CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 ottobre 2011.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.
C. 4622 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.35.

Relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese.
Atto n. 405.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della relazione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che la relazione della quale oggi si avvia l'esame costituisce il frutto dei lavori della commissione incaricata, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge di contabilità e finanza pubblica, come sostituito dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, del riordino dei contenuti della Relazione generale

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sulla situazione economica del Paese. Tale ultimo documento, la cui presentazione alle Camere è formalmente prevista dall'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 39 del 2011, illustra l'andamento dell'economia e della finanza pubblica nell'anno precedente. La Relazione generale è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, che ne aveva previsto la presentazione alle Camere entro il mese di marzo di ciascun anno. Osserva che i suoi contenuti sono stati successivamente arricchiti dalla legge n. 472 del 1952, ai sensi della quale la relazione contiene rilevamenti statistici ed analitici sull'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro, con particolare riguardo ai fenomeni della mobilità dell'occupazione, nonché alla disoccupazione ed all'emigrazione, dà notizia sull'andamento del mercato del lavoro nell'ultimo anno ed una prospettiva per l'annata successiva, nonché contiene un prospetto statistico-finanziario delle attività previdenziali comunque esercitate dal Paese. Rileva che l'attuale struttura della Relazione generale sulla situazione economica del Paese è stata definita nel 1993 dalla commissione istituita dall'allora Ministro del bilancio e della programmazione economica, Luigi Spaventa. Allo stato, la Relazione consta di tre volumi. Il primo analizza l'evoluzione dell'economia internazionale e italiana ed è corredato da allegati statistici sui conti economici nazionali dell'ISTAT. Il secondo volume si compone di tre sezioni: nella prima si riportano informazioni sulla formazione del prodotto da parte delle varie branche produttive, sull'impiego delle risorse disponibili per la spesa delle famiglie e per gli investimenti privati e pubblici, lo sviluppo economico territoriale e l'intervento statale nelle aree sottoutilizzate; nella seconda, espressamente richiesta dalla legge n. 472 del 1952, peraltro abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, si analizza la situazione del mercato del lavoro e del sistema di protezione sociale; nella terza sezione si analizzano i conti finanziari del settore statale e degli enti pubblici che non rientrano in tale settore, nonché i bilanci dello Stato e degli enti territoriali. Il terzo volume contiene, infine, un'appendice statistica degli argomenti trattati nel secondo volume. La legge di contabilità n. 196 del 2009, abrogando l'articolo unico della legge n. 639 del 1949, ha stabilito che la Relazione venisse presentata nel mese di aprile di ciascun anno. Ricorda che tale termine è stato prorogato al 30 settembre dall'articolo 2, comma 17-sexies, del decreto legge n. 225 del 2010 e che, in occasione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, il legislatore ha sentito l'esigenza di istituire una commissione per i lavori di riordino della Relazione generale sulla situazione economica del Paese al fine di condurre una verifica analitica dei suoi contenuti e valutarne il grado di attualità, alla luce dei numerosi cambiamenti normativi e istituzionali intervenuti, e in particolare delle innovazioni legate al nuovo ciclo di bilancio volte ad allineare la normativa nazionale al processo di coordinamento rafforzato delle politiche economiche degli Stati membri dell'area dell'euro. Per ciò che riguarda la Relazione generale sulla situazione economica del paese, osserva che l'articolo 6 della legge n. 39 del 2011 ha, da un lato, ripristinato il termine di aprile per la presentazione della Relazione al Parlamento e, dall'altro, ha previsto, attraverso la sostituzione del citato articolo 52, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che il contenuto del documento sia oggetto di riordino. A tal fine, rileva che si prevede l'istituzione di una apposita commissione incaricata di valutare i contenuti della Relazione, nonché le informazioni da farvi confluire, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. In ragione di tale riordino, il medesimo articolo 52, comma 3, ha previsto che la relazione riferita al 2010 sia presentata entro il 30 settembre 2011. Ricorda che la commissione incaricata del riordino della relazione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'ISTAT e da

