soli disegni di legge di ratifica.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.
C. 4565 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, rileva preliminarmente che le relazioni allegate al testo non contengono elementi che consentano di ricostruire l'impatto normativo delle disposizioni dell'Accordo rispetto alla disciplina previgente, osservando che la nuova normativa è destinata a sostituire integralmente l'intesa bilaterale tecnico-operativa attualmente in vigore. Fa presente che tali elementi appaiono necessari al fine di valutare le possibili conseguenze finanziarie dell'Accordo, tenuto conto che una serie di norme possono incidere sia sui rapporti economici in essere sia sul quadro organizzativo che interessa i diversi soggetti operanti a vario titolo nel settore, incluse le pubbliche amministrazioni. Relativamente all'articolo 10, recante disposizioni in materia di dazi doganali e altre tasse, ritiene che non vi sia nulla da osservare, nel presupposto che sia confermata la neutralità finanziaria della disposizione, in quanto non innovativa rispetto alle agevolazioni fiscali già previste dalla normativa vigente. In merito all'articolo 15 dell'Accordo, in materia di protezione della navigazione aerea, osserva che l'assenza di effetti finanziari è subordinata all'effettiva possibilità che le attività connesse alla prevenzione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione aerea, lo scambio di informazioni e di assistenza, siano realizzate utilizzando le risorse già a disposizione delle amministrazioni interessate per le medesime finalità. In ordine a tale possibilità ritiene

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opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Con riferimento agli articoli 22 e 23 dell'Accordo, relativi alla Commissione mista e all'arbitrato, nel rilevare che i soggetti che dovranno sostenere le spese per la partecipazione al Comitato appartengono al settore delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbero forniti elementi diretti a dimostrare la capienza delle risorse già a disposizione dei medesimi soggetti, in base alla legislazione vigente, per finanziare anche le spese derivanti dalla partecipazione al Comitato misto. Reputa che andrebbe inoltre chiarito se le spese a cui fa riferimento la relazione tecnica risultino compatibili con la nuova disciplina che ha disposto limitazioni per le spese di missione all'estero ed ha fissato specifici parametri per i rimborsi al personale in missione. Giudica, altresì, opportuno che sia precisato a quali soggetti dovrebbero essere imputati gli oneri derivanti dalla partecipazione di delegati della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni del Comitato allorquando le stesse non si svolgano a Bruxelles ma in Georgia.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma l'invarianza del gettito del provvedimento in esame che, peraltro, non si discosta da altri accordi similari. In particolare, evidenza che il Governo, in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, di contenuto analogo, tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, ha chiarito che le agevolazioni ivi previste, di tenore analogo a quelle contenute nella norma in esame, erano sostanzialmente confermative di quelle previste dall'ordinamento nazionale vigente. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta dal relatore relativamente all'articolo 15, rileva che le attività di protezione della navigazione area andranno realizzate da parte del competente dicastero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento agli articoli 22 e 23 ribadisce che le missioni dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse proprie. Infine, circa gli oneri di missione, qualora le riunioni si svolgano in Georgia, nel ribadirne il carattere meramente eventuale, ritiene che le stesse possano gravare sul bilancio comunitario tenuto conto che si tratta di un Accordo tra l'Unione europea e altro stato terzo.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4565 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le esenzioni in materia di dazi doganali e tasse di cui all'articolo 10 dell'Accordo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto confermano quelle previste dall'ordinamento vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.
C. 4564 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva preliminarmente che l'Accordo oggetto di ratifica è

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destinato, come espressamente previsto dal testo, a sostituire integralmente la disciplina previgente in materia, ossia l'insieme degli accordi bilaterali fra Italia e Canada che si sono succeduti fra il 1960 e il 2002 per la regolamentazione del trasporto aereo. Osserva in proposito che la relazione illustrativa non contiene elementi che consentano di ricostruire l'impatto normativo delle disposizioni dell'Accordo rispetto alla disciplina previgente. Nel richiamare gli aspetti della nuova regolamentazione che potrebbero incidere sia sui rapporti economici in essere sia sul quadro organizzativo che interessa i diversi soggetti operanti a vario titolo nel settore, incluse le pubbliche amministrazioni, fa presente, con riferimento agli oneri connessi alla partecipazione di delegati italiani alle riunioni del Comitato misto di cui all'articolo 17, che la relazione illustrativa afferma che gli stessi graveranno sui bilanci dell'ENAC e dell'Unione europea e che non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni che si tengono a Bruxelles. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se l'ENAC possa effettivamente sostenere i suddetti oneri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Reputa, inoltre, che andrebbe inoltre chiarito se le spese a cui fa riferimento la relazione illustrativa risultino compatibili con la nuova disciplina che ha disposto limitazioni per le spese di missione all'estero ed ha fissato specifici parametri per i rimborsi al personale in missione. Giudica altresì necessario precisare a quali soggetti dovrebbero essere imputati gli oneri derivanti dalla partecipazione di delegati della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni del Comitato allorquando le stesse non si svolgano a Bruxelles ma in Canada. Riguardo, infine, alle esenzioni in materia di dazi doganali e di tasse, non formula osservazioni nel presupposto che sia confermata la neutralità finanziaria della norma, in quanto non innovativa rispetto alle agevolazioni fiscali già previste dalla normativa vigente.

