CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2011
538.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.
C. 4589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4589, approvato dal Senato, recante modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.
Il disegno di legge è volto a dare esecuzione alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale (FMI) n. 66-2 del 15 dicembre 2010, che ha emendato lo statuto del FMI.
Tale Risoluzione prevede un raddoppio complessivo dei contributi al FMI, nonché

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una redistribuzione delle quote che tiene conto dei cambiamenti dell'economia mondiale.
La Risoluzione approva inoltre alcuni emendamenti allo statuto del Fondo volti a rafforzare la rappresentatività dei Paesi emergenti e in via di sviluppo nel Consiglio di amministrazione del Fondo, con la contestuale riduzione dei seggi dei Paesi europei e l'eliminazione della categoria degli «appointed chairs», i direttori esecutivi nominati dai cinque maggiori azionisti.
A seguito degli incrementi delle quote recati dalla Risoluzione, l'Italia sarà obbligata verso il Fondo per una somma pari a 15.070 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) (attualmente la quota di partecipazione dell'Italia è di 7.882,3 milioni di DSP), che rappresenta il 3,16 per cento del totale delle quote e un potere di voto pari al 3,016 per cento. L'aumento delle quote dovrà essere versato per il 25 per cento in DSP o in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale. La nuova quota diverrà effettiva solo dopo il verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la notifica al Fondo del consenso alla variazione e il versamento entro 30 giorni da tale notifica dell'incremento di quota.
La Risoluzione prevede una revisione degli accordi di credito NAB (New Arrangements to Borrow) i cui livelli, all'entrata in vigore dell'aumento delle quote, saranno riportati a quelli, inferiori, precedenti.
La Risoluzione affida altresì al Consiglio di Amministrazione il compito di portare a termine, entro il gennaio 2013, la revisione della formula per il calcolo delle quote di contribuzione dei singoli paesi e di anticipare al gennaio 2014 la quindicesima revisione generale delle quote.
Per quanto riguarda gli emendamenti apportati allo Statuto del FMI, essi riguardano essenzialmente la sezione 3 dell'articolo XII dello Statuto, relativa al Consiglio di amministrazione del Fondo, attualmente formato da 24 Direttori esecutivi, o Amministratori (5 nominati e 19 eletti), oltre che dal Direttore Generale del Fondo, che lo presiede.
Con la modifica della sezione 3(b), viene eliminata, come accennato in precedenza, la categoria del Direttori esecutivi nominati, con la conseguenza che i 20 membri di cui si comporrà il Consiglio di Amministrazione saranno tutti eletti.
La modifica della sezione 3(c) dell'articolo XII consentirà invece di apportare variazioni al numero dei componenti del Consiglio di amministrazione con l'assenso dell'85 per cento dei governatori. A tale proposito, la Risoluzione impegna il Consiglio dei Governatori a mantenere l'attuale numero di 24 Direttori esecutivi (ridotti a 20 per effetto della modifica della sezione 3(b) dell'articolo XII), oltre che a ridurre gli Amministratori che rappresentano i paesi europei avanzati per dare maggiore spazio a quelli dei paesi emergenti e in via di sviluppo.
La modifica della sezione 3(d) dell'articolo XII ha lo scopo di conformare le elezioni dei Direttori esecutivi - che avvengono ogni due anni - alle regole che saranno adottate dal Consiglio dei Governatori, le quali dovranno includere il limite del numero totale dei voti che più di un membro può assegnare allo stesso candidato.
Ulteriori modifiche alla sezione 3 all'articolo XII riguardano il regime di prorogatio dei Direttori esecutivi, la loro sostituzione in caso vacanza dalla carica, la disciplina dei diritti di voto dei Direttori, la possibilità di inviare un rappresentante in sostituzione in occasione di riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre viene modificata la sezione 8 dell'articolo XII, relativamente alle comunicazioni tra il Fondo e suoi membri e di pubblicazione di rapporti relativi ad un singolo Stato membro da parte del Fondo concernenti fattori di squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti.
All'articolo XXI si interviene sulle modalità di esercizio del diritto di voto dei Direttori esecutivi in occasione delle decisioni