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due esperti ed è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e finanze 16 maggio. Evidenzia che, sulla base dell'esame condotto sulle fonti da cui derivano le informazioni contenute nell'attuale Relazione generale sulla situazione economica del Paese, la commissione ha presentato due opzioni alternative di revisione della relazione, formulando al riguardo delle valutazioni conclusive. Fa presente che, nel condurre il lavoro di analisi, la commissione ha tenuto conto delle innovazioni al ciclo di bilancio disposte dalla legge n. 39 del 2011 ed in particolare della disciplina e dei contenuti del Documento di economia e finanza, che è corredato da un numero di allegati sensibilmente accresciuto rispetto ai precedenti documenti programmatici. Rileva che la prima opzione formulata dalla commissione prevede una più sintetica articolazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese in due volumi, corrispondenti agli attuali secondo e terzo volume, rivisti in un'ottica di sintesi ed omogeneità, attribuendo maggiore spazio alle informazioni di carattere quantitativo. In tali volumi si racchiudono, secondo la commissione, i temi più significativi della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
Osserva che, secondo questa prima opzione, l'attuale primo volume della Relazione, contenente l'analisi dell'economia nazionale ed internazionale, potrebbe essere soppresso, in quanto tale analisi sarebbe già contenuta nel DEF, presentato in contemporanea alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese nonché nel Rapporto annuale dell'ISTAT. Rappresenta che per l'economia internazionale, poi, la commissione rileva che vi sarebbero già i documenti pubblicati nella primavera di ogni anno da importanti organizzazioni internazionali, che sono ripresi e commentati in altri documenti nazionali. Le tavole statistiche del Volume I relative ai conti nazionali potrebbero - a giudizio della commissione - confluire nel Rapporto annuale dell'ISTAT o in altre pubblicazioni ISTAT. Quanto alla data di presentazione della nuova Relazione, secondo la commissione essa potrebbe continuare ad essere presentata entro il mese di aprile, come attualmente previsto. Osserva che la seconda opzione prevede invece una completa ricollocazione dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese in pubblicazioni già esistenti, prodotte dalle Istituzioni competenti per materia, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese a partire dall'anno 2012. Precisa che le modalità attraverso le quali perseguire la prima o la seconda opzione sono illustrate nell'Allegato 1 alla Relazione, ove sono riportate le pubblicazioni specifiche, curate dalle Amministrazioni e dagli enti competenti e i relativi siti web in cui le informazioni originali della Relazione potrebbero essere reperibili. Dopo aver analizzato ciascuna delle due ipotesi, la commissione evidenzia che sono disponibili analisi macroeconomiche e di finanza pubblica relative all'anno di consuntivo nel DEF, nel Rapporto annuale sulla situazione del Paese pubblicato dall'ISTAT nel mese di maggio e nella Relazione annuale pubblicata nello stesso mese dalla Banca d'Italia. Inoltre, diverse Amministrazioni ed enti provvedono a pubblicare rapporti o relazioni su temi di specifica competenza: si cita, ad esempio, il rapporto sulla coesione sociale realizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'ISTAT. Osserva che per alcune rilevanti pubblicazioni non esiste, tuttavia, un obbligo normativo per le Amministrazioni o enti che li producono; la commissione suggerisce pertanto l'introduzione di un obbligo normativo per le Amministrazioni e gli enti che curano tali pubblicazioni e l'indicazione di una scadenza per il rilascio delle stesse, preferibilmente entro la prima metà dell'anno. La commissione evidenzia altresì che informazioni di carattere statistico, non rintracciabili in altre sedi, potrebbero essere inserite nel Piano statistico nazionale. Fa presente che la commissione, nel valutare le due opzioni di lavoro, ha evidenziato come la scelta della prima opzione possa condurre ad un documento

