CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2011
538.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
COMUNICATO
Pag. 12

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 381.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 7 settembre 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, prima di dare la parola al rappresentante del Governo per i chiarimenti richiesti dal relatore per la IX Commissione, onorevole. Vincenzo Garofalo, nella seduta del 7 settembre scorso, fa presente che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il parere di competenza in merito allo schema di decreto legislativo in esame, ma non lo ha ancora trasmesso alle Camere. A tale proposito ricorda che le Commissioni potranno pronunciarsi sul predetto schema di decreto soltanto dopo l'acquisizione del prescritto parere.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte dell'onorevole Garofalo e anche dell'onorevole Lovelli, in merito alla segnalazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato, evidenzia come le competenze in capo all'Organismo individuato dal decreto in esame assicurano quel requisito di «terzietà» che deve essere garantito sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario.
Nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo in questione la scelta di designare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e segnatamente nella Direzione Generale per il trasporto ferroviario, il soggetto cui attribuire la funzione di Organismo di controllo è parsa l'unica adottabile anche in virtù delle competenze istituzionali proprie.

Pag. 13

La Direzione generale per il trasporto ferroviario ha, infatti, una conoscenza più approfondita delle imprese regolate e dell'attività da esse svolta, ferma restando l'esigenza di garantire l'indipendenza di giudizio delle autorità dal rischio di condizionamento da parte dei soggetti regolati a scapito degli interessi dei consumatori.
L'attribuzione all'Autorità dei poteri dell'organismo di controllo non consentirebbe una automatica applicazione dell'impianto procedimentale e sanzionatorio già utilizzato dall'Autorità nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette e ciò per le differenze che connotano le due diverse discipline, per la sola indiretta correlazione tra tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario e tutela contro le pratiche commerciali sleali, per gli stessi limiti contenuti nella legge comunitaria di delega, che rimette al Governo il solo potere di approntare, analogamente a quanto già accaduto nel trasporto aereo, un sistema sanzionatorio a corredo della normativa regolamentare comunitaria di per sé direttamente applicabile.
D'altra parte quella in esame è una normativa settoriale esterna al cosiddetto «Codice del consumo», evocato dall'Autorità, e persegue solo indirettamente la tutela del consumatore, sotto il profilo della sanzione di pratiche commerciali scorrette, essendo rimesso al legislatore delegato il compito di corredare di un idoneo apparato sanzionatorio un complesso di disposizioni regolamentari già introdotte nell'ordinamento per effetto dell'emanazione della normativa comunitaria.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.