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del Consiglio di Amministrazione riguardanti esclusivamente il Dipartimento dei Diritti speciali di prelievo.
In relazione all'articolo XXIX si prevede inoltre che ogni questione di interpretazione dello Statuto insorta tra Stati membri e il Fondo o tra membri del Fondo sia sottoposta per la decisione al Consiglio di Amministrazione.
Tali emendamenti entreranno in vigore successivamente alla loro approvazione da parte dei tre quinti dei paesi che detengono almeno l'85 per cento del totale delle quote.
Passando, quindi, al contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti contenuti nell'appena illustrata Risoluzione 66-2 e dà mandato al Ministro dell'economia e delle finanze di dare esecuzione alla legge e di gestire con l'amministrazione del Fondo i rapporti conseguenti all'entrata in vigore degli emendamenti.
L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione degli emendamenti in oggetto.
L'articolo 3 autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, mentre l'articolo 4 autorizza il Ministro dell'economia ad avvalersi della Banca d'Italia per effettuare i versamenti relativi all'aumento di quota di partecipazione al Fondo, con facoltà di concedere alla Banca le opportune garanzie per i rischi connessi alle operazioni svolte in nome e per conto dello Stato.
L'articolo 5 richiama la convenzione tra il Ministero dell'economia e la Banca d'Italia al fine di regolare i rapporti derivanti dall'attuazione della legge.
L'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che gli oneri eventuali, derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi connessi con i versamenti effettuati dalla Banca d'Italia, siano imputati nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese».
Peraltro, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, l'aumento di quota di partecipazione italiana al FMI non comporta maggiori oneri al bilancio dello Stato, in quanto il versamento, operato dalla Banca d'Italia, in parte viene a costituire un credito verso il Fondo (che potrebbe ripercuotersi sul bilancio italiano solo in caso di liquidazione del Fondo stesso) e in parte costituisce una linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente presso la Banca d'Italia. Si rende comunque necessaria la prestazione, da parte dello Stato, di una garanzia a favore della Banca d'Italia, per i rischi, ancorché molto ridotti, connessi al rimborso del capitale o degli interessi o dei tassi di cambio.
L'articolo 7 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.
Rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4621 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.
C. 4622 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011.
(limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

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Cosimo VENTUCCI (PdL), presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4621, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, ed il disegno di legge C. 4622, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011), limitatamente alle parti di competenza.
Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
Il rendiconto generale dello Stato è costituito:
a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
b) dal conto del patrimonio con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.
In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.
Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 4621, recante il Rendiconto 2010, ricorda preliminarmente che la legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192 del 2009) recava entrate finali in competenza per 476,1 miliardi ed autorizzazioni