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sintetico e più agile, che tuttavia potrebbe risultare poco equilibrato soprattutto nelle sezioni di approfondimento, mentre la seconda opzione risponderebbe invece all'esigenza di evitare duplicazioni di lavoro, senza penalizzare la continuità e la pubblicità delle informazioni. Ricorda che sulla base di tali considerazioni la commissione ha convenuto sull'adozione della seconda opzione, proponendo l'eliminazione dell'obbligo di redazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Rileva che si renderebbe, quindi, necessario un rinvio ad altre pubblicazioni ufficiali, qualora i contenuti da trasfondere siano già presenti in tali pubblicazioni, ovvero una riallocazione dei residui contenuti specifici della Relazione in altre pubblicazioni già esistenti. Rappresenta che secondo la commissione, tale soluzione presenterebbe il vantaggio di sistematizzare le informazioni tematiche, ampliandone il contenuto informativo, nonché di sollevare l'Amministrazione dall'onere di rendicontare sulla contabilità nazionale nell'anno precedente, compito adempiuto istituzionalmente dall'Istituto di Statistica. Infine, in ragione della procedura in corso finalizzata al riordino della Relazione, evidenzia come la commissione segnali che la Relazione riferita all'esercizio 2010 - la quale ai sensi del citato articolo 52, comma 3, della legge di contabilità avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre - sarà un documento di «transizione», destinato ad accogliere le informazioni non ancora diffuse e composto di un unico volume, con contenuti specifici espressamente indicati. In particolare, precisa che questa relazione, che in virtù del processo di riordino sarà presentata oltre il termine previsto del 30 settembre 2011, sarà composta di una premessa e otto capitoli tematici e conterrà in allegato un prospetto di raccordo tra i contenuti con le edizioni precedenti della medesima Relazione.
Conclusivamente, ritiene che il lavoro svolto dalla commissione sia particolarmente qualificato ed offra una ricognizione analitica e ragionata dei contenuti della Relazione e della sua collocazione nell'ambito dei documenti e del sistema informativo esistente in materia di economia e finanza pubblica. Quanto alle proposte formulate, pur ritenendo che in prospettiva ci si possa muovere nella direzione della soppressione della Relazione e della riallocazione dei suoi contenuti in nuovi documenti, deve rilevare che questa soluzione richiede innovazioni normative che comporterebbero l'esigenza di un intervento legislativo in materia. Del resto, lo stesso articolo 52, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, così come modificato dalla legge n. 39 del 2011, prevedeva che le proposte della commissione di studio dovessero essere finalizzate a una razionalizzazione della Relazione per valorizzarne il contenuto, in una ottica di una migliore fruibilità dei dati. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa esprimere parere favorevole sulla relazione trasmessa, indicando l'esigenza di seguire la prima opzione indicata nel documento, che prevede l'elaborazione di una versione più sintetica della Relazione generale sulla situazione economica del Paese, articolata in due volumi.

Il sottosegretario Bruno CESARIO non formula osservazioni sul documento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminata la relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese (atto n. 405),

considerato che:
la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, prevista dall'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 39 del 2011, reca una illustrazione degli sviluppi economici del Paese, nonché degli andamenti di finanza pubblica dell'anno precedente;

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l'articolo 52, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha previsto l'istituzione della commissione incaricata del riordino dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese,
l'esigenza di condurre una verifica analitica dei contenuti della Relazione deriva dalla necessità di valutarne il grado di attualità, alla luce delle innovazioni legislative legate al nuovo ciclo di bilancio e di allineare la normativa nazionale al processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'area dell'Euro, cosiddetto «Semestre europeo»;
la commissione ha presentato due opzioni alternative in merito al contenuto della Relazione: la prima prevede una più sintetica articolazione della Relazione in due volumi, corrispondenti agli attuali secondo e terzo volume, rielaborati in una veste più sintetica e omogenea, al fine di dare spazio alle analisi quantitative; la seconda prevede una completa ricollocazione dei contenuti della Relazione in pubblicazioni già esistenti, prodotte dalle istituzioni competenti per materia, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di presentazione della Relazione a partire dall'anno 2012;
tale seconda opzione viene preferita dalla commissione in quanto risponderebbe all'esigenza di evitare duplicazioni di lavoro e presenterebbe il vantaggio di sistematizzare le informazioni tematiche, nonché di evitare di rendicontare sulla contabilità nazionale dell'anno precedente, posto che tale compito è già svolto dall'istituto nazionale di statistica;
in merito alla seconda opzione individuata dalla commissione, si rileva che:
non è possibile sopprimere l'obbligo di presentazione della Relazione, in quanto la disposizione legislativa sulla quale si basa l'attività della commissione è finalizzata esclusivamente a una razionalizzazione della Relazione al fine di valorizzarne il contenuto, assicurando una migliore fruibilità dei dati;
appare invece auspicabile che il contenuto della Relazione venga semplificato, ottemperando in ogni caso all'obbligo di fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione della situazione economica del Paese, secondo quanto previsto dalla prima opzione,
considerate favorevolmente le proposte della commissione relative alla struttura della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Renato CAMBURSANO (IdV) auspica che si possa addivenire ad un'ulteriore semplificazione nella configurazione della Relazione e che siano assunte iniziative normative volte a sopprimere la Relazione. Chiede quindi chiarimenti sulla composizione della commissione, in particolare se i membri esterni siano comunque riconducibili all'area di Governo, ovvero rappresentino voci critiche in seno alla commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, al fine di chiarire la posizione della commissione, sarebbe necessario esplicitare nella parte dispositiva del parere l'indicazione in ordine alla necessità di procedere nella direzione dell'elaborazione di una versione più sintetica della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto delle osservazioni dell'onorevole Vannucci, sospende la seduta al fine di consentire al relatore di valutare la possibilità di una riformulazione della proposta di parere presentata.

