CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2011
538.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.
C. 4592 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), presidente e relatore, osserva che l'Accordo con il Giappone sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 15 dicembre 2009 a Roma, si compone di un breve Preambolo e di 19 articoli.
Nel Preambolo si fa tra l'altro riferimento al vigente Accordo di cooperazione doganale tra Comunità europea e Giappone, nonché alla necessità del rispetto degli obblighi internazionali in ordine ai traffici illeciti di stupefacenti, alla protezione internazionale dei beni culturali, al divieto di commercializzazione di specie animali o vegetali a rischio di estinzione, al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia,

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si segnalano in particolare gli articoli 11 e 17.
L'articolo 11 prevede che la possibilità di utilizzare in procedimenti penali le informazioni trasmesse nel quadro del presente Accordo sia di norma esclusa, salvo esplicita richiesta in tal senso; nel qual caso tuttavia l'intero dossier sarà inoltrato per via diplomatica o di rango equipollente nell'ordinamento della Parte richiesta.
L'articolo 17 prevede l'intesa tra le rispettive Amministrazioni doganali quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo.
Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 3 agosto 2011, reca un contenuto tipico che non pone questioni di interesse di questa Commissione.
Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il provvedimento in esame si compone di 9 articoli ed è volto ad introdurre la patente nautica a punti, al fine di ridurre gli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni.
In particolare, l'articolo 1 prevede che il presente provvedimento introduce misure volte a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare (comma 1). A tal fine A è istituita la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) è previsto l'obbligo della patente nautica (comma 2).
L'articolo 2 introduce disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni.
Segnatamente, all'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti, annotato in apposita banca dati, che subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione di punti relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
I commi da 2 a 4 disciplina il procedimento relativo alla contestazione delle violazioni.
I commi da 5 a 7 stabiliscono che la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti; che la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti; che alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica. In difetto di revisione della patente, questa è sospesa a tempo indeterminato.
L'articolo 3 prevede l'Istituzione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto.

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L'articolo 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti integrazione delle norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale.
Sono stabiliti i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati; c) indicare le modalità di accertamento da parte degli organi competenti delle violazioni che comportano la detrazione del punteggio della patente nautica a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevamento a distanza delle violazioni; d) prevedere i casi di sospensione o di revoca della patente nautica; e) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione; f) determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso.
L'articolo 5 prevede l'istituzione degli «sportelli telematici del diportista», presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista.
L'articolo 6 contiene le disposizioni transitorie e finali.
L'articolo 6-bis interviene in materia di requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica.
L'articolo 6-ter apporta delle modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in tema di passaggi di proprietà di beni mobili registrati, attribuendo alle imprese di consulenza automobilistica, tra l'altro, poteri di autenticazione delle sottoscrizioni.
L'articolo 6-quater introduce, infine, un nuovo articolo 27-bis al codice della nautica da diporto.
Il nuovo articolo 27-bis, recante disposizioni concernenti la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero, prevede che l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i natanti ne siano muniti, del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché agli organismi equivalenti solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto (comma 1). Chiunque si trovi in prossimità dei natanti di cui al comma 1, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare la precedenza in mare (comma 2). Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 (comma 3). Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
Propone di esprimere parere favorevole.

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La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 settembre 2011.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
Emendamenti C. 2984-A ed abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.