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di cassa per 443 miliardi. A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti sono stati determinati in 480,6 miliardi in competenza e in 447,5 miliardi quali autorizzazioni di cassa.
Per le entrate complessive le previsioni definitive (769,4 miliardi di euro) rispetto a quelle iniziali (801,8 milioni) sono diminuite del 4 per cento, a fronte di un incremento dello 3,2 per cento registrato nel 2009.
Tali previsioni definitive rappresentano il 49,7 per cento del prodotto interno lordo (il valore complessivo del PIL 2010 è di 1.548.816 milioni di euro a prezzi di mercato) contro il 51,1 per cento del 2009 (il PIL 2009 era stato di 1.519.702 milioni di euro a prezzi di mercato).
La riduzione manifestatasi rispetto al precedente esercizio è dovuta principalmente alla diminuzione dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, pari al 2,4 per cento, mentre alla riduzione delle entrate tributarie ha fatto riscontro un aumento, in misura maggiore, delle entrate extratributarie.
Analizzando la gestione rispetto alle previsioni definitive di competenza, vi sono stati accertamenti per 505,3 miliardi, con un incremento di 24,7 miliardi.
Per quanto riguarda, invece, le previsioni in termini di cassa, i versamenti (comprensivi della quota relativa ai residui attivi) sono risultati inferiori di 3,3 miliardi rispetto al dato definitivo.
Con riferimento alla gestione dei residui, i residui attivi al 1o gennaio 2010 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 194,5 miliardi; al 31 dicembre 2010 essi ammontavano a 229,8 miliardi, di cui 26,7 miliardi relativi a somme rimaste da versare e 203,1 miliardi relativi a somme rimaste da riscuotere.
Per quanto riguarda la gestione delle entrate tributarie (in termini di accertamenti), rispetto all'esercizio finanziario 2009, segnala un incremento del dato a consuntivo 2010 rispetto al dato a consuntivo 2009 pari a circa 2,5 miliardi euro. Tale risultato deriva dal combinato disposto di un incremento del gettito delle imposte sugli affari, che è salito da 148,2 a 154,2 miliardi, delle imposte sulla produzione, i consumi e le dogane (passato da 27,5 a 28 miliardi), nonché delle entrate dei Monopoli (cresciute di circa 500 milioni) e di una diminuzione del gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito, ridottosi di circa 3,2 miliardi.
Più in dettaglio, rileva un incremento del 5,1 per cento del gettito IRPEF, un lieve incremento del gettito dell'IRES in termini di competenza (che è passato da una previsione di 44,3 miliardi ad un gettito accertato di 45,6) ed un incremento del 4,8 per cento di quello IVA.
Evidenzia, invece, una forte riduzione del gettito delle imposte sostitutive (-39,3 per cento), che scendono da 14,5 miliardi a 8,8 miliardi.
Analoga riduzione si registra in relazione al complesso delle entrate non ricorrenti, che fanno segnare una riduzione del 59 per cento.
In particolare, nel settore dei giochi, si assiste ad un incremento del gettito delle imposte sui giochi (+18,8 per cento), cui si contrappone una flessione nelle entrate del lotto (-7,6 per cento) e delle lotterie ed altri giochi (-12,3 per cento).
Con riferimento alle entrate extratributarie evidenzia un decremento del dato a consuntivo 2010 (pari a 61,7 miliardi di euro) rispetto al dato a consuntivo 2009 (che era stato pari a 66,1 miliardi), dovuto principalmente alla riduzione di circa 5 miliardi delle entrate per recuperi, rimborsi e contributi.
Con riferimento al settore dei Monopoli, gli articoli da 11 a 14 (capo II) del disegno di legge riguardano l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
A tale riguardo, segnala come le entrate e le spese, comprese quelle delle gestioni speciali, siano risultate pari nel 2010 a 14,9 miliardi.
I residui attivi al 31 dicembre 2010 ammontano a 1.732 milioni, evidenziandosi una significativa riduzione rispetto a quelli presenti alla fine dell'esercizio precedente (2.273 milioni). Per i residui passivi