La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 13.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, riformula la proposta di parere (vedi allegato).

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Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata da ultimo dal relatore.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.45.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2011 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria per l'anno 2011 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2010. In proposito, ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2010 nonché per l'approvazione della relazione sul disegno di legge comunitaria scade il prossimo 13 ottobre. Con riferimento al disegno di legge comunitaria, ricorda che per lo stesso esiste una specifica procedura di esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento. Secondo tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti che sono trasmessi alla Commissione politiche dell'Unione europea, competente in sede referente, la quale li può respingere unicamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Tuttavia, in base alla prassi, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nel parere che, come previsto con riferimento a tutti i pareri espressi dalla Commissione, assumono una particolare valenza procedurale. Ricorda, peraltro, che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria la Commissione sarà poi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV, ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore, aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione. Alla luce di tali considerazioni, propone che, come negli scorsi anni, la Commissione non procederà alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria.

La Commissione concorda.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, segnala, preliminarmente, che il disegno di legge comunitaria per il 2011 arriva all'esame del Parlamento in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge n. 11 del 2005. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il disegno di legge comunitaria è presentato dal Governo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre il disegno di legge in esame è stato presentato il 19 settembre 2011, anche in

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considerazione dei rilevanti ritardi registratisi nell'iter di approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2010, approvato in seconda lettura dalla Camera il 26 luglio scorso e attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che il disegno di legge in esame presenta un contenuto sostanzialmente corrispondente a quello delle passate leggi comunitarie, essendo prevista una delega legislativa al Governo per l'adozione di decreti volti a dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B annessi al disegno di legge. Precisa che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di relazione tecnica e su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, gli schemi sono ritrasmessi alle Camere, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, al fine di acquisire un ulteriore parere delle Commissioni bilancio, che devono esprimersi entro venti giorni. Con riferimento alla quantificazione dei possibili oneri derivanti dal recepimento delle direttive, ricorda che il disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, la quale precisa che esso «non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato». La medesima relazione precisa, tuttavia, che è estremamente difficile, se non impossibile, determinare a priori se l'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possa comportare effetti onerosi. Osserva che nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali per la delega legislativa, l'articolo 2, comma 1, lettera d), riprendendo una formulazione contenuta nei più recenti disegni di legge comunitaria, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Per quanto attiene alla copertura finanziaria di tali oneri, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, la medesima lettera stabilisce che ad essi si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. In proposito, ricorda che tale disposizione riprende testualmente un criterio generale di delega contenuto nelle più recenti leggi comunitarie e che anche in questo disegno di legge non è previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Segnala, invece, che in precedenza, i disegni di legge comunitaria recavano un limite massimo di ricorso al predetto Fondo, stabilito in 50 milioni di euro. Come già rilevato in occasione dell'esame delle precedenti leggi comunitarie prive del suddetto limite di spesa, la previsione di un limite sembrerebbe corrispondere all'esigenza sia di delineare il quadro finanziario entro il quale dovrebbero trovare attuazione le direttive comunitarie, sia di limitare il ricorso alle risorse del Fondo di rotazione. Ricorda, tuttavia, che il ricorso a tale modalità di copertura residuale in passato è stato estremamente ridotto. Sul punto, nel corso dell'esame della legge comunitaria 2010, il Governo ha chiarito che il predetto limite massimo di ricorso al Fondo di 50 milioni di euro, fissato sino alla legge comunitaria 2006, non era stato mai superato, precisando, inoltre, che l'utilizzo di tale Fondo riveste carattere eccezionale sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è destinata a dare copertura, inferiore al 5 per cento, sia in