Il sottosegretario Bruno CESARIO nel confermare la complessiva invarianza di gettito del provvedimento, richiamando le considerazioni testé esposte in riferimento all'atto Camera 4565, in merito alla richiesta di chiarimenti del relatore relativa all'articolo 17, nel rappresentare che, come risulta dalla stessa relazione illustrativa, l'ENAC dovrà provvedere al pagamento delle missioni dei suoi dipendenti nell'ambito delle proprie risorse, precisa che la verifica del rispetto dei citati tetti di spesa in relazione alle missioni estere è di competenza dell'Ente stesso, cui rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti. Circa gli oneri di missione, qualora le riunioni si svolgano in Canada, nel ribadirne il carattere meramente eventuale, ritiene che le stesse possano gravare sul bilancio comunitario tenuto conto che si tratta di un Accordo tra l'Unione europea ad altro stato terzo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4564 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le esenzioni in materia di dazi doganali e tasse di cui all'articolo 8 dell'Accordo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto confermano quelle previste dall'ordinamento vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

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Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.
C. 4589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (Misto), relatore, richiama preliminarmente il contenuto del disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica, ricordando in particolare i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Per quanto attiene ai profili finanziari dell'accordo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, giudica opportuno valutare l'opportunità di provvedere all'indicazione delle risorse da utilizzare, a fini di copertura, per far fronte agli oneri derivanti dalle differenze di cambio, tenuto conto, peraltro, che per l'anno 2011 si realizzerebbe un onere di circa 30 milioni di euro. Anche per gli anni successivi ritiene che potrebbe quindi essere definita una prudenziale stima degli effetti finanziari che tenga conto anche dell'andamento previsionale dei cambi valutari. Per quanto concerne la garanzia da parte dello Stato, pur considerando che esborsi a carico del bilancio dello Stato possono determinarsi solo nell'ipotesi di perdite in caso di liquidazione del Fondo e che, pertanto, il rischio è da considerarsi molto basso, come indicato dalla relazione tecnica, osserva che dal raddoppio della quota di partecipazione dell'Italia, già in precedenza oggetto di ulteriori incrementi, quota che passa da 7,8 a 15 miliardi di diritti speciali di prelievo, emerge l'opportunità di un adeguamento, all'importo oggetto della garanzia, delle risorse apprestate per farvi fronte. Pertanto ritiene che andrebbe valutato il potenziale impatto di un'eventuale escussione e confermata l'adeguatezza delle apposite risorse stanziate nel bilancio dello Stato. Fa presente che la copertura finanziaria dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi connessi con i versamenti effettuati o che venissero effettuati dalla Banca d'Italia, a valere sulle sue disponibilità in nome e per conto dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 e corrispondenti per gli anni successivi. Al riguardo osserva che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo, con riferimento alla concessione della garanzia dello Stato alla Banca d'Italia, ha chiarito che sia la Ragioneria generale dello Stato sia il Dipartimento del tesoro hanno convenuto nel consentire l'utilizzo del Fondo per le spese obbligatorie per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'escussione delle garanzie, specificando che una interpretazione in tal senso appare opportuna anche per evitare di dovere utilizzare immediatamente risorse disponibili, di ingente ordine di grandezza, a copertura di oneri assolutamente eventuali e mai verificatisi nei precedenti casi in cui tale garanzia è stata concessa, posto che il rischio di insolvibilità del Fondo monetario internazionale è da considerarsi pressoché nullo. Con riferimento alle conseguenze derivanti da differenze nel tasso di cambio tra euro e diritti speciali di prelievo, rileva che la predetta Nota specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze è stato quasi sempre creditore delle differenze di cambio, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, evidenziando come solo negli anni dal 2003 al 2007 e nel 2011, il Ministero sia risultato debitore e, pertanto, ha dovuto versare alla Banca d'Italia le relative differenze di cambio. A tale proposito osserva che le relative spese a carico del bilancio dello Stato sono state imputate al capitolo 7177

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «somme da corrispondere all'Ufficio italiano dei cambi in applicazione delle convenzioni con le quali vengono regolati i rapporti tra Tesoro - Ufficio italiano cambi - Banca d'Italia in relazione alle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale. Fa presente che si tratta di un capitolo di spese obbligatorie, iscritto per memoria, la cui dotazione finanziaria viene definita nel corso dell'esercizio finanziario con le risorse provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Pertanto, ritiene che gli eventuali oneri per il bilancio dello Stato, derivanti dalle differenze di cambio euro-diritti speciali di prelievo, dovrebbero trovare copertura indirettamente con le risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, nel confermare quanto già precisato durante l'esame del provvedimento presso il Senato, ribadisce come la possibilità di escussione della garanzia statale per insolvenza da parte del Fondo monetario internazionale rappresenti un'eventualità assai remota e che da un punto di vista tecnico è opportuno confermare l'utilizzo del fondo spese obbligatorie al fine di evitare di dover utilizzare immediatamente risorse disponibili, di ingente ordine di grandezza, a copertura di oneri assolutamente eventuali e con rischio di insolvenza da considerarsi pressoché nullo. Fa presente, infine, che anche le differenze di cambio risultano incluse tra le spese obbligatorie proprio in relazione alla flessibilità dei cambi legati alla peculiarità di essere eventuali e con andamento fluttuante.

Giuseppe FALLICA (Misto), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4589 Governo, approvato dal Senato, recante modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
l'utilizzo eventuale del Fondo spese obbligatorie consente di evitare l'immediato impiego di risorse finanziarie a fronte di oneri assolutamente eventuali quali quelli connessi all'escussione della garanzia statale per l'insolvenza del Fondo monetario internazionale;
anche le spese connesse alle differenze di cambio tra euro e diritti speciali di prelievo rientrano tra quelle per le quali è già previsto a legislazione vigente il ricorso al Fondo spese obbligatorie e d'ordine;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.