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si nota invece una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente, passando da 2.430 milioni a 2.380 milioni.
Come evidenziato nella Nota preliminare allegata alla relativa Tabella, nel 2010 «il settore si è caratterizzato per un volume di raccolta dei prodotti da gioco per oltre 61,5 miliardi, con un aumento del 13 per cento rispetto al 2009, ed, inoltre, per entrate erariali di oltre 8,7 miliardi, con una sostanziale tenuta rispetto all'anno precedente. Nel corso del 2010 sono state conseguite ulteriori entrate una tantum pari a 435 milioni provenienti dall'introduzione degli apparecchi da gioco del tipo videolotterie (VTL) e 800 milioni derivanti dalla definizione delle procedure di aggiudicazione delle lotterie ad estrazione istantanea (gratta e vinci). Pertanto nel 2010 le entrate erariali complessive si sono attestate a 9,9 miliardi.»
Per quanto attiene specificamente al settore dei tabacchi, nel 2010 si sono registrate entrate erariali complessive pari a 13,7 miliardi (di cui 10,6 miliardi relative all'accisa e 3 miliardi relative all'IVA), con un incremento del 12 per cento rispetto al 2009.
Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 4622, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2011, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, esso propone, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni, una riduzione di circa 22,4 miliardi di euro delle entrate complessive. Tale variazione è determinata da minori entrate per 25,7 miliardi da emissione di titoli di Stato (accensione di prestiti) e per circa 2,3 miliardi da entrate extratributarie, a fronte di un incremento di circa 5,6 miliardi delle entrate tributarie. Non sono indicate variazioni relativamente all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.
Analogamente, per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, viene indicata una riduzione delle entrate complessive di 11,1 miliardi, determinata in questo caso da minori entrate da emissione di titoli di Stato per oltre 14,4 miliardi di euro e di circa 2,3 miliardi da entrate extratributarie a fronte di un incremento di circa 5,6 miliardi delle entrate tributarie.
Analizzando le entrate finali assestate, osserva come le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2011 indichino aumenti in competenza per 79 milioni delle entrate tributarie e per circa 850 milioni delle entrate extratributarie.
Al riguardo, evidenzia come la Relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato precisi che, per una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2011, al 30 giugno 2011 non erano ancora conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno per i soggetti diversi dalle persone fisiche e fino al 6 luglio per le persone fisiche e i soggetti interessati dagli studi di settore, e entro i 30 giorni successivi a tali date, maggiorando le somme da versare nella misura dello 0,40 per cento.
Segnala, inoltre, come nel corso dell'esame al Senato sia stato approvato un emendamento del Governo (1.1000) che ha annullato la previsione di entrate per 2,4 miliardi relative all'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010).
Tale disposizione prevedeva che, qualora il gettito fosse risultato inferiore a tale importo, il Ministro dell'economia avrebbe effettuato una riduzione lineare delle dotazioni di alcune missioni di spesa dei ministeri, prevedendo in via cautelare che tali importi fossero accantonati. Con l'articolo 40, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, questi accantonamenti sono stati trasformati in riduzioni di spesa, i cui effetti contabili sono stati definiti dal medesimo emendamento. Il medesimo comma ha altresì stabilito che le entrate dall'assegnazione delle frequenze

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radioelettriche siano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Segnala altresì come il disegno di legge di assestamento non sconti ancora gli effetti del decreto - legge n. 138 del 2011 (cosiddetta «manovra -bis»), la cui approvazione definitiva da parte della Camera è intervenuta lo stesso giorno (14 settembre 2011) dell'approvazione in prima lettura al Senato del medesimo disegno di legge di assestamento.
Analizzando più in dettaglio le variazioni relative allo stato di previsione dell'entrata previste dal disegno di legge, tra le entrate tributarie segnala, in particolare, le variazioni in aumento relative al gettito dell'IRES (+3.727 milioni di euro), delle imposte sostitutive (+1.337 milioni), dell'IVA (+3.162 milioni) e dei proventi del lotto (+587 milioni).
In relazione alle imposte sostitutive, ricorda che il predetto aumento di 1.337 milioni è essenzialmente determinato dalla nuova imposta sostitutiva sui contratti di locazione (cosiddetta «cedolare secca») quantificata in 2.715 milioni, introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale, a cui si contrappongono riduzioni di numerose imposte sostitutive, tra cui quelle sulle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito, per un importo complessivo pari a 1.588 milioni.
Per quanto riguarda, invece, le poste di entrata per le quali si registrano variazioni in riduzione, segnala quelle relative all'IRPEF (-1.592 milioni), ad altre imposte dirette (-377 milioni), alle imposte di registro e bollo (-488 milioni), alle accise e imposte erariali sugli oli minerali (-768 milioni) e su altri prodotti (-142 milioni), alle imposte sui giochi (-25 milioni), alle lotterie ed altri giochi (-269 milioni), nonché ad altre imposte indirette (-375 milioni).
Una conferma dell'andamento del gettito è contenuta nel Bollettino delle entrate tributarie del Dipartimento delle finanze: l'ultimo dato disponibile (settembre 2011) relativo al periodo gennaio-luglio 2011 indica, infatti, in termini di accertamento, incremento del gettito di 2,7 miliardi rispetto all'analogo periodo del 2010.
Per quanto riguarda le entrate non ricorrenti, il disegno di legge di assestamento indica un incremento di 1.111 milioni della categoria «Altre imposte indirette» ascrivibile per la quasi totalità al cap. 1207, relativo all'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1o gennaio 2011 (+1.067 milioni).
In merito alle variazioni apportate dal disegno di legge allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per quel che concerne gli aspetti di competenza della Commissione Finanze assumono principale rilevanza i dati relativi alle spese gestite dai centri di responsabilità «Dipartimento delle finanze» e «Guardia di finanza».
Con riferimento al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano, in particolare, i programmi: «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» ricomprese nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»;
Le principali variazioni interessano, in termini di competenza, i seguenti capitoli di bilancio:
al capitolo 3890, relativo all'Agenzia delle entrate, si registra un incremento di 238 milioni di euro;
al capitolo 3920, relativo all'Agenzia delle dogane, si registra un incremento di 70 milioni;
ai capitoli 3813 e 3814, relativi alle restituzioni e rimborsi IVA, si registrano riduzioni per complessivi 3 miliardi.