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relazione alla quantità di risorse del Fondo medesimo impiegato a tale scopo. In proposito, rammenta inoltre che nella corrente legislatura solo due decreti legislativi hanno fatto ricorso a tale modalità di copertura, per oneri sensibilmente inferiori ai limiti indicati. Alla luce di queste considerazioni, ritiene quindi che il ricorso alle risorse del citato Fondo di rotazione abbia carattere eccezionale. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene, invece, al ricorso, in via ordinaria, ai «fondi già assegnati alle competenti amministrazioni» segnala che nella prassi applicativa delle disposizioni di identico tenore contenute nelle precedenti leggi comunitarie si è ritenuto che tale formulazione consenta anche il ricorso alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa o alla riduzione dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni. Pur alla luce di queste premesse, ritiene opportuno un approfondimento in ordine alle conseguenze finanziarie di talune direttive contenute nell'allegato B del disegno di legge, che appaiono suscettibili di determinare effetti, anche di carattere finanziario, che dovrebbero essere valutati anche in sede di approvazione della delega legislativa. Considerato che la relazione tecnica si limita a considerazioni di carattere generale in ordine al meccanismo di copertura degli oneri derivanti dalle direttive, soffermandosi in questa sede solo sugli atti di maggiore rilievo, reputa in primo luogo necessario che il Governo fornisca più puntuali indicazioni rispetto alle conseguenze del recepimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In proposito, segnala che tale direttiva modifica la disciplina vigente in materia, attualmente contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevedendo una maggiore vincolatività della normativa in materia di termini per i pagamenti nelle transazioni commerciali, che trova applicazione anche nei rapporti nei quali una pubblica amministrazione sia debitrice nei confronti di un'impresa. Al riguardo, ricorda che la questione relativa ai possibili oneri derivanti dal recepimento della direttiva 2011/7/UE era stata affrontata in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2010, quando erano state presentate due proposte emendative volte a prevedere il recepimento di tale direttiva, l'emendamento Borghesi 1.54 e l'emendamento 1.300 della Commissione, che prevedeva anche il recepimento di ulteriori direttive. In mancanza di indicazioni in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dal recepimento della direttiva, la Commissione bilancio, nelle sedute del 5 aprile e del 28 giugno 2011, ha espresso parere contrario sull'emendamento Borghesi 1.54, nonché sulla parte dell'emendamento 1.300 della Commissione relativa al recepimento della direttiva in esame. In quella occasione, nella seduta dell'Assemblea del 29 giugno 2011, si svolse poi un ampio dibattito sulle implicazioni finanziarie del recepimento della direttiva, nel quale intervenne anche il presidente della Commissione bilancio, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi al riguardo da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo fornisca indicazioni rispetto a possibili implicazioni finanziare della direttiva 2010/23/UE, volta a prevedere un meccanismo di inversione contabile in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra. Segnala, infine, che, come di consueto, l'articolo 4, richiamando le disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, prevede che gli oneri per le prestazioni e i controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, mentre le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

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Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, ricorda che la legge n. 96 del 2010 ha introdotto alcune modifiche nella legge n. 11 del 2005, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti: una relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea e una relazione consuntiva sull'anno precedente, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Ai sensi dell'articolo 15 della richiamata legge n. 11 del 2005, tale ultima relazione deve illustrare, in primo luogo, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento quindi la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione; la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. Osserva che la relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; nonché l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Governo italiano di Decisioni dell'Unione europea. Ricorda che il documento di cui oggi si avvia l'esame rappresenta la prima relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011, purtroppo con un non trascurabile ritardo, rispetto al termine del 31 gennaio previsto dalla legge. Con riferimento alle parti della Relazione di specifica competenza della Commissione, osserva che essa rappresenta innanzitutto che il Governo ha proseguito nelle attività di coordinamento, sorveglianza, monitoraggio e promozione delle azioni dirette alla piena attuazione nel Paese della politica di coesione e sviluppo territoriale dell'Unione europea. Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013, osserva che è proseguita nel 2010 l'attuazione dei Programmi del Quadro strategico nazionale 2007-2013, con una particolare attenzione agli investimenti programmati nel settore delle infrastrutture di trasporto, dei servizi, dei rifiuti e della difesa del suolo e della promozione della ricerca. Sulla base dei dati raccolti e monitorati dalla Ragioneria generale dello Stato, inoltre, nella Relazione viene dettagliata la situazione degli accrediti dell'Unione europea a favore del nostro Paese registrati nell'esercizio 2010, con aggiornamento alla data del 30 settembre. Con riferimento alle questioni economiche e finanziarie tracciate nell'ambito del quadro generale delle politiche dell'Unione europea, segnala che nella Relazione si ricorda che, per far fronte alla crisi economico-finanziaria, l'Unione europea ha lavorato per dotarsi di nuovi strumenti che sono il naturale completamento della moneta unica e che modificheranno dunque l'architettura economico-finanziaria dell'Unione. In particolare, ricorda che vengono richiamati il Meccanismo permanente di gestione delle