Sempre nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, segnala altresì le variazioni proposte con riferimento al capitolo

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3551, relativo alle spese di funzionamento delle Commissioni tributarie, che viene integrato di 5 milioni di euro in termini di competenza e cassa e di 8,2 milioni in termini di residui, passando quindi a circa 22 milioni complessivi in termini di competenza e cassa, per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento delle stesse Commissioni, nonché con riferimento al capitolo capitolo 3552, relativo alle spese per i compensi attribuiti ai componenti delle Commissioni tributarie, che viene a sua volta integrato di 10 milioni di euro (11 milioni in termini di cassa), passando quindi a 45,2 milioni complessivi (46,2 in termini di cassa), anche in questo caso per far fronte alle maggiori spese per il pagamento della quota variabile della retribuzione dei componenti delle Commissioni.
Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate alla Guardia di finanza, non si evidenziano variazioni di rilievo.
In merito al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il disegno di legge propone variazioni, sia in entrata sia sulla spesa, per 852,7 milioni di euro alle previsioni di competenza, mentre per le autorizzazioni di cassa sono indicati aumenti di 2.261,6 milioni delle entrate, a fronte di maggiori spese per 2.449,9 milioni.
Quanto alle entrate, è indicata una riduzione di quelle di parte corrente per 27,4 milioni in termini di competenza e per 44,4 milioni in termini di cassa, a fronte di maggiori entrate delle gestioni speciali (Lotto, Lotterie e Bingo), di cui 780 milioni in termini di competenza e 1.495 milioni in termini di cassa relativamente ai proventi derivanti dalle lotterie istantanee, nonché 190 milioni in termini di competenza e 873,8 milioni in termini di cassa per il gioco del Lotto. In tale ambito, evidenzia peraltro una riduzione di 59,4 milioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dei proventi del gioco del Bingo.
Conseguentemente, sul lato della spesa aumentano di 848 milioni in termini di competenza e di 1.396 milioni in termini di cassa le spese per la vendita e il pagamento dei premi relativi alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, e di 190 milioni in termini di competenza e 673,8 milioni in termini di cassa le spese relative al gioco del Lotto; diminuiscono di 54 milioni in termini di competenza e di 125,6 milioni in termini di cassa le somme da versare all'Erario relative al gioco del Bingo.
Si riserva, quindi, di formulare proposta di relazioni all'esito del dibattito.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive, il testo unificato delle proposte di legge C. 225 Mazzocchi (PdL) e C. 2274 Mattesini (PD), recante disposizioni in materia di regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, che si estende ad una serie di materie e prodotti, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere, mentre l'articolo 2 reca le definizioni dei termini tecnici utilizzati dall'intervento legislativo.
L'articolo 3 prevede, al comma 1, che la denominazione dei materiali gemmologici trattati debba essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10245 (recante la

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nomenclatura del materiali gemmologici.), mentre il comma 2 reca l'elencazione delle definizioni terminologiche relative ai principali processi operati sulle gemme, allo stato attuale dei procedimenti tecnologici.
Il comma 3 stabilisce che ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, nonché nelle dichiarazioni rilasciate dal venditore ai sensi dell'articolo 9. Il comma 4 disciplina il rilascio all'acquirente di una nota informativa, qualora le gemme siano state sottoposte a trattamenti non stabili nel tempo, nella quale devono essere descritti i trattamenti subiti dall'oggetto, i loro effetti, nonché le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.
L'articolo 4 elenca, al comma 1, le denominazioni che devono essere applicati ai materiali descritti all'articolo 2.
Nel caso di materiali gemmologici trattati, il comma 2 consente di indicare, in sostituzione del termine «trattato», il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto.
I commi da 3 a 5 prevedono che la nomenclatura da utilizzare per la denominazione dei materiali gemmologici naturali, sintetici o artificiali, sia quella riportata, rispettivamente, nei prospetti da I a III della citata norma tecnica UNI 10245.
Il comma 6 stabilisce che per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici deve essere applicata la norma UNI 10173 (relativa alla classificazione del taglio di tali materiali).
L'articolo 5 vieta l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino» nella denominazione dei materiali indicati all'articolo 2, mentre l'articolo 7, comma 1, vieta di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla legge.
Il comma 2 del medesimo articolo 7 sancisce l'obbligo che le denominazioni previste all'articolo 4 siano indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti. Ai sensi del comma 3 le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.
L'articolo 8 stabilisce che le previsioni, appena descritte, dell'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tale ultima ipotesi, le denominazioni indicate agli articoli da 3 a 7 devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.
L'articolo 6 disciplina le diverse denominazioni delle naturali e delle perle coltivate o di coltura, a seconda della loro forma, del trattamento cui sono state sottoposte o del loro assemblaggio.
L'articolo 8-bis, comma 1, affida al Ministero dello sviluppo economico il compito di realizzare di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.
Ai sensi dei commi 2 e 3 le regioni, d'intesa con le camere di commercio, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un vademecum, diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione in cui si svolge la vendita, per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Inoltre le regioni possono promuovere corsi di qualificazione volontari per i soggetti che operano nel

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mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione.
L'articolo 9 prevede che il venditore rilasci, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, i materiali gemmologici venduti; tale dichiarazione è obbligatoria nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
Ai sensi del comma 3 la dichiarazione deve sempre contenere l'indicazione del Paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, nonché i contenuti che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione contemplato dall'articolo 15.
L'articolo 10 demanda la soluzione delle controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale di tre membri, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15.
L'articolo 11 stabilisce che il rilascio delle certificazioni circa la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto, sia riservato esclusivamente ai laboratori di cui all'articolo 12.
L'articolo 12 prevede, ai commi 1 e 3, che i laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio competenti per territorio, sulla base di apposita domanda che ne attesti i requisiti, e devono offrire, ai sensi del comma 2, garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Il comma 4 prevede una vigilanza e controllo sui laboratori, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione previsto dal già citato articolo 15.
L'articolo 13 reca le previsioni sanzionatorie in caso di violazioni delle norme della legge, fatta comunque salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato.
In particolare, il comma 1 prevede sanzioni amministrative pecuniarie nelle fattispecie di:
rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1;
messa in commercio, o detenzione a fini di vendita, di materiali gemmologici privi di documenti, ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste (in tal caso si applicano anche il sequestro e la confisca delle merci);
rifiuto del venditore di rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 9.

In taluni casi si prevede, ai sensi dei commi 2 e 3, l'incremento della misura della sanzione pecuniaria, nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali, nonché l'applicazione, in caso di reiterazione delle violazioni, della sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
L'articolo 14 stabilisce la libera immissione sul mercato italiano dei materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, subordinatamente al fatto che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla legge.
L'articolo 15 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, l'emanazione del regolamento di attuazione della legge, mentre l'articolo 16 disciplina l'entrata

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in vigore della legge stessa, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Poiché il testo unificato trasmesso dalla X Commissione non presenta disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.15.