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crisi, che comincerà ad operare a metà 2013 e sostituirà l'European Financial Stabilisation Facility (EFSF) e l'European Financial Stabilization Mechanism (EFSM), i due strumenti temporanei approntati nel maggio scorso in risposta alla crisi greca. Per quanto riguarda la supervisione sui mercati finanziari, grazie all'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio, il Comitato europeo per i rischi sistemici e le tre nuove Autorità di vigilanza microprudenziale europee operative dal 1o gennaio 2011. Il costituendo sistema europeo di controllo del settore finanziario si affiancherà a quelli esistenti a livello nazionale. Ricorda che in tale ambito è stato inoltre raggiunto dopo un complesso negoziato, l'accordo sulla direttiva relativa ai fondi alternativi di investimento. Segnala, poi, come un ulteriore tassello della nuova architettura economico-finanziaria europea è quello del coordinamento delle politiche economiche. Rammenta, in proposito, che il Consiglio Ecofin del settembre 2010 ha approvato le modifiche del Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, necessarie per l'adeguamento alle nuove procedure del cosiddetto «semestre europeo». Precisa che la nuova architettura istituzionale si configura sostanzialmente attraverso una valutazione «sincronizzata» sulle politiche fiscali e sulle politiche economiche degli Stati membri da parte delle istanze dell'Unione. Tale valutazione viene pertanto anticipata e si completa entro il primo semestre di ogni anno, in modo tale da precedere la presentazione nei Parlamenti nazionali dei provvedimenti di bilancio. A tale nuovo ciclo, che ha avuto inizio il 12 gennaio 2011 con la presentazione da parte della Commissione europea della Annual Growth Survey, la Commissione ha avuto modo di partecipare attivamente con l'approvazione, il 7 aprile 2011, di un documento finale e, successivamente con l'esame del Documento di economia e finanza, recante appunto il Programma nazionale di riforma e il Programma di stabilità dell'Italia. Sempre in tema di coordinamento delle politiche economiche, ricorda che la Commissione europea ha presentato il 29 settembre 2010 sei proposte legislative volte a rafforzare la governance economica europea. I testi comprendono due proposte di modifica dei regolamenti alla base del Patto di stabilità e crescita; una proposta di direttiva sui requisiti minimi dei framework delle politiche di bilancio nazionali; tre proposte di nuovi regolamenti riguardanti la sorveglianza degli squilibri macroeconomici; le sanzioni relative agli squilibri macroeconomici, le sanzioni legate al Patto di stabilità e crescita. Ricorda che anche questi testi sono stati esaminati dalla Commissione, insieme alla Commissione politiche dell'Unione europea, ed in proposito è stato approvato un articolato documento finale nella seduta delle Commissioni riunite del 10 dicembre 2010. Ricorda, inoltre, che le nuove regole, di recente adottate in via definitiva, raggiungeranno la piena operatività presumibilmente nel 2014. Segnala che la Relazione rappresenta altresì che il Consiglio Ecofin ha approvato i pareri sugli aggiornamenti dei Programmi di stabilità e convergenza degli Stati membri e che ha emesso una nuova raccomandazione nei confronti di Lituania, Malta e Romania, per prorogare di un anno i termini per la correzione del disavanzo eccessivo, alla luce del deterioramento delle rispettive economie, più grave di quanto previsto. Sempre con riferimento ai disavanzi eccessivi, il Consiglio ha avviato nuove procedure nei confronti di Bulgaria, Cipro, Danimarca e Finlandia, formulando raccomandazioni per la adeguata correzione dei rispettivi disavanzi. Il Consiglio si è inoltre concentrato sulla situazione riguardante il disavanzo e il debito in Grecia, adottando un parere sull'aggiornamento del Programma di stabilità greco, raccomandazioni per il risanamento del disavanzo eccessivo entro il 2012 attraverso l'indicazione di una serie di misure di consolidamento e un calendario specifico di attuazione delle stesse e una raccomandazione finalizzata all'adeguamento delle politiche economiche della Grecia agli indirizzi di massima delle politiche dell'Unione europea. La Relazione sottolinea, inoltre, che l'attività

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svolta nell'ambito del Comitato di politica economica dell'Unione europea e dei suoi gruppi di lavoro si è rivelata particolarmente efficace nel corso del 2010, anno in cui si è rafforzato il ruolo di leadership dell'Italia sia per il significativo lavoro di supporto informativo e analitico, sia per la presidenza del Comitato, ad essa assegnata nel gennaio 2010. Prosegue quindi ricordando come nel maggio 2010, a seguito dell'approvazione della nuova strategia Europa 2020 si è svolto il joint meeting del Comitato di politica economica dell'Unione europea e del comitato economico e finanziario supplenti, avente per oggetto l'identificazione delle principali strozzature del mercato degli Stati membri che rallentano la crescita. Nell'ambito dell'analisi delle misure temporanee sul mercato del lavoro e del prodotto e della definizione di una credibile exit strategy di tali interventi, la delegazione italiana, sebbene sostanzialmente in linea con il calendario di ritiro predisposto dalla Commissione europea, ha sottolineato i rischi di un ritiro eccessivamente anticipato delle misure sulle prospettive di crescita e la necessità di attuare un ritiro graduale tenendo in considerazione le posizioni macroeconomiche e di finanza pubblica dei singoli paesi. Segnala che la Relazione rappresenta che, in riferimento alle richiamate strozzature del mercato, e le relative raccomandazioni individuate dalla Commissione europea per l'Italia, la delegazione italiana ha sostanzialmente concordato sulle priorità individuate. Osserva, in proposito, che è stata evidenziata un'enfasi eccessiva sul debito pubblico che, sebbene elevato nel livello, è previsto crescere a tassi di molto inferiori a quelli degli altri principali Stati membri. Inoltre, a testimonianza della solidità finanziaria del Paese, si sono indicati l'elevato tasso di risparmio delle famiglie e il basso indebitamento privato. Osserva che il documento in esame ricorda che la Commissione europea ha presentato lo scorso 19 ottobre 2010 una Comunicazione sul riesame del bilancio dell'Unione europea che esamina il funzionamento e gli aspetti problematici del bilancio e del quadro finanziario attuali e individua alcuni principi, metodi e opzioni per l'elaborazione del quadro finanziario pluriannuale successivo al 2013 e per la revisione delle risorse proprie dell'Unione europea. Ricorda in proposito che le Commissioni riunite V e XIV stanno appunto esaminando i documenti predisposti dalla Commissione europea sulla riforma del bilancio dell'Unione e che è in corso un'apposita indagine conoscitiva. Per quanto riguarda la politica di coesione, il 9 novembre 2010, la Commissione europea ha adottato il V Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale, contenente anche gli orientamenti sul futuro della politica di coesione, sul quale ha avviato un processo pubblico di consultazione. In proposito, fa presente che l'Italia ha seguito con particolare interesse tale dibattito che si è concluso il 31 gennaio 2011 in occasione del Forum europeo sulla coesione, svoltosi a Bruxelles, il 31 gennaio e il 1o febbraio 2011. Precisa che alla politica di coesione è dedicata la Parte quarta della Relazione all'esame, che dà conto, in primo luogo, dell'attuazione delle politiche di coesione e quindi della conclusione del ciclo di programmazione 2000-2006 e della realizzazione del ciclo 2007-2013. La seconda sezione della Parte quarta evidenzia l'andamento dei flussi finanziari dell'Unione europea verso l'Italia e dell'Italia verso l'Unione. In proposito, precisa che l'entità dei rapporti finanziari con Bruxelles e la loro incidenza sugli aggregati di finanza pubblica ha indotto il Governo ad attivare, nell'ambito del proprio sistema informativo, una funzione di monitoraggio dedicata all'area europea, attraverso la quale si tiene sotto controllo sia il flusso di risorse trasferite dall'Unione europea all'Italia, sia l'utilizzo delle stesse da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi. La Relazione fornisce quindi il dettaglio delle somme accreditate dall'Unione europea all'Italia in relazione a ciascun tipo di fonte finanziaria e rispetto ai singoli programmi delle regioni rientranti nei diversi obiettivi della politica di coesione. Allo stesso tempo ricorda che la Relazione dà conto dell'attuazione finanziaria dei diversi programmi

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a livello regionale. Nell'osservare che la terza sezione riporta i risultati conseguiti e la valutazione di merito dell'attività svolta nel 2010, sottolinea tra le conclusioni più rilevanti delle valutazioni ex post della Commissione europea, il riferimento al contributo positivo dei Fondi strutturali alla crescita delle regioni italiane, in particolare di quelle meridionali che nel ciclo di programmazione concluso ricadevano nell'Obiettivo 1. In proposito, evidenzia che la stessa Commissione europea ha sostenuto che «in un periodo di instabilità finanziaria e di carenza di risorse pubbliche per investimenti, il cofinanziamento comunitario della politica di coesione ha contribuito ad evitare l'allargamento del divario delle Regioni dell'Obiettivo 1 rispetto al resto dell'Italia, ma non è riuscito ad incidere sui fattori alla base della loro scarsa competitività». Peraltro, sulla presenza di un impatto positivo sul PIL dei Fondi strutturali concordano i due modelli macroeconomici utilizzati dalla Commissione europea, HERMIN e QUEST, che utilizzano struttura ed ipotesi differenti, mettendo in luce i differenti canali di crescita di una economia. Tra le ragioni addotte dalla valutazione della Commissione europea per i deludenti, seppur positivi, effetti delle politiche di coesione in Italia, vi è, oltre allo sfavorevole contesto economico, che ha limitato la crescita dell'intero Paese, l'insufficiente apporto nazionale alla politica regionale, che si è tradotto in minore effetto di addizionalità. Segnala che un altro fattore critico individuato dalla valutazione della Commissione europea riguarda le distorsioni create dalla regola del disimpegno automatico. Il vincolo alla certificazione entro le due annualità successive degli importi annuali iscritti nel bilancio comunitario, se da un lato ha dato un forte impulso all'attuazione dei programmi, dall'altro ha accentuato la tendenza delle amministrazioni e degli altri attori interessati a concentrare l'attenzione sugli aspetti formali della spesa e in misura minore sulla qualità e sostenibilità degli interventi. Per gli altri ambiti cofinanziati dai fondi strutturali, la Commissione europea ha invece espresso valutazioni generali, valide a livello di Unione europea e quindi non specificamente rivolte all'Italia. Evidenzia, pertanto, che il giudizio conclusivo della Commissione europea è comunque positivo sul miglioramento della capacità istituzionale delle amministrazioni, in particolare nelle strutture più direttamente interessate dai Fondi strutturali. Conclusivamente, pur apprezzando le modifiche introdotte, osserva che il documento all'esame sia ancora suscettibile di futuri miglioramenti. In particolare, al di là del ritardo con il quale la Relazione è pervenuta all'esame del Parlamento, ritiene che dovrebbero esserne rafforzati gli elementi che consentono di svolgere una valutazione della partecipazione dell'Italia alla vita dell'Unione europea, anche attraverso una migliore rappresentazione del seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare adottati nel quadro delle procedure relative alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di intervenire in sede di replica.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento al disegno di legge comunitaria, osserva come la relazione tecnica non rechi le quantificazioni degli oneri derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie, rinviando una valutazione più precisa al momento della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione. Rileva in proposito come in tal modo si rischi di rendere inattuata la legge comunitaria, nel caso in cui si verificasse solo in quella sede la mancanza delle coperture necessarie. Riterrebbe più corretto valutare fin da ora la sussistenza o meno di eventuali oneri e, quindi, delle relative coperture finanziarie. Richiama in proposito in particolare il recepimento della direttiva sui ritardi dei pagamenti alle imprese, sottolineando come il nostro Paese non abbia problemi normativi rispetto alle transazioni tra privati. Osserva, tuttavia, che il problema si pone rispetto ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che spesso intervengono

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con un ritardo di anni, ricordando che addirittura è stata legislativamente disposta l'impignorabilità dei beni delle Aziende sanitarie locali inadempienti, pure in presenza di un titolo esecutivo. Chiede, comunque, al Governo di predisporre una dettagliata relazione tecnica sulla questione, dati gli evidenti risvolti sulla finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 18.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 542 del 5 ottobre 2011, a pagina 63, nona riga, e a pagina 64, prima colonna, ottava riga: la parola: «rinvio» è sostituita dalla seguente «conclusione».